Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 24/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2024, proposto da:
Comune di Comiziano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Sibilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Iliad Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 04982/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iliad Italia s.p.a. e dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per parte appellata, l’avvocato Raffaella Zagaria in dichiarata delega dell’avvocato Filippo Pacciani.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
1. Considerato che il Comune ha dedotto che il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe rappresentato dalla “ concreta possibilità per l’appellante di perdere il vantaggio derivante dall’applicazione concreta del regolamento adottato ”.
2. Ritenuta la deduzione non idonea a giustificare la misura cautelare richiesta trattandosi di una prospettazione generica e considerato, in ogni caso, che l’eventuale accoglimento del ricorso in appello all’esito della fase di merito comporterebbe, comunque, il ripristino dello status quo ante , proprio in applicazione del Regolamento oggetto di giudizio.
3. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i ) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 9093/2024);
ii ) compensa le spese della presente fase processuale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO