Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 7390/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Parte_1
Germanà.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/04/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'indebito relativo al periodo dall'1/01/2012 al
30/04/2013, contestato con provvedimento del 29/03/2020 e, per l'effetto,
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eventualmente trattenuto sull'assegno sociale n. 04032397.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Germanà, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere titolare di Assegno CP_1
sociale n. 04032397, esponeva che l'Istituto convenuto con nota del 29/03/2020 gli aveva contestato l'esistenza di un indebito afferente al periodo dall'1/01/2012 al
30/04/2013, di ammontare complessivo pari ad € 1.614,14; deduceva l'irripetibilità delle somme richieste per assenza di dolo e per legittimo affidamento su di esso ingeneratosi, nonché la tardività dell'azione recuperatoria azionata dall' per CP_1
violazione del termine di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità dei provvedimenti dell' adottati in data 29.03.2020; CP_1
- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte CP_1
resistente dall'azione restitutoria;
-annullare la pratica di indebito avviata dall per intervenuta prescrizione del diritto CP_1
alla restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell a trattenere le somme dedotte in CP_1
giudizio;
- conseguentemente condannare l alla rifusione delle somme eventualmente riscosse;”. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
evidenziando che l'indebito oggetto di causa era maturato per carenza dei requisiti reddituali, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
2 La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va, in primo luogo, osservato come l'indebito per cui è causa scaturisca dalla corresponsione in favore del ricorrente di ratei di assegno sociale n. 04032397, asseritamente non dovuti a causa della carenza del requisito reddituale, per il periodo dall'1/01/2012 al 30/04/2013, di ammontare complessivo pari ad € 1.614,14.
Deve, quindi, vagliarsi la legittimità dell'azione recuperatoria azionata dall' con provvedimento del 29/03/2020. CP_1
Al riguardo, appare utile rammentare la disciplina dell'assegno sociale, contenuta nella Legge n. 335/1995, la quale all'art. 3, comma 6, prevede “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
3 denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla disposizione succitata emerge, pertanto, che l'accesso al beneficio economico è riservato a quei soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali.
In particolare, per determinare il requisito reddituale si deve tener conto dell'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Fra
i redditi rilevanti vanno inclusi i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, mentre non vi rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.
Chiarita brevemente la cornice normativa di riferimento, va poi osservato come l'assegno sociale vada ricondotto nell'alveo delle prestazioni aventi matrice assistenziale, avendo la Suprema Corte recentemente chiarito che “In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128 richiamato dalla L.
n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
4 9. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la cui natura assistenziale non è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale” (Cfr. Cassazione n. 13916 del 2021; Cass. n. 16088 del 2020).
Acclarata la natura assistenziale dell'assegno sociale, ne consegue che la ripetizione di ratei di prestazione indebitamente erogati non avviene mediante l'applicazione della generale regola codicistica contenuta nell'art. 2033 c.c., ossia l'“incondizionata ripetibilità dell'indebito”, bensì attraverso la regola, propria di tale sottosistema assistenziale, che esclude il recupero delle somme in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sul punto deve, invero, rammentarsi il consolidato orientamento della Corte
Cassazione, secondo cui “in termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e CP_2
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un
5 principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Pertanto, con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, nell'ambito del quale deve ricondursi la fattispecie in esame, i ratei indebitamente erogati dall' sono legittimamente ripetibili solo a CP_1
partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che escludano la situazione di affidamento dell'accipiens (erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, dolo comprovato dell'accipiens).
6 Ciò posto, nella specie, va anzitutto rilevato come nessuna condotta dolosa risulti addebitale all'odierno ricorrente, giacché l' convenuto, pur avendone CP_1
l'onere, non fornito specifiche allegazioni o prove sul punto.
Sotto altro profilo, l'indebito contestato dall' per l'anno 2012 appare CP_1
pure irripetibile in quanto il superamento della soglia reddituale stabilita per fruire dell'assegno sociale sarebbe stato provocato dalla percezione da parte del ricorrente del TFR, in particolare “redditi diversi da casellario 2011 di titolare e coniuge (ovvero €
7.255,00 percepiti dal titolare a titolo di TFR)”, il quale tuttavia ai fini della formazione del reddito non va computato, siccome chiaramente stabilito dall'art. 3, comma 6, dalla Legge n. 335/1995, sopra esaminata.
Mentre, con riferimento al periodo di indebito dall'1/01/2013 al 30/04/2013, il superamento della soglia reddituale stabilita dalla legge per fruire della succitata prestazione sarebbe stato provocato, ad avviso dell' dal possesso da parte CP_1
del ricorrente di redditi da fabbricati pari ad € 340,00.
Orbene il lieve superamento, da parte del ricorrente, del requisito reddituale legalmente previsto per l'anno 2013 costituisce una circostanza che, da sé sola, non potrebbe comunque valere ed escludere l'affidamento ingeneratosi in capo all'accipiens, né tantomeno può integrare una incompatibilità “radicale” tra beneficio ed esigenze assistenziali, siccome chiarito dalla pronuncia sopra richiamata.
A sostegno di tale considerazione giova poi richiamare l'orientamento della
Suprema Corte, con cui è stato chiarito che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cass. n. 28771/2018), mentre nella specie, come visto, il superamento della soglia reddituale è lieve.
Inoltre, dall'estratto telematico dei redditi in atti, emerge che il ricorrente abbia regolarmente comunicato i propri redditi sin dal 2011, trattandosi pertanto di dati
7 reddituali conoscibili dall' convenuto (cfr. estratto telematico all. alla CP_1
memoria).
Alla luce di tali considerazioni, poiché l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, va dichiarata l'illegittimità dell'indebito contestato dall' con provvedimento del 29/03/2020, in relazione al periodo dal CP_1
dall'1/01/2012 al 30/04/2013, di ammontare pari ad € 1.614,14, e, per l'effetto,
l' convenuto va condannato a restituire quanto eventualmente trattenuto a tal CP_1
titolo sull' Assegno sociale n. 04032397.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e con distrazione in favore dell'avv. Francesco Germanà, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 8/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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