Sentenza 20 febbraio 2023
Decreto cautelare 28 giugno 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/02/2023, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 02897/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2022, proposto da ZI LC, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio, nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso SS- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, presentata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005;
per il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005;
con specifica richiesta di:
- ordinare al Ministero ex art 117 co.2 c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 gg all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°55/2013 per la classe di concorso SS (sostegno scuola secondaria di secondo grado);
- nominare, ai sensi dell'art.117 co.3, un Commissario ad TA con la sentenza con cui definisce il giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato la ricorrente, premesso che in data 21 aprile 2021 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 36/2005/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e la fondatezza della pretesa sostanziale al riconoscimento e, conseguentemente, condannare l’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto, nominando altresì un commissario ad TA per il caso di perdurante inerzia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
All’udienza del 7 febbraio 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dalla esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”; al comma 6 prevede poi che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessata un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad TA , nella persona del Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale dovrà provvedere, con potere di delega e con diritto al compenso, entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
Il compenso del Commissario ad TA , che comunque dovrà produrre al giudicante compiuta relazione sulle operazioni effettuate, viene stabilito sin da ora, nel caso di suo intervento, in euro 750,00, salvo conguaglio, da porre a carico del Ministero dell’Istruzione inadempiente.
Va invece rigettata la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale vantata dall’istante, tenuto conto della possibilità per l’amministrazione di effettuare approfondimenti istruttori e della discrezionalità tecnica riconosciutale anche nell’imposizione di eventuali misure compensative, in conformità alla disciplina europea.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad TA il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, il quale, con facoltà di delega e con diritto al compenso, provvederà in caso di inerzia del Ministero, nel termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Respinge la domanda di accertamento della pretesa sostanziale di cui in narrativa.
In caso di intervento del commissario ad TA, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento del compenso del commissario, che liquida sin d’ora in euro 750,00 salvo conguaglio.
Compensa le ulteriori spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO