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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 962/2023
PROMOSSA DA
P. IV ), con sede in Caltagirone, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV ), con sede in Milano, in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale avv. Massimiliano Zanetti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 482/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, (resa nel procedimento n. 3715/2020 R.G.) il
Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta dalla la quale deducendo Parte_2
l'avvenuto indebito pagamento in favore della delle somme versate a titolo di Controparte_1
addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, aveva chiesto di condannare la stessa alla restituzione della complessiva somma di € 44.319,84, oltre IVA, a Controparte_1
titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, compensando per l'effetto integralmente le spese processuali.
La Società proponeva gravame avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il Parte_2
5 luglio 2023, affidato a due motivi.
costituitasi, deduceva l'infondatezza del gravame e chiedeva il suo rigetto. Controparte_1
Riproponeva altresì le eccezioni e difese in tema di quantum debeatur già formulate e assorbite dalla decisione di primo grado.
Concesso termine per il preventivo deposito di note difensive, all'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea
– Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia europea”.
Con il secondo motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia pagina 2 di 14 elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, con le sentenze del 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, D.L. 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme a titolo di addizionale provinciale alle accise versate a in Controparte_1
via di rivalsa.
Ciò posto, va rilevato che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in
Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma
1, lettera c), fino a € 11,40 per mille kWh.”.
Tale addizionale è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio
2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza
1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale. E ciò al fine (come più volte evidenziato dalla Corte di
Cassazione) di evitare la conclusione - verosimilmente sfavorevole - di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica", ma solo quella pagina 3 di 14 di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva (cfr. tra tante Cass. Sez. Trib. n. 21883/2024).
La stessa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5,
15198/2019).
In altre pronunce (tra cui Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, punti 2.1, 2.1.1., 2.2., 2.2.1.), la
Corte di Cassazione ha effettuato poi un'accurata ricostruzione normativa, dalla quale si evince – per quanto interessa le addizionali provinciali oggetto di ripetizione nel presente giudizio (anni 2010 e
2011) – innanzi tutto che l'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
Rileva, inoltre, in questa sede che (come precisato dal citato arresto) tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per la quale: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
La richiamata direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, art. 5, che ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 stabilendo che le istituite imposte addizionali alle accise "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
pagina 4 di 14 La direttiva n. 2008/118/CE è stata, invece, recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n.
48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, con effetti peraltro trascurabili ai limitati fini del presente giudizio.
La successiva abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti
(2010 e 2011 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate) e, per l'effetto, in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra cui quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche pagina 5 di 14 finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ora, venendo al caso in esame, osserva questa Corte che, secondo la difesa della società appellata,
l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia
(c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania, infatti, ha rigettato la domanda della società appellante perché è, a monte,
l'azione nei confronti del debitore (cioè il fornitore, nel caso preclusa proprio Controparte_1
dalla impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché, come già affermato da quest'Ufficio in altre analoghe decisioni, in relazione a fattispecie perfettamente assimilabili a quella in esame (cfr. tra le più recenti Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024 estensore dott. M. Lo
Truglio), essa precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale pagina 6 di 14 indebitamente versata negli anni 2010 e 2011. E ciò anche in ragione sia del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 attribuisce solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso di tali tributi, sia dell'ulteriore circostanza che tale possibilità ai sensi dell'art. 29, c. 2, legge 428/90 gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui vi sia stata rivalsa sul consumatore finale. Quindi, stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (essendosi costui rivalso sul consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria, soltanto il fornitore ha azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario, in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19/05/2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento
pagina 7 di 14 giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione come detto non è possibile per l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della Sez. V del 11/04/2024, si è espressa nel senso che “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11/04/2024, ha altresì precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce, pertanto, a ritenere che il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la pagina 8 di 14 compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 D. lgs. 504/1995, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D.
Lgs. 504/1995, a tenore del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per la ripetizione delle somme, laddove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile un'interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consente, da un lato, effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata (nel rispetto dei principi di equivalenza e pagina 9 di 14 di effettività), senza, dall'altro lato, per questo, giungere a postulare necessariamente la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, della cui impossibilità, nei rapporti orizzontali, si è già detto.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. 3, sentenza n. 1628 pubblicata il 5/6/2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9/9/2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing aderendo all'orientamento - che si è affermato nella giurisprudenza di merito - che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (intercorrente tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
504/1995.
Nel primo caso l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre nel secondo l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dal fatto che sia dovuta oppure no l'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, conseguentemente, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorra dunque risalire al
“rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
pagina 10 di 14 Ritiene, in definitiva, la Corte, nel solco delle pronunce di quest'Ufficio già citate, “che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire in via non principale, ma meramente incidentale e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche
Corte d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez.
Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale” (Corte Appello
Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024).
2. - Con la comparsa di risposta contesta che le addizionali provinciali previste Controparte_1
dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6 siano in contrasto con il diritto unionale.
pagina 11 di 14 L'infondatezza di tale deduzione discende già dalle sopra svolte osservazioni sull'an del diritto azionato.
A ciò deve aggiungersi che dall'interpretazione delle norme sopra accolta discende la non manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellata con riferimento all'art. 14, c. 4, TUA.
Analogamente, sulla richiesta di parte appellata di rinvio pregiudiziale ex artt. 19 par. 3 lett. b) del
Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritiene la Corte che non si ponga alcuna questione di interpretazione della Direttiva n. 2008/118/CE rispetto alla incompatibilità con l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (convertito nella L. 20/1989 e novellato dall'art. 5 del
D. Lgs. 26/2007), atteso che sul punto la Suprema Corte di Cassazione è più volte intervenuta negli ultimi anni per evidenziare la palese contraddittorietà e incompatibilità dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica prevista nel nostro ordinamento (fino alla sua abrogazione con D. Lgs. 23/2011 e
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale), rispetto alla predetta Direttiva europea (cfr. da ultimo Cass. Sez. Trib., 02.08.2024, n. 21883).
2.1. - Relativamente al quantum debeatur, risulta ampiamente documentato (v. riepilogo addizionali provinciali, fatture 2010 e 2011, lettera di riscontro e schede contabili con i pagamenti delle CP_1
fatture ) che parte appellante abbia integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di CP_1
energia elettrica anni 2010 e 2011, intestata a contrada S.M. Poggiarelli, Caltagirone Parte_2
(POD IT001E92491384, n. cliente 569421), di cui euro 44.319,84 + IVA (al 20%) a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica erogata.
In disparte ciò, va osservato, in via assorbente, che, nell'assenza di una specifica contestazione (mai formulata da ) dell'avvenuto pagamento, tale fatto, in sé, deve ritenersi ammesso, senza necessità CP_1
di prova ex art. 115 c.p.c. Va ricordato infatti il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il deducente è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (cfr. fra tante Cass. n. 2223/2022).
2.1.1. – Inoltre, parte appellata eccepisce che non sia dovuta la restituzione dell'IV versata in via di rivalsa di cui alla tabella allegata al ricorso introduttivo in primo grado.
Tale eccezione è infondata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in
pagina 12 di 14 conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass. n. 13149/2024;
Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015; in questi termini si è espressa, in relazione a fattispecie analoga, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal
Tribunale di Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G.).
Parte appellante ha, di conseguenza, diritto di ripetere la complessiva somma di € 44.319,84 oltre IVA
(20%) e interessi legali maturati e maturandi.
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, come correttamente eccepito dalla parte appellata, stante la chiara condizione di buona fede della stessa società al momento del pagamento (non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. atto di messa in mora a mezzo PEC del 6/2/2020 – cfr. Cass. Sez.
Un. 15895/2019) e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 962/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 482/2023 pubblicata il 27 Parte_2
pagina 13 di 14 gennaio 2023, emessa nel procedimento n. 3715/2020 R.G., e in riforma della predetta sentenza, condanna al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione Controparte_1
di indebito, della somma di € 44.319,84 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 6/2/2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 962/2023
PROMOSSA DA
P. IV ), con sede in Caltagirone, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV ), con sede in Milano, in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale avv. Massimiliano Zanetti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni, giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 482/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, (resa nel procedimento n. 3715/2020 R.G.) il
Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta dalla la quale deducendo Parte_2
l'avvenuto indebito pagamento in favore della delle somme versate a titolo di Controparte_1
addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, aveva chiesto di condannare la stessa alla restituzione della complessiva somma di € 44.319,84, oltre IVA, a Controparte_1
titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, compensando per l'effetto integralmente le spese processuali.
La Società proponeva gravame avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il Parte_2
5 luglio 2023, affidato a due motivi.
costituitasi, deduceva l'infondatezza del gravame e chiedeva il suo rigetto. Controparte_1
Riproponeva altresì le eccezioni e difese in tema di quantum debeatur già formulate e assorbite dalla decisione di primo grado.
Concesso termine per il preventivo deposito di note difensive, all'esito della scadenza del termine (ex art. 127-ter c.p.c.) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce l'”erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea
– Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia europea”.
Con il secondo motivo parte appellante deduce “l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui si afferma che il consumatore finale/acquirente di energia elettrica, per ragioni di mero diritto non legate alla posizione del Fornitore, ha legittimazione straordinaria all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di quanto illegittimamente versato”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia pagina 2 di 14 elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, con le sentenze del 5 marzo
2015, in causa C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono (come ha fatto l'art. 6, comma 2, D.L. 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva
2008/118/CE, e, pertanto, l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n.
22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme a titolo di addizionale provinciale alle accise versate a in Controparte_1
via di rivalsa.
Ciò posto, va rilevato che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in
Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma
1, lettera c), fino a € 11,40 per mille kWh.”.
Tale addizionale è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio
2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza
1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale. E ciò al fine (come più volte evidenziato dalla Corte di
Cassazione) di evitare la conclusione - verosimilmente sfavorevole - di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica", ma solo quella pagina 3 di 14 di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva (cfr. tra tante Cass. Sez. Trib. n. 21883/2024).
La stessa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5,
15198/2019).
In altre pronunce (tra cui Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, punti 2.1, 2.1.1., 2.2., 2.2.1.), la
Corte di Cassazione ha effettuato poi un'accurata ricostruzione normativa, dalla quale si evince – per quanto interessa le addizionali provinciali oggetto di ripetizione nel presente giudizio (anni 2010 e
2011) – innanzi tutto che l'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
Rileva, inoltre, in questa sede che (come precisato dal citato arresto) tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per la quale: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
La richiamata direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, art. 5, che ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 stabilendo che le istituite imposte addizionali alle accise "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).
pagina 4 di 14 La direttiva n. 2008/118/CE è stata, invece, recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n.
48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, con effetti peraltro trascurabili ai limitati fini del presente giudizio.
La successiva abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti
(2010 e 2011 durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate) e, per l'effetto, in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra cui quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche pagina 5 di 14 finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione
(evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ora, venendo al caso in esame, osserva questa Corte che, secondo la difesa della società appellata,
l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia
(c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania, infatti, ha rigettato la domanda della società appellante perché è, a monte,
l'azione nei confronti del debitore (cioè il fornitore, nel caso preclusa proprio Controparte_1
dalla impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva.
Questa Corte ritiene non corretta tale conclusione, poiché, come già affermato da quest'Ufficio in altre analoghe decisioni, in relazione a fattispecie perfettamente assimilabili a quella in esame (cfr. tra le più recenti Corte Appello Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024 estensore dott. M. Lo
Truglio), essa precluderebbe in assoluto al consumatore finale la possibilità di ripetere l'addizionale pagina 6 di 14 indebitamente versata negli anni 2010 e 2011. E ciò anche in ragione sia del fatto che, come più volte statuito dalla Suprema Corte, l'art. 14 D. Lgs. 504/1995 attribuisce solo al fornitore - in quanto unico soggetto passivo dell'imposta - la possibilità di richiedere allo Stato il rimborso di tali tributi, sia dell'ulteriore circostanza che tale possibilità ai sensi dell'art. 29, c. 2, legge 428/90 gli è peraltro preclusa in tutti i casi in cui vi sia stata rivalsa sul consumatore finale. Quindi, stante l'impossibilità di ripetizione verso lo Stato sia da parte del fornitore (essendosi costui rivalso sul consumatore finale), sia da parte del consumatore finale (posto che, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria, soltanto il fornitore ha azione nei confronti dell'amministrazione finanziaria), il risultato finale sarebbe che lo Stato medesimo, pur avendo percepito un tributo illegittimo secondo il diritto comunitario, non sarebbe tenuto a restituire quanto indebitamente incassato.
Tale conclusione contrasta in modo evidente con il principio dell'effettività del diritto comunitario, in quanto la normativa interna, così interpretata, non consentirebbe di conseguire il risultato che l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/18/CE impone di perseguire (id est: vietare che possano essere applicate su beni soggetti ad accisa ulteriori imposte il cui gettito non sia destinato – come detto – a specifiche finalità).
In relazione proprio a tale questione, il Tribunale di Verona ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, che è stato tuttavia ritenuto inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 19/05/2023 con il quale, nell'escludere la novità della questione, è stato evidenziato, tra l'altro che: “La Corte ha precisato che il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte (ossia le addizionali sulle accise NDR) può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione e, soltanto nel caso in cui si dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva delle norma interna in tema di accise – può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita … con la possibilità di esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea”.
Anche l'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 sembra ammettere indirettamente l'azione di ripetizione del consumatore finale verso il fornitore laddove prevede che “Qualora, al termine di un procedimento
pagina 7 di 14 giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (ossia il fornitore NDR) sia condannato alla restituzione a terzi (ossia al consumatore finale NDR) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Tuttavia, se si ritenesse che l'azione di ripetizione verso il fornitore - seppur astrattamente possibile - presupponga la necessaria disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, poiché tale disapplicazione come detto non è possibile per l'efficacia solo verticale della direttiva, tale rimedio risulterebbe in concreto non attivabile e quindi - di fatto - il contrasto della normativa interna con il principio di effettività del diritto comunitario continuerebbe a persistere.
Anche la Corte di Giustizia UE, con la già richiamata sentenza della Sez. V del 11/04/2024, si è espressa nel senso che “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
La Corte di Giustizia, sempre nella predetta sentenza del 11/04/2024, ha altresì precisato che “occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Il rispetto del principio di effettività conduce, pertanto, a ritenere che il consumatore finale possa ottenere il rimborso dell'addizionale dal fornitore e questi, a sua volta, possa ottenere dallo Stato la pagina 8 di 14 compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha la possibilità di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato come espressamente prevista dall'art. 14, c. 4, D. Lgs. 504/1995 che, come detto, gli consente di richiedere il rimborso “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza” che gli ha imposto la restituzione delle somme al consumatore finale.
Occorre, infatti, osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno appellato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 c. 2 D. lgs. 504/1995, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione di ripetizione di indebito si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del richiamato disposto dell'art. 14 c. 4 D.
Lgs. 504/1995, a tenore del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivolgersi al fornitore per la ripetizione delle somme, laddove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
E', pertanto, possibile un'interpretazione delle norme interne conforme al diritto comunitario che consente, da un lato, effettivamente e concretamente al consumatore finale di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale alle accise indebitamente pagata (nel rispetto dei principi di equivalenza e pagina 9 di 14 di effettività), senza, dall'altro lato, per questo, giungere a postulare necessariamente la diretta applicazione della Direttiva 2008/18/CE, della cui impossibilità, nei rapporti orizzontali, si è già detto.
Secondo condivisibili precedenti sul punto (cfr. Corte Appello Milano Sez. 3, sentenza n. 1628 pubblicata il 5/6/2024; Tribunale Verona Sez. III, sentenza del 9/9/2024 - causa n. 2553/2023 R.G. - pronunce allegate dalla difesa della società appellante), tale risultato ben può essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing aderendo all'orientamento - che si è affermato nella giurisprudenza di merito - che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica;
“la rivalsa dunque comporta
l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (intercorrente tra fornitore e consumatore finale).
I rapporti tra fornitore e amministrazione doganale, da un lato, e fornitore e consumatore finale, dall'altro, sono autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico e per questo motivo il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha in prima battuta diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
504/1995.
Nel primo caso l'indebito ha per oggetto l'imposta, mentre nel secondo l'indebito riguarda non tanto il tributo in sé ma la somma corrispondente all'imposta che ha natura civilistica.
Il “rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, sebbene il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipenda, a monte, dal fatto che sia dovuta oppure no l'imposta in favore dell'erario da parte del secondo e, conseguentemente, per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico - oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorra dunque risalire al
“rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”.
pagina 10 di 14 Ritiene, in definitiva, la Corte, nel solco delle pronunce di quest'Ufficio già citate, “che tale valutazione sia la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa detta valutazione debba avvenire in via non principale, ma meramente incidentale e in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati, e che sia pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale da parte del giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame).
L'illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette, quindi, sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore (in tal senso Corte d'Appello Milano Sez. III, 18.9.2023 n. 2677, che richiama anche
Corte d'Appello di Trieste n. 296/2022, la quale evidenzia che il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo).
D'altra parte, tale interpretazione è coerente con il già richiamato pacifico indirizzo della Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 02/08/2024, n. 21883; Cass. Sez. Trib. 25/10/2022 n. 31609; Cass. Sez.
Trib. 19/11/2019, n. 29980; Cass. Sez. Trib. 24/05/2019, n. 14200) secondo cui, proprio per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, essendo preclusa al consumatore finale la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, deve però essergli consentito di agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, potrà richiedere allo Stato il rimborso di quanto restituito ai sensi dell'art. 14, c. c. 4 D. Lgs. 504/1995, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a favore del consumatore finale” (Corte Appello
Catania, Sez. 2, sentenza n. 1887/2024 del 27/12/2024).
2. - Con la comparsa di risposta contesta che le addizionali provinciali previste Controparte_1
dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6 siano in contrasto con il diritto unionale.
pagina 11 di 14 L'infondatezza di tale deduzione discende già dalle sopra svolte osservazioni sull'an del diritto azionato.
A ciò deve aggiungersi che dall'interpretazione delle norme sopra accolta discende la non manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellata con riferimento all'art. 14, c. 4, TUA.
Analogamente, sulla richiesta di parte appellata di rinvio pregiudiziale ex artt. 19 par. 3 lett. b) del
Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritiene la Corte che non si ponga alcuna questione di interpretazione della Direttiva n. 2008/118/CE rispetto alla incompatibilità con l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (convertito nella L. 20/1989 e novellato dall'art. 5 del
D. Lgs. 26/2007), atteso che sul punto la Suprema Corte di Cassazione è più volte intervenuta negli ultimi anni per evidenziare la palese contraddittorietà e incompatibilità dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica prevista nel nostro ordinamento (fino alla sua abrogazione con D. Lgs. 23/2011 e
68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale), rispetto alla predetta Direttiva europea (cfr. da ultimo Cass. Sez. Trib., 02.08.2024, n. 21883).
2.1. - Relativamente al quantum debeatur, risulta ampiamente documentato (v. riepilogo addizionali provinciali, fatture 2010 e 2011, lettera di riscontro e schede contabili con i pagamenti delle CP_1
fatture ) che parte appellante abbia integralmente pagato le fatture inerenti alla fornitura di CP_1
energia elettrica anni 2010 e 2011, intestata a contrada S.M. Poggiarelli, Caltagirone Parte_2
(POD IT001E92491384, n. cliente 569421), di cui euro 44.319,84 + IVA (al 20%) a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica erogata.
In disparte ciò, va osservato, in via assorbente, che, nell'assenza di una specifica contestazione (mai formulata da ) dell'avvenuto pagamento, tale fatto, in sé, deve ritenersi ammesso, senza necessità CP_1
di prova ex art. 115 c.p.c. Va ricordato infatti il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il deducente è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (cfr. fra tante Cass. n. 2223/2022).
2.1.1. – Inoltre, parte appellata eccepisce che non sia dovuta la restituzione dell'IV versata in via di rivalsa di cui alla tabella allegata al ricorso introduttivo in primo grado.
Tale eccezione è infondata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in
pagina 12 di 14 conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass. n. 13149/2024;
Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015; in questi termini si è espressa, in relazione a fattispecie analoga, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal
Tribunale di Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G.).
Parte appellante ha, di conseguenza, diritto di ripetere la complessiva somma di € 44.319,84 oltre IVA
(20%) e interessi legali maturati e maturandi.
Per quanto riguarda il saggio e la decorrenza degli interessi, come correttamente eccepito dalla parte appellata, stante la chiara condizione di buona fede della stessa società al momento del pagamento (non essendo ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio ed essendo ancora in vigore l'imposta di cui si discute), ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli stessi sono dovuti, non dall'esborso come richiesto, ma dalla domanda (v. atto di messa in mora a mezzo PEC del 6/2/2020 – cfr. Cass. Sez.
Un. 15895/2019) e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al saldo.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che ancora permangono nella materia oggetto di causa, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 962/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 482/2023 pubblicata il 27 Parte_2
pagina 13 di 14 gennaio 2023, emessa nel procedimento n. 3715/2020 R.G., e in riforma della predetta sentenza, condanna al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione Controparte_1
di indebito, della somma di € 44.319,84 oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 6/2/2020 (ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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