Art. 4.
Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.
Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.