Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4390 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DE LUCA STEFANIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. PEDONE DOMENICO MASSIMO resistente
CONTRO
Controparte_2
Con l'avv. PEDONE VINCENZO resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26.05.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI livello del CCNL CISAL dal 01.06.2015 al 30.09.2017; conseguentemente condanna le società resistenti in solido al pagamento della
1
condanna le società resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 2.900,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. DE LUCA
STEFANIA; pone definitivamente a carico delle società resistenti in solido le spese di consulenza liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato in data 9.05.2022, il ricorrente adiva il Tribunale di Palermo, instaurando giudizio in riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza;
- premesso che il ricorrente deduceva di essere stato assunto nel 2010, dapprima da e, successivamente al subentro della società CP_3 Controparte_2
con sede in Palermo e con sede operativa in (CS), oggi in liquidazione, di aver lavorato alle sue dipendenze con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 01.06.2015 al 31.07.2019; di aver svolto, sin dalla data di assunzione, la mansione di “addetto alla contazione”, corrispondente al 7° livello (D1C) C.C.N.L. Servizi
Terziario C.I.S.A.L.; che, dal 01.10.2017, CASH di attribuiva al CP_2
ricorrente il 6° livello contrattuale con la mansione “Elevata qualificazione che con specifica collaborazione opera in condizioni di autonomia esecutiva ed operativa per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il raggiungimento del risultato ed il coordinamento dei servizi”; di essere stato inquadrato, a seguito della cessione di ramo d'azienda a marzo 2019 alla , nella qualifica di Controparte_1
“Coordinatore dei servizi” (6° livello), iniziando a prestare servizio dalla data del
01.08.2019; di essere stato “Addetto alla contazione” da novembre 2019, senza, tuttavia, alcuna variazione del livello contrattuale.
Deduceva inoltre il ricorrente di aver sempre svolto mansioni superiori, riconducibili a livelli contrattuali più elevati di quelli in cui era effettivamente inquadrato.
Concludeva il ricorrente con la domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, a far data dal 01.06.2015, eventualmente inquadrabili nel 4° livello del CCNL di categoria, con condanna, per l'effetto, delle resistenti, ciascuna per la propria parte, al pagamento delle relative differenze retributive, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore;
2 - premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società resistenti e Controparte_4 Controparte_2
, contestando integralmente il ricorso, del quale richiedevano il rigetto;
[...]
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 26.05.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.” (così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che, nel caso di specie, l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che, è da ritenersi correttamente applicabile al rapporto di lavoro il CCNL
Servizi – CISAL dal 01.06.2015 fino all'intervenuta cessione del ramo d'azienda, il
19.03.2019. A partire da detta data è da ritenersi correttamente applicabile, invece, il
CCNL Sicurezza sussidiaria UGL.
- rilevato che, secondo la disciplina del CCNL Servizi – CISAL, appartiene al settimo livello:
- “l'Impiegato “Qualificato” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica collaborazione, svolga in condizioni di elevata autonomia Operativa uno o più lavori che richiedano competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e che garantiscono il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;
- il Lavoratore “Qualificato” che, con specifica esperienza e collaborazione, esegue in condizioni di elevata autonomia Operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Risponde al Coordinatore di settore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;
- il Lavoratore destinatario del livello superiore (VI livello) nei primi 21 mesi
3 d'inserimento”.
Appartiene al sesto livello:
- “l'Impiegato Tecnico, Amministrativo o Commerciale di “Elevata Qualificazione” che, con specifica collaborazione opera in condizioni di autonomia Esecutiva ed elevata autonomia Operativa, per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il raggiungimento del risultato. Egli sceglie soluzioni e svolge con personale responsabilità mansioni specialistiche settoriali, anche di vendita, e relative operazioni complementari. Risponde al proprio Capo Ufficio o Coordinatore;
- l'Operaio “Specializzato” che, a fronte di specifiche richieste e/o interventi previsti a calendario, effettua in autonomia Esecutiva ed elevata autonomia Operativa lavori richiedenti conoscenze tecniche particolari ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Individua guasti di normale rilevazione ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche e/o meccaniche o la messa a punto di macchine o di impianti, rispondendo ad un Coordinatore di settore;
- il Lavoratore destinatario di livello superiore (V livello) nei primi 21 mesi di inserimento”.
Appartiene al quinto livello:
- “l'Impiegato di “Concetto” in possesso di ampie competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni.
Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, può coordinare l'organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i. E' incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere;
- il Lavoratore “Specializzato Provetto” che, in autonomia Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e con specifica collaborazione, sceglie l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definisce i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze settoriali. Può coordinare l'organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i;
- il Lavoratore destinatario di livello superiore (quarto livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione”.
Appartiene al quarto livello:
4 - “l'Impiegato di “Elevato Concetto” in possesso di elevate competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale. Con adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni e nel proprio ambito di competenza, coordina e forma altri lavoratori, con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi anche con utilizzo di lingue straniere;
- il Lavoratore di “Elevata Specializzazione Multisettoriale” che, con specifica collaborazione ed in condizioni di autonomia Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale, sceglie l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate e diverse conoscenze tecniche settoriali. Coordina un gruppo di altri lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nei loro ambiti di competenza;
- il Lavoratore destinatario del livello superiore (terzo livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione”.
- rilevato che, secondo la disciplina del CCNL Sicurezza sussidiaria UGL, appartengono al sesto livello i lavoratori che “eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria.
- Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali.
- Addetto ai servizi di accoglienza / Receptionist / Centralinista.
- Steward e Hostess.
- Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia, Uscieri (Portierato).
- Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato.
- Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL).
- Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree.
- Addetto ai servizi informazione – dissuasione – deterrenza.
- Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività.
- Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio.
- Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle
5 regole per la fruizione di luoghi e strutture.
- Addetto ai servizi di conteggio di valori.
- Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di legge.
- Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
- Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie.
- Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio medio e basso.
- Addetto al servizio di primo soccorso.
- Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa.
- per attività sia interne che esterne all'azienda. CP_5
- Guarda fuochi. Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia-fuoco; il periodo di permanenza a questo livello è pari a diciotto mesi.
- Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
Appartengono, invece, al quinto livello i dipendenti che “eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria con mansioni di preparatore di commissioni e fatture;
- Addetto alle indagini elementari:
• addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali;
• addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
• addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di legge;
- Caposervizio addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Addetto all'attività di Safety;
- Addetto esclusivo alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio alto;
- Guardia ai fuochi;
- Guardia ai fuochi imbarcato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
6 Appartengono al quarto livello i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali:
- Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove).
- Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti.
- Impiegato amministrativo e contabile.
- Addetto al servizio meccanografico.
- Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Capo turno guarda-fuochi.
- Capo barca guarda-fuochi.
- Capo squadra guarda-fuochi.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
- rilevato che, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia di fatto svolto, dal 01.06.2015 al 30.09.2017, mansioni inquadrabili nel
VI livello CCNL Servizi – CISAL, dovendo ritenersi successivamente correttamente inquadrato nel VI livello CCNL Sicurezza sussidiaria UGL;
Conducono a tali conclusioni le dichiarazioni rese dal teste il quale ha Testimone_1
dichiarato: “Dal 2022, anche se sulla data non sono preciso dato il tempo trascorso, il ricorrente è addetto alla sala conta e si occupa di preparare i soldi da portare nei vari istituti bancari e postali, nel senso che prende i soldi già preparati anche a seconda della destinazione che devono avere e li mette nelle buste. Poi si occupa dell'apertura dei plichi al rientro, nel senso che apre i sacchi e redige la distinta, controllando che gli importi corrispondano all'effettiva consistenza del pacco. Poi ci sono anche dei processi di lavorazione, il ricorrente si occupa anche di questo se non si occupa dell'apertura o chiusura che ho già indicato.” E, ancora: “prima del 2022 il ricorrente era addetto al caveau e si occupava del carico e scarico dei furgoni. Nella sala conta vengono preparati i singoli plichi con dentro il denaro, mentre nel caveau i soldi vengono distribuiti nei vari itinerari. Gli itinerari sono stati stabiliti dai responsabili. Il ricorrente predispone un foglio che contiene tutti i dati di quello che deve essere consegnato perché questo foglio verrà poi firmato da chi riceve i plichi. Si tratta del modello
DRTTV04 e il foglio itinerario. Quando il ricorrente è addetto allo scarico, controlla l'integrità del sigillo e che il numero dei plichi indicati corrisponda. Poi questi dati vengono registrati al sistema e passano al caveau per i controlli. Tutti questi dati che il ha verificato poi Parte_1
provvede a inserirli al sistema per le successive fasi di lavorazione. Ogni furgone ha un massimale. Se deve essere superato o modificato bisogna interpellare il responsabile. Eventuali modifiche degli itinerari o degli orari prestabiliti non possono essere decisi dal Può Parte_1
7 riferire di eventuali problematiche, ma la soluzione non spetta a lui. Le eventuali comunicazioni arrivano all'indirizzo mail del caveau e c'è il responsabile dell'area protetta che ha il compito di monitorarle e poi agire di conseguenza. Non è il ricorrente ad occuparsene. il ricorrente ha l'obbligo di tenere sotto controllo le mail perché deve poi chiedere ai responsabili le eventuali azioni”.
Il teste ha dichiarato: “Sono io che predispongo l'itinerario, assegno Tes_2
l'equipaggio e mi assicuro che sia rispettato il massimale nonché tutte le altre disposizioni previste dalla legge. Questa parte di attività viene fatta tramite il sistema “Giotto operativo”.
Ogni deviazione da questa procedura standardizzata deve essere decisa, a seconda del tipo di problematica che si verifica, dal capo turno o dal responsabile dell'area protetta o da me. Tutte le richieste degli istituti di credito vengono gestiti da un applicativo che si chiama “Knox” e che riceve dagli istituti di credito eventuali richieste di modifica delle sovvenzioni programmate. Di questo si occupa il capo turno. Il ricorrente non ha alcuna responsabilità su questo. Il ricorrente, in quanto addetto al carico e scarico, deve comunque verificare che non si superi il massimale e se questo succede mi deve chiamare. Si tratta comunque di evenienze sporadiche”. E, ancora: “il ricorrente come addetto al carico e scarico si occupa quindi di posizionare i diversi plichi nelle ceste dedicate in base agli itinerari già stabiliti. da quando è addetto alla sala conta il ricorrente si occupa delle attività tipiche della sala conta e cioè, con riferimento ai plichi in entrata, digita il codice a barre che gli consente di estrarre i dati relativi al plico, posiziona il plico in modo che tutta l'attività sia videoregistrata, svuota il plico e poi mette i soldi nella macchina valorizzatrice che procede al conteggio. La macchina valorizzatrice non si limita a contare le banconote, ma le controlla anche per quanto riguarda l'autenticità. Se alla fine di questa verifica ci sono banconote false, l'addetto deve contattare il capo turno che decide cosa fare. Il capo turno redige il verbale che viene controfirmato dall'addetto Il compito preciso dell'addetto al carico e scarico è quello di controllare e quindi verificare che quello che è riportato nei fogli di marcia in entrata e in uscita corrisponda a quello della realtà”.
Il teste ha dichiarato: “può capitare, ma solo per i clienti privati, che questi Testimone_3
mandino all'indirizzo mail del caveau una richiesta di aggiunta di servizio di prelievo. In questo caso l'addetto al caveau accede con la sua password all'applicativo “Giotto operativo” e inserisce direttamente il servizio. Naturalmente deve trattarsi di un servizio che non modifichi il massimale, perché, in tal caso, occorre chiamare il responsabile e farsi autorizzare. Allo stesso modo chiamiamo il responsabile se, pur rispettato il massimale, il servizio per esempio non era previsto e quindi occorre una integrazione. In ogni caso è compito dell'addetto al caveau quello di verificare che, a seconda dell'itinerario e dell'equipaggio assegnato - elementi che non dipendono dall'addetto ma dai vari responsabili - sia rispettato il massimale e che ogni equipaggio sia conforme alle disposizioni di legge tenuto conto del massimale e del numero di
8 consegne. Il responsabile ha predisposto il foglio di servizio con tutti i dati necessari, poi noi indichiamo in concreto il numero del furgono, i nomi dell'equipaggio e l'orario di uscita del mezzo. Si tratta di un foglio Excel che poi conterrà tutti i dati del trasporto. Se il furgone è già in viaggio, qualunque modifica, anche minima, deve essere disposta dalla centrale operativa”.
Il teste ha dichiarato: “Il ricorrente al momento lavora in sala Testimone_4
conta, prima era addetto allo scarico dei furgoni nel caveau. Io sono il responsabile della sala conta dal 2018. Sono io che mi occupo di stabilire i turni sia per la sala conta che per il caveau, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia o . Controparte_1 Controparte_1
L'addetto alla sala conta si occupa di aprire i plichi provenienti dall'esterno, di registrare al sistema i dati relativi a ogni plico, che ha una distinta di accompagnamento e poi di verificare che il contenuto del plico corrisponda a quanto indicato nella distinta. La verifica viene fatta attraverso la macchina valorizzatrice. Se non ci sono problemi, tramite il gestionale il ricorrente dà l'ok e passa al plico successivo. Se ci sono delle anomalie sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (nel senso delle falsità), l'addetto alla contazione chiama o il capo turno o me. Quindi tramite il sistema operativo redigiamo il verbale che viene sottoscritto da me o dal capo turno e dall'addetto alla contazione che era in servizio in quel momento. ADR
Tutti i dipendenti hanno una password personale per l'accesso ai programmi, accesso che però può essere diverso a seconda del livello e soprattutto all'attività svolta”.
- rilevato che, dall'esame complessivo delle dichiarazioni, emerge che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni, si sia occupato attività meramente esecutiva, di verifica materiale e di registrazione, tipiche del sesto livello, senza alcuna autonomia o responsabilità decisionale.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria, emerge che il ricorrente abbia svolto “lavori qualificati”, avvalendosi di “basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici”, come tipicamente previsto dalla declaratoria di sesto livello del CCNL
CISAL e del CCNL UGL.
Non può invece ritenersi che egli abbia svolto “compiti operativi anche di vendita” o che fosse abilitato allo svolgimento di lavori “che richiedono conoscenze e capacità tecnico- pratiche” (quarto livello UGL), né, ancora che abbia svolto le mansioni di cui al quinto livello UGL.
Non può nemmeno ritenersi che egli abbia operato “in condizioni di autonomia
Funzionale ed elevata autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni” (quinto livello CISAL), né che abbia operato “in condizioni di autonomia
Organizzativa ed elevata ed estesa autonomia Funzionale”, coordinando e formando altri lavoratori, “con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti” (quarto livello
CISAL);
9 - rilevato che, per quanto attiene alla quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, che deve ritenersi correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici;
- rilevato, inoltre, che l'avvenuta cessione d'azienda non è contestata, sicché, ai sensi del secondo comma dell'art. 2112 C.C., a tenore del quale “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento….”, deve affermarsi la responsabilità solidale dei convenuti;
- rilevato, dunque, che deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto, a far data dal 01.06.2015 al 30.09.2017 mansioni inquadrabili nel VI livello CCNL Servizi –
CISAL presso e che, successivamente alla cessione del ramo Controparte_2
d'azienda, egli è stato invece correttamente inquadrato dalla Controparte_1
al VI livello del CCNL UGL Sicurezza sussidiaria UGL, con condanna
[...]
della al pagamento delle relative differenze retributive, Controparte_2
quantificate dal consulente in € 6.609,60 per differenze retributive, € 333, 07 per TFR accantonato, ivi comprese interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito della consulenza;
- rilevato che le spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26.05.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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