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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2931/2024
promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Martiri del Grappa n.2, elettivamente domiciliata in Benevento (BN), Via G. Toma n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maturo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in [...]di CP_1 CodiceFiscale_2
Vicenza (VI), Via Valdellette n.47/F, elettivamente domiciliato in Thiene (VI), Via Monte Grappa n.41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Galvan che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 Resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
in punto: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1
; CP_1
2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) porre le spese come per legge”
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Signora (C.F.: ) ed il Signor Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_2
2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Spese e competenze come per legge”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Lugo di Vicenza il giorno 19.12.2015, con atto regolarmente CP_1
2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6 parte 1 anno 2015; di non avere avuto figli;
che in data 3.11.2022 i coniugi depositavano, ai sensi dell'art 12 c.3 della Legge n.
132/2014 e s.m., richiesta di separazione personale, avanti all'Ufficiale dello stato civile del medesimo
Comune, che veniva così iscritta nei registri di stato civile al n. 15 parte II serie C anno 2022; che, in data 7.12.2022, i coniugi si ripresentavano avanti agli Uffici comunali competenti per rendere dichiarazione di conferma dell'accordo di separazione, con atto trascritto al n. 19 parte II serie C anno
2022; che i rapporti con il marito si erano definitivamente interrotti e non era più possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo comma
L.898/70 e successive modificazioni, senza vantare alcuna pretesa di carattere economico e patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge.
ID TE si costituiva in giudizio e, confermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, aderiva alla domanda proposta da parte ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico per la formulazione delle conclusioni di competenza. Parte_2
***
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile e, pertanto, stante la volontà degli stessi di divorziare, la domanda va riqualificata in termini di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
essendo ampiamente trascorso il termine di legge dalla data della separazione personale (doc. 3 fascicolo ricorrente) e non essendo da allora intervenuta la riconciliazione dei coniugi, come rivela del resto, oltre al certificato storico di residenza separata degli stessi, la condotta processuale del
3 resistente, il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, a fronte dell'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra di essi.
Nessuna altra statuizione, neppure di carattere patrimoniale, dev'essere adottata in difetto di domande sul punto da parte dei coniugi.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], e (C.F.: ) nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 05.03.1969, celebrato in Lugo di Vicenza (VI) in data 19.12.2015 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2015 parte I n. 6;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, 21 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2931/2024
promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Martiri del Grappa n.2, elettivamente domiciliata in Benevento (BN), Via G. Toma n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maturo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
contro
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in [...]di CP_1 CodiceFiscale_2
Vicenza (VI), Via Valdellette n.47/F, elettivamente domiciliato in Thiene (VI), Via Monte Grappa n.41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Galvan che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 Resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
in punto: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1
; CP_1
2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) porre le spese come per legge”
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Signora (C.F.: ) ed il Signor Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_2
2) ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Spese e competenze come per legge”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Lugo di Vicenza il giorno 19.12.2015, con atto regolarmente CP_1
2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6 parte 1 anno 2015; di non avere avuto figli;
che in data 3.11.2022 i coniugi depositavano, ai sensi dell'art 12 c.3 della Legge n.
132/2014 e s.m., richiesta di separazione personale, avanti all'Ufficiale dello stato civile del medesimo
Comune, che veniva così iscritta nei registri di stato civile al n. 15 parte II serie C anno 2022; che, in data 7.12.2022, i coniugi si ripresentavano avanti agli Uffici comunali competenti per rendere dichiarazione di conferma dell'accordo di separazione, con atto trascritto al n. 19 parte II serie C anno
2022; che i rapporti con il marito si erano definitivamente interrotti e non era più possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo comma
L.898/70 e successive modificazioni, senza vantare alcuna pretesa di carattere economico e patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge.
ID TE si costituiva in giudizio e, confermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, aderiva alla domanda proposta da parte ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico per la formulazione delle conclusioni di competenza. Parte_2
***
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile e, pertanto, stante la volontà degli stessi di divorziare, la domanda va riqualificata in termini di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
essendo ampiamente trascorso il termine di legge dalla data della separazione personale (doc. 3 fascicolo ricorrente) e non essendo da allora intervenuta la riconciliazione dei coniugi, come rivela del resto, oltre al certificato storico di residenza separata degli stessi, la condotta processuale del
3 resistente, il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, a fronte dell'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra di essi.
Nessuna altra statuizione, neppure di carattere patrimoniale, dev'essere adottata in difetto di domande sul punto da parte dei coniugi.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], e (C.F.: ) nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 05.03.1969, celebrato in Lugo di Vicenza (VI) in data 19.12.2015 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2015 parte I n. 6;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, 21 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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