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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2024, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente est. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA PLANA, 1 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. LASTRINETTI
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA SPARTACO
[...] C.F._3
pagina 1 di 10 LANTINI, 8 2705 VOGHERA presso lo studio dell'avv. RIOLFO GRAZIELLA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 721/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile,
Giudice Dott. Luciano Arcudi, nell'ambito del giudizio RG n. 3407/2019, depositata in
Cancelleria in data 06/06/2023, notificata in data 07/06/2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“a) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio a carico del fondo dei Sigg. e e a favore dei convenuti Sigg. Controparte_3 Parte_1 [...]
e (oggi ); CP_2 Controparte_4 Controparte_1
b) con vittoria di spese di causa comprese eventuali CTU e CTP”
IN SUBORDINE
- considerata la complessità della vicenda, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 2 di 10 Per E Controparte_1 Controparte_2
Voglia la Corte , contrariis reiectis , così giudicare
IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'atto d'appello per i motivi di cui alla comparsa
NEL MERITO: respingersi il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata
Con vittoria di compenso e spese del giudizio di secondo grado
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 721\2023 pubblicata il 6-6-2023, decidendo sulle domande proposte da e nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
e su quelle riconvenzionale di queste ultime: CP_1
-in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte di e della servitù di passaggio Controparte_2 Controparte_1
pedonale sulla porzione immobiliare in proprietà di e sita nel Parte_1 Controparte_3
Comune di Menconico (PV), distinta al C.F. di tale Comune al foglio 16 mappale 115 subalterno 3, ed, in particolare, sulla parte costituita dalla scala esterna che dal piano stradale raggiunge il balcone presente sul lato sud dell'edificio del quale fa parte nonché dalla porzione di tale balcone che dalla sommità della scala si estende fino al confine tra la stessa suddetta porzione immobiliare e quella distinta al medesimo foglio 16 mappale 112, e ciò ai fini dell'accesso alla parte di balcone, posto oltre il confine di cui sopra, antistante alla unità immobiliare sita al primo piano e distinta al predetto mappale 112; respingeva la domanda subordinata di parte attrice, volta alla declaratoria del diritto a ricevere un indennizzo per tale passaggio;
condannava gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite e di ctu
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, Controparte_1 Controparte_2
e , chiedendo di accertarsi l'inesistenza della servitù di passaggio Parte_1 Controparte_3
pedonale a carico del proprio fondo di cui al fg. 16 – Particella 115 – Sub. 3 sito in Comune di
Menconico – Frazione di Montemartino e a favore del fondo censito in catasto fabbricati del Comune di Menconico al Fg. 16 particella 112 di proprietà dei convenuti.
In via subordinata gli attori chiedevano, in caso di accertamento della negata servitù, di accertare il loro diritto a un equo indennizzo quantificabile in € 20,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 Controparte_1
domande attoree e svolgendo, in via riconvenzionale, domanda di usucapione della servitù di passaggio in questione, ed in via subordinata, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza della detta servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. pagina 4 di 10 Il tribunale, disposta una ctu ed assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
In linea di fatto il primo giudice rilevava come le parti in causa fosse proprietarie ciascuna di una porzione di un fabbricato ad uso abitativo composto da un piano terreno ed un primo piano, frazionato verticalmente in due parti, l'una di proprietà degli attori e l'altra dei convenuti.
Oggetto del contendere era l'utilizzo di un manufatto costituito da una scala esterna in muratura con ringhiera, di proprietà degli attori, che dalla base dell'edificio sale in adiacenza ad un lato di esso per poi collegarsi, in altro lato ad esso perpendicolare, con un lungo balcone aggettante che da lì corre lungo tutto la facciata dell'edificio passando dapprima dinanzi alla porta finestra degli attori e poi a quella dei convenuti.
Attesa la conformazione dei luoghi, i convenuti, per accedere alla propria parte di balcone dall'esterno, dovevano necessariamente percorrere la scala in questione e transitare sulla parte di balcone nella titolarità degli attori.
Il primo giudice esaminava per prima la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti, osservando anzitutto come il requisito dell'apparenza emergesse dalla stessa configurazione dei luoghi, posto che la scala collegava con l'esterno non solo la parte di balcone degli attori ma anche quella dei convenuti, e come, vertendosi in materia di servitù discontinue, l'esercizio saltuario di essa non era di ostacolo per configurare un possesso acquisitivo.
Il tribunale rilevava come dalle prove testimoniali era emerso come la scala in questione ed il balcone, nella attuale conformazione, esistessero da lungo tempo, ben superiore ai vent'anni, e come la funzione della scala fosse quella di consentire dall'esterno l'accesso al balcone sito al primo piano dell'edificio, che, salva la presenza di un cancelletto divisorio, si estendeva per tutta la sua lunghezza, senza soluzione di continuità, sul lato dell'edificio, interessando entrambe le unità immobiliari delle parti in causa.
Il primo giudice riteneva dimostrato il possesso ventennale della servitù di passaggio in favore dell'immobile dei convenuti, attraverso le deposizioni dei testi , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
e , che avevano confermato l'utilizzo della scala in oggetto da parte dei
[...] Testimone_4
convenuti, per raggiungere il primo piano del loro appartamento.
Secondo il tribunale, le affermazioni rese dai testi indicati dalle parti attrici a prova contraria,
, e , che avevano riferito di non Controparte_5 Controparte_6 Testimone_5 CP_7
avere visto i convenuti utilizzare la scala in questione, non era significative, per ritenere inattendibili le deposizioni degli altri testi, alcuni dei quali avevano affermato di avere personalmente utilizzato detta pagina 5 di 10 scala, precisando come detto passaggio si rivelava necessario per trasportare cose ingombranti, attese le minori dimensioni della scala interna all'immobile dei convenuti.
Infine il primo rilevava come anche la conformazione dei luoghi confortava quell'utilizzo della scala riferito dai testi indicati dai convenuti, quanto in particolare all'assenza di un cancello all'imbocco della scala, ed all'esistenza, sulla linea mediana dell'estradosso del balcone, di un cancelletto apribile per passare dalla parte di balcone di proprietà degli attori a quello di proprietà dei convenuti, tutti elementi che facevano ritenere una volontà di permettere il passaggio, posto che altrimenti sarebbe stato apposto un vero e proprio divisorio non suscettibile di essere attraversato.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento Parte_1 della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo, in forza di sei motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo, oltre alla Controparte_1 Controparte_2 mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario , l'inammissibilità, per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'appello, del quale si chiedeva comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 16-1-2024 il consigliere istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Alla successiva udienza del 28 maggio 2024, il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di
, assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, Controparte_3 fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Ciò posto, con il primo motivo, rubricato “inesistenza ab origine del diritto di passaggio”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva trascurato di considerare come sin dalla originaria divisione, risalente al 1949, l'appartamento di proprietà degli odierni appellati era dotato di una scala interna, che permetteva di raggiungere il primo ed il balcone, che era sempre stato separato da un divisorio, come emergeva dalle planimetrie allegate in giudizio.
Ciò rendeva del tutto privo di utilità l'uso della scala esterna da parte dei signori e . CP_2 CP_1
L'appellante aggiunge come nessuna servitù risultasse trascritta sul preteso fondo servente, e come per pagina 6 di 10 tutte le ragioni esposte a sostegno del motivo, la domanda avanzata dai signori e era CP_2 CP_1
priva di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
La difesa della OR non si confronta infatti con le rationes decidendi in base alle quali il CP_3 tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, ravvisate nell'esercizio, da parte degli stessi, di un possesso, della durata ultraventennale, della servitù di passaggio in contestazione.
In ogni caso, è evidente come la domanda di usucapione della servitù sia stata proposta dai convenuti in primo grado proprio perché detto diritto non aveva una fonte negoziale, e quindi a nulla rileva l'assenza di trascrizione del diritto in questione, o il contenuto dell'originario atto di divisione del 1949.
I testi indicati dai convenuti (in particolare , , CP_2 Testimone_2 Testimone_3
) hanno precisato come la scala esterna veniva utilizzata dai convenuti quando c'era qualcosa Tes_1 di ingombrante da portare, visto che la scala interna era stretta, ed è quindi evidente l'esistenza di una utilità, per gli odierni appellati, di fruire del passaggio esterno.
Con il secondo motivo, rubricato “infondatezza dell'acquisto per usucapione”, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'acquisto per usucapione della servitù.
La difesa della OR fa anzitutto rilevare come le due abitazioni, come dimostrato CP_3
documentalmente, fossero del tutto indipendenti.
Assume l'appellante come l'esistenza di un cancello sul balcone non era prova dell'esistenza di una servitù di passaggio e come aveva errato il tribunale a presumere che la presenza di un cancelletto apribile evidenziasse una volontà di consentire il passaggio da una parte all'altra del balcone.
Fa ancora rilevare l'appellante come, secondo quanto riferito dai testi , Controparte_6 Tes_3
e , il cancelletto era sempre stato chiuso.
[...] Testimone_4
Aggiunge l'appellante come mentre l'appartamento dei signori e era dotato di una CP_1 CP_2
scala interna, il proprio immobile non era munito di un collegamento interno al primo piano, e quindi doveva fruire necessariamente della scala esterna.
Il motivo, oltre a presentare aspetti di inammissibilità, posto che non si confronta appieno con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui una volontà contraria a consentire il passaggio si sarebbe dovuta manifestare con l'apposizione, sul balcone, di un ostacolo fisso e non di un cancelletto apribile, è comunque infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, dall'istruttoria orale è emerso che per attraversare il cancelletto posto sul balcone non era necessario né utilizzare chiavi né chiedere ad alcuno il permesso pagina 7 di 10 di transitare, come riferito dai testi che hanno avuto modo di passare per la scala in questione.
Il teste , ha dichiarato che il cancelletto era chiuso ma ha aggiunto di non essere mai Controparte_6
salito sul balcone, e di avere ricavato il fatto osservando il cancelletto dalla strada.
I testi e hanno confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie Testimone_4 Testimone_6
9, 10 e 12 prodotte dalle parti convenute, ma non hanno mai affermato che per superare il cancello occorresse l'utilizzo di una chiave.
Peraltro, nella foto n.12, il cancelletto è completamente aperto, e comunque dalle altre due foto non emerge l'esistenza di una serratura chiusa a chiave, non menzionata da nessuno dei testi.
E' evidente, infine, come l'esistenza di una servitù di passaggio sulla scala esterna, di proprietà dell'appellante, non ne impedisce l'uso a quest'ultima.
Con il terzo motivo, rubricato “inesistenza del requisito del possesso ventennale ex art. 1158 c.c.”,
l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non era stata fornita dai signori e la prova di un possesso continuato della servitù per venti anni. CP_1 CP_2
A sostegno del motivo, la difesa di richiama il contenuto delle deposizioni dei testi Parte_1
, e . Controparte_5 Testimone_7 Testimone_5 Controparte_6
Aggiunge l'appellante come, anche ammettendo un uso occasionale e tollerato da parte degli appellati del ballatoio, questo non era sufficiente per integrare un possesso della servitù.
Il motivo è infondato.
Anche in questo caso l'appellante non sottopone a critica il passo della sentenza di primo grado, dove il tribunale indica le ragioni per cui le dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti ( , Testimone_3
, , ), che hanno tutti confermato che dal 1995 i signori Testimone_4 Tes_1 Testimone_2
e avessero utilizzato la scala esterna del fabbricato, non trovavano smentita nelle CP_2 CP_1
dichiarazioni dei testi indicati dagli attori in primo grado, che si erano limitati a riferire di non avere veduto gli attori utilizzare la scala.
Come sottolineato dal tribunale, è evidente che, trattandosi di una servitù discontinua, il fatto che i testi indicati dagli attori in primo grado -alcuni dei quali peraltro presenti sul posto solo “nei week end, nelle ferie e nel periodo estivo” ( o proprietari di “una casa lì vicino” (teste Controparte_5 CP_6
), o frequentante “quei luoghi nei mesi estivi e fino al 2016 anche nelle vacanze natalizie”
[...]
(teste )- hanno dichiarato di non avere veduto i signori e nell'atto di CP_7 CP_1 CP_2
utilizzare la scala, è elemento probatorio non idoneo a smentire le precise e concordanti deposizioni dei testi indicati dai convenuti.
pagina 8 di 10 Con il quarto motivo, rubricato “infondatezza dell'acquisto per destinazione del padre di famiglia”,
l'appellante assume come difettassero, nella fattispecie, i requisiti stabiliti dall'art. 1062 c.c. per ricavare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, posto che l'originario proprietario dell'intero immobile, deceduto nel 1949, aveva già in vita assegnato il godimento di due separate porzioni del fabbricato ai due figli, e quindi non era più nel possesso dell'intero bene.
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha ritenuto che l'accoglimento della domanda riconvenzionale principale, di accertamento della maturata usucapione della servitù, abbia comportato “l'assorbimento della domanda subordinata volta alla declaratoria dell'acquisto del diritto in questione in forza di destinazione del padre di famiglia”, che pertanto non è stata esaminata.
Il motivo non è pertanto rivolto ad alcuna statuizione della sentenza di primo grado, nè le argomentazioni difensive svolte attengono ad una questione che questa Corte è chiamata ad esaminare.
Con il quinto motivo, rubricato “inesistenza ab initio della servitù”, l'appellante, dopo aver fatto rilevare come la servitù rivendicata dagli appellati fosse priva di utilità, e quindi di un elemento costitutivo, assume come, nel caso di specie, difettassero i requisiti previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c., in tema di passaggio coattivo, in quanto l'immobile dei signori e aveva una scala CP_2 CP_1 interna che consentiva un accesso diretto al primo piano, e “partendo dalla pubblica via la sig.ra CP_2 può comodamente raggiungere (attraverso la scala interna) il piano primo dall'abitazione”.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale non ha mai esaminato alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva, che i convenuti in primo grado mai hanno proposto, neppure in via subordinata, si che la censura dell'appellante è del tutto eccentrica rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata.
Con il sesto motivo, rubricato “estinzione per mancanza di utilità e decorso del termine di venti anni”,
l'appellante sostiene come la servitù di passaggio, oggetto della domanda riconvenzionale in primo grado dei convenuti, si sarebbe estinta per non uso ventennale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1073 e 1074 c.c.
Secondo la difesa della OR , la scala interna dell'immobile dei signori e CP_3 CP_1
realizzata nel 1983, sarebbe sufficientemente ampia per soddisfare le loro esigenze di CP_2
passaggio, e quindi la asserita servitù di passaggio sulla scala esterna si sarebbe estinta per non uso ventennale, e per il venir meno della sua utilità.
Il motivo è inammissibile.
pagina 9 di 10 Anche in questo caso la censura, oltre ad essere di difficile comprensione, dal momento che la contestazione dell'esistenza della servitù non si concilia con una sua estinzione per non uso ventennale, che invece ne presuppone la sussistenza, è comunque estranea alle statuizioni della sentenza di primo grado.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti appellate costituite, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 1.923,00 per compenso -dovendo individuarsi il valore della controversia ai sensi dell'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito domenicale del fondo servente, di euro 77,47, per 50, in euro 3.873,50 (importo compreso nello scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200)- per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore degli appellati e , liquidate in euro 1.923,00 per compenso Controparte_1 Controparte_2
oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente est. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1989/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA PLANA, 1 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. LASTRINETTI
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA SPARTACO
[...] C.F._3
pagina 1 di 10 LANTINI, 8 2705 VOGHERA presso lo studio dell'avv. RIOLFO GRAZIELLA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 721/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile,
Giudice Dott. Luciano Arcudi, nell'ambito del giudizio RG n. 3407/2019, depositata in
Cancelleria in data 06/06/2023, notificata in data 07/06/2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“a) accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio a carico del fondo dei Sigg. e e a favore dei convenuti Sigg. Controparte_3 Parte_1 [...]
e (oggi ); CP_2 Controparte_4 Controparte_1
b) con vittoria di spese di causa comprese eventuali CTU e CTP”
IN SUBORDINE
- considerata la complessità della vicenda, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
pagina 2 di 10 Per E Controparte_1 Controparte_2
Voglia la Corte , contrariis reiectis , così giudicare
IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'atto d'appello per i motivi di cui alla comparsa
NEL MERITO: respingersi il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata
Con vittoria di compenso e spese del giudizio di secondo grado
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 721\2023 pubblicata il 6-6-2023, decidendo sulle domande proposte da e nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
e su quelle riconvenzionale di queste ultime: CP_1
-in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte di e della servitù di passaggio Controparte_2 Controparte_1
pedonale sulla porzione immobiliare in proprietà di e sita nel Parte_1 Controparte_3
Comune di Menconico (PV), distinta al C.F. di tale Comune al foglio 16 mappale 115 subalterno 3, ed, in particolare, sulla parte costituita dalla scala esterna che dal piano stradale raggiunge il balcone presente sul lato sud dell'edificio del quale fa parte nonché dalla porzione di tale balcone che dalla sommità della scala si estende fino al confine tra la stessa suddetta porzione immobiliare e quella distinta al medesimo foglio 16 mappale 112, e ciò ai fini dell'accesso alla parte di balcone, posto oltre il confine di cui sopra, antistante alla unità immobiliare sita al primo piano e distinta al predetto mappale 112; respingeva la domanda subordinata di parte attrice, volta alla declaratoria del diritto a ricevere un indennizzo per tale passaggio;
condannava gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite e di ctu
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Pavia, Controparte_1 Controparte_2
e , chiedendo di accertarsi l'inesistenza della servitù di passaggio Parte_1 Controparte_3
pedonale a carico del proprio fondo di cui al fg. 16 – Particella 115 – Sub. 3 sito in Comune di
Menconico – Frazione di Montemartino e a favore del fondo censito in catasto fabbricati del Comune di Menconico al Fg. 16 particella 112 di proprietà dei convenuti.
In via subordinata gli attori chiedevano, in caso di accertamento della negata servitù, di accertare il loro diritto a un equo indennizzo quantificabile in € 20,00 mensili.
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle Controparte_2 Controparte_1
domande attoree e svolgendo, in via riconvenzionale, domanda di usucapione della servitù di passaggio in questione, ed in via subordinata, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza della detta servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. pagina 4 di 10 Il tribunale, disposta una ctu ed assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
In linea di fatto il primo giudice rilevava come le parti in causa fosse proprietarie ciascuna di una porzione di un fabbricato ad uso abitativo composto da un piano terreno ed un primo piano, frazionato verticalmente in due parti, l'una di proprietà degli attori e l'altra dei convenuti.
Oggetto del contendere era l'utilizzo di un manufatto costituito da una scala esterna in muratura con ringhiera, di proprietà degli attori, che dalla base dell'edificio sale in adiacenza ad un lato di esso per poi collegarsi, in altro lato ad esso perpendicolare, con un lungo balcone aggettante che da lì corre lungo tutto la facciata dell'edificio passando dapprima dinanzi alla porta finestra degli attori e poi a quella dei convenuti.
Attesa la conformazione dei luoghi, i convenuti, per accedere alla propria parte di balcone dall'esterno, dovevano necessariamente percorrere la scala in questione e transitare sulla parte di balcone nella titolarità degli attori.
Il primo giudice esaminava per prima la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti, osservando anzitutto come il requisito dell'apparenza emergesse dalla stessa configurazione dei luoghi, posto che la scala collegava con l'esterno non solo la parte di balcone degli attori ma anche quella dei convenuti, e come, vertendosi in materia di servitù discontinue, l'esercizio saltuario di essa non era di ostacolo per configurare un possesso acquisitivo.
Il tribunale rilevava come dalle prove testimoniali era emerso come la scala in questione ed il balcone, nella attuale conformazione, esistessero da lungo tempo, ben superiore ai vent'anni, e come la funzione della scala fosse quella di consentire dall'esterno l'accesso al balcone sito al primo piano dell'edificio, che, salva la presenza di un cancelletto divisorio, si estendeva per tutta la sua lunghezza, senza soluzione di continuità, sul lato dell'edificio, interessando entrambe le unità immobiliari delle parti in causa.
Il primo giudice riteneva dimostrato il possesso ventennale della servitù di passaggio in favore dell'immobile dei convenuti, attraverso le deposizioni dei testi , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
e , che avevano confermato l'utilizzo della scala in oggetto da parte dei
[...] Testimone_4
convenuti, per raggiungere il primo piano del loro appartamento.
Secondo il tribunale, le affermazioni rese dai testi indicati dalle parti attrici a prova contraria,
, e , che avevano riferito di non Controparte_5 Controparte_6 Testimone_5 CP_7
avere visto i convenuti utilizzare la scala in questione, non era significative, per ritenere inattendibili le deposizioni degli altri testi, alcuni dei quali avevano affermato di avere personalmente utilizzato detta pagina 5 di 10 scala, precisando come detto passaggio si rivelava necessario per trasportare cose ingombranti, attese le minori dimensioni della scala interna all'immobile dei convenuti.
Infine il primo rilevava come anche la conformazione dei luoghi confortava quell'utilizzo della scala riferito dai testi indicati dai convenuti, quanto in particolare all'assenza di un cancello all'imbocco della scala, ed all'esistenza, sulla linea mediana dell'estradosso del balcone, di un cancelletto apribile per passare dalla parte di balcone di proprietà degli attori a quello di proprietà dei convenuti, tutti elementi che facevano ritenere una volontà di permettere il passaggio, posto che altrimenti sarebbe stato apposto un vero e proprio divisorio non suscettibile di essere attraversato.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento Parte_1 della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo, in forza di sei motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo, oltre alla Controparte_1 Controparte_2 mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario , l'inammissibilità, per Controparte_3 violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'appello, del quale si chiedeva comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 16-1-2024 il consigliere istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Alla successiva udienza del 28 maggio 2024, il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di
, assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, Controparte_3 fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Ciò posto, con il primo motivo, rubricato “inesistenza ab origine del diritto di passaggio”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva trascurato di considerare come sin dalla originaria divisione, risalente al 1949, l'appartamento di proprietà degli odierni appellati era dotato di una scala interna, che permetteva di raggiungere il primo ed il balcone, che era sempre stato separato da un divisorio, come emergeva dalle planimetrie allegate in giudizio.
Ciò rendeva del tutto privo di utilità l'uso della scala esterna da parte dei signori e . CP_2 CP_1
L'appellante aggiunge come nessuna servitù risultasse trascritta sul preteso fondo servente, e come per pagina 6 di 10 tutte le ragioni esposte a sostegno del motivo, la domanda avanzata dai signori e era CP_2 CP_1
priva di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
La difesa della OR non si confronta infatti con le rationes decidendi in base alle quali il CP_3 tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, ravvisate nell'esercizio, da parte degli stessi, di un possesso, della durata ultraventennale, della servitù di passaggio in contestazione.
In ogni caso, è evidente come la domanda di usucapione della servitù sia stata proposta dai convenuti in primo grado proprio perché detto diritto non aveva una fonte negoziale, e quindi a nulla rileva l'assenza di trascrizione del diritto in questione, o il contenuto dell'originario atto di divisione del 1949.
I testi indicati dai convenuti (in particolare , , CP_2 Testimone_2 Testimone_3
) hanno precisato come la scala esterna veniva utilizzata dai convenuti quando c'era qualcosa Tes_1 di ingombrante da portare, visto che la scala interna era stretta, ed è quindi evidente l'esistenza di una utilità, per gli odierni appellati, di fruire del passaggio esterno.
Con il secondo motivo, rubricato “infondatezza dell'acquisto per usucapione”, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'acquisto per usucapione della servitù.
La difesa della OR fa anzitutto rilevare come le due abitazioni, come dimostrato CP_3
documentalmente, fossero del tutto indipendenti.
Assume l'appellante come l'esistenza di un cancello sul balcone non era prova dell'esistenza di una servitù di passaggio e come aveva errato il tribunale a presumere che la presenza di un cancelletto apribile evidenziasse una volontà di consentire il passaggio da una parte all'altra del balcone.
Fa ancora rilevare l'appellante come, secondo quanto riferito dai testi , Controparte_6 Tes_3
e , il cancelletto era sempre stato chiuso.
[...] Testimone_4
Aggiunge l'appellante come mentre l'appartamento dei signori e era dotato di una CP_1 CP_2
scala interna, il proprio immobile non era munito di un collegamento interno al primo piano, e quindi doveva fruire necessariamente della scala esterna.
Il motivo, oltre a presentare aspetti di inammissibilità, posto che non si confronta appieno con l'argomentazione del primo giudice, secondo cui una volontà contraria a consentire il passaggio si sarebbe dovuta manifestare con l'apposizione, sul balcone, di un ostacolo fisso e non di un cancelletto apribile, è comunque infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, dall'istruttoria orale è emerso che per attraversare il cancelletto posto sul balcone non era necessario né utilizzare chiavi né chiedere ad alcuno il permesso pagina 7 di 10 di transitare, come riferito dai testi che hanno avuto modo di passare per la scala in questione.
Il teste , ha dichiarato che il cancelletto era chiuso ma ha aggiunto di non essere mai Controparte_6
salito sul balcone, e di avere ricavato il fatto osservando il cancelletto dalla strada.
I testi e hanno confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie Testimone_4 Testimone_6
9, 10 e 12 prodotte dalle parti convenute, ma non hanno mai affermato che per superare il cancello occorresse l'utilizzo di una chiave.
Peraltro, nella foto n.12, il cancelletto è completamente aperto, e comunque dalle altre due foto non emerge l'esistenza di una serratura chiusa a chiave, non menzionata da nessuno dei testi.
E' evidente, infine, come l'esistenza di una servitù di passaggio sulla scala esterna, di proprietà dell'appellante, non ne impedisce l'uso a quest'ultima.
Con il terzo motivo, rubricato “inesistenza del requisito del possesso ventennale ex art. 1158 c.c.”,
l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non era stata fornita dai signori e la prova di un possesso continuato della servitù per venti anni. CP_1 CP_2
A sostegno del motivo, la difesa di richiama il contenuto delle deposizioni dei testi Parte_1
, e . Controparte_5 Testimone_7 Testimone_5 Controparte_6
Aggiunge l'appellante come, anche ammettendo un uso occasionale e tollerato da parte degli appellati del ballatoio, questo non era sufficiente per integrare un possesso della servitù.
Il motivo è infondato.
Anche in questo caso l'appellante non sottopone a critica il passo della sentenza di primo grado, dove il tribunale indica le ragioni per cui le dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti ( , Testimone_3
, , ), che hanno tutti confermato che dal 1995 i signori Testimone_4 Tes_1 Testimone_2
e avessero utilizzato la scala esterna del fabbricato, non trovavano smentita nelle CP_2 CP_1
dichiarazioni dei testi indicati dagli attori in primo grado, che si erano limitati a riferire di non avere veduto gli attori utilizzare la scala.
Come sottolineato dal tribunale, è evidente che, trattandosi di una servitù discontinua, il fatto che i testi indicati dagli attori in primo grado -alcuni dei quali peraltro presenti sul posto solo “nei week end, nelle ferie e nel periodo estivo” ( o proprietari di “una casa lì vicino” (teste Controparte_5 CP_6
), o frequentante “quei luoghi nei mesi estivi e fino al 2016 anche nelle vacanze natalizie”
[...]
(teste )- hanno dichiarato di non avere veduto i signori e nell'atto di CP_7 CP_1 CP_2
utilizzare la scala, è elemento probatorio non idoneo a smentire le precise e concordanti deposizioni dei testi indicati dai convenuti.
pagina 8 di 10 Con il quarto motivo, rubricato “infondatezza dell'acquisto per destinazione del padre di famiglia”,
l'appellante assume come difettassero, nella fattispecie, i requisiti stabiliti dall'art. 1062 c.c. per ricavare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, posto che l'originario proprietario dell'intero immobile, deceduto nel 1949, aveva già in vita assegnato il godimento di due separate porzioni del fabbricato ai due figli, e quindi non era più nel possesso dell'intero bene.
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha ritenuto che l'accoglimento della domanda riconvenzionale principale, di accertamento della maturata usucapione della servitù, abbia comportato “l'assorbimento della domanda subordinata volta alla declaratoria dell'acquisto del diritto in questione in forza di destinazione del padre di famiglia”, che pertanto non è stata esaminata.
Il motivo non è pertanto rivolto ad alcuna statuizione della sentenza di primo grado, nè le argomentazioni difensive svolte attengono ad una questione che questa Corte è chiamata ad esaminare.
Con il quinto motivo, rubricato “inesistenza ab initio della servitù”, l'appellante, dopo aver fatto rilevare come la servitù rivendicata dagli appellati fosse priva di utilità, e quindi di un elemento costitutivo, assume come, nel caso di specie, difettassero i requisiti previsti dagli artt. 1051 e 1052 c.c., in tema di passaggio coattivo, in quanto l'immobile dei signori e aveva una scala CP_2 CP_1 interna che consentiva un accesso diretto al primo piano, e “partendo dalla pubblica via la sig.ra CP_2 può comodamente raggiungere (attraverso la scala interna) il piano primo dall'abitazione”.
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale non ha mai esaminato alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva, che i convenuti in primo grado mai hanno proposto, neppure in via subordinata, si che la censura dell'appellante è del tutto eccentrica rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata.
Con il sesto motivo, rubricato “estinzione per mancanza di utilità e decorso del termine di venti anni”,
l'appellante sostiene come la servitù di passaggio, oggetto della domanda riconvenzionale in primo grado dei convenuti, si sarebbe estinta per non uso ventennale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1073 e 1074 c.c.
Secondo la difesa della OR , la scala interna dell'immobile dei signori e CP_3 CP_1
realizzata nel 1983, sarebbe sufficientemente ampia per soddisfare le loro esigenze di CP_2
passaggio, e quindi la asserita servitù di passaggio sulla scala esterna si sarebbe estinta per non uso ventennale, e per il venir meno della sua utilità.
Il motivo è inammissibile.
pagina 9 di 10 Anche in questo caso la censura, oltre ad essere di difficile comprensione, dal momento che la contestazione dell'esistenza della servitù non si concilia con una sua estinzione per non uso ventennale, che invece ne presuppone la sussistenza, è comunque estranea alle statuizioni della sentenza di primo grado.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti appellate costituite, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in euro 1.923,00 per compenso -dovendo individuarsi il valore della controversia ai sensi dell'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito domenicale del fondo servente, di euro 77,47, per 50, in euro 3.873,50 (importo compreso nello scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200)- per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore degli appellati e , liquidate in euro 1.923,00 per compenso Controparte_1 Controparte_2
oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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