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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARICA MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STRADA MAZZINI 6 PARMA presso il difensore avv. SCARICA MARIO
Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCOMER
[...] P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. FALCOMER GIOVANNI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1.- Accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittimo, siccome privo di causa e di giustificazione, il licenziamento intimato dalla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. con lettera datata 23 maggio 2023; per Parte_1 l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore:
IN VIA PRINCIPALE,
a.- a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 (in subordine, art. 3, c. 2) del d.lgs. n. 23/2015; b.- a risarcirgli i danni patiti e patiendi con una indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015). Pt_1
IN VIA SUBORDINATA, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. , oltre all'indennità sostitutiva del preavviso ed alla retribuzione Pt_1 percipienda fino alla data di ritenuta operatività del licenziamento ed alle competenze di fine rapporto
(ratei delle mensilità periodiche, indennità sostitutiva di ferie e permessi di cui non vi sia stata fruizione, tfr, ecc…), le indennità di cui all'art. 3, c. 1, d.lgs. 23/15 (o, in gradato subordine, di cui agli artt. 4 o 9), per le somme che risulteranno all'esito di apposita C.T.U. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiarare legittimo solo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente condanna di società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alle retribuzioni, alle competenze di fine rapporto ed al T.F.R. fino alla data di ritenuta operatività del licenziamento, somme che risulteranno da apposita C.T.U.
IN ESTREMO SUBORDINE: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di cui all'art. 9 del d. lgs. 23/2015, nella misura massima di legge. 2.- Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla società convenuta e illustrate nella narrazione in fatto hanno causato al ricorrente un danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni, patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali, patiti e patiendi, con il pagamento della somma vista e determinata in corso di causa, se del caso anche in esito a C.T.U. ovvero determinata in via equitativa.
3.- Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il trattamento economico per malattia Pt_1 ai sensi di legge e del CCNL applicato, in relazione al periodo dal 25.01.2023 al 09.04.2023; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.948,42, ovvero quella diversa somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa anche in esito a C.T.U.
4.- Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5- Con vittoria di compensi, spese e competenze, oltre rimborso contributo unificato versato, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, quale addetto alle pulizie, in forza di due CP_1
distinti rapporti: da gennaio 2017 (dopo un periodo di lavoro in somministrazione con ed CP_3
assegnazione a a luglio 2018, in forza di contratto subordinato a tempo determinato e parziale CP_1
(4 ore settimanali); da giugno 2020 a maggio 2023, in forza di contratto subordinato a tempo
(determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato e parziale (6 ore settimanali);
- di aver operato presso diversi cantieri della resistente (nel corso del primo rapporto di lavoro:
Unicoop Tirreno di Seravezza, Unicoop Tirreno di Tonfano e negozio Gucci di Forte dei Marmi;
durante il secondo rapporto di lavoro: cantieri MPS Seravezza e Querceto, Unicoop Tirreno di
Seravezza, Unicoop di Tonfano, Croce Bianca di Querceta);
- di essere stato vittima, in molti di questi cantieri, di condotte vessatorie e di molestie fisiche e verbali, inutilmente rappresentate ai propri superiori CP_1 - che la durata parziale di 6 ore settimanali, inferiore alla soglia minima prevista dal CCNL applicato, gli era stata imposta con promessa di successivo aumento, anche se poi nei fatti è stato chiamato ad effettuare “molte ore di lavoro supplementare e straordinario” per una media di 91 ore mensili (quindi circa 22,75 settimanali), situazione che rendeva il lavoro assai stressante;
- che, avendo iniziato a “mettere in dubbio la convenienza della continuazione del rapporto di lavoro con , nell'autunno 2022 egli aveva rappresentato alla , nella persona della propria CP_1 CP_1
responsabile la volontà di trovare un accordo per la risoluzione del contratto di Persona_1
lavoro, disponibilità manifestata dalla responsabile, che tuttavia gli aveva poi proposto a novembre
2022 la possibilità di lavorare nei cantieri di Bergamo, Dalmine e Ghedi, con contratto di lavoro a tempo pieno e mansioni in parte operativa ed in parte di team leader, con una serie di benefit aziendali;
- che, non andata a buon fine tale soluzione (nonostante la disponibilità da lui dimostrata) e non ricevute altre nuove concrete proposte, egli aveva appreso di risultare assente ingiustificato dal
1.1.2023 e fu invitato dal datore di lavoro il 23.1.2023 a fare rientro al lavoro presso il cantiere MPS di
Seravezza;
- che, da questo momento, era cominciata una trattativa col datore di lavoro “volta a definire la propria posizione” e che l'incertezza della propria posizione e le pregresse ingiustizie subite ebbero a provocargli un crollo emotivo, che lo portò nel febbraio 2023 ad assumere farmaci per curare la depressione;
- che, assentatosi dal lavoro per malattia dal 25.1.2023 al 9.4.2023 (periodo nel quale, peraltro, non aveva ricevuto il relativo trattamento) e ricevute successivamente da solo generiche CP_1
proposte di lavoro, era stato licenziato per giusta causa con comunicazione del 23.5.2023, preceduta da lettera di contestazione del 26.4.2023, per assenza ingiustificata dal lavoro dal 10 al 26 aprile 2023;
- che il licenziamento era nullo perché ritorsivo ed espressione di ulteriore episodio vessatorio compiuto ai suoi danni, oltrechè comunque ingiustificato e privo del carattere della proporzionalità;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza del complessivo comportamento datoriale, qualificabile quale mobbing.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in toto la fondatezza delle domande di cui al ricorso, concludendo perché le stesse fossero rigettate.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata quindi decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
E' documentato che abbia stipulato con Pt_1 CP_1 1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.1.2017 fino al “rientro del Sig. Parte_2 all'attività lavorativa”, con mansioni di “addetto al servizio di pulizia” (inquadramento al 1° livello del
CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi) ed orario di lavoro “dal lunedì alla domenica con n. 2 giorni di riposo settimanali (da stabilire a turnazione con gli altri lavoratori nelle fasce orarie presso il cantiere di seguito indicati […] FASCIA ORARIA dalle ore 07:00 alle ore 10:00 Per complessive n. 15,00 ore/min. settimanali, n. 65,00 ore mensili circa e n. 779,00 ore annuali circa”; con le ulteriori previsioni che “
1. L'orario di lavoro comunicatole all'atto dell'assunzione potrà subire delle modifiche sulla base di scelte ed esigenze aziendali di tipo tecnico organizzativo.
2. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL a Lei applicato, la scrivente azienda, ai sensi dell'articolo 6, del D.
Lgs. B1 del ha la facoltà di richiederLe, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui C.F._2
all'art. 3, D. Lgs. n.66/03, lo svolgimento di prestazioni supplementari pertanto, con la firma del presente contratto Lei si rende disponibile fin da subito a svolgere, se richieste, tali prestazioni supplementari.
3. Inoltre, ove l'incarico alla nel cantiere ove la S.V. opera dovesse Controparte_1
subire un ridimensionamento, sarà effettuata una conseguente riduzione dell'orario contrattuale di lavoro di cui al presente contratto” (Lettera di assunzione del 16.1.2017: doc. 18 fasc. res.).
2) contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.8.2020 al 30.9.2020 con mansioni di “addetto al servizio di pulizia e/o mansioni equivalenti” (inquadramento al 1° livello del CCNL Imprese di Pulizia
e Servizi Integrati/Multiservizi) con orario di lavoro “dal lunedì alla domenica con n. 1 riposo settimanale (da stabilire a turnazione[…]), nelle seguenti fasce orarie FASCIA A dalle ore 06,30 alle ore 8,00 FASCIA B dalle ore 13,00 alle ore 22,00 per complessive n. 6 ore settimanali”1 (lettera di assunzione del 31.7.2020: doc. 2 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.), trasformato alle stesse condizioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'1.10.2020 (doc. 7 fasc. res.)
A) Domanda di risarcimento del danno
Come noto, per mobbing “si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta bel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico - psichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico
e il pregiudizio all'integrità psico - fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (così, in motivazione Cass., 12048/2011; nello stesso senso Cass.,
3785/2009, Cass., 18836/2013; vd. anche Cass., 18093/2013: “integra la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti
(giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo”).
Ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia dato prova degli elementi integranti il mobbing e della nocività dell'ambiente di lavoro.
Anzitutto, quanto alle riferite condotte poste in essere ai suoi danni – durante il primo periodo lavorativo – da personale (non della resistente, ma) delle aziende clienti di si rileva che: CP_1
• le asserite “molestie fisiche e verbali a sfondo sessuale da parte di un dipendente di Unicoop addetto alla macelleria” (pag. 3 ricorso) non sono state accompagnate dalla individuazione di chi sarebbe stato il dipendente autore delle condotte e, in via invero assorbente, non risulta comunque siano state mai messe a conoscenza del datore di lavoro, avendo la sindacalista (che Testimone_1 ha assistito il ricorrente) riferito – nel corso dell'audizione disciplinare – che all'epoca non Pt_1 ebbe a denunciare l'accaduto presso (file audio doc. 19 fasc ric., quasi alla fine). CP_1
• Le varie frasi offensive subite da capo gastronomia dipendente di Unicoop, in Testimone_2
ragione del fatto di essere il ricorrente omosessuale e proveniente dalla provincia di Parma (invero non contestate dalla resistente e comunque confermate dall'istruttoria testimoniale assunta)2, hanno visto la reazione del datore di lavoro a sostegno del proprio lavoratore, in quanto la team leader
– informata dell'accaduto dal ricorrente – aveva subito avviato la procedura SA80003 Per_1
coinvolgendo la responsabile che si era recata presso il punto vendita ed aveva parlato CP_4
con spiegandole la gravità di quanto effettuato, tanto che successivamente – e Tes_2
contrariamente a quanto riferito dal in ricorso – quest'ultimo ebbe telefonicamente a Pt_1 ringraziare la stessa per l'intervento effettuato (vd., sotto quest'ultimo aspetto, le Pt_1 dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza dell'16.2.2015 al termine dell'audizione dei testi).
La circostanza che abbia dato avvio alla procedura SA8000 sconfessa l'allegazione Per_1 attorea relativa al fatto che la suddetta responsabile avrebbe invece inteso “insabbiare” l'accaduto
(intimando al ricorrente di “tenere la bocca chiusa”), circostanza peraltro che non ha trovato conferma dall'escussione dei testi, nemmeno quelli di parte ricorrente ( e Testimone_3 Tes_4 nel dichiarare che – ricevuta la telefonata del ricorrente – avrebbe riferito a
[...] Per_1 quest'ultimo di far finta di nulla perché avrebbe provveduto lei sull'accaduto, per come poi sono andati i fatti non può essere intesa nel senso prospettato in ricorso, avendo al contrario avuto il significato di invitare il dipendente a non dare seguito alla vicenda perché avrebbe sul punto provveduto lei, come poi effettivamente è avvenuto).
• Isolato e non chiaro nelle cause scatenanti è l'episodio occorso tra il ricorrente e la direttrice del negozio Gucci a Forte dei Marmi, riferito dal teste il quale però – quanto alle Testimone_4
cause – ha riportato quanto appreso dallo stesso ricorrente4. In ogni caso, risulta che il giorno dopo l'accaduto, – ricevuta dalla direttrice una email CP_1
“relativamente a battibecchi sorti tra la direttrice e il ricorrente” (teste – abbia tenuto Per_1
(come peraltro riferito anche in ricorso) una riunione (alla presenza del ricorrente, del capo cantieri
Zona UB AG, della team leader Mari Luisa Molenti e della , nella quale la Per_1
vicenda venne affrontata con richiesta di spiegazioni e che, successivamente ad essa, il ricorrente abbia lavorato fino alla scadenza naturale del contratto a termine presso altri cantieri (teste CP_1
. Per_1
Prive di attendibilità sono invece le dichiarazioni che sono state rese dl teste circa Testimone_4
l'andamento di tale riunione, in quanto egli non ha partecipato alla stessa ed ha riferito, ancora una volta, quando comunicatogli dal CP_6
Anche le doglianze riferite al secondo rapporto di lavoro a tempo determinato (successivamente trasformato a tempo indeterminato) sono risultate infondate.
• La pattuizione di 6 ore settimanali, inferiore all'orario minimo stabilito dal CCNL applicato (doc. 1 fasc. ric.), oltre ad essere stata rappresentata in sede di stipula del contratto di lavoro (vd. nota 1), non può essere indicativa di una condotta vessatoria ai danni del lavoratore, se si tiene conto che pacificamente è stato in realtà impiegato per un orario ben maggiore (specie, come da lui Pt_1
allegato, presso la Unicoop Tirreno di Seravezza), che nello stesso ricorso è stato quantificato in 91 ore mensili (pari a circa 22,75 ore settimanali), tanto che lo stesso ricorrente (invero contraddittoriamente rispetto all'allegazione della violazione dell'orario minimo contrattuale) ha dedotto di essere stato adibito a ritmi di lavoro “impossibili” (anche a causa della necessità di rispettare le procedure di sanificazione Covid al tempo operanti).
• Inconsistenti sono quelli che il ricorrente ha qualificato quali “nuovi problemi” e che in realtà – lungi dall'aver costituito episodi vessatori – hanno rappresentato, già sulle base delle allegazioni attoree, ordinarie forme di dialettica lavorativa avute presso i cantieri MPS di Seravezza6, Unicoop
riferito dopo dal ricorrente, da fuori non sentivo le voci e ho assistito alla scena di cui ho riferito sopra”. 5 “Ho accompagnato io il ricorrente a partecipare a un incontro con UB AG, e Persona_2 per firmare la scadenza del contratto, perché era terminato il suo periodo di lavoro in Per_1 sostituzione del sig. alla Coop della Seravezza;
il ricorrente fu inviato a presentarsi in tale Pt_2 occasione tramite messaggio ricevuto dalla l'incontro era fissato presso l'Ospedale Versilia, in Per_1 quanto la resistente aveva un ufficio sotto l'Ospedale.
Io sono rimasto fuori e non ho partecipato alla riunione, e poi ho saputo dal ricorrente che AG era all'oscuro delle vicende della e della e so dal ricorrente che gli fu detto in quell'occasione Per_3 CP_5 che il contratto era scaduto e non sarebbe stato rinnovato;
per come dettomi dal ricorrente, in tale riunione non fu affrontato dal AG l'argomento della e della , tali argomenti furono introdotti Per_3 CP_5 in quell'occasione dal ricorrente e, sempre per come dettomi da quest'ultimo, la in Per_1 quell'occasione disse al ricorrente che sul punto lui doveva stare zitto”. 6 La svuotatura del bidone delle mascherine evidentemente rientrava nelle mansioni del ricorrente e, di Tonfano7 e Croce Bianca di Querceta8.
• Alcuna incertezza circa la propria posizione lavorativa risulta esservi stata nel periodo precedente al licenziamento (sul punto, vedi infra), mentre l'asserito mancato pagamento dell'indennità di malattia (profilo anch'esso oggetto di successiva trattazione) non assume contorni diversi da quelli di un allegato inadempimento datoriale al pagamento di una prestazione di natura economica.
Deve quindi rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio su di esso gravante.
B) Licenziamento per giusta causa
Il ricorrente è stato licenziato per essere rimasto assente dal lavoro senza giustificazione dal 10.4.2023
a 26.4.2023 (docc. 9 e 11 fasc. ric.; docc. 9 e 10 fasc. res.).
La circostanza è pacifica (vd. anche certificati di malattia in atti – doc. 6 fasc. ric. – che non coprono il periodo in esame).
E' quindi in primo luogo infondata la prospettazione attorea di un licenziamento avente natura ritorsiva
(l'eventuale reazione illegittima del datore di lavoro deve aver costituito l'unica ed esclusiva ragione a base del recesso disciplinare) o, comunque, nullo per vessatorietà (per infondatezza già a monte delle allegazioni fatte valere sotto questo profilo).
Sono altresì infondate le ulteriori doglianze espresse in ricorso, dal momento che:
- non risulta che vi sia stato un accordo tra le parti per la sospensione della prestazione di lavoro del
, per essere stati avviati “da tempo incontri e contrattazioni sul tema” (come riferito dal Pt_1
lavoratore in sede di giustificazioni e ribadito in questa sede: doc. 10 fasc. ric. e doc. 11 fasc. res.): tale circostanza non è stata provata ed è anzi contraddetta dalla documentazione in atti, avendo CP_1
invitato il ricorrente a rientrare al lavoro presso il cantiere assegnatogli in sede di assunzione
(comunicazione del 20.1.2023, ricevuta il 24.1.2023: doc. 12 fasc. ric.) ed essendo entrato in Pt_1
malattia dal giorno successivo (doc. 13 fasc. ric.); così come è sconfessata dai files audio prodotti dallo comunque, il fatto che il direttore della filiale abbia chiesto al MA di farlo non può assumere carattere vessatoria, essendosi trattato di richiesta senz'altro non arbitraria e mortificante ai danni del ricorrente. 7 L'effettuazione dell'intero mansionario (comprensivo del protocollo di sanificazione) rientrava pacificamene nelle mansioni del ricorrente e la circostanza che abbia richiesto di effettuare in 1 ora CP_1
e trenta minuti (e non più in 2 ore e 15 minuti) dipendeva dalle previsioni dei relativi protocolli Covid
(come allegato dalla resistente senza specifica contestazione) e non sono stati forniti concreti elementi per sostenere che tale nuova durata fosse impossibile da rispettare. Quanto all'insufficienza delle forniture, non risulta che il ricorrente sia stato accusato di furto e l'eventuale affermazione del responsabile di fare con il materiale a disposizione e di “arrangiarsi”, seppur CP_1 espressione di una comunicazione lavorativa “inurbana” e non collaborativa, rimane comunque nell'ambito di una dialettica lavorativa non riconducibile nell'ambito dell'art. 2087 c.c.. 8 Frutto di dialettiche tra lavoratori è anche l'episodio con la collega relativa a reciproche CP_7 accuse di “rubare” l'orario, con corredato scambio di discussione anche accesa. stesso ricorrente, da cui si ricava che – oltre alla proposta di impiego a Bergamo - ha ricevuto Pt_1
dal datore di lavoro altre due concrete disponibilità di impiego a Pisa e Massa e le ha rifiutate (file doc.
18, minuti 30 ss.), manifestando piuttosto la propensione per essere licenziato con incentivo all'esodo di € 15.000,00, proposta non accettata da (file doc. 17, minuto 10 e minuto 68; file doc. 19, CP_1
minuto 37).
- Non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità, in quanto il rinnovo del CCNL applicato dell'8.6.2021 prevede il licenziamento senza preavviso e con trattenuta del lavoratore che si assenti senza giustificazione dal lavoro per oltre 10 giorni continuativi (art. 48, te.. C: doc. 15 fasc. res.)9.
C) Indennità di malattia
Pacifica e documentata l'assenza per malattia del ricorrente dal 25.1.203 al 9.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.), il ricorrente non ha contestato i presupposti in forza dei quali nel 2023 ha recuperato (doc. 8 CP_1
fasc. res.) il trattamento integrativo che aveva erogato nel corso del 2022 ai sensi del D.L. 3/2020
(convertito in L. 21/2020 e modificato dal D.Lgs. 216/2023), per essere risultato, in sede di conguaglio, che aveva un reddito di € 7.827,45 (CUD 2023, pag. 2: doc. 16 fasc. res.) inferiore al tetto Pt_1 minimo 2022 (€ 8.145,00) previsto dalla legge e che, dunque, il trattamento integrativo non era spettante.
Effettuato dal datore di lavoro le trattenute e risultato dall'ultima busta paga un (non contestato) debito del lavoratore per € 597,37, lo stesso deve essere oggetto di compensazione cd. impropria con il credito di € 1.948,42 (non oggetto di contestazione di an e quantum) a titolo di mancato pagamento dell'indennità di malattia;
pertanto, la resistente deve essere condannata a pagare al , per tale Pt_1 titolo, la residua somma di € 1.351,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
D) Spese di lite
Tenuto conto delle difficoltà di carattere probatorio e della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa, 1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_2
, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.351,05, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche in tale contratto sono state riportate le ulteriori previsioni: “
1. La fascia oraria in cui ei dovrà giornalmente effettivamente svolgere tale prestazione lavorativa Le sarà preventivamente comunicata mediante consegna e/o affissione del turno di lavoro presso il cantiere.
2. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL a Lei applicato, la scrivente azienda, ai sensi dell'articolo 6, del D. Lgs. B1 del ha C.F._2 la facoltà di richiederLe, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, D. Lgs. n.66/03, lo svolgimento di prestazioni supplementari pertanto, con la firma del presente contratto Lei si rende disponibile fin da subito a svolgere, se richieste, tali prestazioni supplementari.
3. Le parti sin d'ora concordano e sottoscrivono con la stipula del presente contratto che l'orario minimo settimanale sarà inferiore rispetto a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33 comma 24 del CCNL applicato”. 2 Sono stati escussi, per il ricorrente, i testi (dipendente di per circa un anno e Testimone_3 CP_1 mezzo e sorella del compagno del ricorrente) e (dipendente di per quasi due anni Testimone_4 CP_1
e compagno del ricorrente), mentre per la resistente sono stati sentiti i testi (socia- Persona_1 dipendente di come team leader) e (dipendente di quale addetta alle CP_1 Testimone_5 CP_1 pulizie e, nel periodo che qui interessa, ance quale responsabile SA8000). 3 Certificazione di qualità relativa alle condizioni di lavoro, in possesso della resistente: vd.doc. 3 fasc. res.) 4 “Nell'ultimo suo periodo di lavoro il ricorrente ha lavorato presso il cantiere Gucci di Forte dei Marmi. Tutte le sere sono andato a riprendere io il ricorrente da lavoro, perché i parcheggi erano troppo cari. L'ultima volta che sono andato a prendere il ricorrente sul posto di lavoro, ho visto agitazione nel negozio, che era stato chiuso: ho visto da fuori il ricorrente agitato mentre la direttrice era impassibile come CP_5 sempre, ho visto che il ricorrente si tirava su la maglietta e posizionava le cose che aveva nelle sue tasche sul tavolo all'ingresso, e ciò alla presenza di due clienti che erano all'interno del negozio, oltre ai commessi ivi presenti.
Dopo il ricorrente è uscito e il ricorrente mi ebbe a raccontare di aver discusso con la direttrice per una aspirapolvere, nel senso che il ricorrente aveva chiesto alla direttrice se poteva usare in negozio la loro aspirapolvere professionale perché l'altra faceva polvere, e la direttrice gli rispose di no e, allora come dispetto, al momento di uscire al termine del lavoro, gli ha chiesto di svuotare le tasche. Tutto ciò mi è stato 9 Il doc. 1 fasc. ric. contiene solo il CCNL del 2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARICA MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STRADA MAZZINI 6 PARMA presso il difensore avv. SCARICA MARIO
Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALCOMER
[...] P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore avv. FALCOMER GIOVANNI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti a questo giudice del lavoro Parte_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1.- Accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittimo, siccome privo di causa e di giustificazione, il licenziamento intimato dalla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al sig. con lettera datata 23 maggio 2023; per Parte_1 l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore:
IN VIA PRINCIPALE,
a.- a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 (in subordine, art. 3, c. 2) del d.lgs. n. 23/2015; b.- a risarcirgli i danni patiti e patiendi con una indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015). Pt_1
IN VIA SUBORDINATA, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig. , oltre all'indennità sostitutiva del preavviso ed alla retribuzione Pt_1 percipienda fino alla data di ritenuta operatività del licenziamento ed alle competenze di fine rapporto
(ratei delle mensilità periodiche, indennità sostitutiva di ferie e permessi di cui non vi sia stata fruizione, tfr, ecc…), le indennità di cui all'art. 3, c. 1, d.lgs. 23/15 (o, in gradato subordine, di cui agli artt. 4 o 9), per le somme che risulteranno all'esito di apposita C.T.U. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiarare legittimo solo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con conseguente condanna di società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre alle retribuzioni, alle competenze di fine rapporto ed al T.F.R. fino alla data di ritenuta operatività del licenziamento, somme che risulteranno da apposita C.T.U.
IN ESTREMO SUBORDINE: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di cui all'art. 9 del d. lgs. 23/2015, nella misura massima di legge. 2.- Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla società convenuta e illustrate nella narrazione in fatto hanno causato al ricorrente un danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i danni, patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali, patiti e patiendi, con il pagamento della somma vista e determinata in corso di causa, se del caso anche in esito a C.T.U. ovvero determinata in via equitativa.
3.- Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il trattamento economico per malattia Pt_1 ai sensi di legge e del CCNL applicato, in relazione al periodo dal 25.01.2023 al 09.04.2023; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.948,42, ovvero quella diversa somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa anche in esito a C.T.U.
4.- Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
5- Con vittoria di compensi, spese e competenze, oltre rimborso contributo unificato versato, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, quale addetto alle pulizie, in forza di due CP_1
distinti rapporti: da gennaio 2017 (dopo un periodo di lavoro in somministrazione con ed CP_3
assegnazione a a luglio 2018, in forza di contratto subordinato a tempo determinato e parziale CP_1
(4 ore settimanali); da giugno 2020 a maggio 2023, in forza di contratto subordinato a tempo
(determinato, poi trasformato a tempo) indeterminato e parziale (6 ore settimanali);
- di aver operato presso diversi cantieri della resistente (nel corso del primo rapporto di lavoro:
Unicoop Tirreno di Seravezza, Unicoop Tirreno di Tonfano e negozio Gucci di Forte dei Marmi;
durante il secondo rapporto di lavoro: cantieri MPS Seravezza e Querceto, Unicoop Tirreno di
Seravezza, Unicoop di Tonfano, Croce Bianca di Querceta);
- di essere stato vittima, in molti di questi cantieri, di condotte vessatorie e di molestie fisiche e verbali, inutilmente rappresentate ai propri superiori CP_1 - che la durata parziale di 6 ore settimanali, inferiore alla soglia minima prevista dal CCNL applicato, gli era stata imposta con promessa di successivo aumento, anche se poi nei fatti è stato chiamato ad effettuare “molte ore di lavoro supplementare e straordinario” per una media di 91 ore mensili (quindi circa 22,75 settimanali), situazione che rendeva il lavoro assai stressante;
- che, avendo iniziato a “mettere in dubbio la convenienza della continuazione del rapporto di lavoro con , nell'autunno 2022 egli aveva rappresentato alla , nella persona della propria CP_1 CP_1
responsabile la volontà di trovare un accordo per la risoluzione del contratto di Persona_1
lavoro, disponibilità manifestata dalla responsabile, che tuttavia gli aveva poi proposto a novembre
2022 la possibilità di lavorare nei cantieri di Bergamo, Dalmine e Ghedi, con contratto di lavoro a tempo pieno e mansioni in parte operativa ed in parte di team leader, con una serie di benefit aziendali;
- che, non andata a buon fine tale soluzione (nonostante la disponibilità da lui dimostrata) e non ricevute altre nuove concrete proposte, egli aveva appreso di risultare assente ingiustificato dal
1.1.2023 e fu invitato dal datore di lavoro il 23.1.2023 a fare rientro al lavoro presso il cantiere MPS di
Seravezza;
- che, da questo momento, era cominciata una trattativa col datore di lavoro “volta a definire la propria posizione” e che l'incertezza della propria posizione e le pregresse ingiustizie subite ebbero a provocargli un crollo emotivo, che lo portò nel febbraio 2023 ad assumere farmaci per curare la depressione;
- che, assentatosi dal lavoro per malattia dal 25.1.2023 al 9.4.2023 (periodo nel quale, peraltro, non aveva ricevuto il relativo trattamento) e ricevute successivamente da solo generiche CP_1
proposte di lavoro, era stato licenziato per giusta causa con comunicazione del 23.5.2023, preceduta da lettera di contestazione del 26.4.2023, per assenza ingiustificata dal lavoro dal 10 al 26 aprile 2023;
- che il licenziamento era nullo perché ritorsivo ed espressione di ulteriore episodio vessatorio compiuto ai suoi danni, oltrechè comunque ingiustificato e privo del carattere della proporzionalità;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza del complessivo comportamento datoriale, qualificabile quale mobbing.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in toto la fondatezza delle domande di cui al ricorso, concludendo perché le stesse fossero rigettate.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata quindi decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
E' documentato che abbia stipulato con Pt_1 CP_1 1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.1.2017 fino al “rientro del Sig. Parte_2 all'attività lavorativa”, con mansioni di “addetto al servizio di pulizia” (inquadramento al 1° livello del
CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi) ed orario di lavoro “dal lunedì alla domenica con n. 2 giorni di riposo settimanali (da stabilire a turnazione con gli altri lavoratori nelle fasce orarie presso il cantiere di seguito indicati […] FASCIA ORARIA dalle ore 07:00 alle ore 10:00 Per complessive n. 15,00 ore/min. settimanali, n. 65,00 ore mensili circa e n. 779,00 ore annuali circa”; con le ulteriori previsioni che “
1. L'orario di lavoro comunicatole all'atto dell'assunzione potrà subire delle modifiche sulla base di scelte ed esigenze aziendali di tipo tecnico organizzativo.
2. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL a Lei applicato, la scrivente azienda, ai sensi dell'articolo 6, del D.
Lgs. B1 del ha la facoltà di richiederLe, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui C.F._2
all'art. 3, D. Lgs. n.66/03, lo svolgimento di prestazioni supplementari pertanto, con la firma del presente contratto Lei si rende disponibile fin da subito a svolgere, se richieste, tali prestazioni supplementari.
3. Inoltre, ove l'incarico alla nel cantiere ove la S.V. opera dovesse Controparte_1
subire un ridimensionamento, sarà effettuata una conseguente riduzione dell'orario contrattuale di lavoro di cui al presente contratto” (Lettera di assunzione del 16.1.2017: doc. 18 fasc. res.).
2) contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.8.2020 al 30.9.2020 con mansioni di “addetto al servizio di pulizia e/o mansioni equivalenti” (inquadramento al 1° livello del CCNL Imprese di Pulizia
e Servizi Integrati/Multiservizi) con orario di lavoro “dal lunedì alla domenica con n. 1 riposo settimanale (da stabilire a turnazione[…]), nelle seguenti fasce orarie FASCIA A dalle ore 06,30 alle ore 8,00 FASCIA B dalle ore 13,00 alle ore 22,00 per complessive n. 6 ore settimanali”1 (lettera di assunzione del 31.7.2020: doc. 2 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.), trasformato alle stesse condizioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'1.10.2020 (doc. 7 fasc. res.)
A) Domanda di risarcimento del danno
Come noto, per mobbing “si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta bel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e
l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico - psichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico
e il pregiudizio all'integrità psico - fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (così, in motivazione Cass., 12048/2011; nello stesso senso Cass.,
3785/2009, Cass., 18836/2013; vd. anche Cass., 18093/2013: “integra la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti
(giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo”).
Ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia dato prova degli elementi integranti il mobbing e della nocività dell'ambiente di lavoro.
Anzitutto, quanto alle riferite condotte poste in essere ai suoi danni – durante il primo periodo lavorativo – da personale (non della resistente, ma) delle aziende clienti di si rileva che: CP_1
• le asserite “molestie fisiche e verbali a sfondo sessuale da parte di un dipendente di Unicoop addetto alla macelleria” (pag. 3 ricorso) non sono state accompagnate dalla individuazione di chi sarebbe stato il dipendente autore delle condotte e, in via invero assorbente, non risulta comunque siano state mai messe a conoscenza del datore di lavoro, avendo la sindacalista (che Testimone_1 ha assistito il ricorrente) riferito – nel corso dell'audizione disciplinare – che all'epoca non Pt_1 ebbe a denunciare l'accaduto presso (file audio doc. 19 fasc ric., quasi alla fine). CP_1
• Le varie frasi offensive subite da capo gastronomia dipendente di Unicoop, in Testimone_2
ragione del fatto di essere il ricorrente omosessuale e proveniente dalla provincia di Parma (invero non contestate dalla resistente e comunque confermate dall'istruttoria testimoniale assunta)2, hanno visto la reazione del datore di lavoro a sostegno del proprio lavoratore, in quanto la team leader
– informata dell'accaduto dal ricorrente – aveva subito avviato la procedura SA80003 Per_1
coinvolgendo la responsabile che si era recata presso il punto vendita ed aveva parlato CP_4
con spiegandole la gravità di quanto effettuato, tanto che successivamente – e Tes_2
contrariamente a quanto riferito dal in ricorso – quest'ultimo ebbe telefonicamente a Pt_1 ringraziare la stessa per l'intervento effettuato (vd., sotto quest'ultimo aspetto, le Pt_1 dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza dell'16.2.2015 al termine dell'audizione dei testi).
La circostanza che abbia dato avvio alla procedura SA8000 sconfessa l'allegazione Per_1 attorea relativa al fatto che la suddetta responsabile avrebbe invece inteso “insabbiare” l'accaduto
(intimando al ricorrente di “tenere la bocca chiusa”), circostanza peraltro che non ha trovato conferma dall'escussione dei testi, nemmeno quelli di parte ricorrente ( e Testimone_3 Tes_4 nel dichiarare che – ricevuta la telefonata del ricorrente – avrebbe riferito a
[...] Per_1 quest'ultimo di far finta di nulla perché avrebbe provveduto lei sull'accaduto, per come poi sono andati i fatti non può essere intesa nel senso prospettato in ricorso, avendo al contrario avuto il significato di invitare il dipendente a non dare seguito alla vicenda perché avrebbe sul punto provveduto lei, come poi effettivamente è avvenuto).
• Isolato e non chiaro nelle cause scatenanti è l'episodio occorso tra il ricorrente e la direttrice del negozio Gucci a Forte dei Marmi, riferito dal teste il quale però – quanto alle Testimone_4
cause – ha riportato quanto appreso dallo stesso ricorrente4. In ogni caso, risulta che il giorno dopo l'accaduto, – ricevuta dalla direttrice una email CP_1
“relativamente a battibecchi sorti tra la direttrice e il ricorrente” (teste – abbia tenuto Per_1
(come peraltro riferito anche in ricorso) una riunione (alla presenza del ricorrente, del capo cantieri
Zona UB AG, della team leader Mari Luisa Molenti e della , nella quale la Per_1
vicenda venne affrontata con richiesta di spiegazioni e che, successivamente ad essa, il ricorrente abbia lavorato fino alla scadenza naturale del contratto a termine presso altri cantieri (teste CP_1
. Per_1
Prive di attendibilità sono invece le dichiarazioni che sono state rese dl teste circa Testimone_4
l'andamento di tale riunione, in quanto egli non ha partecipato alla stessa ed ha riferito, ancora una volta, quando comunicatogli dal CP_6
Anche le doglianze riferite al secondo rapporto di lavoro a tempo determinato (successivamente trasformato a tempo indeterminato) sono risultate infondate.
• La pattuizione di 6 ore settimanali, inferiore all'orario minimo stabilito dal CCNL applicato (doc. 1 fasc. ric.), oltre ad essere stata rappresentata in sede di stipula del contratto di lavoro (vd. nota 1), non può essere indicativa di una condotta vessatoria ai danni del lavoratore, se si tiene conto che pacificamente è stato in realtà impiegato per un orario ben maggiore (specie, come da lui Pt_1
allegato, presso la Unicoop Tirreno di Seravezza), che nello stesso ricorso è stato quantificato in 91 ore mensili (pari a circa 22,75 ore settimanali), tanto che lo stesso ricorrente (invero contraddittoriamente rispetto all'allegazione della violazione dell'orario minimo contrattuale) ha dedotto di essere stato adibito a ritmi di lavoro “impossibili” (anche a causa della necessità di rispettare le procedure di sanificazione Covid al tempo operanti).
• Inconsistenti sono quelli che il ricorrente ha qualificato quali “nuovi problemi” e che in realtà – lungi dall'aver costituito episodi vessatori – hanno rappresentato, già sulle base delle allegazioni attoree, ordinarie forme di dialettica lavorativa avute presso i cantieri MPS di Seravezza6, Unicoop
riferito dopo dal ricorrente, da fuori non sentivo le voci e ho assistito alla scena di cui ho riferito sopra”. 5 “Ho accompagnato io il ricorrente a partecipare a un incontro con UB AG, e Persona_2 per firmare la scadenza del contratto, perché era terminato il suo periodo di lavoro in Per_1 sostituzione del sig. alla Coop della Seravezza;
il ricorrente fu inviato a presentarsi in tale Pt_2 occasione tramite messaggio ricevuto dalla l'incontro era fissato presso l'Ospedale Versilia, in Per_1 quanto la resistente aveva un ufficio sotto l'Ospedale.
Io sono rimasto fuori e non ho partecipato alla riunione, e poi ho saputo dal ricorrente che AG era all'oscuro delle vicende della e della e so dal ricorrente che gli fu detto in quell'occasione Per_3 CP_5 che il contratto era scaduto e non sarebbe stato rinnovato;
per come dettomi dal ricorrente, in tale riunione non fu affrontato dal AG l'argomento della e della , tali argomenti furono introdotti Per_3 CP_5 in quell'occasione dal ricorrente e, sempre per come dettomi da quest'ultimo, la in Per_1 quell'occasione disse al ricorrente che sul punto lui doveva stare zitto”. 6 La svuotatura del bidone delle mascherine evidentemente rientrava nelle mansioni del ricorrente e, di Tonfano7 e Croce Bianca di Querceta8.
• Alcuna incertezza circa la propria posizione lavorativa risulta esservi stata nel periodo precedente al licenziamento (sul punto, vedi infra), mentre l'asserito mancato pagamento dell'indennità di malattia (profilo anch'esso oggetto di successiva trattazione) non assume contorni diversi da quelli di un allegato inadempimento datoriale al pagamento di una prestazione di natura economica.
Deve quindi rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio su di esso gravante.
B) Licenziamento per giusta causa
Il ricorrente è stato licenziato per essere rimasto assente dal lavoro senza giustificazione dal 10.4.2023
a 26.4.2023 (docc. 9 e 11 fasc. ric.; docc. 9 e 10 fasc. res.).
La circostanza è pacifica (vd. anche certificati di malattia in atti – doc. 6 fasc. ric. – che non coprono il periodo in esame).
E' quindi in primo luogo infondata la prospettazione attorea di un licenziamento avente natura ritorsiva
(l'eventuale reazione illegittima del datore di lavoro deve aver costituito l'unica ed esclusiva ragione a base del recesso disciplinare) o, comunque, nullo per vessatorietà (per infondatezza già a monte delle allegazioni fatte valere sotto questo profilo).
Sono altresì infondate le ulteriori doglianze espresse in ricorso, dal momento che:
- non risulta che vi sia stato un accordo tra le parti per la sospensione della prestazione di lavoro del
, per essere stati avviati “da tempo incontri e contrattazioni sul tema” (come riferito dal Pt_1
lavoratore in sede di giustificazioni e ribadito in questa sede: doc. 10 fasc. ric. e doc. 11 fasc. res.): tale circostanza non è stata provata ed è anzi contraddetta dalla documentazione in atti, avendo CP_1
invitato il ricorrente a rientrare al lavoro presso il cantiere assegnatogli in sede di assunzione
(comunicazione del 20.1.2023, ricevuta il 24.1.2023: doc. 12 fasc. ric.) ed essendo entrato in Pt_1
malattia dal giorno successivo (doc. 13 fasc. ric.); così come è sconfessata dai files audio prodotti dallo comunque, il fatto che il direttore della filiale abbia chiesto al MA di farlo non può assumere carattere vessatoria, essendosi trattato di richiesta senz'altro non arbitraria e mortificante ai danni del ricorrente. 7 L'effettuazione dell'intero mansionario (comprensivo del protocollo di sanificazione) rientrava pacificamene nelle mansioni del ricorrente e la circostanza che abbia richiesto di effettuare in 1 ora CP_1
e trenta minuti (e non più in 2 ore e 15 minuti) dipendeva dalle previsioni dei relativi protocolli Covid
(come allegato dalla resistente senza specifica contestazione) e non sono stati forniti concreti elementi per sostenere che tale nuova durata fosse impossibile da rispettare. Quanto all'insufficienza delle forniture, non risulta che il ricorrente sia stato accusato di furto e l'eventuale affermazione del responsabile di fare con il materiale a disposizione e di “arrangiarsi”, seppur CP_1 espressione di una comunicazione lavorativa “inurbana” e non collaborativa, rimane comunque nell'ambito di una dialettica lavorativa non riconducibile nell'ambito dell'art. 2087 c.c.. 8 Frutto di dialettiche tra lavoratori è anche l'episodio con la collega relativa a reciproche CP_7 accuse di “rubare” l'orario, con corredato scambio di discussione anche accesa. stesso ricorrente, da cui si ricava che – oltre alla proposta di impiego a Bergamo - ha ricevuto Pt_1
dal datore di lavoro altre due concrete disponibilità di impiego a Pisa e Massa e le ha rifiutate (file doc.
18, minuti 30 ss.), manifestando piuttosto la propensione per essere licenziato con incentivo all'esodo di € 15.000,00, proposta non accettata da (file doc. 17, minuto 10 e minuto 68; file doc. 19, CP_1
minuto 37).
- Non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità, in quanto il rinnovo del CCNL applicato dell'8.6.2021 prevede il licenziamento senza preavviso e con trattenuta del lavoratore che si assenti senza giustificazione dal lavoro per oltre 10 giorni continuativi (art. 48, te.. C: doc. 15 fasc. res.)9.
C) Indennità di malattia
Pacifica e documentata l'assenza per malattia del ricorrente dal 25.1.203 al 9.4.2023 (doc. 6 fasc. ric.), il ricorrente non ha contestato i presupposti in forza dei quali nel 2023 ha recuperato (doc. 8 CP_1
fasc. res.) il trattamento integrativo che aveva erogato nel corso del 2022 ai sensi del D.L. 3/2020
(convertito in L. 21/2020 e modificato dal D.Lgs. 216/2023), per essere risultato, in sede di conguaglio, che aveva un reddito di € 7.827,45 (CUD 2023, pag. 2: doc. 16 fasc. res.) inferiore al tetto Pt_1 minimo 2022 (€ 8.145,00) previsto dalla legge e che, dunque, il trattamento integrativo non era spettante.
Effettuato dal datore di lavoro le trattenute e risultato dall'ultima busta paga un (non contestato) debito del lavoratore per € 597,37, lo stesso deve essere oggetto di compensazione cd. impropria con il credito di € 1.948,42 (non oggetto di contestazione di an e quantum) a titolo di mancato pagamento dell'indennità di malattia;
pertanto, la resistente deve essere condannata a pagare al , per tale Pt_1 titolo, la residua somma di € 1.351,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
D) Spese di lite
Tenuto conto delle difficoltà di carattere probatorio e della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattesa, 1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_2
, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 1.351,05, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche in tale contratto sono state riportate le ulteriori previsioni: “
1. La fascia oraria in cui ei dovrà giornalmente effettivamente svolgere tale prestazione lavorativa Le sarà preventivamente comunicata mediante consegna e/o affissione del turno di lavoro presso il cantiere.
2. Fermo restando quanto stabilito dal CCNL a Lei applicato, la scrivente azienda, ai sensi dell'articolo 6, del D. Lgs. B1 del ha C.F._2 la facoltà di richiederLe, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, D. Lgs. n.66/03, lo svolgimento di prestazioni supplementari pertanto, con la firma del presente contratto Lei si rende disponibile fin da subito a svolgere, se richieste, tali prestazioni supplementari.
3. Le parti sin d'ora concordano e sottoscrivono con la stipula del presente contratto che l'orario minimo settimanale sarà inferiore rispetto a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33 comma 24 del CCNL applicato”. 2 Sono stati escussi, per il ricorrente, i testi (dipendente di per circa un anno e Testimone_3 CP_1 mezzo e sorella del compagno del ricorrente) e (dipendente di per quasi due anni Testimone_4 CP_1
e compagno del ricorrente), mentre per la resistente sono stati sentiti i testi (socia- Persona_1 dipendente di come team leader) e (dipendente di quale addetta alle CP_1 Testimone_5 CP_1 pulizie e, nel periodo che qui interessa, ance quale responsabile SA8000). 3 Certificazione di qualità relativa alle condizioni di lavoro, in possesso della resistente: vd.doc. 3 fasc. res.) 4 “Nell'ultimo suo periodo di lavoro il ricorrente ha lavorato presso il cantiere Gucci di Forte dei Marmi. Tutte le sere sono andato a riprendere io il ricorrente da lavoro, perché i parcheggi erano troppo cari. L'ultima volta che sono andato a prendere il ricorrente sul posto di lavoro, ho visto agitazione nel negozio, che era stato chiuso: ho visto da fuori il ricorrente agitato mentre la direttrice era impassibile come CP_5 sempre, ho visto che il ricorrente si tirava su la maglietta e posizionava le cose che aveva nelle sue tasche sul tavolo all'ingresso, e ciò alla presenza di due clienti che erano all'interno del negozio, oltre ai commessi ivi presenti.
Dopo il ricorrente è uscito e il ricorrente mi ebbe a raccontare di aver discusso con la direttrice per una aspirapolvere, nel senso che il ricorrente aveva chiesto alla direttrice se poteva usare in negozio la loro aspirapolvere professionale perché l'altra faceva polvere, e la direttrice gli rispose di no e, allora come dispetto, al momento di uscire al termine del lavoro, gli ha chiesto di svuotare le tasche. Tutto ciò mi è stato 9 Il doc. 1 fasc. ric. contiene solo il CCNL del 2011.