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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1477/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Tiziana Luigina Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1477 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07/05/2025 da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
EL Sanzio n. 64, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Ferrarini Katia e C.F._1 con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti alla Via Brigata Maiella n. 51, giusta procura in calce al ricorso;
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...](Emirati Controparte_1
Arabi Uniti), C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Galasso e con questi CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara in Viale Pindaro n. 27, giusta procura in calce al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 07.5.2025 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori gemelle
[...]
e , nate a Teheran il 10/02/2017, alle seguenti condizioni, previa Persona_1 Persona_2
adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c.:
“1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, fissando apposita udienza per la loro conferma:
a) affido condiviso ai genitori con collocazione presso la madre;
b) assegnazione della casa ove già la ricorrente e le figlie minori abitano e sono residenti in [...]
via EL Sanzio n 64, FC fgl 13 plla 253 sub 11, piano S1-T, quale casa di abitazione familiare;
c) statuizione del contributo di mantenimento nella somma che già il versa in € Controparte_1
1900,00 da versarsi il 5 di ogni mese;
2. In via principale confermare i provvedimenti sopra richiesti sulla casa di abitazione e sul contributo di mantenimento e Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé e precisamente a) affido condiviso ai genitori con collocazione presso la madre;
b) assegnazione della casa ove già la ricorrente e le figlie minori abitano e sono residenti in [...]
via EL Sanzio n. 64, FC fgl 13 plla 253 sub 11, piano S1-T quale casa di abitazione familiare;
c) statuizione del contributo di mantenimento nella somma che già il versa in € Controparte_1
1.900,00 mensile da versarsi entro il 5 di ogni mese;
d) il genitore non collocatario potrà vedere le figlie, quando sarò in Italia compatibilmente con gli
2 impegni scolastici, ludici e spostivi delle stesse, 3 giorni la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 21, prendendole all'uscita da scuola e riportandole a casa dopo cena, con fine settimana alterni alla madre nel caso permanga in Italia oltre 10 gg.”
Il resistente, regolarmente costituito nel sub. procedimento N. 1477-1/2025 R.G., avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti indifferibili, contestava quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva,
limitatamente alla fase sommaria, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. l'affidamento condiviso ex lege n. 54/2006 delle minori e;
Persona_2 Persona_1
2. il collocamento alternato delle due minori presso i genitori, secondo un calendario corrispondente
(quanto al padre) ai periodi di sua presenza in Italia;
3. la costante presenza della loro baby-sitter, che stabilmente convive con le bambine e ne cura ogni bisogno;
4. la provvisoria assegnazione, con modalità alternata, dell'attuale appartamento – di proprietà di terzi
– ad entrambi i genitori, precisando che la ricorrente vi continui ad abitare con le figlie e la baby-sitter e che il sig. , a sua volta, abbia diritto di utilizzare la stessa durante la Controparte_1
settimana mensile di sua presenza a Pescara con le bambine, in quanto gli spazi sono autonomi e pienamente compatibili con tale soluzione, con enorme beneficio per le due bambine e senza pregiudizio alcuno per le parti adulte. Il tutto fermo restando che nella fase di merito l'esponente chiederà al Tribunale di prevedere il trasferimento della ricorrente in altra soluzione abitativa.
5. riconoscere il diritto delle due figlie minori e del loro padre, in riferimento all'imminente periodo non scolastico estivo, di trascorrere INSIERME essi un tempo adeguato e significativo, e quindi il diritto del padre di tenere con sé le due figlie a DUBAI presso la sua abitazione per un periodo non inferiore a trenta giorni, fra il mese di luglio e quello di agosto. Se opportuno prevedendo anche l'accompagnamento della baby-sitter convivente con le bambine, e la programmazione dettagliata del viaggio con acquisto dei biglietti aerei di andata e ritorno e quant'altro ritenuto necessario dal
Tribunale.
3 6. prevedere che, allorquando invece il padre si trovi distante dalle figlie, queste ultime possano essere in contatto quotidiano diretto con il loro genitore, via cellulare o tablet personale, senza intromissioni materne.
7. quanto ai provvedimenti economici, disporre:
- il mantenimento diretto delle bambine da parte del sig. allorquando staranno con Parte_2
esso, e il versamento di un importo mensile da effettuarsi in favore della sig.ra he gestirà Parte_1
tale somma relativamente ai periodi in cui il padre non potrà essere a Pescara con le figlie. Contributo
da quantificarsi come già avviene in complessivi €. 1.900,00 (millenovecento), di cui €. 1.200,00
(milleduecento) per mantenimento ordinario e copertura delle seguenti spese già in corso: tutor di e sua frequenza al centro Newton;
spese sportive per la ginnastica ritmica di spese Per_2 Per_1
scolastiche ordinarie;
spese per controlli odontoiatrici delle bambine. Ed ulteriori €. 700,00
(settecento) quale contributo mensile per la baby-sitter convivente con le bambine;
- il pagamento al 50% delle ulteriori eventuali spese straordinarie per le bambine, come dettagliate e regolamentate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, con esclusione quindi di quelle sopra dettagliate perché ricomprese nell'assegno mensile corrisposto dal sig. . Parte_2
Il tutto con riserva ovviamente di modificare e/o integrare le richieste e conclusioni nella successiva fase di merito ai sensi degli artt. 473bis. 16 e 473bis. 17 c.p.c., con il favore delle spese ed ogni altra conseguenza di legge.”.
All'udienza del 29/05/2025 le parti, in collegamento da remoto, si riportavano ai propri scritti difensivi.
A scioglimento della riserva assunta nella citata udienza, il Presidente, in via temporanea ed urgente,
con ordinanza 05/06/2025 così statuiva:
“- Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
- Dispone che le due predette minori siano collocate, in via prevalente, presso la madre nell'abitazione sita in Pescara, Via EL Sanzio n. 64, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla Parte_1
autorizzandosi il alla asportazione dalla stessa, entro due mesi dalla comunicazione della CP_1
4 presente ordinanza, dei propri eventuali beni ed effetti personali;
- Dispone, quanto all'esercizio del diritto di visita paterno alle figlie minori, quanto segue: - il , in CP_1
occasione dei suoi rientri in Italia ( mediamente per una settimana al mese o secondo il diverso calendario o programma che lo stesso dovrà comunicare alla ogni volta, con congruo Parte_1
preavviso e, comunque, almeno dieci giorni prima di ciascun rientro ), potrà vedere ed avere con sé,
continuativamente ed al di fuori della casa familiare, anche con eventuale pernottamento secondo il desiderio delle minori, le bambine per il periodo del suo soggiorno in Italia, con divieto, peraltro, di condurre le minori fuori del territorio italiano senza il consenso dell'altro genitore e con obbligo di rendere sempre noti all'altro genitore il o i luoghi ove dimorerà con le bambine;
- nel periodo estivo
2025 il padre potrà aggiungere, in consecuzione o separatamente rispetto ai giorni del periodo ordinario di visita e secondo un programma da concordare, a tal ultimo riguardo, con l'altro genitore entro la fine del mese di giugno 2025, una ulteriore settimana nel mese di luglio ed una ulteriore settimana nel mese di agosto 2025, prevedendosi, peraltro, che dette ulteriori settimane nelle quali le bambine potranno stare continuativamente ( anche con eventuale pernotto ) con il padre nel periodo estivo siano realizzate in territorio italiano, con divieto, pertanto, anche in tal caso, per il padre, di condurre le minori al di fuori del territorio italiano senza il consenso dell'altro genitore e con obbligo di rendere sempre noti all'altro genitore il o i luoghi ove dimorerà con le bambine;
- Invita ed ammonisce entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse della tranquillità e serenità delle due figlie minori, a non frapporre ostacoli di sorta nell'attuazione concreta del disposto regime di collocamento e di esercizio del diritto di visita, fermo restando che, allorché le minori staranno con un genitore, l'altro ben potrà mantenersi in contatto con le stesse via telefono e/o con gli ordinari mezzi di comunicazione on line;
- Dispone, altresì, sin dalla presente fase, che il corrisponda alla a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento delle due figlie minori ( come già all'attualità ), un assegno, comprensivo già anche del contributo al pagamento della baby sitter stabile e delle altre voci di spesa specifiche indicate nei
5 suoi scritti dal medesimo ( tutor di e sua frequenza al centro Newton;
spese sportive per la CP_1 Per_2
ginnastica ritmica di spese scolastiche ordinarie;
spese per controlli odontoiatrici delle Per_1
minori ), di complessivi € 1.900,00 ( millenovecento ) mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026;
- Dispone, inoltre, sin dalla presente fase, che entrambi i genitori debbano provvedere, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle eventuali spese straordinarie ulteriori (rispetto a quelle indicate al punto precedente) che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie minori, il tutto secondo i tempi,
le modalità e le voci di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Pescara.”
Costituitosi in giudizio per la fase di merito, il Sig. , riportandosi alle difese precedenti, chiedeva CP_1
disporsi l'affido condiviso delle minori e , con collocamento alternato Persona_2 Persona_1
presso i genitori, e disciplina del diritto di visita come da memoria difensiva, che contemplasse anche la possibilità di tenere le figlie in Dubai per un periodo non inferiore a 30 gg;
nonché l'assegnazione provvisoria, con modalità alternata, dell'appartamento sito in Pescara in via EL Sanzio n. 64, ove sono già collocate le figlie minori;
quanto ai provvedimenti economici, aderiva al disposto dell'ordinanza presidenziale del 05/06/2025.
All'udienza del 25/09/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, nelle more del giudizio, e precisavano i relativi punti, a modifica e integrazione del provvedimento presidenziale del
05/06/2025, nel modo che segue:
“1) Divisione dell'attuale casa di abitazione sita in Pescara alla via EL Sanzio n. 64 in due unità
distinte ed autonome, come da piantina che le parti esibiscono in cartaceo al Presidente e che si impegnano a produrre telematicamente, piantina che viene sottoscritta in cartaceo dalle parti e dai rispettivi difensori, oltre che dal Presidente;
sulla divisione si precisa che la linea che traccia l'entrata sarà dimensionata in maniera sufficiente a consentire il passaggio di una persona e il muro che taglierà
l'attuale salotto sarà posizionato ad una distanza di 60 cm dalla porta finestra relativa alla porzione
6 assegnata al sig. ; CP_1
2) Le spese di realizzazione dei lavori saranno sostenute dal sig. , incluse le modifiche CP_1
strutturali all'interno della porzione che rimarrà alla Sig.ra Parte_1
3) Gli arredi per la porzione lasciata alla sig.ra relativi al salotto, saranno sostituiti dal sig. Parte_1
(divano, televisore e tavolo), a sue spese, per rendere confortevole la stanza rispetto alle nuove CP_1
dimensioni;
4) Le utenze domestiche saranno ripartite al 50% e nel caso in cui la singola bolletta sia stata interamente anticipata da una delle parti, l'altra provvederà al rimborso della relativa metà a richiesta;
tale ripartizione sarà in vigore dal momento dell'inizio dei lavori di divisione;
5) Resta fermo il contenuto dell'ordinanza presidenziale in data 05/06/2025, per ciò che concerne affido e collocamento delle minori, profili economici ed esercizio del diritto di visita paterno;
con riferimento a tale ultimo esercizio, le parti, ad integrazione del contenuto del provvedimento presidenziale, intendono aggiungere anche le seguenti previsioni:
- durante le vacanze natalizie, le bambine staranno alternativamente dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro e viceversa nell'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, le minori staranno un anno con il papà e un anno con la madre,
alternativamente; il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno;
- durante le vacanze estive e quelle natalizie, nei giorni nei quali le minori staranno con il padre, questi potrà condurle con sé anche a Dubai presso la propria residenza attuale, con facoltà per la madre di seguire in quei periodi le bambine a Dubai, nonché con l'impegno del sig. di acquistare ogni CP_1
volta i biglietti di andata e ritorno per le bambine e per la mamma e di pagare il costo dei pernotti (in sostanza con ospitalità a suo carico, con soggiorno della madre delle bambine in un ambiente adiacente) e altresì con l'impegno sin d'ora di ricondurle ogni volta in Italia o per il tramite della madre, qualora sia venuta anche lei a Dubai, ovvero direttamente lui;
7 - le parti si danno atto sin d'ora che nel caso la sig.ra voglia spostarsi in futuro unitamente Parte_1
alle figlie dall'attuale casa potrà farlo laddove reperirà un immobile idoneo e dello stesso livello di quello attuale in modo da garantire alle figlie minori lo stesso tenore di vita;
l'individuazione di tale eventuale immobile sarà fatta di concerto con il padre;
il tutto fermo il calendario relativo all'esercizio del diritto di visita paterno, compreso il pernottamento, che avverrà presso la casa del padre nei giorni di sua spettanza;
- le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Detto accordo può essere recepito dal Collegio, in quanto conforme all'interesse delle figlie minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori e Persona_1 Persona_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Tiziana Luigina Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1477 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07/05/2025 da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
EL Sanzio n. 64, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Ferrarini Katia e C.F._1 con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti alla Via Brigata Maiella n. 51, giusta procura in calce al ricorso;
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...](Emirati Controparte_1
Arabi Uniti), C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Galasso e con questi CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara in Viale Pindaro n. 27, giusta procura in calce al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 07.5.2025 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori gemelle
[...]
e , nate a Teheran il 10/02/2017, alle seguenti condizioni, previa Persona_1 Persona_2
adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c.:
“1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, fissando apposita udienza per la loro conferma:
a) affido condiviso ai genitori con collocazione presso la madre;
b) assegnazione della casa ove già la ricorrente e le figlie minori abitano e sono residenti in [...]
via EL Sanzio n 64, FC fgl 13 plla 253 sub 11, piano S1-T, quale casa di abitazione familiare;
c) statuizione del contributo di mantenimento nella somma che già il versa in € Controparte_1
1900,00 da versarsi il 5 di ogni mese;
2. In via principale confermare i provvedimenti sopra richiesti sulla casa di abitazione e sul contributo di mantenimento e Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé e precisamente a) affido condiviso ai genitori con collocazione presso la madre;
b) assegnazione della casa ove già la ricorrente e le figlie minori abitano e sono residenti in [...]
via EL Sanzio n. 64, FC fgl 13 plla 253 sub 11, piano S1-T quale casa di abitazione familiare;
c) statuizione del contributo di mantenimento nella somma che già il versa in € Controparte_1
1.900,00 mensile da versarsi entro il 5 di ogni mese;
d) il genitore non collocatario potrà vedere le figlie, quando sarò in Italia compatibilmente con gli
2 impegni scolastici, ludici e spostivi delle stesse, 3 giorni la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16 alle 21, prendendole all'uscita da scuola e riportandole a casa dopo cena, con fine settimana alterni alla madre nel caso permanga in Italia oltre 10 gg.”
Il resistente, regolarmente costituito nel sub. procedimento N. 1477-1/2025 R.G., avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti indifferibili, contestava quanto dedotto dalla ricorrente e concludeva,
limitatamente alla fase sommaria, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. l'affidamento condiviso ex lege n. 54/2006 delle minori e;
Persona_2 Persona_1
2. il collocamento alternato delle due minori presso i genitori, secondo un calendario corrispondente
(quanto al padre) ai periodi di sua presenza in Italia;
3. la costante presenza della loro baby-sitter, che stabilmente convive con le bambine e ne cura ogni bisogno;
4. la provvisoria assegnazione, con modalità alternata, dell'attuale appartamento – di proprietà di terzi
– ad entrambi i genitori, precisando che la ricorrente vi continui ad abitare con le figlie e la baby-sitter e che il sig. , a sua volta, abbia diritto di utilizzare la stessa durante la Controparte_1
settimana mensile di sua presenza a Pescara con le bambine, in quanto gli spazi sono autonomi e pienamente compatibili con tale soluzione, con enorme beneficio per le due bambine e senza pregiudizio alcuno per le parti adulte. Il tutto fermo restando che nella fase di merito l'esponente chiederà al Tribunale di prevedere il trasferimento della ricorrente in altra soluzione abitativa.
5. riconoscere il diritto delle due figlie minori e del loro padre, in riferimento all'imminente periodo non scolastico estivo, di trascorrere INSIERME essi un tempo adeguato e significativo, e quindi il diritto del padre di tenere con sé le due figlie a DUBAI presso la sua abitazione per un periodo non inferiore a trenta giorni, fra il mese di luglio e quello di agosto. Se opportuno prevedendo anche l'accompagnamento della baby-sitter convivente con le bambine, e la programmazione dettagliata del viaggio con acquisto dei biglietti aerei di andata e ritorno e quant'altro ritenuto necessario dal
Tribunale.
3 6. prevedere che, allorquando invece il padre si trovi distante dalle figlie, queste ultime possano essere in contatto quotidiano diretto con il loro genitore, via cellulare o tablet personale, senza intromissioni materne.
7. quanto ai provvedimenti economici, disporre:
- il mantenimento diretto delle bambine da parte del sig. allorquando staranno con Parte_2
esso, e il versamento di un importo mensile da effettuarsi in favore della sig.ra he gestirà Parte_1
tale somma relativamente ai periodi in cui il padre non potrà essere a Pescara con le figlie. Contributo
da quantificarsi come già avviene in complessivi €. 1.900,00 (millenovecento), di cui €. 1.200,00
(milleduecento) per mantenimento ordinario e copertura delle seguenti spese già in corso: tutor di e sua frequenza al centro Newton;
spese sportive per la ginnastica ritmica di spese Per_2 Per_1
scolastiche ordinarie;
spese per controlli odontoiatrici delle bambine. Ed ulteriori €. 700,00
(settecento) quale contributo mensile per la baby-sitter convivente con le bambine;
- il pagamento al 50% delle ulteriori eventuali spese straordinarie per le bambine, come dettagliate e regolamentate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, con esclusione quindi di quelle sopra dettagliate perché ricomprese nell'assegno mensile corrisposto dal sig. . Parte_2
Il tutto con riserva ovviamente di modificare e/o integrare le richieste e conclusioni nella successiva fase di merito ai sensi degli artt. 473bis. 16 e 473bis. 17 c.p.c., con il favore delle spese ed ogni altra conseguenza di legge.”.
All'udienza del 29/05/2025 le parti, in collegamento da remoto, si riportavano ai propri scritti difensivi.
A scioglimento della riserva assunta nella citata udienza, il Presidente, in via temporanea ed urgente,
con ordinanza 05/06/2025 così statuiva:
“- Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
- Dispone che le due predette minori siano collocate, in via prevalente, presso la madre nell'abitazione sita in Pescara, Via EL Sanzio n. 64, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla Parte_1
autorizzandosi il alla asportazione dalla stessa, entro due mesi dalla comunicazione della CP_1
4 presente ordinanza, dei propri eventuali beni ed effetti personali;
- Dispone, quanto all'esercizio del diritto di visita paterno alle figlie minori, quanto segue: - il , in CP_1
occasione dei suoi rientri in Italia ( mediamente per una settimana al mese o secondo il diverso calendario o programma che lo stesso dovrà comunicare alla ogni volta, con congruo Parte_1
preavviso e, comunque, almeno dieci giorni prima di ciascun rientro ), potrà vedere ed avere con sé,
continuativamente ed al di fuori della casa familiare, anche con eventuale pernottamento secondo il desiderio delle minori, le bambine per il periodo del suo soggiorno in Italia, con divieto, peraltro, di condurre le minori fuori del territorio italiano senza il consenso dell'altro genitore e con obbligo di rendere sempre noti all'altro genitore il o i luoghi ove dimorerà con le bambine;
- nel periodo estivo
2025 il padre potrà aggiungere, in consecuzione o separatamente rispetto ai giorni del periodo ordinario di visita e secondo un programma da concordare, a tal ultimo riguardo, con l'altro genitore entro la fine del mese di giugno 2025, una ulteriore settimana nel mese di luglio ed una ulteriore settimana nel mese di agosto 2025, prevedendosi, peraltro, che dette ulteriori settimane nelle quali le bambine potranno stare continuativamente ( anche con eventuale pernotto ) con il padre nel periodo estivo siano realizzate in territorio italiano, con divieto, pertanto, anche in tal caso, per il padre, di condurre le minori al di fuori del territorio italiano senza il consenso dell'altro genitore e con obbligo di rendere sempre noti all'altro genitore il o i luoghi ove dimorerà con le bambine;
- Invita ed ammonisce entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse della tranquillità e serenità delle due figlie minori, a non frapporre ostacoli di sorta nell'attuazione concreta del disposto regime di collocamento e di esercizio del diritto di visita, fermo restando che, allorché le minori staranno con un genitore, l'altro ben potrà mantenersi in contatto con le stesse via telefono e/o con gli ordinari mezzi di comunicazione on line;
- Dispone, altresì, sin dalla presente fase, che il corrisponda alla a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento delle due figlie minori ( come già all'attualità ), un assegno, comprensivo già anche del contributo al pagamento della baby sitter stabile e delle altre voci di spesa specifiche indicate nei
5 suoi scritti dal medesimo ( tutor di e sua frequenza al centro Newton;
spese sportive per la CP_1 Per_2
ginnastica ritmica di spese scolastiche ordinarie;
spese per controlli odontoiatrici delle Per_1
minori ), di complessivi € 1.900,00 ( millenovecento ) mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026;
- Dispone, inoltre, sin dalla presente fase, che entrambi i genitori debbano provvedere, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle eventuali spese straordinarie ulteriori (rispetto a quelle indicate al punto precedente) che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie minori, il tutto secondo i tempi,
le modalità e le voci di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Pescara.”
Costituitosi in giudizio per la fase di merito, il Sig. , riportandosi alle difese precedenti, chiedeva CP_1
disporsi l'affido condiviso delle minori e , con collocamento alternato Persona_2 Persona_1
presso i genitori, e disciplina del diritto di visita come da memoria difensiva, che contemplasse anche la possibilità di tenere le figlie in Dubai per un periodo non inferiore a 30 gg;
nonché l'assegnazione provvisoria, con modalità alternata, dell'appartamento sito in Pescara in via EL Sanzio n. 64, ove sono già collocate le figlie minori;
quanto ai provvedimenti economici, aderiva al disposto dell'ordinanza presidenziale del 05/06/2025.
All'udienza del 25/09/2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, nelle more del giudizio, e precisavano i relativi punti, a modifica e integrazione del provvedimento presidenziale del
05/06/2025, nel modo che segue:
“1) Divisione dell'attuale casa di abitazione sita in Pescara alla via EL Sanzio n. 64 in due unità
distinte ed autonome, come da piantina che le parti esibiscono in cartaceo al Presidente e che si impegnano a produrre telematicamente, piantina che viene sottoscritta in cartaceo dalle parti e dai rispettivi difensori, oltre che dal Presidente;
sulla divisione si precisa che la linea che traccia l'entrata sarà dimensionata in maniera sufficiente a consentire il passaggio di una persona e il muro che taglierà
l'attuale salotto sarà posizionato ad una distanza di 60 cm dalla porta finestra relativa alla porzione
6 assegnata al sig. ; CP_1
2) Le spese di realizzazione dei lavori saranno sostenute dal sig. , incluse le modifiche CP_1
strutturali all'interno della porzione che rimarrà alla Sig.ra Parte_1
3) Gli arredi per la porzione lasciata alla sig.ra relativi al salotto, saranno sostituiti dal sig. Parte_1
(divano, televisore e tavolo), a sue spese, per rendere confortevole la stanza rispetto alle nuove CP_1
dimensioni;
4) Le utenze domestiche saranno ripartite al 50% e nel caso in cui la singola bolletta sia stata interamente anticipata da una delle parti, l'altra provvederà al rimborso della relativa metà a richiesta;
tale ripartizione sarà in vigore dal momento dell'inizio dei lavori di divisione;
5) Resta fermo il contenuto dell'ordinanza presidenziale in data 05/06/2025, per ciò che concerne affido e collocamento delle minori, profili economici ed esercizio del diritto di visita paterno;
con riferimento a tale ultimo esercizio, le parti, ad integrazione del contenuto del provvedimento presidenziale, intendono aggiungere anche le seguenti previsioni:
- durante le vacanze natalizie, le bambine staranno alternativamente dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro e viceversa nell'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, le minori staranno un anno con il papà e un anno con la madre,
alternativamente; il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno;
- durante le vacanze estive e quelle natalizie, nei giorni nei quali le minori staranno con il padre, questi potrà condurle con sé anche a Dubai presso la propria residenza attuale, con facoltà per la madre di seguire in quei periodi le bambine a Dubai, nonché con l'impegno del sig. di acquistare ogni CP_1
volta i biglietti di andata e ritorno per le bambine e per la mamma e di pagare il costo dei pernotti (in sostanza con ospitalità a suo carico, con soggiorno della madre delle bambine in un ambiente adiacente) e altresì con l'impegno sin d'ora di ricondurle ogni volta in Italia o per il tramite della madre, qualora sia venuta anche lei a Dubai, ovvero direttamente lui;
7 - le parti si danno atto sin d'ora che nel caso la sig.ra voglia spostarsi in futuro unitamente Parte_1
alle figlie dall'attuale casa potrà farlo laddove reperirà un immobile idoneo e dello stesso livello di quello attuale in modo da garantire alle figlie minori lo stesso tenore di vita;
l'individuazione di tale eventuale immobile sarà fatta di concerto con il padre;
il tutto fermo il calendario relativo all'esercizio del diritto di visita paterno, compreso il pernottamento, che avverrà presso la casa del padre nei giorni di sua spettanza;
- le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Detto accordo può essere recepito dal Collegio, in quanto conforme all'interesse delle figlie minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori e Persona_1 Persona_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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