Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11405 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2025, proposto da
JI HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare RM4706897355, presentata da BO NZ in favore del cittadino extracomunitario HA JI, provvedimento prot. n. RM4706897355-EM-DOM_2020 emesso dalla UTG Prefettura di Roma - S.U.I. in data 25.7.2024, provvedimento notificato a mezzo pec in data 17.2.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, preliminarmente, che la documentazione prodotta dall’amministrazione in data 6.6.2025 alle ore 16.10 non è tardiva, come sostenuto con la memoria di replica da parte ricorrente; il termine ultimo era quello di sabato 7.6.2025 alle ore 12.00 e non venerdì 6.6.2025 alle ore 12.00; ai sensi dell’art. 155, co. 5 c.p.c. il sabato è da considerarsi equiparato ai giorni festivi limitatamente ai soli atti processuali scadenti di sabato e da compiersi fuori dell’udienza; tuttavia, tale regola nel processo amministrativo vale solo per i termini che si calcolano in avanti e non anche per quelli a ritroso, posto che l’art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato la sola proroga dei termini che scadono il giorno festivo di cui al comma 3, e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che un termine a ritroso che scada di sabato, come nel caso di specie, trattandosi di due giorni liberi prima della camera di consiglio, non va anticipato al venerdì (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, n. 11020/2021);
Rilevato che, come da nota depositata in atti, l’amministrazione resistente ha rappresentato che in data 24.10.2024, pur tenendo conto delle integrazioni pervenute, ha confermato il provvedimento del 24.7.2024;
Considerato che il provvedimento del 24.10.2024 deve essere considerato quale “atto di conferma in senso proprio” e non meramente confermativo (per un approfondimento della differenza tra le due tipologie di atti si veda, tra le tante, TAR Lazio, sez. I, 1 febbraio 2023, n. 2023; in sintesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si rientra nel primo ambito laddove vi sia stata una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi in gioco ed una nuova motivazione dell’amministrazione; nel caso specifico, nel provvedimento del 24.10.2024, la Prefettura di Roma, nel motivare di nuovo il rigetto, ha tenuto conto dei documenti prodotti dalla parte, non pervenuti al momento del precedente atto negativo del 24.7.2024);
Considerato che all’udienza del 10.6.2025 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nonché avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che quanto sopra è idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso, poiché l’eventuale annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma il 24.7.2024 non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO