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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1033/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
, , nato a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] CodiceFiscale_3 giusta procura in atti, dall'avv. Cristian Chillemi;
APPELLANTI
Contro
in persona del curatore (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Virgillito;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_3 CodiceFiscale_4
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cirino G. Biondi;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025. La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2559, pubblicata in data 22 maggio 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela nei confronti di , , Parte_4 Controparte_3 Parte_1
e , così statuiva: “
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della Parte_2 Parte_3 dell'atto di cessione datato 8 giugno 2017 a rogito del Controparte_4
Notaio di Scordia, repertorio n. 4088, raccolta n. 2833, stipulato tra Persona_1 CP_3
, , e;
2. dispone l'annotazione
[...] Parte_1 CP_5 Parte_3 della sentenza nei Registri Immobiliari delle competenti Agenzie del Territorio;
3. condanna in solido , , e alla Controparte_3 Parte_1 CP_5 Parte_3 rifusione nei confronti dell'Erario delle spese di lite che liquida in complessivi € 30.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovute”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “Orbene, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, si osserva innanzitutto che, come rilevato dalla Curatela e come emerge anche dall'atto di citazione ex art. 146 l.f. versato in atti, vi sono elementi tali da indurre a ritenere che l'insolvenza della società decotta si fosse manifestata già nel 2016, atteso che il capitale sociale era già stato eroso .... che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. la ricapitalizzazione della società ovvero, in alternativa, la sua trasformazione o lo scioglimento. L'attività imprenditoriale, invece, è proseguita fino alla dichiarazione di fallimento in data 19.2.21, facendo lievitare il passivo accertato ad € 718.252,99 di cui €
686.426,95 relativo a crediti privilegiati. La circostanza che l'accertamento del danno conseguente alla prosecuzione dell'attività anche a seguito dell'erosione del capitale sociale sia ancora sub iudice¸ peraltro, non preclude l'azione in esame, atteso che ai sensi dell'art.
2901 comma 1 c.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è ammessa la revocatoria del credito cosiddetto litigioso ..... è evidente come il trasferimento nel 2017 da parte di di tutti i propri cespiti immobiliari in favore dei figli, Controparte_3 peraltro in esecuzione di un accordo di separazione pure risalente al 2017, ossia ad un momento in cui l'incapienza patrimoniale della era conclamata, abbia CP_1 costituito un pregiudizio per la massa dei creditori, specie se si considera che i beni immobili sono quelli da loro più facilmente aggredibili. Proprio la stipulazione dell'accordo di separazione in un momento in cui il patrimonio sociale era del tutto eroso, seguito dai conseguenti atti di spoliazione patrimoniale sono indicativi della scientia damni in capo a
. Con riguardo alla partecipatio fraudis in capo a Controparte_3 Parte_1 e , si osserva come, nel caso di specie, essa non sia necessaria Parte_2 Parte_3 atteso che dalla lettura combinata dell'accordo di separazione e di quello di trasferimento degli immobili ne emerge la natura gratuita ..... e la presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato alla garanzia di cui all'art. 2740 c.c. in capo ai figli e alla coniuge di
trova un rilevante riscontro anche nella circostanza che lo stesso e la moglie Controparte_3
erano titolari delle quote sociali di in misura del 50% Parte_1 CP_1 ciascuno e che la figlia è stata amministratore della società fino al mese di Parte_3 maggio 2016 ossia fino ad un momento in cui si erano già manifestati i segni di un grave stato di crisi dell'impresa”.
Avverso tale decisione , e , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 interposto appello con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 luglio 2024, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio il fallimento “ , resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
Si è, altresì, costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento anche Controparte_3 nei propri confronti di tutti i motivi del gravame proposto dagli appellanti.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene dedotta l'errata e/o carente motivazione circa l'esistenza di una ragione di credito del nei confronti di in CP_1 Controparte_3 relazione all'eventus damni riferito al 2016.
Sostengono gli appellanti che amministratore unico della in bonis è CP_1 stata fino al 23.05.2016, quindi, posto che il bilancio 2016 della società fallita Parte_3 veniva depositato in data 08.10.2018 non è corretto affermare che , abbia Controparte_3 avuto una qualsivoglia responsabilità riferibile alle perdite del 2016; che la spiegata azione di responsabilità nei confronti di risulta palesemente prescritta per il decorso Controparte_3 del termine di cinque anni dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre 2016).
Il motivo è infondato.
Priva di pregio, anzitutto, si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di , atteso che, com'è noto, anche in relazione Controparte_3 al credito eventuale, in veste di credito litigioso ed oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sussiste legittimazione a tutelare la garanzia patrimoniale del suo debitore mediante l'esercizio dell'azione revocatoria. Va pure ritenuta l'infondatezza del rilievo secondo cui alcuna responsabilità sarebbe da ascrivere a in relazione alle perdite patrimoniali accumulate nell'esercizio Controparte_3 sociale riferito all'anno 2016, avendo questi ricoperto la carica di amministratore unico solo a partire dal 24 maggio 2016, con il subentro ad , atteso che durante esercizio Parte_3 della funzione gestoria, proseguita per oltre sei mesi, ben avrebbe potuto Controparte_3 adottare le condotte la cui omissione è stata posta a base della attribuita responsabilità nei confronti della società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge all'amministratore.
Col secondo motivo deducono gli appellanti l'omessa motivazione circa l'assunta anteriorità del credito del fallimento rispetto all'atto oggetto della domanda revocatoria.
Errata qualificazione dell'atto di trasferimento come atto a titolo gratuito e mancanza di prova circa la sussistenza della scientia damni.
Sostengono che il giudice di prime cure ha omesso di argomentare circa l'anteriorità dei crediti azionati da parte attrice rispetto all'atto dispositivo revocato;
che giudice di prime cure ha errato nel qualificare l'atto traslativo oggetto di causa come “atto a titolo gratuito”, trattandosi, invece, di un atto a titolo oneroso, nonché ha erroneamente ritenuto non dovuto l'accertamento circa la partecipatio fraudis in capo agli odierni appellanti, posto che l'asserita ed eventuale responsabilità degli amministratori della società fallita si appalesa soltanto dopo la rettifica dei bilanci effettuata dal consulente della Curatela;
che, in ogni caso, non v'è prova della scienza damni in capo agli acquirenti.
Il motivo è infondato.
L'anteriorità del credito, ai sensi dell'art. 2901 cc, va ancorata al momento in cui il credito sorge e non a quello del suo accertamento o della sua esigibilità (Cass. Civ. n.
868009 e 3676/2011). Le condotte di mala gestio ascritte ai , da cui scaturisce la CP_3 domanda risarcitoria, risalgono all'anno 2016 e sono, pertanto, precedenti all'atto dispositivo oggetto di domanda di revocatoria.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non sussistendo elementi per attribuire a tale atto dispositivo natura di atto a titolo oneroso, come voluto dai convenuti, è richiesta la semplice scientia damni del debitore. E' sufficiente, cioè la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo
(Cass. Civ. n. 966/2007). Non è revocabile in dubbio che è il trasferimento nel 2017 da parte di di tutti i propri cespiti immobiliari in favore dei figli, ossia in un momento Controparte_3 in cui l'incapienza patrimoniale della era conclamata ed il in cui il patrimonio CP_1 sociale era del tutto eroso, abbia costituito un pregiudizio per la massa dei creditori, di cui non poteva non essere consapevole. Controparte_3
Col terzo motivo, gli appellanti deducono l'illegittima pronuncia di inefficacia complessiva dell'atto di cessione impugnato nei confronti del , nonostante la CP_1 concorde richiesta di esclusione delle quote cedute da e del diritto Parte_1 di abitazione riconosciuto alla stessa con il medesimo atto.
Sostengono di avere contestato la domanda di revocatoria dell'atto dispositivo per la mancata esclusione delle quote cedute da ai figli e Parte_1 Pt_2 [...]
, nonchè del diritto di abitazione riconosciuto alla con il medesimo atto, Pt_3 Pt_1 attesa l'effettiva assenza di ragioni di credito del nei confronti della stessa CP_1
che sulla scorta della anzidetta fondata eccezione, parte attrice, con la memoria Pt_1 ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. aveva rinunciato alla domanda di inefficacia totale dell'atto impugnato.
Il motivo è fondato.
E', invero, pacifico che alcuna ragione di credito la curatela fallimentare ha fatto valere nei confronti di e sia in sede di memoria ex art. 183, comma Parte_1 sesto, n. 1, c.p.c. che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo limitatamente alle quote di diritti reali cedute da CP_3
, sicchè, in accoglimento del mezzo di censura, va dichiarata l'inefficacia ex art. 2901
[...]
c.c. dell'atto di dispositivo nei confronti della curatela fallimentare limitatamente alle quote cedute da ai figli e , con esclusione di quelle Controparte_3 Parte_3 Parte_2 cedute ai medesimi da . Parte_1
Col quanto motivo gli appellanti deducono l'illegittima condanna alle spese di lite.
Sostengono che anche in caso di rigetto dei motivi di appello, la sentenza merita di essere riformata, dovendosi compensare integralmente le spese processuali legali del primo grado, attesa l'illegittimità della domanda di revoca spiegata riguardo alle quote cedute dalla ai figli e;
che, in subordine, la liquidazione delle spese Pt_1 Pt_2 Parte_3 giudiziali è eccessiva ed ingiusta, dovendosi fare riferimento allo scaglione relativo alle controversie con valore indeterminabile a complessità bassa, atteso che il credito di natura risarcitoria azionato ai fini della revocatoria è ancora litigioso ed illiquido, essedo incerto e sub iudice.
Il motivo è parzialmente fondato. Invero, tenuto conto della infondatezza della domanda nei confronti di Parte_1
ritiene la Corte che ha errato il primo giudice a ritenere la piena soccombenza dei
[...] convenuti, appalesandosi equo compensare le spese nella misura di un quarto, ponendo a carico dei convenuti i restanti tre quarti.
Il capo relativo alla statuizione sulle spese processuali merita di essere riformato anche in relazione al valore della causa. Invero, tenuto conto che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020) devesi applicare, attesa nella fattispecie l'incertezza del credito, siccome sub iudice, la fascia relativa alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa (fascia euro
26.000,01-52.000,00).
Stessa regolazione va adottata in relazione alle spese del grado, con compensazione nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato . Controparte_3
Le spese di entrambi i gradi si si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n.
55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, come sopra stabilito, e dell'attività difensiva effettivamente svolta. I compensi vanno liquidati in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la Controparte_4
l patrocinio gratuito a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
e , avverso la sentenza n. 2559, pubblicata in data
[...] Parte_2 Parte_3
22 maggio 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: dichiara l'inefficacia nei confronti della del dell'atto di CP_4 Controparte_1 cessione datato 8 giugno 2017 a rogito del Notaio di Scordia, repertorio n. Persona_1
4088, raccolta n. 2833, limitatamente alle quote di diritti reali cedute da in Controparte_3 favore di e;
Parte_3 Parte_2 compensa nella misura di un quarto le spese del giudizio di primo grado e condanna
[...]
, , e , a rifondere, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 dell'Erario, i restanti tre quarti, che liquida in complessivi € 5713,00 (ivi compresi €. 1276,00 per la fase di studio, €. 903,00 per la fase introduttiva e € 1355,00 perla fase di trattazione e istruttoria e € 2179,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. compensa nella misura di un quarto le spese del presente grado e condanna Parte_1
, , a rifondere, in favore dell'Erario, i restanti tre quarti,
[...] Parte_2 Parte_3 che liquida, in complessivi € 7498,00 (ivi compresi €. 1544,00 per la fase di studio, €.
1067,00 per la fase introduttiva e € 2284,00 perla fase di trattazione e istruttoria e € 2603,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Compensa le spese del grado nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato . Controparte_3
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena