Articolo 71 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 70Articolo 72
Versione
23 aprile 1958
Art. 71.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennita' di anzianita' relative alla indennita' di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.
Salvo quanto previsto all'art. 72, nessun contributo e' dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonche' sull'intero importo della indennita' di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958