Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5341/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 16.7.2024 tra:
con sede in Velletri (RM), Via Ariana, n. Controparte_1
12 (Codice Fiscale/Partita Iva in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, come da Parte_1
procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'Avv.
Giuseppe Conte, del Foro di Cassino, (codice fiscale ), C.F._1
presso lo studio del quale in 03039 Sora (FR), Via C. Cattaneo n. 86 è elett.te domiciliata.
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2
e , nato a [...] il 3 giugno C.F._2 CP_3
1998, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro C.F._3
Bravi (C.F. ), in virtù di procura alle liti in calce CodiceFiscale_4
all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via A. Bertoloni, civ.
n.26/B, con la comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 11009/22 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 11009/22 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della impugnazione avverso due delibere assembleari del 7 e dell'8.6.2018 proposte da e , ha così statuito: CP_2 CP_3
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del giudice onorario dott.ssa Monica Vanni, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
pag. 2/14 I) accoglie la domanda attrice di annullamento delle delibere adottate dalle assemblee della alle date 7 e 8 giugno 2018 di cui Parte_2
era già stata disposta la sospensione dell'esecutività in corso di causa;
II)rigetta la domanda riconvenzionale condizionata svolta dalla convenuta;
III) ordina l'iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel Registro delle
Imprese di Roma a cura dell'amministratore;
IV) condanna al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
e , delle spese processuali, anche del doppio grado CP_2 CP_3
cautelare, liquidate in complessivi € 18.914,00 di cui €. 600,00 per spese ed €
18.314,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta: spese da distrarsi in favore dell'avv. Sandro Bravi dichiaratosi antistatario nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2022”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
A) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Inapplicabilità del principio della “prorogatio” alle Cooperative Pt_3
B) Ancora, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere il
Tribunale aderito in modo acritico alle conclusioni delle controparti senza aver preso in esame la documentazione acquisita agli atti e, in particolare, le indicazioni rivolte dall'Ispettorato del Ministero dello
Sviluppo Economico dell'8.5.2018.
C) Errata interpretazione di una disposizione di legge con particolare riferimento al richiamo operato al disposto dell'art. 2542 c.c.
D) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione e mancata ammissione della prova testimoniale e richiesta conseguente di nuova ammissione della stessa.
pag. 3/14 E) Nullità della domanda di primo grado per difetto di legittimazione ad agire per l'azione di annullamento, con difetto di titolarità del rapporto controverso.
F) Inosservanza della previsione di cui all'art. 2388 comma 5 c.c.
G) Carenza di motivazione e omessa motivazione relativa alle ragioni per le quali il Giudice non ha valutato le prove documentali offerte a sostegno della tesi della Parte_4
H) Contrasto nel giudicato. Sulla domanda riconvenzionale subordinata.
Sulla base dei suddetti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n.11009/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma in data
07/07/2022 resa nella causa iscritta al n. 34133/2019 R.G. e, pertanto, in via principale dichiarare valide ed efficaci le delibere di ammissione dei soci del 7 e 8 giugno 2018, con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
in via riconvenzionale seppur condizionata/subordinata: in caso di rigetto della domanda proposta in via principale e subordinatamente a tale pronuncia, dichiarare nulla ed inefficace anche la delibera del 6 giugno 2018 che ammette a socio della il Sig. , con ogni Parte_2 CP_3
conseguente statuizione.
In ogni caso, con vittoria nelle spese e nei compensi per il doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avvero gravame in quanto infondato in fatto e in diritto oltre che inammissibile, hanno a loro volta così concluso:
pag. 4/14 “IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. in ragione della sua manifesta incoerenza con la disciplina richiamata e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e disporne l'integrale rigetto;
In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 16.7.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è ammissibile, avendo parte appellante ben indicato le parti della sentenza, a suo dire, da riformarsi, nonché esplicitando dettagliatamente i motivi sottesi all'atto impugnatorio, nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito: la vicenda, come ben ricostruito dal Giudice di prime cure, trae origine dalla impugnazione, da parte degli attori, soci e componenti del nuovo C.d.A. della
Cooperativa odierna appellante costituita nell'aprile 2016, delle delibere adottate con verbali di assemblea del 7 e 8 giugno 2018 redatti e sottoscritti dal sig. , qualificatosi amministratore unico della predetta Parte_1
Cooperativa, contrariamente a verità, in quanto all'epoca esisteva ancora un
Consiglio di Amministrazione composto anche dai signori e R_ Parte_5
Con dette delibere era stato deliberato l'ingresso nella società di nuovi soci nelle persone dei signori (coniuge del , Persona_2 Parte_1
(figlio del e (cognato dello Persona_3 Parte_1 Persona_4
stesso).
pag. 5/14 Ciò, a detta degli attori, rappresentava un chiaro abuso posto in essere dal visto che solo in data 9.6.2018 la assemblea dei soci aveva Parte_1
accettato le dimissioni dell'intero e, quindi, anche delle intervenute dimissioni del e del e si era, quindi, provveduto alla nomina del nuovo R_ Parte_5
C.d.A. nelle persone del e degli stessi attori i quali, a loro dire, Parte_1
avevano appreso delle delibere impugnate solo successivamente, ovvero nel momento i relativi verbali erano stati inseriti nel libro verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione della cooperativa.
Va altresì ricordato, come dette delibere venivano fatte oggetto di specifico ricorso cautelare tendente ad ottenere la relativa sospensione della loro efficacia esecutiva, con conseguente accoglimento da parte del Tribunale che confermava il provvedimento anche in sede di reclamo.
Così brevemente ricostruita la vicenda in fatto nei suoi punti essenziali, con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Primo Giudice avrebbe male interpretato non solo le risultanze fattuali in ordine al momento di accertamento della efficacia delle intervenute dimissioni dei precedenti soci e componenti il C.d.A., e R_
ma avrebbe anche male applicato il principio della “prorogatio” ex Parte_5
art. 2385 c.c. nella fattispecie in esame, laddove essa non era prevista per statuto, in conformità con il disposto dell'art. 2519 c.c.
Resta il fatto, a detta degli appellanti, che in data 9.8.2018 la assemblea dei soci si era limitata ad una mera presa d'atto delle dette dimissioni dei due dimissionari che erano, però, i ben prima, tanto più che essi non a caso in data
14.11.2017 erano stati persino cancellati dal libro soci.
In sostanza, il dies a quo della efficacia delle dimissioni andrebbe fatta risalire al 14.11.2017, anche alla stregua della data della comunicazione riportata sulla lettera trasmessa dai signori e R_ Parte_5
pag. 6/14 Il Tribunale avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che solo in data 9.6.2018 la assemblea avrebbe preso atto delle dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della con la contestuale nomina del nuovo Parte_4
C.d.A., così avendo erroneamente applicato il regime della prorogatio e facendone derivare i vizi delle due delibere impugnate in quanto adottate dal solo sulla base di una inapplicabile disciplina statutaria. Parte_1
La censura non coglie nel segno.
Non vi sono dubbi che l'atto di dimissione dei consiglieri è atto recettizio e, come tale, produce i suoi effetti non dal momento della sua spedizione, ma da quello della sua effettiva ricezione da parte della società e della ricomposizione del nuovo C.d.A. ex art. 2385 c.c. essendo venuta meno la Collegialità.
Ciò premesso, la questione principale ed assorbente nel presente procedimento è proprio quella che attiene alla prova del momento in cui appunto la lettera di dimissioni dei consiglieri e è stata di R_ CP_4
fatto recepita dalla assemblea dei soci della odierna appellante.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, ha ritenuto che tale momento vada individuato nella data del 9.6.2018, giorno nel quale la assemblea dei soci ebbe a prendere atto delle predette dimissioni, provvedendo nel contempo a nominare i nuovi componenti del C.d.A.
Di contro, la appellante afferma, a fondamento del principale suo Parte_4
motivo di gravame, che tale ricostruzione non sarebbe corretta, sul presupposto che in data 9.6.2018 la assemblea avrebbe appunto preso semplicemente atto di una lettera di dimissioni già pervenuta nella disponibilità giuridica della società, tanto più alla luce delle emergenze dal libro soci attestante che fin dal precedente novembre 2017, i signori e R_
risultavano essere stati cancellati da esso. Inoltre, la data riportata CP_4
sulla lettera di dimissione è ugualmente precedente a quella del 9.6.2028 e,
pag. 7/14 dunque, da tali elementi, non potrebbe affatto dubitarsi che la presa d'atto della assemblea era del tutto ininfluente rispetto a quello della effettiva ricezione da parte della società delle lettere di dimissione.
Da tutto ciò deriverebbe, ovviamente, che non potendo trovare applicazione il regime della prorogatio del vecchio C.d.A., il Consiglio sarebbe rimasto in carico nella sola persona dell'unico consigliere non dimissionario, ovvero dello stesso il quale giustamente si sarebbe qualificato Parte_1
amministratore unico in carica della ed avrebbe legittimamente Parte_4
adottato le delibere impugnate del 6 e 7 giugno 2018.
Con il secondo motivo, strettamente collegato con il primo, si impugna la sentenza anche con riferimento alla non adeguata motivazione in punto della diffida che gli Ispettori di Ministero dello Sviluppo Economico avevano rivolto alla società di adeguare il suo assetto amministrativo previa regolare convocazione della assemblea dei soci. Tale diffida portava la data dell'8.5.2018.
Ciò starebbe a significare che gli stessi Ispettori, alla predetta data, avevano rilevato che l'organo amministrativo era composto dal solo e che, Parte_1
dunque, non era operante il vecchio C.d.A. in regime di prorogatio prevista, peraltro, dall'art. 2385 c.c. in tema di società per azioni.
Ritiene la Corte di non condividere l'assunto della appellante.
Per prima cosa, occorre prendere le mosse dallo stesso statuto della cooperativa che, all'art. 39 testualmente prevede che “in caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione di quelli mancanti.
pag. 8/14 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal
Collegio sindacale, se nominati, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione”.
Dunque, era previsto statutariamente, la prorogatio del vecchio C.d.A. fino alla sua sostituzione all'esito della convocazione della assemblea dei soci.
Nel caso di specie, è evidente che non poteva che essere rimasto in carico il vecchio C.d.A. fino a che, in sede di assemblea dei soci convocata per il 9 giugno 2017, non è stato deliberato di accettare le dimissioni di tutto il C.d.A. con contestuale nomina dei nuovi consiglieri.
Del resto, chiaro è il contenuto stesso della delibera suddetta che, non a caso, ben lungi dalla semplice presa d'atto, come vorrebbe la difesa appellante, recita testualmente:
“Dopo una serena discussione ove sono state spiegate le ragioni delle dimissioni ad unanimità dei presenti la assemblea dei soci cooperatori delibera di accettare le dimissioni di tutti e tre i membri del consiglio di amministrazione ringraziandoli per la loro attività prestata e di nominare il nuovo C.d.A. composto dai seguenti tre membri…”.
Dunque, dal confronto già tra quanto previsto dallo statuto e quanto riportato nella delibera assembleare, non può che concludersi che solo con la accettazione delle dimissioni dei vecchi componenti del C.d.A. precedente, questo ha di fatto cessato la propria carica, con la contestuale nomina dei nuovi componenti e non già da prima.
Ad ulteriore riprova che il vecchio C.d.A. fosse rimasto in carico ben oltre la data indicata dall'appellante nel 7.11.2017, il giorno 31.3.2018 risulta essersi pag. 9/14 riunito detto Consiglio e nel verbale si affermava testualmente: “Constatata la presenza dei Consiglieri in carica il Presidente del Consiglio di amministrazione…” (Nell'occasione si provvedeva alla approvazione del bilancio al 31.12.2017).
Da ultimo, la citata diffida degli Ispettori del Ministero era rivolta alla società proprio in persona del Presidente del C.D.A. e non al nella sua Parte_1
qualità di amministratore unico.
Dunque, proprio alla luce della detta documentazione, non può che condividersi la conclusione del Tribunale in relazione alla data di effettiva cessazione dell'incarico del precedente C.d.A. solo con decorrenza 9.6.2018, ovvero dalla delibera dei soci di accettazione delle dimissioni e della nomina dei nuovi componenti del C.d.A all'esito di regolare convocazione.
A nulla rileva la circostanza che la lettera di dimissioni fosse data giungo 2017 vertendosi, come sopra detto, di atto unilaterale recettizio che esplica gli affetti dalla data della effettiva ricezione da parte della sua destinataria per cui, a fronte di tutta la documentazione acquista in atti, non può che pervenirsi alla predetta conclusione come sopra indicata.
Ne consegue, dunque, che effettivamente alla data delle due delibere impugnate, non poteva il adottare alcuna decisione inerente Parte_1
l'ingresso nella società dei nuovi soci in palese carenza di potere.
E peraltro, poiché la decorrenza delle dimissioni di e del è R_ CP_4
stata individuata nel 9.6.2018 e, comunque, le delibere impugnate sono del giugno dello stesso anno, non poteva che trovare applicazione in ogni caso la prevista disciplina dell'art. 2542 c.c. in virtù del quale “l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”.
Pertanto, comunque sia la prospettiva da cui si vuole esaminare la vicenda, le delibere sono state giustamente ritenute viziate dal Tribunale.
pag. 10/14 Né, a minare le dette conclusioni, può valere la circostanza che sarebbe stata sussistente in capo agli attori la carenza di legittimazione a promuovere la azione di annullamento delle delibere annullate dal Tribunale, in palese di difetto della titolarità del rapporto controverso. Tale argomento costituisce specifico motivo di impugnazione, dovendosi ritenere i primi tre non condivisibili per le ragioni esposte, e dovendosi altresì ritenere superato anche il motivo relativo alla presunta errata interpretazione da parte del giudicante dell'art. 2542 c.c. e superato anche il quarto motivo relativo alla non ammissione delle prove per testi del tutto irrilevanti alla luce della documentazione in atti.
In sostanza, con il quinto motivo, la difesa appellante ritiene che, a fronte delle varie domande proposte dai ricorrenti (nullità/inesistenza/annullabilità delle delibere di cui è causa), il Tribunale avrebbe optato per la declaratoria di annullamento senza tenere conto che i ricorrenti, all'epoca, non ricoprivano la carica di amministratori e neanche di soci, non avendo essi ancora versato le rispettive quote sociali.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi la assoluta novità delle questioni con detto motivo in quanto introdotte inammissibilmente solo in questo grado del giudizio e mai sollevate anche sotto forma di eccezione nel giudizio di primo grado e tanto meno nel procedimento cautelare con cui è stata a suo tempo disposta la sospensione della efficacia delle delibere impugnate, con provvedimento confermato anche in sede di reclamo.
In ogni caso, a prescindere dalla locuzione adoperata dal Giudice di prime cure che ha disposto l'annullamento delle delibere impugnate, è chiaro che si verte nel caso di specie in una chiara ipotesi di nullità delle stesse, in quanto pag. 11/14 adottate in violazione di legge e dello stesso statuto societario in considerazione del momento stesso della adozione delle stesse.
Le due delibere sono state, infatti adottate da un soggetto carente del potere decisionale e ciò, sia a voler ritenere che fosse ancora in carica il precedente
C.d.A., sia a volerle ritenere comunque adottate in violazione tanto dello statuto che della disciplina codicistica che prevedeva, come sopra specificato, che tutte le decisioni venissero adottate da un Collegio e non unilateralmente.
In ogni caso, dunque, si tratta di delibere viziate da nullità assoluta, con il che ogni ulteriore questione sollevata con il motivo deve ritenersi superata, non ultima quella della ritenuta carenza di legittimazione ad impugnare da parte dei ricorrenti per non avere essi provveduto al versamento delle rispettive quote sociali.
Va, peraltro, rilevato che essi erano comunque, componenti del C.d.A. essendo stati nominati in data 9.6.2018.
La palese invalidità insanabile delle dette delibere, non può essere in ogni caso ritenuta superata dalla posizione assunta dai terzi soci che la difesa appellante afferma essere in buona fede.
Ne consegue, che anche il sesto motivo di appello deve respingersi.
Con il settimo motivo si impugna la sentenza in ordine alla già ritenuta violazione, nella parte in cui non sono state ammesse le invocate prove testimoniali, sicchè il Tribunale avrebbe male interpretato le risultanze processuali, così pervenendo a conclusioni non condivisibili.
Ma, al riguardo, quanto detto in precedenza rende del tutto superata ogni questione sollevata in relazione alla inutilità delle prove testimoniali a fronte della documentazione versata in atti e, quindi, il motivo va respinto.
Con l'ottavo ed ultimo motivo, infine, la appellante si duole dell'evidente conflitto tra quanto statuito dal Primo Giudice in ordine alla delibera del pag. 12/14 6.6.2018 in occasione della quale veniva decisa la assunzione a socio della
, rispetto alle altre delibere impugnate, atteso Parte_6
che tutte le delibere in realtà sarebbero state eventualmente viziate o valide, essendo state assunte nello stesso modo.
Il Tribunale, in realtà, ha ben evidenziato come non vi sia affatto coincidenza tra le varie delibere, visto che con riferimento a quella del 6.6.2018 essa è stata assunta dal C.d.A. quale organo collegiale. Di tanto si dà atto proprio nel verbale, laddove espressamente si afferma: “constatata la presenza dei
Consiglieri in carica”, così lasciando ben intendere che fossero effettivamente presenti tutti i componenti dell'Organo deliberante e non il solo
[...]
Parte_1
Anche tale motivo deve essere, pertanto, respinto.
La sentenza appellata va quindi confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio di riferimento (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 11009/2022 proposto dalla Parte_2
, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
rigetta il gravame e conferma la ordinanza impugnata.
Condanna l'appellante, in persona del suo l.r. p.t., alla rifusione, in favore delle controparti, delle competenze del presente grado che liquida in € 12.156,00 oltre spese gen. IVA e CPA come per legge.
pag. 13/14 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 14/14