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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa LI Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1543/2024 R.G.A.C. promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA ricorrente
nei confronti di
(c.f. ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._1
(MS) e residente in [...] NT (MS) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Dell'Amico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Massa via Bastione n. 13 (MS); resistente
Oggetto: inabilitazione.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.12.2024.
pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di inabilitazione avanzata dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa nei confronti del sig.
[...]
Segnatamente, nel ricorso introduttivo è stato dedotto che: 1) il sig. CP_1 [...]
risulta imputato nell'ambito del proc. pen. n. 2285/2023 r.g.n.r. mod. 21 del CP_1
delitto di cui agli artt. 81, 337, 339 c.p. perché, in data 11.8.2023, si è opposto ai pubblici ufficiali che, in adempimento di un atto del loro ufficio, si erano recati presso la sua abitazione per ricondurlo alla calma, usando violenza e minaccia nei loro confronti;
2) il sig. è, altresì, imputato del reato di cui all'art. 572 commi 1 e 2 CP_1
c.p. per aver maltrattato la sorella il di lei marito e i figli CP_2 Persona_1
minori della coppia e (nipoti dell'inabilitando); 3) il resistente Persona_2 Persona_3
vive nell'appartamento sito al piano superiore dell'edificio in cui abita anche la famiglia della sorella LI e, dopo la morte della madre avvenuta nell'aprile 2021, è stato colto a danneggiare il mobilio della sua abitazione lanciando oggetti dalla finestra;
4) il sig. risulta aver sofferto di allucinazioni, essendo ossessionato dal fatto che CP_1
qualcuno potesse aver installato delle telecamere nel suo appartamento e che la sorella
LI avesse una copia delle chiavi della cassaforte del suo appartamento contenente i gioielli lasciati dalla defunta madre;
6) nell'ambito del predetto procedimento penale, il sig. è stato sottoposto a consulenza psichiatrica, all'esito della quale il Prof. CP_1
ha ritenuto che lo stesso sia soggetto socialmente pericoloso e affetto da CP_3
vizio parziale di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 89 c.p.; 7) il GIP presso il Tribunale di Massa, previa richiesta del PM, ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata;
8) dalle indagini e dall'attività peritale è emerso come il sig. sia CP_1
soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti, e che, nell'arco temporale di circa 18 mesi, abbia dilapidato il proprio ingente patrimonio;
9) in particolare, in accordo al pagina 2 di 13 rendiconto della Guardia di Finanza di LA, contenuto nell'informativa del 26.10.2023 di cui al prot. n. 0356122/2023, il sig. in seguito alla morte della madre CP_1 [...]
ha ereditato, unitamente alla sorella, diversi beni tra cui somme di denaro Per_4
provenienti da quote di fondi di investimento e denaro giacente sui conti correnti intestati alla de cuius; 10) più precisamente, il sig. è proprietario di un'abitazione CP_1
civile sita in via Groppomonte n. 18 a NT, comproprietario per la quota di ¼ dell'abitazione sita in Piazza Unità d'Italia a NT e comproprietario per la quota di 1/17 di un'ulteriore abitazione sita sempre a NT;
11) inoltre, dall'anagrafe dei rapporti, il sig. è risultato essere intestatario e cointestatario con la sorella dei CP_1
seguenti rapporti: i) cointestatario di fondi comuni d'investimento, relativi al rapporto
04649450 gestiti dalla “ARCA SGR”, il cui controvalore alla data del 16.10.2024 era pari a zero;
ii) intestatario di quote di fondi comuni d'investimento gestiti dalla
“ANIMA rispetto a cui, nel periodo temporale tra il 1.4.2021 e il 30.9.2023, CP_4
sono state sottoscritte quote per € 21.000,00 e rimborsate quote per € 27.737,79 e, alla data del 30.9.2023, il saldo era pari a € 6.604,91; iii) cointestatario del deposito titoli n.
21085849, acceso in data 3.8.2021 ed estinto in data 14.9.2021, relativo alla gestione delle quote del fondo d'investimento; iv) cointestatario del conto corrente n. 47289541, radicato presso la (acceso in data 3.8.2021 ed estinto in data 21.9.2021), CP_5
filiale di NT (MS), dal quale sono stati emessi quattro bonifici nei confronti dei due eredi, ed LI, per un importo complessivo di circa € 80.000,00; v) CP_1
intestatario del conto corrente n. 9919.59, radicato presso la banca Monte dei Paschi di
Siena, acceso in data 19.4.2022 e tutt'ora in essere, presso la filiale di NT (MS) che risulta essere stato alimentato dai seguenti versamenti: un bonifico bancario effettuato in data 23.3.2022, per € 24.150,00, riportante la seguente descrizione “saldo
50% conto mamma in estinzione ”, dalla vendita di BTP, per € 24.928,47 e dalla Persona_4
sottoscrizione e successiva vendita di “quote di fondo d'investimento ANIMA SGR SPA”;
pagina 3 di 13 11) sennonché, è emerso come il denaro presente sul c/c n. 47289541, radicato presso la Banca , e quello presente sul c/c n. 9919.59, radicato presso la banca Monte CP_5
dei Paschi di Siena, siano stati dilapidati in un arco temporale di circa 18 mesi;
12) sono sussistenti i presupposti per l'inabilitazione del sig. poiché, il medesimo, in CP_1
quanto soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti, ha dimostrato di non essere in grado di curare i propri interessi, esponendo sé stesso e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, sperperando, in un breve arco temporale, l'ingente patrimonio ereditato attraverso un sistematico prelievo di contanti dai suddetti conti correnti, per un importo complessivo pari a circa € 91.000,00. Sulla scorta di quanto sopra esposto, il
PM ha quindi domandato al Tribunale di Massa di volere dichiarare l'inabilitazione del sig. e di provvedere alla nomina di un tutore. CP_1
2. In data 7 novembre 2024, il resistente ha depositato, a mezzo del proprio legale, comparsa di costituzione rappresentando che: 1) sebbene abbia speso quasi tutto il denaro pervenuto dall'eredità della madre, il suo patrimonio immobiliare è rimasto intonso;
2) dalla perizia psichiatrica del dott. è emerso come il sig. sia CP_3 CP_1
affetto da vizio parziale di mente causato dall'assunzione di stupefacenti;
e tuttavia, egli sta proseguendo un percorso di riabilitazione partecipando a regolari colloqui con lo psichiatra dott. e sottoponendosi alla somministrazione di terapia, a Persona_5
visite periodiche con il medico e al monitoraggio settimanale presso il Pt_1
competente, come attestato dallo stesso dott. 3) nella perizia del dott. Per_5 CP_3
depositata in data 8.5.2024, è emerso come durante il colloquio il sig. si fosse CP_1
mostrato “disponibile e accessibile, lucido, mnesico, orientato nei parametri spazio-temporali verso cose
e persone” e ancora “adeguato nell'aspetto e nell'igiene, mostrando un buon contatto oculare;
la mimica e la gestualità sono apparse normo-rappresentate. L'eloquio spontaneo e stato normofonico, normotrasmesso, nel complesso informativo. Il tono dell'umore è apparso in asse e si sono rilevati livelli
d'ansia nei limiti. Non si sono evidenziate alterazioni della forma e del contenuto del pensiero né
pagina 4 di 13 alterazioni della senso-percezione”; 4) difettano, pertanto, i requisiti richiesti dalla legge per la nomina di un tutore;
6) gli ultimi esami effettuati dal sig. hanno evidenziato una CP_1
diminuzione costante nell'assunzione di stupefacenti quali cocaina o eroina;
7) a livello lavorativo, negli ultimi mesi il sig. ha coadiuvato il padre CP_1 Persona_6
presso la ditta “Perlata” sita in NT. Sulla scorta di quanto sopra esposto, parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa preliminarmente rigettare il ricorso presentato dal
[...]
nei confronti di in quanto mancante dei requisiti previsti Parte_2 CP_1
dalla legge al fine della nomina di un tutore. In subordinata ipotesi, qualora il Giudice Adito ravvisi
l'opportunità temporanea di un sostegno per il provveda alla nomina di un CP_1
amministratore di sostegno”.
3. All'udienza del 26 novembre 2024, il PM ha dedotto la conoscenza da parte della
Procura della Repubblica di ulteriori gravi episodi segnalati dai Carabinieri e dai familiari dell'inabilitando, verificatisi anche in seguito alle vicende oggetto del procedimento penale indicato in ricorso e come, d'altra parte, il sig. abbia CP_1
continuato a fare uso di stupefacenti, non essendo dirimente il riscontro degli esami effettuati presso il Ser.D.
4. All'udienza del 12 dicembre 2024, il Giudice relatore ha proceduto all'esame dell'inabilitando, sentendo anche il sig. ovvero il padre del resistente. Persona_6
5. Alla medesima udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, in particolare, il PM ha insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, mentre il difensore del sig. in quelle rassegnate nella comparsa, domandando, in CP_1
subordine, la nomina di un amministratore di sostegno.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la vicenda di specie, brevi cenni merita l'istituto dell'inabilitazione disciplinato dagli artt. 415 e ss. c.c. e inserito nell'ambito delle misure pagina 5 di 13 tradizionali a tutela delle persone incapaci. In particolare, l'inabilitazione determina uno stato di incapacità di agire relativo agli atti di straordinaria amministrazione di natura patrimoniale nel soggetto maggiore età che, per le sue condizioni fisiche o mentali, non risulti in grado di curare i propri interessi. Da un punto di vista soggettivo, possono essere inabilitati: i) gli infermi di mente il cui stato non sia così grave da procedere ad interdizione;
ii) le persone che, per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcooliche o stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
iii) il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente (v. art. 415 c.c.). In tale ottica, la pronuncia del
Tribunale volta a dichiarare l'inabilitazione affianca al soggetto sottoposto a tale procedimento la figura del curatore. Quest'ultimo non si sostituisce all'assistito, ma ne integra la volontà. Il curatore, invero, deve controfirmare i contratti e gli altri atti di straordinaria amministrazione, occorrendo in taluni casi la previa autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare. Mentre, ciò non è richiesto per gli atti di ordinaria amministrazione.
Mette conto altresì rilevare che, alle tradizionali forme di tutela della persona incapace, si è affiancata quella dell'amministrazione di sostegno (disciplinata dagli artt. 404 e ss.
c.c.). La Cassazione, a riguardo, ha da tempo affermato che:
“L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 l. 9 gennaio 2004 n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma
pagina 6 di 13 piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, n. 22332; in senso conforme, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020, n. 6079). Sulla scorta di quanto sopra, l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di merito (le pronunce di inabilitazione intervenute nell'ultimo decennio sono estremamente rare) ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione (cfr., ex multis,
Tribunale Torino, sez. VII , 13/04/2022 , n. 1645).
2. Tanto premesso in termini generali, è opinione del Collegio che nel caso di specie la domanda di inabilitazione debba essere respinta per le motivazioni che seguono.
3. Vale anzitutto evidenziare che dalla relazione peritale a firma del dott. CP_3
disposta dal PM in seno al procedimento penale n. 2285/2023 R.G.N.R. e dalla relazione del dott. dirigente medico psichiatra dell' Persona_5 [...]
versate in atti, emerge come il sig. sia affetto da un Parte_3 CP_1
disturbo bipolare correlato all'uso di sostanze stupefacenti, di cui lo stesso ha dichiarato di fare uso dall'età di 14 anni. Segnatamente, nella relazione di consulenza tecnica psichiatrica eseguita dal Prof. si dà conto che: “Il sig. ha riferito di CP_3 CP_1
aver cominciato a far uso di di cannabinoidi dai 14 anni e alcolici attorno ai 16-17 anni mentre a 18 anni ha cominciato a fare uso di eroina per via endovenosa fino a 22 anni. In seguito, ha ripreso le condotte tossicomaniche a fasi alterne e il quadro si è complicato con l'uso di cocaina inizialmente per via inalatoria e poi endovenosa proseguendo l'uso quotidiano anche di . Pertanto, è stato seguito Per_7
dal SerD di competenza dal 2001 e negli anni ha svolto svariati programmi sia farmacologici sia socio-
pagina 7 di 13 riabilitativi che inserimenti in strutture residenziali ad esempio a Rimini Reggio Emilia Gorizia
Lucca. L'ultimo inserimento è stato effettuato in data 20/02/2023 nella Comunità Terapeutica
Casa Nuova alla Spezia ma il sig. ha lasciato spontaneamente la struttura interrompendo il CP_1
programma in data 03/04/2023”, “In seguito ad un ricovero avvenuto nel maggio 2021 presso l
SPDC di Massa con diagnosi di Psicosi cronica il sig. è stato preso in carico anche CP_1
dall'UFSMA di competenza. Nell'aprile 2023 dopo la morte della madre convivente che si occupava della somministrazione della terapia ha sospeso l'assunzione dei farmaci compreso il metadone e ha fatto uso di cocaina e alcol. Il 11/08/23 è stato ricoverato in SPDC in regime di TSO in seguito a grave agitazione psicomotoria con minacce verso le forze dell'ordine e verso i passanti con una siringa e un'arma da taglio è stato dimesso con diagnosi di Abuso di cocaina”. Il perito, sulla base del colloquio, dei dati anamnestici e clinici, dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria e giudiziaria acquisita, ha ritenuto che: “il sig sia affetto da un Disturbo CP_1
correlato ad Uso di Sostanze e da un Disturbo Bipolare e che all'epoca dei fatti per cui si procede si trovasse in condizioni di mente tali da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 89 C.P.” e che: “il è da ritenersi socialmente pericoloso qualora non CP_1
si sottoponga ad un programma di trattamento adeguato per tempi e modalità. In tal senso il migliore percorso terapeutico individuabile ad oggi è rappresentato dal sottoporsi ad un trattamento psicofarmacologico continuativo e a regolari visite specialistiche presso il Centro di Salute Mentale e presso il SerD di competenza territoriale. Laddove questo programma terapeutico fosse ritenuto insufficiente a contenere la psicopatologia e l'uso di sostanze appare necessario il ricovero in una struttura residenziale psichiatrica per pazienti con doppia diagnosi”. Mentre, il dott. Per_5
nella relazione datata 8.10.2024, ha certificato che il sig. è in carico
[...] CP_1
presso il servizio dal 2021 e presenta: “quadro clinico caratterizzato da Disturbo dell'Umore afferente allo spettro Bipolare aggravato dall'uso di sostanze”. A seguito dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il sig. ha iniziato CP_1
un percorso con visite specialistiche periodiche e somministrazione domiciliare pagina 8 di 13 quotidiana della terapia farmacologica, nell'ambito del quale: “si è assistito a sporadici episodi di intensificazione di spunti psicotici con deliri bizzarri, che hanno necessitato a febbraio di un ricovero volontario presso il SPDC di Massa (29/02/2024-05/03/24). A fine aprile si è assistito ad una nuova esacerbazione della fenomenica delirante”, “nei mesi successivi la sintomatologica clinica si è mantenuta complessivamente stabile, non si sono obiettivate nuove riacutizzazioni della fenomenica psicotica, e il paziente ha sempre accettato senza alcuna resistenza le visite domiciliari infermieristiche e la terapia somministrata”.
4. Per ciò che attiene, invece, il prospettato grave pregiudizio economico a danno del sig. e della sua famiglia, dall'analisi dei conti correnti e dei rapporti intestati al CP_1
resistente, è emerso come quest'ultimo, in quanto soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti, abbia dilapidato in un breve arco temporale, l'ingente patrimonio ereditato attraverso un sistematico prelievo di contanti dai suddetti conti correnti, per un importo complessivo pari a circa € 91.000,00. Lo stesso sig. del resto, nel corso CP_1
dell'esame svoltosi all'udienza del 12 dicembre 2024, ha confermato di aver speso il denaro che gli era pervenuto in seguito all'apertura della successione materna e di non avere nulla sul proprio conto corrente. In particolare, il sig. ha chiarato CP_1
che: “in due anni e mezzo ho speso un mucchio di soldi, mi facevo di cocaina, quel giorno lì ero fatto di cocaina e di psicofarmaci, quindi sono andato a chiedere a mia sorella le chiavi della cassaforte e lei ha chiamato il 118”, “a livello economico mi aiuta mio papà e basta;
percepisco € 341,00 dall'Inps perché sono bipolare;
non ho nulla sul conto corrente, sono sotto di € 130,00 euro;
io non mi vendo la casa, sto a casa mia, a casa di mia mamma, anche per fare uno sgarbo a mia sorella, non la venderei mai, le altre abitazioni sono tutte in comproprietà; se fosse mio padre a fare il curatore non mi opporrei, lui è in buona salute, ha 76 anni, lavora;
invece la nuova compagna di mio babbo non lo voglio tra i piedi”. In generale, il sig. ha affermato di essere “pulito”, di vivere nell'abitazione CP_1
che era della madre, di essere comproprietario di altri immobili, di frequentare tutti i martedì il SerD per fare l'esame delle urine e di assumere evometadone, nonché di pagina 9 di 13 tenere regolare colloqui con il dott. Mentre, tutti gli altri giorni diversi dal Per_5
martedì le medicine gli vengono somministrate a domicilio dalle infermiere del reparto di psichiatria di . Per ciò che attiene, invece, i rapporti con la sorella, Parte_4
il resistente ha inizialmente riferito che: “va tutto bene con mia sorella, mi CP_2
controllo perfettamente, io sto a casa mia, lei sta a casa sua, andiamo d'amore e d'accordo, anche se forse è troppo, lei è quella più irascibile nei miei confronti;
in passato ho avuto dei diverbi con mia sorella per delle chiavi di casa, mi hanno messo in psichiatria per questo”, per poi aggiungere che:
“Ora io faccio tutto quello che dice lei, lei non fa niente di quello che dico io;
siamo bastian contrari;
lo fa per farmi diventare nervoso, per costringermi a rifare quello che ho fatto in passato, ma non ci casco più ormai, è lei che si dovrebbe curare”.
5. Dal canto suo, la sig.ra sentita in data 4.5.2024 dalla Legione CP_2
Carabinieri Compagnia di NT, ha dichiarato che: “(il sig. Pt_3 CP_1
n.d.r.) non è una persona in grado di badare a sé stesso, la casa è nello stato in cui era prima, è tutto rotto, sporco, la casa è a soqquadro e ci sono macchie di sangue in giro, poi lui non si lava, non ha mai fatto da mangiare ed esce di notte. Ho sempre visto il personale del venire da noi per somministrargli la terapia, ma stanno trenta secondi e se ne vanno, lasciandolo tutto il giorno da solo”,
“ultimamente ha ricominciato a richiamarmi al cellulare, ma io non rispondo, perché so che quando lo fa è perché sta delirando e gli vengono in mente delle cose che si immagina nella sua testa”, “Ezio aveva litigato con il padre e per un certo periodo non andava più in casa da loro, adesso si sono riavvicinati ma durerà poco”, “lui dovrebbe restare in una struttura, perché lasciato da solo non ha speranza di essere recuperato”. La sig.ra al momento in cui è stata sentita, ha riferito di pensare CP_1
che il fratello faccia ancora uso di sostanze stupefacenti, affermando che: “a febbraio ho visto a casa sua una bustina di cocaina ed accanto delle siringhe usate, poi ho sentito una telefonata che parlava con qualcuno di LA che gli doveva portare qualcosa e mio fratello gli diceva che aveva preso la pensione e che avrebbe potuto pagargli l'autostrada e poi ieri l'ho visto rientrare dalla zona del fiume
Gordana e probabilmente si è incontrato con qualcuno”. La stessa ha poi così concluso: “siamo
pagina 10 di 13 preoccupati perché sta ricominciando a delirare e soffre di manie di persecuzione per cui non so cosa potrebbe fare un giorno, se si immaginasse qualcosa che gli abbiamo fatto noi, specialmente io, perché ce
l'ha con me e pensa che io abbia il diavolo in corpo” (v. pp. 17-19 documentazione allegata dal
PM).
6. In tale contesto, non risultano elementi dirimenti gli esiti degli esami delle urine, valorizzati dal difensore dell'inabilitando quale elemento di prova della serietà con cui il sig. avrebbe intrapreso il percorso di cura (tale da escludere financo CP_1
l'opportunità di ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno). Oltretutto, gli esami in atti, effettuati in data 30.10.2023, 23.10.2024, 16.10.2024, hanno dato esito negativo per la cocaina e positivo per i cannabinoidi, mentre gli esami effettuati in data
9.10.2024, 2.10.2024 hanno dato esito positivo per la cocaina ed esito negativo per la cannabis. In tutti gli esami l'esito è negativo per gli oppiacei. Il metadone è stato rilevato nell'esame del 23.10.2024 e del 2.10.2024.
Così come parimenti priva di significativa attendibilità è la contraddittoria deposizione del sig. , il quale – con riguardo alla condizione del figlio – ha Persona_6
dichiarato che: “ora è tranquillo, sta bene. In passato ha avuto problemi correlati al bipolarismo, ora da quando fa la cura è perfetto”. Il che appare inverosimile, alla luce di quanto sopra rappresentato. Oltretutto, alla domanda del PM, “lei sarebbe in grado di contenere le eventuali pressioni di suo figlio in caso di uso di cocaina?” lo stesso ha risposto che: “sarei in grado a gestirlo, non è mai più successo che mio figlio aggredisse qualcuno;
confermo che in passato mio figlio ha anche aggredito i carabinieri, ma è successo perché non prendeva la cura”. Sennonché, all'ulteriore domanda del PM “ci sono garanzie che continui la cura?” questi ha risposto che: “sì, ci sono io come garanzia”. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni la cui validità è inficiata dalla effettiva portata degli episodi di cui si è reso protagonista il sig. , rispetto ai CP_1
quali la condotta del padre non si è dimostrata adeguata.
pagina 11 di 13 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, a fronte delle predette condizioni cliniche del sig. e del concreto pericolo di nuovi episodi di abuso di sostanze CP_1
stupefacenti, tali da esporlo anche a gravi pregiudizi economici, risulti opportuno assicurare allo stesso un'assistenza che non si limiti ai soli atti di straordinaria amministrazione di natura patrimoniale, ma involva tutti gli aspetti della vita del resistente, anche con riguardo alla corretta ottemperanza alle prescrizioni delle strutture sanitarie presso le quali questi è in cura, avendo il padre dimostrato in passato di non essere in grado di garantire al figlio un idoneo supporto.
Nell'ottica che ne occupa, va pure considerato che – come detto – il sig. ha CP_1
dilapidato gran parte delle somme presenti sui conti correnti, apparendo paradossale che la mera limitazione della capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione di natura patrimoniale non gli impedirebbe di operare dai propri conti prelievi di modesta entità funzionali all'acquisto di sostanze stupefacenti. Anche alla luce della non complessa gestione delle residue sostanze del sig. è pertanto più idoneo CP_1
l'affiancamento allo stesso di un amministratore di sostegno, il quale supervisioni con cadenza periodica alla gestione delle sue risorse, riferendone al giudice tutelare, risultando comunque precludibile al resistente, in caso di nomina di amministratore di sostegno, la possibilità di procedere al compimento di atti di straordinaria amministrazione comportamenti depauperamento patrimoniale senza l'avallo dell'autorità giudiziaria.
7. Ciò detto, dal momento che risulta opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, deve disporsi la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c..
8. In considerazione dell'esito del giudizio nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda avente ad oggetto la pronuncia di inabilitazione di
[...]
nato a [...] il [...], residente a [...]
Groppomonte n. 18 (MS);
2) manda alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 418 c.c., per la trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno;
3) nulla deve disporsi sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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