Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale sui minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), tutti in C.F._2 Parte_2 C.F._3
qualità di eredi legittimi di , con il proc. dom. avv. Rosario Novaco, Persona_2
delega in atti
-attori- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con il proc. dom. avv.to Milena Curto, delega in atti
-convenuta-
e
e Controparte_2 CP_3
-convenuti contumaci-
e nei confronti di
(c.f. ) in proprio quale Controparte_4 C.F._4
convivente more uxorio di ed in qualità di genitore esercente la Persona_2
pagina 1 di 7
(c.f. ) figli naturali ed eredi legittimi del de Parte_3 C.F._6
cuius , con il proc. dom. avv.to Rosario Novaco, delega in atti Persona_2
-intervenuti- sulle seguenti conclusioni: per gli attori: come da note depositate in data 26.11.2024 per la convenuta costituita: come da note depositate in data 26.11.2024 per gli intervenuti: come da note depositate in data 26.11.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e gli intervenienti hanno agito per ottenere, iure proprio e iure hereditario, il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, loro derivati dalla morte di Persona_2
coinvolto nell'incidente stradale verificatosi in Giffoni Valle Piana (SA) in data
22.8.2013.
Riferivano che il de cuius, mentre percorreva la via Magistrato Linguiti in direzione
Giffoni centro, alla guida del motociclo AG LY (tg BX59382), era entrato in collisione con il veicolo EL RA (tg CX345WL) di proprietà di e Controparte_2
condotto da il quale aveva effettuato una repentina manovra verso CP_3
sinistra urtando il motociclo che proveniva da tergo.
A seguito della collisione il ed il passeggero trasportato sul motoveicolo erano Per_2
rovinati a terra ed il primo aveva riportato lesioni gravissime che ne causavano il decesso in data 12.10.2013.
Sul presupposto, quindi, della esclusiva responsabilità del conducente dell'
[...]
nella causazione del sinistro, per aver violato l'art. 148 del CdS, gli istanti CP_5
formulavano domanda di condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento
(i) del danno morale patito iure proprio e di quello da perdita del congiunto, nonché dei danni da inabilità temporanea assoluta e biologico terminale iure hereditario;
(ii)dei danni patrimoniali rappresentanti dalla perdita del contributo al loro mantenimento da parte del de cuius (dipendente della società e, per la sola Parte_4 Pt_1
pagina 2 di 7 , anche dalle spese funerarie sostenute. Pt_1
Se e , pur regolarmente citati, non si costituivano e Controparte_2 CP_3
vanno perciò dichiarati contumaci, si costituiva invece la compagnia assicuratrice la quale contestava che la causazione del sinistro potesse essere attribuita in via esclusiva al conducente della EL RA , allegando che, al contrario, fosse CP_3
invece attribuibile al de cuius.
Richiamava all'uopo la relazione di incidente stradale redatta da Carabinieri di
Battipaglia e la consulenza cinematica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale r.g.n.r. 10516/2014 a carico di , i cui esisti avevano CP_3
portato alla sua archiviazione.
Contestava poi le poste di danno ex adverso allegate sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur e concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini (minimi) ex art. 190 c.p.c.
La domanda, che va decisa facendo applicazione del principio della ragione c.d. più liquida, non può essere accolta per avere parte convenuta provato la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. Persona_2
Giova in primo luogo premettere che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cassazione n.
2947/2023).
pagina 3 di 7 Ciò posto, la compagnia assicurativa ha versato in atti gli atti delle indagini preliminari relativi al procedimento penale aperto a carico di ed CP_3
archiviato con decreto del G.I.P. di Salerno del 20.7.2015 sull'assunto che l'evento dannoso si è verificato esclusivamente per colpa e imprudenza della persona offesa.
Ebbene, se la relazione di incidente redatta da Carabinieri intervenuti dava atto che il veicolo B (AG LY), privo di revisione e di copertura assicurativa, condotto da nonostante allo stesso fosse stata già revocata la patente di guida, aveva Persona_2
tamponato il veicolo A ( sul lato posteriore sx altezza ruota per poi CP_5
terminare la propria corsa sul lato opposto e rimanendo sulla carreggiata in questione, la consulenza cinematica ha concluso nel senso che gli incidenti e gli eventi lesivi verificatisi venivano provocati dalla condotta di guida imprudente del conducente del motociclo in relazione alla (prolungata) manovra di sorpasso eseguita senza mantenere adeguata distanza laterale della . Nulla può dirsi con certezza sulla condotta di guida del conducente CP_5
dell'autovettura né sulla velocità tenuta al momento del sinistro. CP_3
Precisamente, il consulente incaricato dal P.M. ha riscontrato che (cfr. foglio 11 e ss. relazione ing. (i) l'interazione tra i due veicoli avvenne con direzione Persona_4
sostanzialmente tangenziale e con lieve dissipazione di energia. A seguito di tale contatto strisciante, infatti, il motociclo, ancora insieme con il suo conducente trasportato, subiva una deviazione di traiettoria verso sinistra, dopo di che si reclinava sul proprio lato destro e strisciava lungamente a terra e che (ii) la circostanza che il motociclo stesse in fase di sorpasso di più veicoli (cfr. testimonianza e la notevole distanza tra le prime tracce di Tes_1
scarrocciamento e la sua posizione statica di riposo (circa 58 metri) costituiscono elementi di valutazione (solo qualitativa) dell'ordine di grandezza della sua velocità, che, se pur inferiore al limite massimo di 90 km/h previsto per quel tipo di strada, è certamente da considerarsi non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo (corsia di limitata larghezza, ora serale, trasportato).
La ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa è stata pertanto così ricostruita:
pagina 4 di 7 il giorno 23/08/2013, alle ore 22,00 circa, in possesso di patente di guida di Persona_2
categoria B, alla guida del motociclo AG LY tg BX59382 di sua proprietà, con a bordo
verosimilmente entrambi senza far uso del casco protettivo, percorreva la S.P. Parte_5
25 con verso da Giffoni Valle Piana a Serino, in condizioni di tempo sereno, strada asciutta, buona visibilità fornita dall'impianto di pubblica illuminazione.
Giunto nei pressi dell'intersezione a sinistra con la via G. Verdi, subito dopo il centro abitato, iniziava una lunga manovra di sorpasso ai veicoli che lo precedevano. Durante la manovra, non tenendo adeguata distanza laterale (franco libero) tra il suo veicolo e l'autovettura EL RA tg CX345WL di proprietà di e condotta da veniva ad Controparte_2 CP_3
interagire, con direzione sensibilmente tangenziale, con la fiancata sinistra di detta autovettura, ad iniziare dall'estremità del paraurti posteriore fino a quello anteriore.
La tipologia di danni subiti dall'autovettura EL (lievi tracce di scambio di vernice di colore nero senza apprezzabili variazioni di profondità di deformazione nella parte posteriore e in quella anteriore) non appare compatibile con quanto riferito dal trasportato sul motociclo
secondo cui essa si sarebbe spostata improvvisamente a sinistra durante la manovra di Tes_1
sorpasso, in quanto in tal caso l'inclinazione reciproca degli assi longitudinali dei veicoli avrebbe prodotto deformazioni di diversa profondità nelle parti posteriore ed anteriore dell'autovettura. Diversamente dovrebbe ritenersi che via sia stato un concomitante spostamento a sinistra sia dell'autovettura sia del motociclo, circostanza che purtroppo non è possibile accertare ex post e che comunque appare poco verosimile perché in tal caso dovrebbe affermarsi che il abbia reagito in maniera istantanea (ipotesi impossibile se si considera il Per_2
tempo di reazione psicotecnica, valutabile in circa 1 secondo per un guidatore normale) allo spostamento dell'autovettura facendo così assumere al motociclo il suo stesso orientamento verso sinistra. Il contatto strisciante tra i due veicoli provocava la deviazione verso sinistra del motociclo, e, non si sa da quale posizione, lo sbalzamento del trasportato e del suo conducente, che verosimilmente urtava il capo contro lo spigolo del marciapiedi in sinistra.
In un contesto così univoco come quello emerso dalle indagini peritali, non possano assumere valenza di prova contraria le testimonianze assunte nel corso del presente pagina 5 di 7 giudizio.
Ed invero, da un lato, va accolta l'eccezione di parte convenuta di incapacità a testimoniare del teste , sentito all'udienza del 17.2.2022, in quanto Parte_5
parte offesa nel sinistro per cui è causa. E' noto, infatti, che la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto, Cassazione n. 19258/2015).
Dall'altro, deve seriamente dubitarsi della attendibilità della testimonianza resa da
, sentito alla medesima udienza. Testimone_2
Se infatti il trasportato aveva riferito ai Carabinieri in data 5.4.2014 (cioè a Pt_5
distanza di 8 mesi dall'incidente) di non ricordare la presenza di persone diverse dai danneggiati e dagli occupanti l'EL sul luogo dell'incidente (non ricordo di persone presenti che possono testimoniare in merito a come è accaduto l'incidente né mi sono note, anche se ricorso che vi era la moglie del conducente ed i figli nella sua autovettura) e di essere corso verso e di averlo trovato in una pozza di sangue, provvedendo subito a Per_2
chiamare l'ambulanza, il teste ha dichiarato: dopo l'incidente a cui ho assistito, Tes_2
mi sono avvicinato nell'immediatezza sul luogo dell'accaduto per prestare soccorso e in quel momento il sig. mi riferito il suo nome e quello del sig. aggiungendo: mi sono Pt_5 Per_2
avvicinato il sig. non si muoveva ed appariva gravemente ferito. Non posso dire quali Per_2
fossero l'entità delle ferite perché non sono un medico, ma il sig. non si muoveva al Per_2
momento del mio arrivo (cfr. verb. ud. cit.).
In ogni caso, la versione della dinamica riferita sia dal che dal , per Pt_5 Tes_2
la quale il veicolo condotto da si sarebbe spostato a sinistra durante la CP_3
fase di sorpasso, è stata definitivamente confutata dagli esiti della richiamata consulenza in quanto incompatibile, come chiarito dal ctu, con i danni rilevati sul veicolo condotto dal convenuto.
In definitiva, quindi, l'accertamento della colpa esclusiva del (che ha violato Per_2
pagina 6 di 7 l'art. 148 del CdS) e della regolare condotta di guida dell' ha liberato CP_3
quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cassazione n. 13672/2019 per cui la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente).
Tutte le domande egli attori e degli intervenuti vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte attrice e degli intervenienti;
condanna gli attori e gli intervenienti, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 37.951,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 21.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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