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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1280/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussio- ne fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-terdecies c.p.c. e 281-sexies c.p.c. del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1280 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: dichiarazione di accettazione tacita di eredità
TRA
(C.F./P.IVA , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. .IVA , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
procura in atti, dal prof. avv. Giancarlo Poggiali, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Firenze, Viale Volta n. 72
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 476 c.c., in capo alla signo- ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Quarrata n. 2 Lett. E (cod. fisc. la tacita accettazione CP_2 C.F._1
dell'eredità e la conseguente qualità di erede per successione legittima della OR
, nato a [...] il [...] e deceduta in data 12.07.2003; e, per Persona_1
l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, di procedere alla trascrizione, in favore della OR , dell'emananda sentenza di accer- CP_1
tamento della accettazione tacita dell'eredità relitta della de cuius. In ogni caso con vitto- ria di spese e competenze legali”
1
Parte resistente non formulava conclusioni in quanto contumace.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11/12/2023 la Parte_1
e, per essa, la mandataria , chiedeva al Tribunale adito di accerta-
[...] Parte_3 re e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente e, conse- guentemente, dichiarare la medesima erede legittima di . Con vittoria di spe- Persona_1
se di lite.
In particolare, a fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver notificato alla resistente atto di precetto in data 03/07/2023 con la quale le intimava il CP_1 pagamento di € 45.300,22 oltre interessi di mora, spese ed onorari;
che, persistendo l'inadempimento della debitrice, la ricorrente procedeva a pignoramento immobiliare aven- te ad oggetto i beni immobili siti nel Comune di Latronico (PZ), in piena ed esclusiva pro- prietà della sig.ra meglio identificati in ricorso;
che in data 24/10/2024 CP_1
l'odierna ricorrente depositava istanza di vendita del compendio pignorato con procedura che assumeva RGE n. 82/2023 dinanzi al Tribunale di Potenza;
che nella suddetta procedu- ra esecutiva la ricorrente provvedeva a depositare certificazione notarile sostitutiva del cer- tificato ipocatastale, dalla quale emergeva che non risultavano trascritti atti di accettazione tacita dell'eredità devoluta da da parte di che, pertanto, in da- Persona_1 CP_1
ta 02/11/2023, il G.E. assegnava al creditore procedente termine di giorni 45 per provvede- re alla trascrizione di un atto che importi accettazione tacita o espressa dell'eredità del de cuius da parte dell'esecutato.
Ciò premesso, parte ricorrente deduceva la sussistenza nel caso di specie di fatti compor- tanti l'accettazione tacita dell'eredità, quali la voltura catastale degli immobili oggetto del- la successione ereditaria di effettuata in favore di , come risul- Persona_1 CP_1
tante dalle visure catastali sugli immobili in questione.
All'esito dell'udienza cartolare del 07/05/2024, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione
[...]
udienza e non costituitasi in giudizio, e, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- terdecies e 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25/03/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 25/03/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
2
Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di CP_1
non costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del de- creto di fissazione dell'udienza.
Ciò posto, la domanda di accertamento della accettazione tacita della eredità proposta dalla er il tramite dalla mandataria è infondata. Parte_1 Parte_3
Giova premettere in punto di diritto che l'accettazione della eredità può essere espressa o tacita (art. 475 c.c.).
La accettazione è tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nel- la qualità di erede” (art. 476 c.c.).
È discusso se la fattispecie consti di un requisito soggettivo – la volontà di accettare la ere- dità che accompagna l'atto –, e di un requisito oggettivo – il compimento di un atto dell'erede. Le diverse opinioni tendono a convergere sul criterio di valutazione del com- portamento, che deve essere oggettivo, e sulla necessità che l'autore dell'atto sia consape- vole di incidere sulla delazione o, quantomeno, di disporre di beni ereditari.
Il legislatore ha tipizzato alcuni atti del chiamato alla eredità, il cui compimento importa accettazione (artt. 477, 478 c.c.).
In negativo, richiedendo l'art. 476 c.c. che l'atto compiuto corrisponda all'esercizio di un diritto dell'erede, non importano accettazione della eredità quegli atti che costituiscono esercizio dei poteri spettanti al chiamato alla eredità prima della accettazione.
Il chiamato alla eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, nonché può farsi autorizzare dalla autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460, commi 1 e 2, c.c.).
La società ricorrente ha allegato, quali circostanze rappresentative della fondatezza della domanda:
- la trascrizione presso la Conservatoria di Potenza della denuncia di successione di in favore, tra gli altri, della sig.ra Persona_1 CP_1
- la voltura catastale e conseguente intestazione da parte di dei beni CP_1
oggetto di procedura esecutiva e facenti parte del compendio ereditario della Pt_4
[..
Orbene, in primo luogo, appare evidente che l'accoglimento della domanda di parte ricor- rente presuppone l'accertamento del titolo a succedere di;
titolo che, nel ca- CP_1
so di specie in cui, non essendo stata allegata l'esistenza di testamenti, viene in rilievo una
3
successione legittima, consiste nel rapporto di parentela della resistente con la defunta rapporto che va provato necessariamente mediante gli atti dello stato civile (cfr. Per_1
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n, 4414).
Nella fattispecie parte ricorrente non ha provveduto alla prova a lei richiesta, essendosi li- mitata a produrre la semplice trascrizione della dichiarazione di successione di Persona_2
[...
in favore, tra gli altri, di di per sé insufficiente a soddisfare l'onere pro- CP_1
batorio in materia (cfr. Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Il giudicante non ignora l'esistenza di un orientamento interpretativo secondo cui il rappor- to di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qua- lità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti difensivi conclusivi, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
L'esposto orientamento non è tuttavia meritevole di adesione se si considera che la disci- plina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio ca- rattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende dunque del tutto irrilevante l'even- tuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Si osserva, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce che in ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile sen- za che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale (cfr. Cass., 27.6.2005, n. 13738; Cass., 22.12.2003, n. 19625; Cass.,
28.5.2003, п. 8527; Cass., 14.3.2002, n. 3756; Cass., 25.5.2001, n. 226; Cass. sez. un.,
26.1.2001, n. 1114; Cass., 21.3.2000, n. 3299; Cass., 30.1.1998, n. 944, Cass., 14.10.1997,
n. 10022; Cass., 27.2.1995, п. 2276). Orbene, se il titolo per la successione nel processo deve essere accertato d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta dalla controparte, e ciò in considerazione della natura pubblicistica ed inderogabile delle norme processuali in ma- teria di costituzione del contraddittorio, a maggiore ragione tale verifica officiosa si impo-
4
ne, sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza nel merito della domanda, allorché
l'attore eserciti un diritto che presuppone la qualità (nel caso di specie della resistente) ere- de legittimo di una persona defunta, non potendosi, per le ragioni suesposta negare lo stes- so carattere di inderogabilità ed indisponibilità anche alle norme di diritto sostanziale.
Inoltre, anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina at- tinente alla devoluzione dell'eredità, l'orientamento qui seguito, che impone la verifica of- ficiosa del (peraltro neanche allegato) rapporto di parentela senza dare rilievo alla non con- testazione di controparte, è volto ad evitare facile abusi a danno di terzi – cioè dei veri ere- di legittimi, eventualmente diversi dalle parti di causa che non hanno dato prova della loro dedotta qualità – mediante l'instaurazione di una fittizia controversia da portare in giudi- zio.
Aggiungasi, poi, a quanto detto che nel caso di specie nemmeno potrebbe operare il princi- pio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – valevole, per espressa previsione norma- tiva, solo per le parti ritualmente costituite - atteso che la resistente è rimasta contumace.
In secondo luogo, anche a voler superare la mancata allegazione e prova del rapporto di pa- rentela tra la resistente e la de cuius, occorre ribadire in questa sede che la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce atto di accettazione tacita della eredità, ma può assumere valore indiziario, soltanto in presenza di una attività costituente prova di accettazione implicita, trovando supporto nella prova stessa (Cass. civ., sez. VI, 16 gennaio
2017, n. 868).
In terzo luogo, la giurisprudenza maggioritaria è dell'avviso che l'atto di volturazione cata- stale importa accettazione tacita della eredità immobiliare solo laddove si dimostri che l'atto sia stato compiuto direttamente o indirettamente dal chiamato all'eredità.
La Corte di cassazione ha, infatti, così stabilito: «L'accettazione tacita di eredità – pur po- tendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chia- mato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procura- toria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di al- tri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai qua- li desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”» (Cass. civ., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 8980).
Il mero dato della intestazione catastale di un bene è muto, quindi neutro, circa la volontà dell'intestatario di appropriarsi del bene. Perché abbia valore giuridico agli effetti dell'art. 5
476 c.c., esso deve accompagnarsi a una condotta che consente di collegare la intestazione catastale del bene alla volontà dell'intestatario di appropriarsi dello stesso.
Invero, dalla documentazione in atti, emerge esclusivamente il dato dell'intestazione cata- stale, circostanza che, rilevando, per l'appunto, sul solo piano catastale e fiscale, impedisce di ravvisare in essa la volontà inequivoca del richiedente di appropriarsi dei beni ereditari in mancanza di documentazione attestante la provenienza della domanda di volturazione.
Né parte ricorrente ha allegato altri elementi dai quali desumere, unitamente al dato della intestazione catastale, l'inequivoca volontà di di disporre dei beni facenti CP_1
parte del compendio ereditario devoluto da . Persona_1
Tutto ciò considerato, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
La contumacia di , parte formalmente vittoriosa, esclude la necessità di pro- CP_1
nunciarsi in punto di spese di lite. Invero, «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese pro- cessuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento
e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del con- tumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n.
17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa di- sattese e respinte:
- rigetta la domanda proposta da e, per essa, dalla mandata- Parte_1
ria nei confronti di;
Parte_3 CP_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussio- ne fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-terdecies c.p.c. e 281-sexies c.p.c. del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1280 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: dichiarazione di accettazione tacita di eredità
TRA
(C.F./P.IVA , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. .IVA , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
procura in atti, dal prof. avv. Giancarlo Poggiali, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Firenze, Viale Volta n. 72
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 476 c.c., in capo alla signo- ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Quarrata n. 2 Lett. E (cod. fisc. la tacita accettazione CP_2 C.F._1
dell'eredità e la conseguente qualità di erede per successione legittima della OR
, nato a [...] il [...] e deceduta in data 12.07.2003; e, per Persona_1
l'effetto, 2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza, di procedere alla trascrizione, in favore della OR , dell'emananda sentenza di accer- CP_1
tamento della accettazione tacita dell'eredità relitta della de cuius. In ogni caso con vitto- ria di spese e competenze legali”
1
Parte resistente non formulava conclusioni in quanto contumace.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 11/12/2023 la Parte_1
e, per essa, la mandataria , chiedeva al Tribunale adito di accerta-
[...] Parte_3 re e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente e, conse- guentemente, dichiarare la medesima erede legittima di . Con vittoria di spe- Persona_1
se di lite.
In particolare, a fondamento della domanda, parte ricorrente deduceva: di aver notificato alla resistente atto di precetto in data 03/07/2023 con la quale le intimava il CP_1 pagamento di € 45.300,22 oltre interessi di mora, spese ed onorari;
che, persistendo l'inadempimento della debitrice, la ricorrente procedeva a pignoramento immobiliare aven- te ad oggetto i beni immobili siti nel Comune di Latronico (PZ), in piena ed esclusiva pro- prietà della sig.ra meglio identificati in ricorso;
che in data 24/10/2024 CP_1
l'odierna ricorrente depositava istanza di vendita del compendio pignorato con procedura che assumeva RGE n. 82/2023 dinanzi al Tribunale di Potenza;
che nella suddetta procedu- ra esecutiva la ricorrente provvedeva a depositare certificazione notarile sostitutiva del cer- tificato ipocatastale, dalla quale emergeva che non risultavano trascritti atti di accettazione tacita dell'eredità devoluta da da parte di che, pertanto, in da- Persona_1 CP_1
ta 02/11/2023, il G.E. assegnava al creditore procedente termine di giorni 45 per provvede- re alla trascrizione di un atto che importi accettazione tacita o espressa dell'eredità del de cuius da parte dell'esecutato.
Ciò premesso, parte ricorrente deduceva la sussistenza nel caso di specie di fatti compor- tanti l'accettazione tacita dell'eredità, quali la voltura catastale degli immobili oggetto del- la successione ereditaria di effettuata in favore di , come risul- Persona_1 CP_1
tante dalle visure catastali sugli immobili in questione.
All'esito dell'udienza cartolare del 07/05/2024, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione
[...]
udienza e non costituitasi in giudizio, e, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281- terdecies e 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 25/03/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 25/03/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
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Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di CP_1
non costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del de- creto di fissazione dell'udienza.
Ciò posto, la domanda di accertamento della accettazione tacita della eredità proposta dalla er il tramite dalla mandataria è infondata. Parte_1 Parte_3
Giova premettere in punto di diritto che l'accettazione della eredità può essere espressa o tacita (art. 475 c.c.).
La accettazione è tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nel- la qualità di erede” (art. 476 c.c.).
È discusso se la fattispecie consti di un requisito soggettivo – la volontà di accettare la ere- dità che accompagna l'atto –, e di un requisito oggettivo – il compimento di un atto dell'erede. Le diverse opinioni tendono a convergere sul criterio di valutazione del com- portamento, che deve essere oggettivo, e sulla necessità che l'autore dell'atto sia consape- vole di incidere sulla delazione o, quantomeno, di disporre di beni ereditari.
Il legislatore ha tipizzato alcuni atti del chiamato alla eredità, il cui compimento importa accettazione (artt. 477, 478 c.c.).
In negativo, richiedendo l'art. 476 c.c. che l'atto compiuto corrisponda all'esercizio di un diritto dell'erede, non importano accettazione della eredità quegli atti che costituiscono esercizio dei poteri spettanti al chiamato alla eredità prima della accettazione.
Il chiamato alla eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, nonché può farsi autorizzare dalla autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460, commi 1 e 2, c.c.).
La società ricorrente ha allegato, quali circostanze rappresentative della fondatezza della domanda:
- la trascrizione presso la Conservatoria di Potenza della denuncia di successione di in favore, tra gli altri, della sig.ra Persona_1 CP_1
- la voltura catastale e conseguente intestazione da parte di dei beni CP_1
oggetto di procedura esecutiva e facenti parte del compendio ereditario della Pt_4
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Orbene, in primo luogo, appare evidente che l'accoglimento della domanda di parte ricor- rente presuppone l'accertamento del titolo a succedere di;
titolo che, nel ca- CP_1
so di specie in cui, non essendo stata allegata l'esistenza di testamenti, viene in rilievo una
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successione legittima, consiste nel rapporto di parentela della resistente con la defunta rapporto che va provato necessariamente mediante gli atti dello stato civile (cfr. Per_1
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n, 4414).
Nella fattispecie parte ricorrente non ha provveduto alla prova a lei richiesta, essendosi li- mitata a produrre la semplice trascrizione della dichiarazione di successione di Persona_2
[...
in favore, tra gli altri, di di per sé insufficiente a soddisfare l'onere pro- CP_1
batorio in materia (cfr. Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Il giudicante non ignora l'esistenza di un orientamento interpretativo secondo cui il rappor- to di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qua- lità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti difensivi conclusivi, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
L'esposto orientamento non è tuttavia meritevole di adesione se si considera che la disci- plina della devoluzione ereditaria nelle ipotesi di successione legittima ha senza dubbio ca- rattere indisponibile e presenta un'evidente rilevanza pubblicistica legata alla presenza tra i successibili legittimi, sia pure in posizione suppletiva rispetto a tutti gli altri, dello Stato italiano. La natura indisponibile di tale disciplina rende dunque del tutto irrilevante l'even- tuale non contestazione della qualità di eredi spesa dalle parti ed impone al giudicante di accertare d'ufficio tale affermata qualità.
Si osserva, peraltro, che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce che in ipotesi di successione nel processo, colui che, nella asserita qualità di erede legittimo, si costituisce per la prosecuzione o impugna la decisione emessa nei confronti del de cuius, è tenuto a provare la propria qualità ereditaria mediante la produzione degli atti dello stato civile sen- za che rilevi la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale (cfr. Cass., 27.6.2005, n. 13738; Cass., 22.12.2003, n. 19625; Cass.,
28.5.2003, п. 8527; Cass., 14.3.2002, n. 3756; Cass., 25.5.2001, n. 226; Cass. sez. un.,
26.1.2001, n. 1114; Cass., 21.3.2000, n. 3299; Cass., 30.1.1998, n. 944, Cass., 14.10.1997,
n. 10022; Cass., 27.2.1995, п. 2276). Orbene, se il titolo per la successione nel processo deve essere accertato d'ufficio a prescindere dalla posizione assunta dalla controparte, e ciò in considerazione della natura pubblicistica ed inderogabile delle norme processuali in ma- teria di costituzione del contraddittorio, a maggiore ragione tale verifica officiosa si impo-
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ne, sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza nel merito della domanda, allorché
l'attore eserciti un diritto che presuppone la qualità (nel caso di specie della resistente) ere- de legittimo di una persona defunta, non potendosi, per le ragioni suesposta negare lo stes- so carattere di inderogabilità ed indisponibilità anche alle norme di diritto sostanziale.
Inoltre, anche a prescindere dal carattere pubblicistico ed indisponibile della disciplina at- tinente alla devoluzione dell'eredità, l'orientamento qui seguito, che impone la verifica of- ficiosa del (peraltro neanche allegato) rapporto di parentela senza dare rilievo alla non con- testazione di controparte, è volto ad evitare facile abusi a danno di terzi – cioè dei veri ere- di legittimi, eventualmente diversi dalle parti di causa che non hanno dato prova della loro dedotta qualità – mediante l'instaurazione di una fittizia controversia da portare in giudi- zio.
Aggiungasi, poi, a quanto detto che nel caso di specie nemmeno potrebbe operare il princi- pio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – valevole, per espressa previsione norma- tiva, solo per le parti ritualmente costituite - atteso che la resistente è rimasta contumace.
In secondo luogo, anche a voler superare la mancata allegazione e prova del rapporto di pa- rentela tra la resistente e la de cuius, occorre ribadire in questa sede che la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce atto di accettazione tacita della eredità, ma può assumere valore indiziario, soltanto in presenza di una attività costituente prova di accettazione implicita, trovando supporto nella prova stessa (Cass. civ., sez. VI, 16 gennaio
2017, n. 868).
In terzo luogo, la giurisprudenza maggioritaria è dell'avviso che l'atto di volturazione cata- stale importa accettazione tacita della eredità immobiliare solo laddove si dimostri che l'atto sia stato compiuto direttamente o indirettamente dal chiamato all'eredità.
La Corte di cassazione ha, infatti, così stabilito: «L'accettazione tacita di eredità – pur po- tendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chia- mato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procura- toria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di al- tri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai qua- li desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”» (Cass. civ., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 8980).
Il mero dato della intestazione catastale di un bene è muto, quindi neutro, circa la volontà dell'intestatario di appropriarsi del bene. Perché abbia valore giuridico agli effetti dell'art. 5
476 c.c., esso deve accompagnarsi a una condotta che consente di collegare la intestazione catastale del bene alla volontà dell'intestatario di appropriarsi dello stesso.
Invero, dalla documentazione in atti, emerge esclusivamente il dato dell'intestazione cata- stale, circostanza che, rilevando, per l'appunto, sul solo piano catastale e fiscale, impedisce di ravvisare in essa la volontà inequivoca del richiedente di appropriarsi dei beni ereditari in mancanza di documentazione attestante la provenienza della domanda di volturazione.
Né parte ricorrente ha allegato altri elementi dai quali desumere, unitamente al dato della intestazione catastale, l'inequivoca volontà di di disporre dei beni facenti CP_1
parte del compendio ereditario devoluto da . Persona_1
Tutto ciò considerato, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
La contumacia di , parte formalmente vittoriosa, esclude la necessità di pro- CP_1
nunciarsi in punto di spese di lite. Invero, «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese pro- cessuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento
e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del con- tumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n.
17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza eccezione e difesa di- sattese e respinte:
- rigetta la domanda proposta da e, per essa, dalla mandata- Parte_1
ria nei confronti di;
Parte_3 CP_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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