Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Parere definitivo 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2025, proposto da
G.S.R di RI AN &C Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lidia Sgotto Ciabattini, Giuseppe Rossi e Guglielmina Mecucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lidia Sgotto Ciabattini in Roma, Piazzale Clodio n. 32;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 5381/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Lidia Sgotto Ciabattini e l’Avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto che l’appello possa trovare accoglimento, avuto riguardo all’apprezzamento del fumus boni iuris , atteso che sembra fondato il motivo sulla mancante connessione soggettiva tra l’autore della violazione e la società sanzionata, motivo che sarà da esaminare più approfonditamente nella opportuna sede di merito da parte del TAR;
Valutando il periculum in mora , il Collegio ritiene che la documentazione comprovante la difficile situazione finanziaria della snc appellante sia ammissibile ed il grave ed irreparabile danno sia rilevabile. Il conto economico depositato in primo grado rilevava una perdita di oltre 7.000 €, ma la conclusione del TAR su tale prova mancante è errata in quanto la società di persone non è tenuta alla redazione di un bilancio, pertanto la situazione patrimoniale e finanziaria, in mancanza di bilancio, ben poteva essere comprovata con il prospetto fiscale TUIR asseverato dal commercialista. Da ciò consegue che se anche la sanzione venga frazionata e pagata in rate mensili di 2.000 €, significherebbe il dissesto finanziario dell’impresa (anche tenuto conto del modesto utile dell’impresa nel 2024 di 778,73 € medio tempore rilevato);
Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso numero: 1003/2025) e, per l’effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado e compensa le spese del giudizio. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO