Sentenza 25 ottobre 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 20673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20673 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. MONTERA Giovanni ed elett.te dom.ta in Roma, via Sardegna n. 50, presso la sede della Delegazione romana della Regione medesima;
- ricorrente -
contro
TT CU PE;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Staici Brancaleone n. 95/01, depositata il 2 novembre 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 giugno 2005 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l'avv. Benito SPANTI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria proponeva opposizione al decreto emesso in data 9 marzo 2001 dal Giudice di pace di Staiti Brancaleone, su richiesta della ditta UL PP, con cui le veniva ingiunto il pagamento di L. 1.550.977, oltre accessori, dovute a causa del maturare di interessi sulle somme erogate in ritardo per sovvenzioni di esercizio - previste dalle leggi regionale 24 marzo 1982, n. 7 e 11 luglio 1983, n. 22 a favore delle imprese di trasporto pubblico locale - relative al secondo trimestre dell'anno 1993.
Il Giudice di pace rigettava l'opposizione con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale la regione ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. L'intimata non ha svolto difese. Il primo motivo, attinente alla giurisdizione, è stato respinto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5068/05, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario il ricorso è quindi pervenuto a questa Sezione per l'esame dei restanti motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito, da essa formulata con l'atto di opposizione nei seguenti, testuali termini: "Vertendosi in tema di obbligazione imputabile a persona giuridica pubblica, ai senesi dell'art. 19 c.p.c., la competenza per territorio appartiene al Giudice della sede dell'Ente e nella specie, quindi, a quello di Catanzaro, dove appunto è la sede legale della Regione Calabria, della Giunta regionale e del suo Presidente. Applicandosi, poi, alla Regione Calabria, inderogabilmente, sia le norme generali della contabilità pubblica, sia quelle speciali di cui alla L.R. 22.5.78 n. 5 le obbligazioni negoziali possano sorgere solo presso la sede dell'Ente ed i relativi pagamenti, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., devono essere effettuati presso l'Ufficio di Tesoreria
dell'Ente, di talché anche in relazione ai fori speciali alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza territoriale appartiene al Giudice del luogo ove ha sede legale la Regione medesima, che è anche quello dove ha sede la tesoreria regionale tenuta, in base a regolari mandati, all'eventuale pagamento".
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 99, 112, 132, secondo comma n. 4, 183, 184, 318 e 320, terzo comma, c.p.c., degli artt. 1182, quarto comma, 1219, primo comma, 1224, primo comma, 2697 e 2948 n. 4 c.c., degli artt. 52 e ss. della legge regionale della Calabria 22 maggio 1978, n. 5 e delle norme generali della contabilità pubblica,
nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere respinto tutte le eccezioni di inammissibilità e infondatezza della domanda di ingiunzione formulate con l'opposizione.
Deduce che un credito della pubblica amministrazione può produrre interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., sul presupposto che sia certo e, soprattutto, liquido ed esigibile: il che si verifica soltanto dopo l'emissione del relativo mandato di pagamento. Pertanto la domanda avversaria non poteva riferirsi che agli interessi moratori (art. 1224 c.c.), i quali, però, nella specie non potevano maturare, in difetto di un formale atto di costituzione in mora da parte del creditore (art. 1219, primo comma, c.c.) e non essendo applicabile l'istituto della mora ex se (art. 1219, cit., secondo comma, n. 3), non trattandosi di credito pagabile al domicilio del creditore, in quanto le norme di contabilità della Regione Calabria stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'ente.
Lamenta, inoltre, la "evidente contraddittorietà" della motivazione della sentenza quanto alla dedotta eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. (respinta dal giudice sul fondamento della necessaria imputazione anzitutto agli interessi - ai sensi dell'art. 1194, secondo comma, c.c. - del pagamento a suo tempo eseguito dalla
Regione, e dell'effetto interruttivo derivante dalla notifica di atto stragiudiziale di diffida e riserva della creditrice in data 8 gennaio 1996 e dal riconoscimento della debitrice con atto notificato il 7 febbraio 1996; sicché la prescrizione maturava soltanto nel 2006, ai sensi dell'art. 2946 c.c.), in quanto "il Giudice di pace ha confermato il decreto ingiuntivo a suo tempo concesso alla Ditta opposta che aveva chiesto soltanto gli interessi sulle somme complessivamente indicate in ricorso a titolo di capitale", in relazione ai quali andava quindi applicata la regola di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Lamenta, infine, che la sentenza, oltre ad essere inficiata da violazione delle norme e principi sopra richiamati, è affetta da "consequenziale difetto di motivazione, sia sui richiamati punti decisivi della controversia a suo tempo prospettati, sia nella esposizione dei fatti (consistenti nella enunciazione pura e semplice della infondatezza di talune soltanto delle eccezioni sollevate, senza però il necessario riferimento a concreti fatti processuali e sostanziali)".
Il secondo motivo è inammissibile.
In tema di competenza per territorio derogabile, infatti, il convenuto (qual è sostanzialmente l'opponente a decreto ingiuntivo) ha l'onere di contestare, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c. (giurisprudenza costante: cfr., da ult., Cass. 6849/2003, 12465/2002, 12645/2001). Nella specie, l'eccezione di incompetenza, proposta nel giudizio di merito dalla Regione nei termini sopra riportati, è insufficiente perché generica quanto al criterio del forum contractus, giacché non specifica quale sia il fatto o atto costitutivo dell'obbligazione, in relazione al quale la competenza territoriale si radicherebbe in Catanzaro, ma si limita ad un mero, generico accenno alla natura negoziale dell'obbligazione stessa. Nè può giovare alla ricorrente il riferimento, nel ricorso per Cassazione, alla esclusiva legittimazione della Giunta regionale e del suo Presidente a "deliberare l'erogazione dei contributi in relazione ai quali la ditta opposta ha chiesto gli interessi per cui è causa", trattandosi di deduzione quantomeno tardiva. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.
Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., quale risultante dalla pronuncia di parziale illegittimità emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 2004, le cause - come quella in esame - di valore inferiore a L.
2.000.000 sono decise dal giudice di pace secondo equità e nel rispetto dei (soli) "principi informatori della materia". Il vizio di violazione di legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) deducibile in cassazione è, pertanto, esclusivamente quello consistente nella violazione di siffatti principi.
Nella specie, la censura di violazione di legge, mossa dalla ricorrente nella prima parte del motivo, si fonda imprescindibilmente sul carattere querable credito dedotto in giudizio;
ma le norme che prevedono il pagamento presso il domicilio del debitore dei crediti pecuniari verso un ente pubblico, derogando alla regola generale (art. 1182, terzo comma, c.c.) per cui il pagamento va eseguito presso il creditore, non si configurano come principi informatori della materia.
Inammissibile è anche la censura di contradditorietà della motivazione della sentenza, sollevata con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Infatti il senso di tale censura consiste nel rilievo secondo cui il giudice, con la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe contraddetto quanto statuito in quest'ultimo in ordine al titolo del pagamento ingiunto (interessi secondo il decreto;
capitale - soggetto alla prescrizione ordinaria decennale - secondo la sentenza); sicché la contraddizione dedotta non è interna alla motivazione della sentenza, ma ricorre, semmai, tra la sentenza e il decreto ingiuntivo, che è provvedimento da essa distinto.
Quanto alle restanti censure di "difetto di motivazione" sollevate con il motivo in esame, sopra riportate testualmente, l'inammissibilità deriva dalla assoluta genericità delle stesse. Il ricorso va pertanto respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005