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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1019/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 cpc all'udienza del 25 giugno 2025 vertente tra elettivamente domiciliato in Chieti (CH) al Corso Mar- Parte_1 rucino n. 128, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Larizza del Foro di
Chieti, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Federico Capuleto del Foro di Chieti con studio in Chieti (CH) alla Via
Mater Domini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Maria Monda del Fo- ro di Napoli presso il cui Studio in Napoli, alla Via alla Via Toledo 156 elett.te domicilia appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila adita, contrariis reiectis e previa ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate dall'appellante, rigettate in primo grado:
1) In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narra- tiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n.
456/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in persona del
G.O.T., Dott.ssa Francesca Bellomo, nell'ambito del procedimento di primo grado allibrato al n. 3749/2017 R.G., depositata in cancelleria in data
19.04.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudi- zio di primo grado che qui si riportano: “Accertare e dichiarare la responsabi- lità del per i danni patiti e patendi, tanto pa- Controparte_1 trimoniali quanto non patrimoniali, dal Dott. in conseguenza Parte_1 del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempo- Controparte_2 re, al pagamento in favore del Dott. della somma di € 6.720,00 Parte_1 per ITT, € 4.320,00 per ITP al 75%, € 2.880,00 per ITP al 50%, € 1.440,00 per ITP al 25% ed € 175.560,00 per l'invalidità permanente (ivi compreso l'aumento per la personalizzazione massima del 29 % su € 136.093,00), oltre ad € 2.243,79 per spese mediche documentate ed € 522,83 per spese di viag- gio e permanenza in occasione degli interventi chirurgici effettuati a Milano,
€ 112,24 per copia cartelle cliniche attinenti rispettivamente all'intervento del
14.10.2016 e 18.11.2016 presso la Controparte_3
[...
, nonché della ritenuta relativa al periodo di malattia pari ad euro 406,40, il tutto per complessivi € 194.205,26 a titolo di risarcimento dei predetti danni, ovvero della somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giu- stizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (05.03.2016) all'effettivo soddisfo.
Condannare, altresì, il in persona del Sinda- Controparte_1 co pro tempore e legale rappresentante, alla refusione delle spese e delle com-
2 petenze di lite.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istan- ze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Teramo, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: “ 1)Confermare la sentenza n. 454/2024 nel giudizio ru- bricato al N. di R.G. 3749/2017 dal Tribunale di Teramo;
2)per l'effetto e nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti del in quanto infondata, in fat- Controparte_1 to e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, esclude- re qualsivoglia responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c. nella causazione del sinistro per cui è stato proposto appello, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
3)in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del- la domanda di parte appellante, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 456/2024 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda ex art. 2051 c.c. proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
compensando le spese tra le parti.
[...]
Con l'atto di citazione l'attore aveva esposto che, in data 5.3.2016, verso le ore 13,00, mentre transitava con la sua bicicletta da corsa sulla SS. 150 dire- zione ovest, nel Comune di cadeva rovinosamente sul Controparte_1 primo dei tre dissuasori posti sulla strada. Sosteneva che la caduta fosse dovu- ta alle condizioni del dissuasore, in stato di degrado e con sfaldamento della copertura in gomma, che avrebbero causato il blocco della ruota anteriore del- la bici e l'inevitabile caduta, che gli aveva provocato lesioni personali.
3 1.2. Il costituitosi, contestava la domanda e la riconducibilità della CP_1 stessa nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ritenendo che l'occorso fosse da ricondur- re alla imprudente condotta di guida del velocipede da parte dell'attore.
1.3. Il Tribunale di Teramo, esaurita l'istruttoria, esperita mediante prova ora- le, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giuri- sprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, riteneva non provato l'“an debeatur” della pretesa risarcitoria e. dunque, ritenuto di non dover disporre
CTU medico legale, rigettava la domanda.
Riteneva il primo Giudicante che il nesso causale tra la strada ed il sinistro fosse stato interrotto dal comportamento di guida imprudente dell'istante, ri- correndo una fattispecie di caso fortuito incidentale.
Compensava le spese per la peculiarità del sinistro stesso e dello stato dei luo- ghi.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello articolando motivi Parte_1 che si andranno, di seguito, ad esaminare.
2.1. In primo luogo, parte appellante contesta la ricostruzione della vicenda fattuale, così come effettuata dal Giudice a quo e la dedotta insussistenza della pericolosità della cosa in custodia. Sostiene che in giudizio fosse stato dimo- strato il nesso di causalità tra il rallentatore, nelle pericolose e degradate con- dizioni in cui versava al momento dell'incidente, ed i danni da lui patiti, sia con documentazione fotografica che testimoniale. Dalle prove fornite in giu- dizio, il Tribunale avrebbe invece dovuto dedurre che “l'appellante non avrebbe mai potuto notare tempestivamente le molteplici fenditure e/o buche presenti sul primo di tali manufatti e, così, evitare che la ruota della bici fi- nisse in una di queste, bloccandosi repentinamente, determinando la rotazio- ne anomala del manubrio e la caduta”.
Sarebbe rimasta invece indimostrata l'ipotesi formulata, dal primo giudice, di un'improvvida azione di frenata, che avrebbe giustificato la perdita del con- trollo del velocipede.
4 Secondo l'appellante, infatti, la deduzione fatta dal Tribunale in ordine alla frenata non avrebbe nessun riscontro probatorio.
2.2. Con il secondo motivo, il impugna la sentenza nella parte in cui Pt_1 il giudice di prime cure ha ritenuto la insussistenza degli “elementi utili ai fini del riconoscimento di una responsabilità ex art. 2043 c.c., dato che per rite- nere sussistente tale tipo di responsabilità occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso causale tra tale condotta e
l'evento dannoso, onere che il danneggiato non risulta aver assolto”.
Sostiene, invece, l'appellante di aver ampiamente dimostrato il nesso causale tra la res e il danno subito.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'omessa indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di non disporre C.T.U. medico- legale, con conseguente vizio di motivazione.
In sintesi, a sostegno del proposto appello, è stata dedotta l'asserita omessa e/o erronea valutazione, ad opera del Giudicante, del corredo probatorio offer- to da parte attrice, sia in ordine all' “an debeatur” che al nesso causale tra il bene in custodia ed il danno subito dall'istante, nonché l'erronea valutazione della condotta di guida osservata nell'occasione.
Sostiene infatti l'appellante che, qualora il Tribunale avesse correttamente va- lutato il quadro probatorio, avrebbe dovuto concludere che la caduta fosse sta- ta provocata unicamente dal blocco della ruota anteriore della bicicletta all'interno della fenditura del dissuasore.
Invero, secondo l'appellante, il ciclista sarebbe stato disarcionato dalla sella della propria bici “mentre” si trovava sul primo dissuasore, a causa del blocco della ruota anteriore nella fenditura e della conseguente rotazione del manu- brio.
3. Si è costituita la parte convenuta, che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto perché infondato.
5 4. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione ai sensi degli artt. 350 e 281 sexies cpc.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-
6 dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre- sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di spe- cie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercorrere l'istruttoria esperita in primo grado.
6. 1. Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto al momento dell'occorso, il afferma di “essere impattato sul primo dei Pt_1 tre dossi presenti sulla strada, rovinando al suolo”.
6.2. Nelle fotografie allegate al rapporto della Municipale, sovrapponibili a quelle prodotte dallo stesso attore, è riprodotto lo stato dei luoghi al momento
7 del sinistro e, in particolare, il primo dei rallentatori sul quale lo stesso è cadu- to (trattasi di circostanza pacifica).
Il rallentatore, di altezza solo leggermente superiore al manto stradale, occupa trasversalmente l'intera carreggiata e si trova in condizioni non ottimali: su di esso, infatti, è visibile lo sfaldamento della copertura in gomma e sono pre- senti piccole fenditure sulla sommità ed alla fine del manufatto,.
I rilievi fotografici sul velocipede incidentato e sul casco effettuati dalla Poli- zia Municipale evidenziano solo lievi striature superficiali sulla bicicletta, cambio posteriore, sella e al manubrio e l'assenza di danni al telaio.
Dal rapporto redatto dal Comando di P.Municipale, intervenuto sul posto al momento del fatto, non è possibile desumere l'esatta dinamica del sinistro, cui questo non ha assistito, ma sono state verbalizzate le dichiarazioni testimoniali degli altri due ciclisti che erano insieme al e viaggiavano nella medesima Pt_1 direzione.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 16.12.2020, ha af- Testimone_1 fermato: “(…) “il è caduto mentre si trovava sul primo dissuasore. Pt_1
Ho visto come se si fosse bloccata la ruota anteriore della bici con rotazione del manubrio…. la sua bici è rimasta ferma per terra vicino al primo dissua- sore. Il è stato come catapultato in avanti per poi cadere a terra e ro- Pt_1 tolarsi per qualche metro mentre la sua bici è rimasta ferma per terra vicino al primo dissuasore. Siccome io seguivo a distanza di sicurezza sono riuscito ad evitare l'impatto con la bici del . Pt_1
invece, il quale era dietro all'attore, a distanza di più di Testimone_1 cinque metri, conferma lo stato dei luoghi, nonché quello del primo dei tre dissuasori presenti in loco, sul quale è caduto il riferisce testual- Pt_1 mente sulla dinamica: “il è caduto mentre si trovava sul primo dis- Pt_1 suasore. Ho visto come se si fosse bloccata la ruota anteriore della bici con rotazione del manubrio. Il è stato come catapultato in avanti per poi Pt_1 cadere a terra e rotolarsi per qualche metro mentre la sua bici è rimasta fer-
8 ma per terra vicino al primo dissuasore. Siccome io seguivo a distanza di si- curezza sono riuscito ad evitare l'impatto con la bici del Pt_1
Il teste , avendo, invece, già superato il tratto di strada inte- Testimone_2 ressato al momento della collisione, richiamato da rumori di ferraglia, soprag- giungeva ad impatto già avvenuto, limitandosi, pertanto, solo a constatare la presenza, al suolo, dell'amico Pt_1
Nel rapporto della Municipale non si rilevano planimetrie ricostruttive del si- nistro poiché la bici da corsa era stata spostata dal luogo dell'occorso e non si rilevano a terra segni riconducibili all'occorso.
Nella specie, dall'istruttoria, è desumibile che il sinistro si sia verificato in pieno giorno, in prossimità di un incrocio, dove sono posizionati dei rallentatori della velocità, di altezza solo leggermente superiore al resto della carreggiata. I predetti dissuasori erano ben visibili, procedendo su un velocipede, atteso che era giorno, ed era imposto l'obbligo di mantenere una velocità inferiore a 30 km/h.
Non è invece possibile ricostruire l'esatta dinamica della caduta, atteso che non si comprende su quale fessura del primo dissuasore si sia incastrata la ruota della bici, che era stata rimossa immediatamente dopo l'occorso.
Nella specie, la prova della frenata ipotizzata in prime cure non può dirsi ac- quisita, non essendoci segni in tal senso, e, del resto, il primo giudice ha potu- to solo ipotizzare la dinamica del sinistro, che ha peraltro ricostruito in modo diverso da quello allegato dall'attore e, soprattutto, dal teste indifferente Pan- doli.
Ed invero, osservando bene le fotografie allegate, si evince che, se la velocità di guida si fosse tenuta entro i limiti indicati, la caduta descritta dal non si Tes_1 sarebbe verificata atteso che i rallentatori erano ben visibili anche da lontano, oc- cupando l'intera area della carreggiata e se il avesse tenuto una velocità Pt_1 di guida adeguata, le fenditure presenti nel primo rallentatore sarebbero state ini- donee a bloccare la ruota di una bicicletta da corsa in marcia.
Invero, le fenditure presenti sul dissuasore, dovute a scarsa manutenzione, non sarebbero astrattamente tali da costituire insidia per le macchine e nemmeno per
9 la circolazione di velocipedi, ma possono tuttavia aver contribuito nella specie a cagionare l'occorso per la particolare conformazione delle ruote di una biciletta da corsa, per loro natura più piccole di una normale bicicletta e per l'andatura evidentemente tenuta dal ciclista, che probabilmente non è riuscito ad adeguarla al particolare stato dei luoghi.
La caduta è dunque da ascriversi sì, come ha concluso il primo giudice, a condot- ta imprudente da parte del ciclista, atteso che a una velocità di guida più modera- ta l'infortunio non si sarebbe verificato, o non si sarebbe verificato con quelle particolari modalità (blocco della ruota anteriore, e rotazione del manubrio) ma, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale condotta ha assunto un ri- lievo causale meramente concorrente, atteso lo stato di pericolosità intrinseca della res, costituita dal degrado del dissuasore che attraversava l'intera car- reggiata e dunque non era comunque evitabile, tanto che, subito dopo il sini- stro oggetto di causa, fu rimosso e sostituito dal convenuto. CP_1
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione,
10 proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggia- to, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in fun- zione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass.
n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. È stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione “fat- to colposo” che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma de- ve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto
11 con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comu- ne prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a secon- da del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord.
20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel for- mulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del dan-
12 neggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conse- guenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il con- tegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
8. Nel caso di specie, in istruttoria, è stato accertato il fatto storico della cadu- ta avvenuta sopra al dissuasore in condizioni di degrado e scarsa manutenzio- ne: è stato accertato con prova testimoniale come la ruota della bici si sia arre- stata sopra il dissuasore,.
8.1. La dinamica dell'incidente non è però chiaramente compatibile, come si è detto, con una velocità di guida idonea allo stato dei luoghi.
9.In buona sostanza, ritiene la Corte che l'attenta valutazione di tutte le pecu- liari circostanze del caso concreto faccia ritenere che la condotta, comunque imprudente, dell'attore non sia tale da elidere in maniera chiara ed evidente il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, configurandosi per- tanto un concorso di colpa del ciclista nella misura del 50% nella determina- zione dell'evento, che gli altri ciclisti sono stati in grado di evitare.
9.1. in conclusione, ribadito che la giurisprudenza di vertice è consolidata nel ritenere che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato sia astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità di cosa in custodia e non sola- mente nell'ipotesi di cui all'art.2043 c.c.,, quando – come nel caso di specie - il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrom- pere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custo- dia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabili- tà del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass.08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384)”.
13 10. Pertanto, l'appello va accolto, ma solo in parte, dovendosi riformare la de- cisione impugnata nella parte in cui non ha ravvisato il solo concorso di colpa del danneggiato, determinato nella misura del 50%.
11. L'accoglimento – sia pur parziale – della domanda sull'an comporta la ne- cessità della delibazione del quantum debeatur e a tal fine la causa deve esse- re rimessa in istruttoria per lo svolgimento di CTU medico legale sulla perso- na dell'attore come da separata ordinanza.
11.Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Teramo n. 456/2024 così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50% nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa;
2)provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione in istruttoria del- la causa per la determinazione del quantum debeatur;
3)spese al definitivo.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio, in data 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1019/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 cpc all'udienza del 25 giugno 2025 vertente tra elettivamente domiciliato in Chieti (CH) al Corso Mar- Parte_1 rucino n. 128, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Larizza del Foro di
Chieti, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Federico Capuleto del Foro di Chieti con studio in Chieti (CH) alla Via
Mater Domini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Maria Monda del Fo- ro di Napoli presso il cui Studio in Napoli, alla Via alla Via Toledo 156 elett.te domicilia appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila adita, contrariis reiectis e previa ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate dall'appellante, rigettate in primo grado:
1) In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narra- tiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n.
456/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in persona del
G.O.T., Dott.ssa Francesca Bellomo, nell'ambito del procedimento di primo grado allibrato al n. 3749/2017 R.G., depositata in cancelleria in data
19.04.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudi- zio di primo grado che qui si riportano: “Accertare e dichiarare la responsabi- lità del per i danni patiti e patendi, tanto pa- Controparte_1 trimoniali quanto non patrimoniali, dal Dott. in conseguenza Parte_1 del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempo- Controparte_2 re, al pagamento in favore del Dott. della somma di € 6.720,00 Parte_1 per ITT, € 4.320,00 per ITP al 75%, € 2.880,00 per ITP al 50%, € 1.440,00 per ITP al 25% ed € 175.560,00 per l'invalidità permanente (ivi compreso l'aumento per la personalizzazione massima del 29 % su € 136.093,00), oltre ad € 2.243,79 per spese mediche documentate ed € 522,83 per spese di viag- gio e permanenza in occasione degli interventi chirurgici effettuati a Milano,
€ 112,24 per copia cartelle cliniche attinenti rispettivamente all'intervento del
14.10.2016 e 18.11.2016 presso la Controparte_3
[...
, nonché della ritenuta relativa al periodo di malattia pari ad euro 406,40, il tutto per complessivi € 194.205,26 a titolo di risarcimento dei predetti danni, ovvero della somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giu- stizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (05.03.2016) all'effettivo soddisfo.
Condannare, altresì, il in persona del Sinda- Controparte_1 co pro tempore e legale rappresentante, alla refusione delle spese e delle com-
2 petenze di lite.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istan- ze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Teramo, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: “ 1)Confermare la sentenza n. 454/2024 nel giudizio ru- bricato al N. di R.G. 3749/2017 dal Tribunale di Teramo;
2)per l'effetto e nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti del in quanto infondata, in fat- Controparte_1 to e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, esclude- re qualsivoglia responsabilità del ex art. Controparte_1
2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c. nella causazione del sinistro per cui è stato proposto appello, con vittoria di spese, diritti e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;
3)in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del- la domanda di parte appellante, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 456/2024 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda ex art. 2051 c.c. proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
compensando le spese tra le parti.
[...]
Con l'atto di citazione l'attore aveva esposto che, in data 5.3.2016, verso le ore 13,00, mentre transitava con la sua bicicletta da corsa sulla SS. 150 dire- zione ovest, nel Comune di cadeva rovinosamente sul Controparte_1 primo dei tre dissuasori posti sulla strada. Sosteneva che la caduta fosse dovu- ta alle condizioni del dissuasore, in stato di degrado e con sfaldamento della copertura in gomma, che avrebbero causato il blocco della ruota anteriore del- la bici e l'inevitabile caduta, che gli aveva provocato lesioni personali.
3 1.2. Il costituitosi, contestava la domanda e la riconducibilità della CP_1 stessa nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ritenendo che l'occorso fosse da ricondur- re alla imprudente condotta di guida del velocipede da parte dell'attore.
1.3. Il Tribunale di Teramo, esaurita l'istruttoria, esperita mediante prova ora- le, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giuri- sprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, riteneva non provato l'“an debeatur” della pretesa risarcitoria e. dunque, ritenuto di non dover disporre
CTU medico legale, rigettava la domanda.
Riteneva il primo Giudicante che il nesso causale tra la strada ed il sinistro fosse stato interrotto dal comportamento di guida imprudente dell'istante, ri- correndo una fattispecie di caso fortuito incidentale.
Compensava le spese per la peculiarità del sinistro stesso e dello stato dei luo- ghi.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello articolando motivi Parte_1 che si andranno, di seguito, ad esaminare.
2.1. In primo luogo, parte appellante contesta la ricostruzione della vicenda fattuale, così come effettuata dal Giudice a quo e la dedotta insussistenza della pericolosità della cosa in custodia. Sostiene che in giudizio fosse stato dimo- strato il nesso di causalità tra il rallentatore, nelle pericolose e degradate con- dizioni in cui versava al momento dell'incidente, ed i danni da lui patiti, sia con documentazione fotografica che testimoniale. Dalle prove fornite in giu- dizio, il Tribunale avrebbe invece dovuto dedurre che “l'appellante non avrebbe mai potuto notare tempestivamente le molteplici fenditure e/o buche presenti sul primo di tali manufatti e, così, evitare che la ruota della bici fi- nisse in una di queste, bloccandosi repentinamente, determinando la rotazio- ne anomala del manubrio e la caduta”.
Sarebbe rimasta invece indimostrata l'ipotesi formulata, dal primo giudice, di un'improvvida azione di frenata, che avrebbe giustificato la perdita del con- trollo del velocipede.
4 Secondo l'appellante, infatti, la deduzione fatta dal Tribunale in ordine alla frenata non avrebbe nessun riscontro probatorio.
2.2. Con il secondo motivo, il impugna la sentenza nella parte in cui Pt_1 il giudice di prime cure ha ritenuto la insussistenza degli “elementi utili ai fini del riconoscimento di una responsabilità ex art. 2043 c.c., dato che per rite- nere sussistente tale tipo di responsabilità occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso causale tra tale condotta e
l'evento dannoso, onere che il danneggiato non risulta aver assolto”.
Sostiene, invece, l'appellante di aver ampiamente dimostrato il nesso causale tra la res e il danno subito.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'omessa indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di non disporre C.T.U. medico- legale, con conseguente vizio di motivazione.
In sintesi, a sostegno del proposto appello, è stata dedotta l'asserita omessa e/o erronea valutazione, ad opera del Giudicante, del corredo probatorio offer- to da parte attrice, sia in ordine all' “an debeatur” che al nesso causale tra il bene in custodia ed il danno subito dall'istante, nonché l'erronea valutazione della condotta di guida osservata nell'occasione.
Sostiene infatti l'appellante che, qualora il Tribunale avesse correttamente va- lutato il quadro probatorio, avrebbe dovuto concludere che la caduta fosse sta- ta provocata unicamente dal blocco della ruota anteriore della bicicletta all'interno della fenditura del dissuasore.
Invero, secondo l'appellante, il ciclista sarebbe stato disarcionato dalla sella della propria bici “mentre” si trovava sul primo dissuasore, a causa del blocco della ruota anteriore nella fenditura e della conseguente rotazione del manu- brio.
3. Si è costituita la parte convenuta, che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto perché infondato.
5 4. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione ai sensi degli artt. 350 e 281 sexies cpc.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro-
6 dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre- sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di spe- cie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercorrere l'istruttoria esperita in primo grado.
6. 1. Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto al momento dell'occorso, il afferma di “essere impattato sul primo dei Pt_1 tre dossi presenti sulla strada, rovinando al suolo”.
6.2. Nelle fotografie allegate al rapporto della Municipale, sovrapponibili a quelle prodotte dallo stesso attore, è riprodotto lo stato dei luoghi al momento
7 del sinistro e, in particolare, il primo dei rallentatori sul quale lo stesso è cadu- to (trattasi di circostanza pacifica).
Il rallentatore, di altezza solo leggermente superiore al manto stradale, occupa trasversalmente l'intera carreggiata e si trova in condizioni non ottimali: su di esso, infatti, è visibile lo sfaldamento della copertura in gomma e sono pre- senti piccole fenditure sulla sommità ed alla fine del manufatto,.
I rilievi fotografici sul velocipede incidentato e sul casco effettuati dalla Poli- zia Municipale evidenziano solo lievi striature superficiali sulla bicicletta, cambio posteriore, sella e al manubrio e l'assenza di danni al telaio.
Dal rapporto redatto dal Comando di P.Municipale, intervenuto sul posto al momento del fatto, non è possibile desumere l'esatta dinamica del sinistro, cui questo non ha assistito, ma sono state verbalizzate le dichiarazioni testimoniali degli altri due ciclisti che erano insieme al e viaggiavano nella medesima Pt_1 direzione.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 16.12.2020, ha af- Testimone_1 fermato: “(…) “il è caduto mentre si trovava sul primo dissuasore. Pt_1
Ho visto come se si fosse bloccata la ruota anteriore della bici con rotazione del manubrio…. la sua bici è rimasta ferma per terra vicino al primo dissua- sore. Il è stato come catapultato in avanti per poi cadere a terra e ro- Pt_1 tolarsi per qualche metro mentre la sua bici è rimasta ferma per terra vicino al primo dissuasore. Siccome io seguivo a distanza di sicurezza sono riuscito ad evitare l'impatto con la bici del . Pt_1
invece, il quale era dietro all'attore, a distanza di più di Testimone_1 cinque metri, conferma lo stato dei luoghi, nonché quello del primo dei tre dissuasori presenti in loco, sul quale è caduto il riferisce testual- Pt_1 mente sulla dinamica: “il è caduto mentre si trovava sul primo dis- Pt_1 suasore. Ho visto come se si fosse bloccata la ruota anteriore della bici con rotazione del manubrio. Il è stato come catapultato in avanti per poi Pt_1 cadere a terra e rotolarsi per qualche metro mentre la sua bici è rimasta fer-
8 ma per terra vicino al primo dissuasore. Siccome io seguivo a distanza di si- curezza sono riuscito ad evitare l'impatto con la bici del Pt_1
Il teste , avendo, invece, già superato il tratto di strada inte- Testimone_2 ressato al momento della collisione, richiamato da rumori di ferraglia, soprag- giungeva ad impatto già avvenuto, limitandosi, pertanto, solo a constatare la presenza, al suolo, dell'amico Pt_1
Nel rapporto della Municipale non si rilevano planimetrie ricostruttive del si- nistro poiché la bici da corsa era stata spostata dal luogo dell'occorso e non si rilevano a terra segni riconducibili all'occorso.
Nella specie, dall'istruttoria, è desumibile che il sinistro si sia verificato in pieno giorno, in prossimità di un incrocio, dove sono posizionati dei rallentatori della velocità, di altezza solo leggermente superiore al resto della carreggiata. I predetti dissuasori erano ben visibili, procedendo su un velocipede, atteso che era giorno, ed era imposto l'obbligo di mantenere una velocità inferiore a 30 km/h.
Non è invece possibile ricostruire l'esatta dinamica della caduta, atteso che non si comprende su quale fessura del primo dissuasore si sia incastrata la ruota della bici, che era stata rimossa immediatamente dopo l'occorso.
Nella specie, la prova della frenata ipotizzata in prime cure non può dirsi ac- quisita, non essendoci segni in tal senso, e, del resto, il primo giudice ha potu- to solo ipotizzare la dinamica del sinistro, che ha peraltro ricostruito in modo diverso da quello allegato dall'attore e, soprattutto, dal teste indifferente Pan- doli.
Ed invero, osservando bene le fotografie allegate, si evince che, se la velocità di guida si fosse tenuta entro i limiti indicati, la caduta descritta dal non si Tes_1 sarebbe verificata atteso che i rallentatori erano ben visibili anche da lontano, oc- cupando l'intera area della carreggiata e se il avesse tenuto una velocità Pt_1 di guida adeguata, le fenditure presenti nel primo rallentatore sarebbero state ini- donee a bloccare la ruota di una bicicletta da corsa in marcia.
Invero, le fenditure presenti sul dissuasore, dovute a scarsa manutenzione, non sarebbero astrattamente tali da costituire insidia per le macchine e nemmeno per
9 la circolazione di velocipedi, ma possono tuttavia aver contribuito nella specie a cagionare l'occorso per la particolare conformazione delle ruote di una biciletta da corsa, per loro natura più piccole di una normale bicicletta e per l'andatura evidentemente tenuta dal ciclista, che probabilmente non è riuscito ad adeguarla al particolare stato dei luoghi.
La caduta è dunque da ascriversi sì, come ha concluso il primo giudice, a condot- ta imprudente da parte del ciclista, atteso che a una velocità di guida più modera- ta l'infortunio non si sarebbe verificato, o non si sarebbe verificato con quelle particolari modalità (blocco della ruota anteriore, e rotazione del manubrio) ma, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale condotta ha assunto un ri- lievo causale meramente concorrente, atteso lo stato di pericolosità intrinseca della res, costituita dal degrado del dissuasore che attraversava l'intera car- reggiata e dunque non era comunque evitabile, tanto che, subito dopo il sini- stro oggetto di causa, fu rimosso e sostituito dal convenuto. CP_1
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione,
10 proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggia- to, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in fun- zione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass.
n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. È stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione “fat- to colposo” che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma de- ve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto
11 con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comu- ne prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a secon- da del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord.
20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e, fermo restando che, nel for- mulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del dan-
12 neggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conse- guenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il con- tegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
8. Nel caso di specie, in istruttoria, è stato accertato il fatto storico della cadu- ta avvenuta sopra al dissuasore in condizioni di degrado e scarsa manutenzio- ne: è stato accertato con prova testimoniale come la ruota della bici si sia arre- stata sopra il dissuasore,.
8.1. La dinamica dell'incidente non è però chiaramente compatibile, come si è detto, con una velocità di guida idonea allo stato dei luoghi.
9.In buona sostanza, ritiene la Corte che l'attenta valutazione di tutte le pecu- liari circostanze del caso concreto faccia ritenere che la condotta, comunque imprudente, dell'attore non sia tale da elidere in maniera chiara ed evidente il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, configurandosi per- tanto un concorso di colpa del ciclista nella misura del 50% nella determina- zione dell'evento, che gli altri ciclisti sono stati in grado di evitare.
9.1. in conclusione, ribadito che la giurisprudenza di vertice è consolidata nel ritenere che l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato sia astrattamente ravvisabile anche nell'ipotesi di responsabilità di cosa in custodia e non sola- mente nell'ipotesi di cui all'art.2043 c.c.,, quando – come nel caso di specie - il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrom- pere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custo- dia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabili- tà del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass.08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384)”.
13 10. Pertanto, l'appello va accolto, ma solo in parte, dovendosi riformare la de- cisione impugnata nella parte in cui non ha ravvisato il solo concorso di colpa del danneggiato, determinato nella misura del 50%.
11. L'accoglimento – sia pur parziale – della domanda sull'an comporta la ne- cessità della delibazione del quantum debeatur e a tal fine la causa deve esse- re rimessa in istruttoria per lo svolgimento di CTU medico legale sulla perso- na dell'attore come da separata ordinanza.
11.Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Teramo n. 456/2024 così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata accerta il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50% nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa;
2)provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione in istruttoria del- la causa per la determinazione del quantum debeatur;
3)spese al definitivo.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio, in data 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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