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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2780/2024 del
Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
, , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con gli Avv.ti D. Di Bella e D. Pattumelli, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4388/2024, pubblicata in data 10 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc, e , quali eredi di Pt_1 Parte_2 [...]
, chiedevano di riconoscere il diritto del dante causa all'indennità di accompagnamento ex Per_1 art. 1 L. n. 18/1980 sin dalla domanda amministrativa del 1° settembre 2019 e di condannare l' CP_1
a pagare loro, nella detta qualità, i ratei maturati a tal titolo, oltre interessi legali e spese di lite.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva la domanda e CP_1 condannava l'Istituto a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 e distratte in favore dei procuratori antistatari.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 ottobre
2024, e , nella qualità, chiedevano che, in parziale riforma della sentenza, Pt_1 Parte_2 le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 3.504,15 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' a rifondere in loro favore CP_1 la differenza rispetto a quanto già attribuito. A sostegno, lamentavano la violazione del D.M. n.
55/2014 e s.m., per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente perché inferiore ai minimi, in quanto, trattandosi di controversia rientrante nello scaglione di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, il compenso non doveva essere inferiore all'importo di € 2.695,50. Tale importo, inoltre, avrebbe dovuto essere aumentato del 30%, così come stabilito dall'art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della manifesta fondatezza delle difese svolte in primo grado.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie, osserva la Corte che il D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 - applicabile ratione temporis- all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”.
2 8. Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
- il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il Giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto;
- anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al Giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
- proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
- ne deriva che il Giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
9. Secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”. Infatti:
- la causa ha pacificamente natura previdenziale;
- il Tribunale ha condannato l' a pagare i ratei maturati dal 1° ottobre 2019 fino al 4 CP_1 maggio 2022, il cui importo è quantificabile -approssimativamente- in una somma complessiva non superiore a € 15.000,00 (ossia, € 12.512,74 fino al 31 ottobre 2021, come calcolato dagli appellanti a pag. 11 del ricorso di appello, cui va aggiunto l'importo maturato fino al 4 maggio 2022, circa € 522,00 mensili, oltre ratei della tredicesima maturati). Invero, secondo il comma 1 dell'art. 5, per individuare il valore della controversia si ha riguardo
“…di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata…”;
- di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal Giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione sulla presente controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.201,01 a 26.000,00” sono pari:
3 - fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso tabellare complessivo ammonta a € 1.865,00.
10. Va peraltro precisato che non spetta all'appellante il compenso per la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. (Al riguardo,
v. anche Cass. n. 10206/21).
11. Spetta invece all'appellante il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
12. Di poi, non vi è luogo per applicare la maggiorazione di cui all'art. 4, co. 8 del D.M. n. 55/2014, secondo cui «Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». Infatti, stante la natura della controversia
(pagamento di ratei di prestazione d'invalidità civile in esito a giudizio favorevole ex art. 445 bis cpc)
e la sua definizione in limine litis, non è stata necessaria alcuna specifica abilità tecnica dell'avvocato per far emergere, attraverso le proprie difese e nonostante le difese avversarie, la fondatezza della domanda della parte assistita, sicché non si apprezza un impegno professionale procuratorio maggiormente articolato e correlativamente da compensare giusta la norma di riferimento.
13. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e con la già disposta distrazione in favore dei procuratori antistatari, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_1
14. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte CP_1 ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 865,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto dal Tribunale e quanto riconosciuto in questa sede);
4 - per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a rifondere a e ad , quali eredi di , le CP_1 Pt_1 Parte_2 Persona_1 spese di lite del giudizio di primo grado nella maggior misura di € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna l' a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2780/2024 del
Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
, , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con gli Avv.ti D. Di Bella e D. Pattumelli, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4388/2024, pubblicata in data 10 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc, e , quali eredi di Pt_1 Parte_2 [...]
, chiedevano di riconoscere il diritto del dante causa all'indennità di accompagnamento ex Per_1 art. 1 L. n. 18/1980 sin dalla domanda amministrativa del 1° settembre 2019 e di condannare l' CP_1
a pagare loro, nella detta qualità, i ratei maturati a tal titolo, oltre interessi legali e spese di lite.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva la domanda e CP_1 condannava l'Istituto a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 e distratte in favore dei procuratori antistatari.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 ottobre
2024, e , nella qualità, chiedevano che, in parziale riforma della sentenza, Pt_1 Parte_2 le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate nel maggior importo di € 3.504,15 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' a rifondere in loro favore CP_1 la differenza rispetto a quanto già attribuito. A sostegno, lamentavano la violazione del D.M. n.
55/2014 e s.m., per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente perché inferiore ai minimi, in quanto, trattandosi di controversia rientrante nello scaglione di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, il compenso non doveva essere inferiore all'importo di € 2.695,50. Tale importo, inoltre, avrebbe dovuto essere aumentato del 30%, così come stabilito dall'art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della manifesta fondatezza delle difese svolte in primo grado.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie, osserva la Corte che il D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022 - applicabile ratione temporis- all'art. 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”.
2 8. Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
- il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il Giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto;
- anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al Giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
- proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
- ne deriva che il Giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
9. Secondo i parametri dell'art. 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M n. 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio nel caso di specie è quello previsto per le cause previdenziali con valore “fra € 5.200,01 ed € 26.000,00”. Infatti:
- la causa ha pacificamente natura previdenziale;
- il Tribunale ha condannato l' a pagare i ratei maturati dal 1° ottobre 2019 fino al 4 CP_1 maggio 2022, il cui importo è quantificabile -approssimativamente- in una somma complessiva non superiore a € 15.000,00 (ossia, € 12.512,74 fino al 31 ottobre 2021, come calcolato dagli appellanti a pag. 11 del ricorso di appello, cui va aggiunto l'importo maturato fino al 4 maggio 2022, circa € 522,00 mensili, oltre ratei della tredicesima maturati). Invero, secondo il comma 1 dell'art. 5, per individuare il valore della controversia si ha riguardo
“…di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata…”;
- di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal Giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione sulla presente controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione “da € 5.201,01 a 26.000,00” sono pari:
3 - fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso tabellare complessivo ammonta a € 1.865,00.
10. Va peraltro precisato che non spetta all'appellante il compenso per la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. (Al riguardo,
v. anche Cass. n. 10206/21).
11. Spetta invece all'appellante il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quanto meno in parte- nel caso di specie.
12. Di poi, non vi è luogo per applicare la maggiorazione di cui all'art. 4, co. 8 del D.M. n. 55/2014, secondo cui «Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». Infatti, stante la natura della controversia
(pagamento di ratei di prestazione d'invalidità civile in esito a giudizio favorevole ex art. 445 bis cpc)
e la sua definizione in limine litis, non è stata necessaria alcuna specifica abilità tecnica dell'avvocato per far emergere, attraverso le proprie difese e nonostante le difese avversarie, la fondatezza della domanda della parte assistita, sicché non si apprezza un impegno professionale procuratorio maggiormente articolato e correlativamente da compensare giusta la norma di riferimento.
13. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e con la già disposta distrazione in favore dei procuratori antistatari, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_1
14. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte CP_1 ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 865,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto dal Tribunale e quanto riconosciuto in questa sede);
4 - per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna l' a rifondere a e ad , quali eredi di , le CP_1 Pt_1 Parte_2 Persona_1 spese di lite del giudizio di primo grado nella maggior misura di € 1.865,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Condanna l' a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € CP_1
250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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