Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2356/2022 R.G.L., vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Marino Parte_1
-RICORRENTE-
e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Sculco Angela Caliò CP_1
Marincola
-RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 24.3.2022, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: “In data
20.04.2021, il Ricorrente presentava all' istanza Protocollo: 2021-1995618 per CP_1 CP_2
conseguire la prestazione previdenziale denominata Reddito di Emergenza c.d. REM, per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2021 (cfr. allegato 1). L'istanza era presentata in quanto il sig.
, aveva percepito l'ultima indennità NASPI nel periodo compreso tra il 01.07.2020 Parte_1
ed il 28.02.2021, e precisamente in data 10.09.2020 come si evince dall'estratto del cassetto previdenziale (cfr. allegato 2). Lo stesso inoltre era in possesso di un ISEE inferiore ad €
30.000,00 e precisamente di €. 22.420,85 come si evince dalla relativa attestazione (cfr. allegato
3). Il sig. percepiva la NASPI in quanto disoccupato a far data dal 31.10.2018 Parte_1
come risulta dal Mod. C/2 storico (cfr. allegato 4). La domanda pertanto era presentata dal sig.
nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 Parte_1 art. 12. L'indennità dovuta al sig. , ammonta a complessivi € 560,00 mensili, ossia Parte_1 la quota base di € 400,00 aumentata della percentuale di 1,4, in quanto il nucleo familiare dell'istante è composto anche dal coniuge sig.ra , C.F.: Persona_1 C.F._1
1
per i tre mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2021, ammonta per complessivi € 1.680,00. Nonostante la regolarità documentale, e la chiara esistenza dei requisiti di legge per la percezione della prestazione previdenziale de qua, come sopra ampiamente illustrato;
l' respingeva la CP_1
domanda presentata dal Ricorrente, come si evince dalla comunicazione della visualizzazione domande ed esiti (cfr. allegato 5). In data 06.08.2021 il sig. presentava ricorso Parte_1
amministrativo al quale non seguiva alcuna risposta (cfr. allegato 6). Da quanto sopra illustrato
è evidente il diritto del Ricorrente alla percezione della prestazione previdenziale richiesta”.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il sig. è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legge n. 41 del Parte_1
22 marzo 2021, per il conseguimento del Reddito di Ultima Istanza, per il periodo indicato nella superiore esposizione;
per l'effetto: -condannare l' Controparte_3
in Persona del Legale Rapp. P.T. al pagamento della prestazione previdenziale richiesta
[...]
in favore del Ricorrente per l'importo di € 1.680,00, o per la diversa maggior o minor somma che emergerà nel corso dell'istruttoria processuale;
-vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Marino”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' difendeva la legittimità del proprio operato, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese con particolare riferimento alla mancata allegazione, alla domanda amministrativa, di ISEE in corso di validità e ne invocava l'integrale rigetto.
Istruita documentalmente, la causa, nella quale la scrivente è subentrata il 6.2.2024, perveniva all'udienza di discussione del 5.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite, pertanto, note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. - La domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, giova premettere che il requisito oggetto di contestazione è delineato dall'art. 12 del d.l. n. 41 del 2021, conv. con modif, in l. n. 69 del 2021, il quale prevede: il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
2 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge; c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del
2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020. 2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del
2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con
ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all' Controparte_3
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal
[...]
medesimo e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento CP_3
3 delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui al comma 2 è effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma
10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021.
L provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del CP_1
presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile. 6.
Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42>>.
Dunque, fra i requisiti previsti per i benefici di cui ai commi 1 e 2 vi è un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) valida al momento di presentazione della domanda.
Come osservato dall' , nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i contribuenti attestano non CP_1
soltanto i dati del proprio nucleo familiare, ma anche quelli relativi al reddito e alla situazione patrimoniale mobiliare o immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Pertanto, al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità dove verificare il valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare.
L' richiama, senza produrla, la circolare n. 69 del 3.06.2020, la quale avrebbe previsto che: CP_1
“fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una DSU valida. In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di Rem” ( il doc. 7 è richiamato nella memora di costituzione, ma non figura tra gli allegati presenti nel fascicolo di parte). allegato alla memoria di costituzione).
Il possesso dei requisiti di legge deve essere autocertificato nel modulo di presentazione della domanda e oggetto di verifiche ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e la non
4 veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Con domanda del 20/04/2021, l'odierno ricorrente rilasciava le Controparte_4
seguenti autocertificazioni:
QUADRO B - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI LEGGE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Dichiaro altresì di essere in possesso al momento della presentazione della domanda di una DSU valida, con un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, di non essere titolare di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di non far parte di un nucleo beneficiario di Reddito o
Pensione di Cittadinanza, e di essere consapevole che il REM è incompatibile con le misure previste dall'articolo 10 del presente decreto legge (doc. 1 all. alla memoria di costituzione)
QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE:
Dichiaro di essere consapevole che per accedere al REM il nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, da cui CP_1
verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza del requisito economico del valore ISEE nonché la composizione del nucleo familiare.
Sostiene, però, l' che - nella specie - la domanda amministrativa, presentata dal ricorrente il CP_1
20.4.2021 ai sensi del comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (tanto, in particolare, si desume dalle allegazioni contenute in ricorso: “L'istanza era presentata in quanto il sig.
, aveva percepito l'ultima indennità NASPI nel periodo compreso tra il 01.07.2020 Parte_1
ed il 28.02.2021, e precisamente in data 10.09.2020 come si evince dall'estratto del cassetto previdenziale (cfr. allegato 2). Lo stesso inoltre era in possesso di un ISEE inferiore ad €
30.000,00 e precisamente di €. 22.420,85 come si evince dalla relativa attestazione”), sarebbe priva di ISEE in corso di validità a tale data.
Infatti, la precedente Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal era scaduta Parte_1
il 31/12/2020 (doc. 2 allegato alla memoria di costituzione), mentre la successiva DSU è stata presentata il 31/05/2021, ovvero dopo la presentazione della domanda amministrativa (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione).
Ciò posto, il diniego opposto dall' non appare corretto, poiché se è vero che la DSU è stata CP_1
presentata dal ricorrente il 31/05/2021, ovvero dopo la presentazione della domanda amministrativa (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione), il suo periodo di validità (o
5 vigenza) e dell'attestazione in tal modo ottenuta è, in realtà, l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
Di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni espresse dal Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro (cfr. sent. n. 93 del 26.7.2021 resa dal Tribunale di Cuneo, Sez. I), che, per la similarità della fattispecie (reddito di cittadinanza), appaiono applicabili, mutatis mutandis, anche al caso in esame.
“…In punto di diritto, circa il meccanismo di riconoscimento ed erogazione del Reddito di
Cittadinanza (RDC) si osserva che ai sensi dell'.art. 2 DL 4/2019 “Il Rdc [Reddito di
Cittadinanza] è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, tra gli altri requisiti, di “…2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
IS., diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000”; il successivo art. 5 del DL (“Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio”), tra l'.altro, dispone: “1. ..Con provvedimento dell' sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche CP_1
sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10.
Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini IS., il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall ... […] ...” CP_1
Si osserva pertanto che, come rilevato anche dal Collegio, il collegamento con l'.attestazione IS.
e con la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - su cui è fondata l'.attestazione IS. – è preciso: per potere richiedere il Reddito di Cittadinanza, occorre ottenere un'.attestazione IS. che sia in corso di validità, e, con ciò, avere presentato la Dichiarazione Sostituiva Unica.
Ciò significa che la considerazione dei singoli requisiti, non solo dei dati aggregati, ma anche dei singoli elementi, è tratta dalla disciplina che regola l'.IS. e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica).
Sul punto le argomentazioni svolte dal Collegio appaiono chiare e totalmente condivisibili e si richiamano anche ai sensi dell'.art. 118 disp.att.c.p.c.: “La circostanza risulta chiara laddove si consideri che il Reddito di Cittadinanza ha sostituito, quale strumento di contrasto alla povertà, il c.d. Reddito di Inclusione, introdotto con D.lgs. 147/2017, (Disposizioni per l'introduzione di
6 una misura nazionale di contrasto alla povertà”): nell'.ambito di tale normativa è stata regolamentata, come si dirà, anche la disciplina di IS. e DSU, tuttora in vigore.
Il che è in linea con la funzione dell'.IS.: istituito dal D.lgs. 109/1998 ("Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”), è
l'.indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata: l'.accesso a tali prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia L'.art. 1 del D.lgs. 109/1998 così definisce l'.ambito di utilizzazione dello strumento: “1. Fe. restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.
Anche secondo l'.art. 2 DPR 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica Co equivalente”) “1. L'. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'.indicatore ai fini dell'.accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni…».
Si tratta in sostanza di una sorta di documento di identità economica del nucleo familiare, strumento principale e generalizzato, salve specifiche diverse disposizioni, utilizzato in ogni ipotesi di prestazione assistenziale e sociale.
Al fine di ottenere l'.attestazione IS. occorre la DSU, ai sensi dell'.art. 4 D.lgs. 109/1998, il quale prevede che “ Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma
7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”, e dell'.art 2, comma 6 DPR 159/2013, cit., secondo cui “L'IS. è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'art. 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'. e dell acquisite dal CP_1 Controparte_6
Co sistema informativo dell ai sensi dell'art. 11.».
Con l'.art. 10 del DL 147/2017 (“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, c.d. Reddito di Inclusione) è stata poi introdotta la Dichiarazione
Sostitutiva Unica precompilata: la DSU e la successiva attestazione IS. si sviluppano attraverso la modalità di compilazione automatica del modulo della dichiarazione, a cura di in CP_1
cooperazione con l'. e con la disponibilità dei dati di altre amministrazioni. Controparte_6
L'.interessato fornisce pertanto i soli dati diversi da quelli che vengono tratti direttamente dagli archivi delle amministrazioni interessate. Tali ultimi dati sono modificabili solo ove erronei.
E la disciplina si occupa anche della validità nel tempo di dichiarazione e attestazione, e della fissazione del momento rilevante per la determinazione dei dati reddituali e patrimoniali
È necessario, infatti, che la misurazione della posizione economica sia fissata, in qualche modo cristallizzata, per tutte le ipotesi, in un dato momento storico, al fine di una definizione obiettiva ed omogenea della posizione degli aspiranti beneficiari delle prestazioni, anche per esigenze di celerità, trasparenza, e certezza.
Sul punto, con DL 101/2019, convertito con legge 128/2019, il comma 4 dell'.art. 10 è stato modificato ed è stato previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal
2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1°. gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”
In particolare, è stato fissato il periodo di validità della DSU, corrispondente all'.anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
E, per quanto qui rileva, è stato stabilito, sia per i redditi che per il patrimonio, il c.d.
“puntamento” al secondo anno precedente.
Quindi, per il 2020, il riferimento è al 2018: sono calcolati i redditi percepiti nel 2018 e patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.
Per tutto il periodo di vigenza della DSU (e dall'.attestazione in tal modo ottenuta) – cioè per l'.anno solare 2020 - e per ogni richiesta presentata, i dati rilevanti rimangono i medesimi.
8 Ciò vale, in assenza di previsioni derogatorie specifiche e fatta salva la necessità, per ogni singola provvidenza, di integrazione delle informazioni con dati specifici, per tutto il sistema di protezione sociale.
Tanto significa che, avuto riguardo all'interpretazione sistematica della norma di cui all'art. 2
DL 28/2019 che qui interessa, ed alla ricostruzione del sistema così come appena sommariamente descritta, il “momento della presentazione della domanda” va ritenuto il periodo di riferimento della DSU in corso di vigenza…”.
Poiché, quindi, l'ISEE ordinario del ricorrente, calcolato dall' nell'attestazione rilasciata a CP_1
seguito di DSU presentata il 31.5.2021 e non superiore ad euro 30.000, deve ritenersi valido dal
1° gennaio 2021 al 31.12.2021, può ritenersi soddisfatto il requisito reddituale previsto dal comma 2 della richiamata disposizione normativa.
Non essendovi ulteriori ragioni ostative al pagamento del beneficio rivendicato e risultando per tabulas che il ha percepito l'ultima NASPI in data 1.9.2020 (ovvero nel periodo Parte_1
compreso tra il 1.7.2020 e il 28.2.2021), la domanda va integralmente accolta siccome fondata sia nell'an, che nel quantum.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va evidenziato il calcolo del ricorrente non è stato minimamente contestato dall' . CP_1
3. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la trasmissione della DSU in data successiva alla trasmissione della domanda amministrativa e l'impossibilità di verificare il contenuto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, il quale si è limitato a versare in atti unicamente la relativa ricevuta di trasmissione priva del ricorso e degli eventuali allegati (cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'importo di €. 1.680,00 a titolo di reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, oltre accessori di legge a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
b) spese compensate.
Foggia, 5.2.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina di Leo
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