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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9320 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Alleri, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Dante n. 44. appellante contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Loredana Sabella, con elezione di domicilio a Palermo, via Sciuti n.164. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da memorie conclusive depositate ai sensi dell'art. 352 cpc e note scritte per l'udienza cartolare del 13.02.2025, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1355/2023 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Palermo in data 07.04.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229009495305000, relativamente alla cartella n. 29620140013445026001.
A sostegno dell'appello adduceva che erroneamente il GdP aveva ritenuto correttamente notificata la cartella oggetto della spiegata opposizione, evidenziando che nella raccomandata informativa spedita a mezzo l'operatore di posta privata e ritornata al mittente per CP_2 compiuta giacenza, era chiaramente indicato che il destinatario si era trasferito. Reiterava in subordine tutti gli altri motivi di impugnazione proposti in primo grado e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella impugnata.
Costituitasi l' contestava i motivi di Controparte_1 impugnazione e si opponeva alla modifica della sentenza, rimarcando la correttezza e la tempestività del procedimento notificatorio.
Così brevemente ricostruiti i fatti principali, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e va accolto.
Assume l'appellante di non avere mai ricevuto la notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata;
di contro, l'agente della riscossione, non è riuscito a dimostrare la regolarità del procedimento di notifica, limitandosi a dimostrare di avere tentato la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito del plico presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa, senza tuttavia fornire la prova che tale raccomandata sia effettivamente entrata nella sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario.
Ed infatti, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, come nella specie, il perfezionamento della notifica necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).
Per la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., è quindi necessario l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che “ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente
l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, occorre dunque che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cassazione sentenza n.
20074/2021 del 14 luglio 2021).
Ebbene, nella specie, a fronte della contestazione dell'appellante, l'Ente convenuto su cui incombe l'onere, ha dedotto di avere effettuato la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito del plico presso la casa comunale, limitandosi però a dimostrare di avere spedito la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cpc, mentre difetta la prova che la raccomandata sia effettivamente entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ed infatti, sulla busta contenente il detto avviso, ritornata al mittente per compiuta giacenza, è indicata quale motivazione il trasferimento del destinatario in data 21.10.2014.
Consegue che non può ritenersi dimostrata la regolarità della notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata che deve essere pertanto annullata.
In difetto della prova della regolarità del procedimento di notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella), anche l'atto conseguenziale deve ritenersi nullo.
Al riguardo, è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella specie l'intimazione di preventiva iscrizione ipotecaria
– la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella (Cass. n.
13314/21).
Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.
Ed infatti, l'amministrazione finanziaria deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.
La giurisprudenza dominante consente poi al contribuente di far valere tale nullità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'intimazione di pagamento) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, nella specie la cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082; Cass. S.U.
5791/08, S.U. 16412/07).
Segue la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.038,00, di cui euro 125,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 1.874,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore avv. Maurizio Alleri dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'intimazione di pagamento n.29620229009495305000, limitatamente alla cartella n. 29620140013445026001.
Condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3 dell'avv. Maurizio Alleri (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.038,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 1.874,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello.
Così deciso a Palermo, in data 18/02/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9320 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Alleri, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Dante n. 44. appellante contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Loredana Sabella, con elezione di domicilio a Palermo, via Sciuti n.164. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da memorie conclusive depositate ai sensi dell'art. 352 cpc e note scritte per l'udienza cartolare del 13.02.2025, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1355/2023 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Palermo in data 07.04.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta in primo grado avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229009495305000, relativamente alla cartella n. 29620140013445026001.
A sostegno dell'appello adduceva che erroneamente il GdP aveva ritenuto correttamente notificata la cartella oggetto della spiegata opposizione, evidenziando che nella raccomandata informativa spedita a mezzo l'operatore di posta privata e ritornata al mittente per CP_2 compiuta giacenza, era chiaramente indicato che il destinatario si era trasferito. Reiterava in subordine tutti gli altri motivi di impugnazione proposti in primo grado e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella impugnata.
Costituitasi l' contestava i motivi di Controparte_1 impugnazione e si opponeva alla modifica della sentenza, rimarcando la correttezza e la tempestività del procedimento notificatorio.
Così brevemente ricostruiti i fatti principali, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e va accolto.
Assume l'appellante di non avere mai ricevuto la notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata;
di contro, l'agente della riscossione, non è riuscito a dimostrare la regolarità del procedimento di notifica, limitandosi a dimostrare di avere tentato la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc mediante deposito del plico presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa, senza tuttavia fornire la prova che tale raccomandata sia effettivamente entrata nella sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario.
Ed infatti, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, come nella specie, il perfezionamento della notifica necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).
Per la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., è quindi necessario l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che “ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente
l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tal senso, occorre dunque che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cassazione sentenza n.
20074/2021 del 14 luglio 2021).
Ebbene, nella specie, a fronte della contestazione dell'appellante, l'Ente convenuto su cui incombe l'onere, ha dedotto di avere effettuato la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 cpc, mediante deposito del plico presso la casa comunale, limitandosi però a dimostrare di avere spedito la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cpc, mentre difetta la prova che la raccomandata sia effettivamente entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ed infatti, sulla busta contenente il detto avviso, ritornata al mittente per compiuta giacenza, è indicata quale motivazione il trasferimento del destinatario in data 21.10.2014.
Consegue che non può ritenersi dimostrata la regolarità della notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata che deve essere pertanto annullata.
In difetto della prova della regolarità del procedimento di notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella), anche l'atto conseguenziale deve ritenersi nullo.
Al riguardo, è opportuno richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – nella specie l'intimazione di preventiva iscrizione ipotecaria
– la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella (Cass. n.
13314/21).
Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga.
Ed infatti, l'amministrazione finanziaria deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.
La giurisprudenza dominante consente poi al contribuente di far valere tale nullità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'intimazione di pagamento) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, nella specie la cartella di pagamento (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082; Cass. S.U.
5791/08, S.U. 16412/07).
Segue la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.038,00, di cui euro 125,00 per spese vive, iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 1.874,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore avv. Maurizio Alleri dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'intimazione di pagamento n.29620229009495305000, limitatamente alla cartella n. 29620140013445026001.
Condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3 dell'avv. Maurizio Alleri (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.038,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 1.874,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello.
Così deciso a Palermo, in data 18/02/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza