TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2177/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in ROMA, al viale Controparte_1
Vaticano 46, rappresentato e difeso dall'avv. PROIETTI FABRIZIO e dall'avv.
Emanuele Bove giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 30.5.23 parte ricorrente ha esposto:
1 - Che è dipendente della a decorrere dal 01/09/2021 Controparte_1
e presta la propria opera nell'ambito dell'appalto per la gestione del servizio mensa dell'Ospedale San Pio di Benevento;
- Che il rapporto è stato formalizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 48,75% dell'orario pieno, ed inquadramento nel livello retributivo 6S di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Turismo, con mansioni di “Addetta Servizio Mensa”;
- Che tuttavia, sin dall'assunzione, non ha mai svolto alcuna mansione relativa alla preparazione e/o somministrazione di pasti e/o alle attività di pulizia;
- che, invero, sin dalla data di assunzione ha sempre svolto le mansioni di impiegata amministrativa;
- Che si è sempre occupata della gestione delle bolle di consegna, della prenotazione dei pasti, della gestione degli ordini della merce, della ricezione e dello smistamento delle telefonate e di ogni altro adempimento relativo alla prenotazione e alla gestione dei pasti giornalieri;
- Che ha richiesto, senza esito, il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale dovuto, nonché il pagamento di tutte le differenze retributive maturate sin dal 01/09/2021.
Ha concluso chiedendo di “1)Accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dal
01/09/2021 (data di assunzione), ha svolto mansioni lavorative riconducibili al
5° livello retributivo di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Turismo, applicato in azienda;
2) Di conseguenza condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
disporre l'inquadramento della ricorrente nel 5° livello retributivo di cui al
CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo applicato in azienda, con decorrenza dal 01/12/2021 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
3) Condannare, altresì, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
2 ricorrente, delle differenze retributive tra il 5°livello retributivo di cui al CCNL
Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo applicato in azienda ed il livello retributivo 6S di cui al medesimo CCNL sin dalla data di assunzione (01/09/2021), ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c.; con vittoria di spese”.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
2.
Ciò premesso, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze 9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in
Lav. nella giur. 2015, 204).
Per quanto concerne l'inquadramento, occorre premettere che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni
3 legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che
4 impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente,
a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n.
11925 del 07/08/2003).
Nel caso in esame, parte ricorrente rivendica l'inquadramento nel livello V di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo, applicato in azienda.
La declaratoria contrattuale prevista dall'art. 54 del predetto CCNL, stabilisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– tablottista e marchiere;
– cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
– cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
– telescriventista;
– magazziniere comune;
– centralinista;
– cellista surgelati o precotti;
– terzo pasticcere;
– dattilografo;
– altri impiegati d'ordine;
– dispensiere;
5 – cantiniere;
– banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
– banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
– operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
– sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
– addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
– addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
– controllo merci;
– cameriere bar, tavola calda, self-service;
– demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
– barista;
– guardarobiere non consegnatario;
– allestitore catering;
– autista di pista catering;
– secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
– operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
– guardia giurata;
6 – conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
– operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Invece, sempre in ragione della medesima disposizione contrattuale, appartengono al livello retributivo 6S “i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
– addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
7 significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3.
Pertanto, appare evidente che, onde verificare la fondatezza del ricorso è necessario innanzitutto verificare l'esito della prova orale espletata.
Il teste dichiara: “ADR: indifferente Tes_1
ADR: Sono collega della ricorrente dal 2001 quando c'era la vecchia azienda
ADR: Non ho cause con la resistente
ADR: Dal 2021 quando è subentrata al la ricorrente svolge mansioni CP_1
di impiegata occupandosi della preparazione di fatture (mappe) dove sono indicati tutti i pazienti e le loro diete e poi stampa tali mappe preparando i bollini dei pasti (per diabetici ad es. ), chiama le asl per sapere quanti sono i pazienti e il numero dei pasti da preparare, quanti pasti speciali ci sono, comunque svolge solo mansioni d'ufficio. Riceve le telefonate dai reparti.
ADR: La ricorrente fa tutto al computer .
ADR: Le mappe che prepara sono redatte e compilate al computer. Tali mappe devono arrivare sulla catena per la preparazione dei pasti
ADR: La ricorrente risponde al telefono.
ADR: La ricorrente prepara le mappe dei pasti per tutti i pazienti e per quelli speciali deve indicare il tipo di dieta (liquida, per diabetici, proteica, ecc.).
ADR: Non so se c'è un programma aziendale per fare ciò.
ADR: Io ero in ufficio con la vecchia azienda per sostituire una collega, ma ora sono addetto mensa.
ADR: Vedo la ricorrente lavorare tutti i giorni”.
8 Il teste dichiara: “ADR: Sono responsabile operativo di area e Testimone_2
di servizio ad interim anche per il S. Pio e mi occupo della gestione del cliente ma anche del personale e del rispetto dei parametri economici rispetto al budget.
ADR: Presso il S. Pio è che ha la responsabilità di controllare Controparte_2
gli stock e di verificare la rispondenza della merce e delle derrate rispetto alle bolle di consegna e poi le registra. E' magazziniere.
ADR: Sopra di lui c'è e poi io Persona_1
ADR: La prenotazione dei pasti è fatta direttamente dal personale ospedaliero e poi sono inoltrate in ufficio e vengono caricate su un applicativo così come richiesto dai reparti, in caso di diete particolari la competenza è di
[...]
, che in quanto dietista, si interfaccia con le dietiste del S. Pio in caso CP_3
di particolari esigenze e sovraintende a tutto il processo legato alle diete e alle prenotazioni.
ADR: Le mappe sono fogli A4 su cui il personale di reparto riporta per ogni singolo letto le esigenze dietetiche e le prenotazioni del vitto per ogni ammalato.
ADR: Le variazioni possono arrivare sia in forma scritta sia per telefono e se non ci sono problemi particolari si modifica l'applicativo.
ADR: La ricorrente è addetta ai servizi mensa: svolge parte del servizio in ufficio inserendo i dati riportati sulle mappe nell'applicativo (fornito dall'azienda e istallato sul pc aziendale) per le prenotazioni dei pasti, partecipa al nastro di confezionamento all'occorrenza ricoprendo varie postazioni (scodellamento, composizione dei primi, dei secondi, corrispondenza vassoi).
ADR: Ciò viene stabilito nell'ordine di servizio giornaliero ed è il o io Per_1
che decidiamo cosa la ricorrente deve fare.
ADR: Io sono sul cantiere di Benevento una volta a settimana”.
dichiara: “ADR: indifferente Controparte_4
ADR: Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme .
ADR: non cause con la società
9 ADR: Dal 2001 ho iniziato a lavorare con un'altra azienda e con la società resistente da circa tre anni
ADR: Sono aiuto cuoco in cucina da circa tre anni prima ero addetta al servizio mensa .
ADR: Abbiamo turni dalle 7.30 alle ore 12 o 6.30 alle 13.10 , 6.00 -12.40, 14.30
-21 e ci alteriamo in base ai turni .
ADR: La ricorrente è addetta alla prenotazione pasti e lavora nell'ufficio dietiste ovvero ufficio prenotazione pasti.
ADR: Se ho necessità di chiedere cambi dieta o per le mappe dei pasti se ancora non sono arrivate in cucina mi capita di andare in ufficio.
ADR: Di norma i suddetti cambi e le mappe vengono portate a noi in cucina Per dalla ricorrente e le altre colleghe e oppure . Per_2 Per_3
ADR: La ricorrente prende le telefonate dai reparti per prendere le prenotazioni registrando il nome del paziente, il reparto e la dieta . In caso di etichette delle vaschette del cibo chiediamo a tale ufficio e loro ce le preparano .
ADR: Anche le altre tre colleghe della ricorrente svolgono le stesse attività alternandosi nei turni
ADR: La ricorrente non lavora fuori dall'ufficio , ma una tantum capita che la ricorrente o le sue colleghe ci danno una mano nella distribuzione dei pasti in caso di assenza di personale .
ADR. Tale attività dura mezz'ora
ADR: Le diete sono stabilite dal reparto che indica la dieta in base al paziente
ADR: In base ai miei turni capita che ci vendiamo ovvero ci incrociamo anche tutti i giorni ma può capitare che abbiamo lo stesso turno e quindi vedo la ricorrente lavorare”.
A. dichiara: “ADR: indifferente CP_3
ADR: Lavoro insieme alla ricorrente nella stessa azienda di ristorazione. Presso la resistente lavoro dal 2021, tale azienda è subentrata ad un'altra
10 ADR: io sono dietista
ADR: La ricorrente lavora nell'ufficio prenotazione pasti e riporta le telefonate ricevute dai reparti in merito a nuovi ingressi, dimissioni o cambi dieta.
ADR: La merce che viene stoccata all'interno dell'ospedale se ne occupa il magazziniere le bolle che accompagnano la merce le riceve Controparte_2
sempre il magazziniere Contr
è il responsabile dell'impianto e noi abbiamo lui come Persona_1
riferimento in caso di problemi più seri mentre se non c'è un prodotto si chiama il fornitore.
ADR: Non sono io che ricevo le telefonate delle prenotazione pasti, c'è l'ufficio prenotazione pasti che riceve le telefonate dai reparti, io vengo interpellata e mi confronto con le dietiste dell' in caso di variazioni dei pasti per pazienti CP_6
particolari e io comunico alle addette all'ufficio prenotazione pasti la struttura della dieta comunicatami dalle dietiste dell'ospedale e io lo comunico alle addette che devono provvedere poi alla formazione delle etichette .
ADR: La ricorrente riceve la telefonata dal reparto e segnala su un foglio e inserisce a video la segnalazione ricevuta sull'ingresso di un paziente, uscita variazione della dieta, poi stampa tali variazioni e le porta in cucina al cuoco che a quanti pasti leggeri o ipoproteiche o ipoglicemiche deve preparare;
stampa le mappe dei pasti per farle firmare agli infermieri per avvenuta consegna e stampa le etichette . Ciò per il S. Pio e per il presidio di , Per_5
mentre per l'ASL inseriti i pasti per i vari presidi elabora le bolle di consegna che l'autista porta con sé per la consegna del pasto e le etichette
ADR: nel turno di pomeriggio può capitare che la ricorrente o le altre addette alla prenotazione vengano chiamate per sostituire un addetto alla distribuzione ma non controlla i pasti né li distribuisce ma assembla solo i vassoi o meglio prende il posto dell'addetto mensa in una delle fasi di catena (mettere primo, secondo e contorno nei vassoi).
11 ADR: io non lavoro di pomeriggio però so che il responsabile di impianto ha dato questa disposizione e non so con che frequenza accada ciò”.
Il quadro probatorio consente di affermare che la ricorrente debba essere inquadrata nel livello superiore rivendicato.
I testi hanno tutti riferito che la ricorrente è addetta all'ufficio prenotazione pasti dove si alterna con altre colleghe, occupandosi di caricare le prenotazioni dei pasti provenienti dai reparti su un applicativo tramite pc, di inserire le variazioni delle diete comunicate dai reparti, di rispondere al telefono, di interfacciarsi con i reparti da cui riceve segnalazioni di variazioni dei pasti o delle diete provvedendo alla relativa modifica sull'applicativo, di stampare e consegnare le mappe dei pasti, di stampare le etichette dei pasti.
In particolare la teste ha dichiarato che “la ricorrente svolge mansioni di Tes_1
impiegata occupandosi principalmente della preparazione di fatture (mappe) dove sono indicati tutti i pazienti e le loro diete e poi stampa tali mappe preparando i bollini dei pasti (per diabetici ad es. ), chiama le asl per sapere quanti sono i pazienti e il numero dei pasti da preparare, quanti pasti speciali ci sono, comunque svolge solo mansioni d'ufficio”.
La ricorrente svolge, dunque, in concreto compiti diversi da quelli indicati nel livello VI super , che fa riferimento alla partecipazione “ alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa….e ad altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese”.
I testi hanno riferito, infatti, che la ricorrente lavora sempre in ufficio e che solo marginalmente ed occasionalmente “una tantum” (in caso di assenza di personale addetto alla mensa) partecipa ad una delle fasi di distribuzione dei pasti, ma mai si occupa della preparazione dei pasti, o della pulizia dei locali o della pulizia delle attrezzature.
12 Le mansioni svolte dalla ricorrente, pertanto, sono inquadrabili nel livello V in cui sono inquadrati i lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro .. tra cui altri impiegati d'ordine” svolgendo sostanzialmente mansioni di natura impiegatizia riconducibili alla figura del cd.
“impiegato d'ordine”.
Trattasi di mansioni che richiedono il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche “ e che consistono in “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
La declaratoria del livello 6S si limita a riportare mansioni legate alla realizzazione e/o somministrazione dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia;
ovvero semplici attività manuali ed esecutive di esiguo contenuto professionale.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art 58, comma 1, del CCNL applicato in azienda stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta;
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi”.
13 Tutti i testi hanno riferito che la ricorrente sin dall'assunzione ha sempre lavorato in ufficio svolgendo le mansioni di addetta alla prenotazione pasti.
Da tutto ciò consegue il diritto della ricorrente al superiore inquadramento nel livello V del ccnl applicato con decorrenza dal 01/9/2021, nonché il diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni svolte, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento al minimo stante l'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale Turismo a far data dall'assunzione;
2) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate per effetto del superiore inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 4.629,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 24/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
14
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2177/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in ROMA, al viale Controparte_1
Vaticano 46, rappresentato e difeso dall'avv. PROIETTI FABRIZIO e dall'avv.
Emanuele Bove giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 30.5.23 parte ricorrente ha esposto:
1 - Che è dipendente della a decorrere dal 01/09/2021 Controparte_1
e presta la propria opera nell'ambito dell'appalto per la gestione del servizio mensa dell'Ospedale San Pio di Benevento;
- Che il rapporto è stato formalizzato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 48,75% dell'orario pieno, ed inquadramento nel livello retributivo 6S di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Turismo, con mansioni di “Addetta Servizio Mensa”;
- Che tuttavia, sin dall'assunzione, non ha mai svolto alcuna mansione relativa alla preparazione e/o somministrazione di pasti e/o alle attività di pulizia;
- che, invero, sin dalla data di assunzione ha sempre svolto le mansioni di impiegata amministrativa;
- Che si è sempre occupata della gestione delle bolle di consegna, della prenotazione dei pasti, della gestione degli ordini della merce, della ricezione e dello smistamento delle telefonate e di ogni altro adempimento relativo alla prenotazione e alla gestione dei pasti giornalieri;
- Che ha richiesto, senza esito, il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale dovuto, nonché il pagamento di tutte le differenze retributive maturate sin dal 01/09/2021.
Ha concluso chiedendo di “1)Accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dal
01/09/2021 (data di assunzione), ha svolto mansioni lavorative riconducibili al
5° livello retributivo di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale Turismo, applicato in azienda;
2) Di conseguenza condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
disporre l'inquadramento della ricorrente nel 5° livello retributivo di cui al
CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo applicato in azienda, con decorrenza dal 01/12/2021 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
3) Condannare, altresì, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
2 ricorrente, delle differenze retributive tra il 5°livello retributivo di cui al CCNL
Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo applicato in azienda ed il livello retributivo 6S di cui al medesimo CCNL sin dalla data di assunzione (01/09/2021), ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c.; con vittoria di spese”.
Parte resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
2.
Ciò premesso, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore. (Trib. Firenze 9/1/2015, Giud. Papait, in Lav. nella giur. 2015, 646)
Nel giudizio in tema di riconoscimento di qualifica superiore, il procedimento logico-giuridico che deve seguire il giudice si snoda in tre fasi successive: 1) quella dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore;
2) quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) quella, finale, del raffronto tra il risultato della prima indagine e la declaratoria della normativa contrattuale individuate nella seconda. (Corte app. Potenza 11/9/2014, Pres. Stassano Rel. Spagnuolo, in
Lav. nella giur. 2015, 204).
Per quanto concerne l'inquadramento, occorre premettere che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni
3 legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che
4 impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente,
a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n.
11925 del 07/08/2003).
Nel caso in esame, parte ricorrente rivendica l'inquadramento nel livello V di cui al CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale Turismo, applicato in azienda.
La declaratoria contrattuale prevista dall'art. 54 del predetto CCNL, stabilisce che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– tablottista e marchiere;
– cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
– cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
– telescriventista;
– magazziniere comune;
– centralinista;
– cellista surgelati o precotti;
– terzo pasticcere;
– dattilografo;
– altri impiegati d'ordine;
– dispensiere;
5 – cantiniere;
– banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
– banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
– operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
– sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
– addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
– addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
– controllo merci;
– cameriere bar, tavola calda, self-service;
– demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
– barista;
– guardarobiere non consegnatario;
– allestitore catering;
– autista di pista catering;
– secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
– operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
– guardia giurata;
6 – conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
– operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Invece, sempre in ragione della medesima disposizione contrattuale, appartengono al livello retributivo 6S “i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
– addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
7 significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3.
Pertanto, appare evidente che, onde verificare la fondatezza del ricorso è necessario innanzitutto verificare l'esito della prova orale espletata.
Il teste dichiara: “ADR: indifferente Tes_1
ADR: Sono collega della ricorrente dal 2001 quando c'era la vecchia azienda
ADR: Non ho cause con la resistente
ADR: Dal 2021 quando è subentrata al la ricorrente svolge mansioni CP_1
di impiegata occupandosi della preparazione di fatture (mappe) dove sono indicati tutti i pazienti e le loro diete e poi stampa tali mappe preparando i bollini dei pasti (per diabetici ad es. ), chiama le asl per sapere quanti sono i pazienti e il numero dei pasti da preparare, quanti pasti speciali ci sono, comunque svolge solo mansioni d'ufficio. Riceve le telefonate dai reparti.
ADR: La ricorrente fa tutto al computer .
ADR: Le mappe che prepara sono redatte e compilate al computer. Tali mappe devono arrivare sulla catena per la preparazione dei pasti
ADR: La ricorrente risponde al telefono.
ADR: La ricorrente prepara le mappe dei pasti per tutti i pazienti e per quelli speciali deve indicare il tipo di dieta (liquida, per diabetici, proteica, ecc.).
ADR: Non so se c'è un programma aziendale per fare ciò.
ADR: Io ero in ufficio con la vecchia azienda per sostituire una collega, ma ora sono addetto mensa.
ADR: Vedo la ricorrente lavorare tutti i giorni”.
8 Il teste dichiara: “ADR: Sono responsabile operativo di area e Testimone_2
di servizio ad interim anche per il S. Pio e mi occupo della gestione del cliente ma anche del personale e del rispetto dei parametri economici rispetto al budget.
ADR: Presso il S. Pio è che ha la responsabilità di controllare Controparte_2
gli stock e di verificare la rispondenza della merce e delle derrate rispetto alle bolle di consegna e poi le registra. E' magazziniere.
ADR: Sopra di lui c'è e poi io Persona_1
ADR: La prenotazione dei pasti è fatta direttamente dal personale ospedaliero e poi sono inoltrate in ufficio e vengono caricate su un applicativo così come richiesto dai reparti, in caso di diete particolari la competenza è di
[...]
, che in quanto dietista, si interfaccia con le dietiste del S. Pio in caso CP_3
di particolari esigenze e sovraintende a tutto il processo legato alle diete e alle prenotazioni.
ADR: Le mappe sono fogli A4 su cui il personale di reparto riporta per ogni singolo letto le esigenze dietetiche e le prenotazioni del vitto per ogni ammalato.
ADR: Le variazioni possono arrivare sia in forma scritta sia per telefono e se non ci sono problemi particolari si modifica l'applicativo.
ADR: La ricorrente è addetta ai servizi mensa: svolge parte del servizio in ufficio inserendo i dati riportati sulle mappe nell'applicativo (fornito dall'azienda e istallato sul pc aziendale) per le prenotazioni dei pasti, partecipa al nastro di confezionamento all'occorrenza ricoprendo varie postazioni (scodellamento, composizione dei primi, dei secondi, corrispondenza vassoi).
ADR: Ciò viene stabilito nell'ordine di servizio giornaliero ed è il o io Per_1
che decidiamo cosa la ricorrente deve fare.
ADR: Io sono sul cantiere di Benevento una volta a settimana”.
dichiara: “ADR: indifferente Controparte_4
ADR: Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme .
ADR: non cause con la società
9 ADR: Dal 2001 ho iniziato a lavorare con un'altra azienda e con la società resistente da circa tre anni
ADR: Sono aiuto cuoco in cucina da circa tre anni prima ero addetta al servizio mensa .
ADR: Abbiamo turni dalle 7.30 alle ore 12 o 6.30 alle 13.10 , 6.00 -12.40, 14.30
-21 e ci alteriamo in base ai turni .
ADR: La ricorrente è addetta alla prenotazione pasti e lavora nell'ufficio dietiste ovvero ufficio prenotazione pasti.
ADR: Se ho necessità di chiedere cambi dieta o per le mappe dei pasti se ancora non sono arrivate in cucina mi capita di andare in ufficio.
ADR: Di norma i suddetti cambi e le mappe vengono portate a noi in cucina Per dalla ricorrente e le altre colleghe e oppure . Per_2 Per_3
ADR: La ricorrente prende le telefonate dai reparti per prendere le prenotazioni registrando il nome del paziente, il reparto e la dieta . In caso di etichette delle vaschette del cibo chiediamo a tale ufficio e loro ce le preparano .
ADR: Anche le altre tre colleghe della ricorrente svolgono le stesse attività alternandosi nei turni
ADR: La ricorrente non lavora fuori dall'ufficio , ma una tantum capita che la ricorrente o le sue colleghe ci danno una mano nella distribuzione dei pasti in caso di assenza di personale .
ADR. Tale attività dura mezz'ora
ADR: Le diete sono stabilite dal reparto che indica la dieta in base al paziente
ADR: In base ai miei turni capita che ci vendiamo ovvero ci incrociamo anche tutti i giorni ma può capitare che abbiamo lo stesso turno e quindi vedo la ricorrente lavorare”.
A. dichiara: “ADR: indifferente CP_3
ADR: Lavoro insieme alla ricorrente nella stessa azienda di ristorazione. Presso la resistente lavoro dal 2021, tale azienda è subentrata ad un'altra
10 ADR: io sono dietista
ADR: La ricorrente lavora nell'ufficio prenotazione pasti e riporta le telefonate ricevute dai reparti in merito a nuovi ingressi, dimissioni o cambi dieta.
ADR: La merce che viene stoccata all'interno dell'ospedale se ne occupa il magazziniere le bolle che accompagnano la merce le riceve Controparte_2
sempre il magazziniere Contr
è il responsabile dell'impianto e noi abbiamo lui come Persona_1
riferimento in caso di problemi più seri mentre se non c'è un prodotto si chiama il fornitore.
ADR: Non sono io che ricevo le telefonate delle prenotazione pasti, c'è l'ufficio prenotazione pasti che riceve le telefonate dai reparti, io vengo interpellata e mi confronto con le dietiste dell' in caso di variazioni dei pasti per pazienti CP_6
particolari e io comunico alle addette all'ufficio prenotazione pasti la struttura della dieta comunicatami dalle dietiste dell'ospedale e io lo comunico alle addette che devono provvedere poi alla formazione delle etichette .
ADR: La ricorrente riceve la telefonata dal reparto e segnala su un foglio e inserisce a video la segnalazione ricevuta sull'ingresso di un paziente, uscita variazione della dieta, poi stampa tali variazioni e le porta in cucina al cuoco che a quanti pasti leggeri o ipoproteiche o ipoglicemiche deve preparare;
stampa le mappe dei pasti per farle firmare agli infermieri per avvenuta consegna e stampa le etichette . Ciò per il S. Pio e per il presidio di , Per_5
mentre per l'ASL inseriti i pasti per i vari presidi elabora le bolle di consegna che l'autista porta con sé per la consegna del pasto e le etichette
ADR: nel turno di pomeriggio può capitare che la ricorrente o le altre addette alla prenotazione vengano chiamate per sostituire un addetto alla distribuzione ma non controlla i pasti né li distribuisce ma assembla solo i vassoi o meglio prende il posto dell'addetto mensa in una delle fasi di catena (mettere primo, secondo e contorno nei vassoi).
11 ADR: io non lavoro di pomeriggio però so che il responsabile di impianto ha dato questa disposizione e non so con che frequenza accada ciò”.
Il quadro probatorio consente di affermare che la ricorrente debba essere inquadrata nel livello superiore rivendicato.
I testi hanno tutti riferito che la ricorrente è addetta all'ufficio prenotazione pasti dove si alterna con altre colleghe, occupandosi di caricare le prenotazioni dei pasti provenienti dai reparti su un applicativo tramite pc, di inserire le variazioni delle diete comunicate dai reparti, di rispondere al telefono, di interfacciarsi con i reparti da cui riceve segnalazioni di variazioni dei pasti o delle diete provvedendo alla relativa modifica sull'applicativo, di stampare e consegnare le mappe dei pasti, di stampare le etichette dei pasti.
In particolare la teste ha dichiarato che “la ricorrente svolge mansioni di Tes_1
impiegata occupandosi principalmente della preparazione di fatture (mappe) dove sono indicati tutti i pazienti e le loro diete e poi stampa tali mappe preparando i bollini dei pasti (per diabetici ad es. ), chiama le asl per sapere quanti sono i pazienti e il numero dei pasti da preparare, quanti pasti speciali ci sono, comunque svolge solo mansioni d'ufficio”.
La ricorrente svolge, dunque, in concreto compiti diversi da quelli indicati nel livello VI super , che fa riferimento alla partecipazione “ alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa….e ad altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese”.
I testi hanno riferito, infatti, che la ricorrente lavora sempre in ufficio e che solo marginalmente ed occasionalmente “una tantum” (in caso di assenza di personale addetto alla mensa) partecipa ad una delle fasi di distribuzione dei pasti, ma mai si occupa della preparazione dei pasti, o della pulizia dei locali o della pulizia delle attrezzature.
12 Le mansioni svolte dalla ricorrente, pertanto, sono inquadrabili nel livello V in cui sono inquadrati i lavoratori che “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro .. tra cui altri impiegati d'ordine” svolgendo sostanzialmente mansioni di natura impiegatizia riconducibili alla figura del cd.
“impiegato d'ordine”.
Trattasi di mansioni che richiedono il possesso di “qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche “ e che consistono in “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
La declaratoria del livello 6S si limita a riportare mansioni legate alla realizzazione e/o somministrazione dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia;
ovvero semplici attività manuali ed esecutive di esiguo contenuto professionale.
Ai sensi dell'art. 2103 c.c. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art 58, comma 1, del CCNL applicato in azienda stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta;
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi”.
13 Tutti i testi hanno riferito che la ricorrente sin dall'assunzione ha sempre lavorato in ufficio svolgendo le mansioni di addetta alla prenotazione pasti.
Da tutto ciò consegue il diritto della ricorrente al superiore inquadramento nel livello V del ccnl applicato con decorrenza dal 01/9/2021, nonché il diritto alle differenze retributive per le superiori mansioni svolte, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento al minimo stante l'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale Turismo a far data dall'assunzione;
2) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate per effetto del superiore inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 4.629,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 24/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
14