Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di azione revocatoria di pagamenti eseguiti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 67, secondo comma, legge fall.), la prova dell'"eventus damni" ad essi sotteso deve ritenersi "in re ipsa", in forza della presunzione di pregiudizio per la massa dei creditori conseguente all'atto di disposizione patrimoniale da parte del fallito, così che, sul curatore, grava il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens".
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- 1. Azione revocatoria fallimentare: danno alla par condicio creditorum è in re ipsaAccesso limitatoMarco Contini · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2006
- 2. Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ipotecato ed estinzione del creditoAccesso limitatoStefano Bardaro · https://www.altalex.com/ · 29 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSPORT di AL RA & C Snc. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL CAPRARA 34, presso l'avvocato OTTAVIO STRACUZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UC IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 03/04/96;
2361 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Stracuzzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La EL del fallimento di VA EL TO - dichiarato il 20 novembre 1987- convenne davanti al Tribunale di Messina la S.n.c. Autosport di SA RA e C., per la revoca di pagamenti per complessive lire 42.580.000, eseguiti con cinque assegni nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Oppose, la Società, l'ignoranza dello stato d'insolvenza del TO, ma il Tribunale accolse la domanda, con sentenza del 26 febbraio -1993. Formulò gravame la soccombente, assumendo, con unico articolato motivo, la mancanza di prove -e, comunque. l'inidoneità degli elementi a tal fine valorizzati nella sentenza impugnata- circa la 'scientia decoctionis', e la EL tenne ferme le proprie difese, chiedendo rigettarsi l'impugnazione.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 25 marzo 1996, depositata col n. 129 il 3 aprile seguente, ha accolto parzialmente il gravame, con compensazione parziale di spese, per il resto poste a carico dell'appellante.
Ha ritenuto, il giudice 'a quo', di dover trarre elementi indiziari, sufficienti alla individuazione della 'scientia decoctionis' in capo al creditore del fallito nel cd. periodo sospetto di cui all'art. 67 cpv. legge fall., dai protesti levati a carico del TO, anteriormente ai pagamenti impugnati: in particolare, ha attribuito scarso valore sintomatico ad un isolato precedente del luglio 1985, ritenendo invece decisivi tre protesti dell'ottobre 1986, considerati 'indizio gravissimo di attuale impotenza economica'. Ed, in applicazione del criterio in base al quale, nella materia in esame, i protesti cambiari possono fornire rilevanti elementi presuntivi di consapevolezza dello stato di insolvenza, il cui valore va apprezzato in concreto tenendo conto in particolare dell'importo dei titoli, del numero e della collocazione cronologica dei protesti stessi, della conoscenza che l'interessato poteva avere secondo canoni di ordinaria diligenza (Cass. 8083/1995), ha ritenuto permanere margini di incertezza sul necessario elemento psicologico -non provato, quindi, dal curatore, nel sistema dell'art.67 cpv. legge fall.- con riferimento ai protesti avvenuti nel 1986,
collocati in prossimità e quasi in sovrapposizione coi pagamenti iniziali;
ha considerato per contro raggiunta la prova medesima per i pagamenti eseguiti nel gennaio 1987, limitando l'accoglimento della domanda agli ultimi tre, per complessive lire 28.500.000. Per la cassazione della sentenza ricorre, con duplice mezzo, la S.n.c. Autosport, mentre la EL non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Denunzia, la ricorrente, un triplice profilo di violazione dell'art. 67 comma 2 legge fall., con corrispondente difetto di motivazione.
Critica l'impostazione del giudice 'a quo' -che ha ritenuto, con motivazione definita 'illogica e non giuridica', di poter distinguere i primi due pagamenti (non revocabili) dai successivi tre (affermati, per contro, inefficaci)- sotto i diversi aspetti: a) dell'assenza di pregiudizio per i creditori, per avere, il fallito, rivenduto le autovetture -di cui i pagamenti costituivano corrispettivo- a terzi, così 'lucrando' un guadagno che non ne diminuì la situazione patrimoniale (al punto tale che, qualora la EL avesse proposto la revocatoria anche nei confronti dei terzi acquirenti, avrebbe conseguito un ingiusto vantaggio per effetto di un 'doppio profitto economico'); b) dell'assenza dello stato di insolvenza al momento delle operazioni;
c) ed, ancor più, della conoscenza di esso in capo alla società venditrice, essendo, per contro, evidente l'unicità della negoziazione, in relazione a cui, in particolare, l'arco temporale segnatamente breve (di appena tre mesi) dei pagamenti corrispondenti non soltanto 'non consentiva alcun ragionevole dubbio sulla solidita' economica del Bonacetò, ma avrebbe semmai indotto in un giudizio favorevole sulla solvibilità di lui, giacché 'lo stesso debitore non richiese mi una dilazione o uno sconto sui pagamenti concordati, e gli assegni furono sempre incassati alle scadenze indicate negli stessi'.
La conclusione della corte territoriale, oltre a risultare viziata in conseguenza dei precedenti rilievi, sarebbe di per sè contraddittoria, non potendosi ipotizzare che, tra il secondo pagamento (non revocabile) ed il terzo (inefficace, invece, al pari dei successivi), nel breve volgere di diciotto giorni -'durante i quali intercorrevano le festività nataliziè-, la società creditrice possa avere acquisito la 'scientia decoctionis', poiché tra i due periodi consideratì `non accadde alcun fatto nuovo o rilevante che inducesse a considerare la presunzione di conoscenza da parte dell"accipiens" dello stato di insolvenza del debitorè, essendo poi i successivi pagamenti seguiti a breve distanza di tempo, con fallimento dichiarato solo dieci mesi dopo l'ultimo di essi. Il ricorso si rivela infondato e va, pertanto, respinto. Non è ravvisabile la violazione di legge, denunziata col primo mezzo.
Il primo profilo di censura non richiede particolare approfondimento in quanto, nella revocatoria fallimentare, l''eventus damnì va considerato 'in re ipsa', in forza della presunzione di pregiudizio per i creditori (Cass. 9853/1991, 2117/1990), onde l'azione medesima colpisce i pagamenti in sè, nel periodo sospetto, dalla legge valutati -in concorso col requisito soggettivo- lesivi della 'par condicio', senza alcun riferimento agli atti cui ineriscono ed, ancor più, senza possibilità di aggancio con gli ulteriori rapporti che ne siano derivati per l'imprenditore fallito (sulla irrilevanza, ai fini della revocabilità, della controprestazione, v. Cass. 10570/1992, 9853/1991 cit.; e, per l'attenuazione della presunzione di danno in ipotesi -non ravvisabile in questa sede- di credito prededucibile o privilegiato, Cass. 2751/1993, 495/1991). Da un lato, infatti, la Società ricorrente finisce per richiamare la causa del proprio credito, rilevante unicamente nella sede concorsuale;
e, dall'altro, non considera adeguatamente che -nel sistema delineato- le successive rivendite non valgono a giustificare i pagamenti revocabili, colpiti 'ex se' dalla ragione di inefficacia relativa. Analogamente dicasi per il secondo profilo, poiché, ancora una volta, lo stato d'insolvenza, cui la legge si riferisce, è quello che ha condotto al fallimento, ed esso acquista rilievo, per effetto di determinazione legale del periodo definito, appunto, sospetto (con carattere, in realtà, di presunzione assoluta: Cass. 5953/1985, 5334/1983, 1169/1980). Residua il terzo profilo, che riguarda la cd. 'scientia decoctionis'.
Esso è infondato, sotto il dedotto aspetto della violazione di legge, poiché il giudice 'a quo' risulta aver fatto corretta applicazione della disciplina dell'art. 67 comma 2 legge fall. Fermo restando che la conoscenza, in capo al terzo contraente, dello stato d'insolvenza nel quale versa l'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, l'onere della prova incombente sul curatore -può essere assolto anche attraverso elementi indiziari rilevanti, con valore di presunzione semplice, da cui tale conoscenza desumere avuto riguardo all'impiego dell'ordinaria diligenza da parte del terzo contraente medesimo;
ed un valore siffatto possono assumere anche i reiterati protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa (v. per tutte, fra le più recenti, Cass. 3956/1998). Avendo la corte di merito fatto leva proprio su elementi di tal genere, con le opportune precisazioni circa la loro effettiva valenza probatoria, residua quindi la doglianza del vizio logico di motivazione, in realtà approfondita con la parte conclusiva dello stesso mezzo, nonché con quello successivo.
Ritiene il collegio che la sentenza impugnata vada immune da critiche anche in ordine a tale censura. Il giudice 'a quo', invero, ha -in corrispondenza delle doglianze formulate in sede di gravame- valutato la incidenza dei protesti, levati a carico dell'imprenditore fallito prima dei pagamenti in discussione, in relazione alle circostanze, rimaste esenti da contestazione, in cui i pagamenti ebbero luogo (operatività della Società, destinataria di essi, nella medesima provincia e nello stesso settore commerciale;
consistenza e, quindi, esperienza di detta creditrice: sul punto, v. Cass. 10886/1996). E, ritenuto 'ratione temporis', rispetto ai pagamenti intercorsi tra il 20 novembre 1986 ed il 30 gennaio 1987, il valore sintomatico minimo di un protesto a carico del fallito nel luglio 1985, ha considerato incidenti i successivi, levati in numero di tre nell'ottobre 1986, in sintonia con le conclusioni del primo giudice, con l'affermare che essi 'costituivano per qualsiasi creditore un indizio gravissimo di attuale impotenza economica. Indizio, che non poteva certo sfuggire -come ragionevolmente osservato dai primi giudici- ad un operatore commerciale esperto, avveduto ed attivamente impegnato nello stesso settore ed addirittura nella stessa provincia, come il SA, titolare della ditta Autosport'. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione di merito che, sulla base di premesse giuridiche esatte, risulta condotta in maniera logicamente corretta: ad essa la ricorrente odierna si limita a contrapporre argomentazioni ritenute di segno contrario (risalenza dei complessivi rapporti fra le parti contrassegnati da caratteri di normalità, natura corrispettiva dei pagamenti da ricollegare ad unica causa negoziale, adempimento puntuale dei pagamenti medesimi, intervenuti, in un arco temporale limitato, senza richiesta di dilazioni), le quali, indipendentemente dalla intrinseca esattezza, denotano una mera possibilità di diversa valutazione, e non valgono dunque a configurare il vizio logico della motivazione, censurabile in sede di legittimità.
Le caratteristiche di censura di fatto si accentuano con riguardo al secondo mezzo, nel quale la ricorrente lamenta il medesimo vizio in ordine alla scelta (tipicamente di merito) del giudice 'a quo', di limitare la revocabilità agli ultimi tre pagamenti, intercorsi dal 9 al 30 gennaio 1987, ritenendo prudentemente di doverla escludere per i due precedenti (di novembre e dicembre), in considerazione della maggiore vicinanza rispetto ai protesti considerati, avendo osservato che, per i primi due appunto, 'permangono margini di incertezzà, potendo ipotizzarsi una ignoranza dello stato d'insolvenza non determinata da negligenza dello 'accipiens'. Nel contesto delineato, verificata in positivo la congruità della 'ratio decidendi', è infatti inevitabile l'irrilevanza di ulteriori argomenti di contenuto negativo, i. quali, sotto il profilo della astratta logica, potrebbero denotare la superabilità della stessa limitazione operata dal giudice 'a quo' (e, non a caso, il primo giudice aveva ritenuto di non dover distinguere fra i vari pagamenti): così mostrando l'inammissibilità del mezzo.
Il ricorso va pertanto respinto, senza statuizioni in ordine alle spese, non avendo, l'intimata EL, svolto attività difensiva in questa sede.
P Q M
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 Febbraio 1999