Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1390
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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In tema di azione revocatoria di pagamenti eseguiti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 67, secondo comma, legge fall.), la prova dell'"eventus damni" ad essi sotteso deve ritenersi "in re ipsa", in forza della presunzione di pregiudizio per la massa dei creditori conseguente all'atto di disposizione patrimoniale da parte del fallito, così che, sul curatore, grava il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'"accipiens".

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  • 1Azione revocatoria fallimentare: danno alla par condicio creditorum è in re ipsaAccesso limitato
    Marco Contini · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2006

  • 2Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ipotecato ed estinzione del creditoAccesso limitato
    Stefano Bardaro · https://www.altalex.com/ · 29 agosto 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1390
Data del deposito : 19 febbraio 1999

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