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Articolo 3 della Legge 8 febbraio 1950, n. 12
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Legge 8 febbraio 1950, n. 12
Articolo 3 della Legge 8 febbraio 1950, n. 12
Versione
10 febbraio 1950
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1950
Vedi fonte istituzionale
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