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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1761 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
N. 1/2024 L.G. del
[...]
Tribunale di Trapani (P. Iva ), in persona del curatore P.IVA_1 fallimentare, con l'avv. Salvatore Parisi (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(Partita IVA ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti
Prof. Nicola Piazza e Stefania Piazza (pec domiciliazione:
Email_2
E
(c.f. ) nato ad Controparte_2 C.F._1
Alcamo il 18.06.1980 con l'avv. Salvatore Rizzo (pec domiciliazione:
Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: azione di inefficacia ex artt. 44 L.F. e 144 CC.II.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
10.12.2024 la curatela ricorrente ha dedotto:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- che, con sentenza n. 2/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale
di Trapani, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
- che in data in data 01.02.2024, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione resa in data 09.01.2024 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi R.G. Es. 413/22 di questo Tribunale, la resistente (terzo pignorato) ha corrisposto a CP_1 CP_2
(creditore procedente) la somma di euro 9.902,11 di cui
[...]
l'istituto di credito era debitrice nei confronti della Parte_1
(debitrice esecutata).
[...]
Considerato che il pagamento in questione da parte del debitor
debitoris è intervenuto in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente ha evocato in giudizio sia il
solvens, che l'accipiens chiedendo che venisse dichiarata, ex art. 144,
comma 1, CCI, l'inefficacia del pagamento in questione nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale
della società Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 28.02.2025 si è
costituita la eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva nonché l'infondatezza nel merito dell'azione incoata.
Con memoria di costituzione depositata in data 23.04.2025 si è
costituito il il quale ha manifestato disponibilità Controparte_2
alla restituzione all'avente diritto degli importi riscossi in forza dell'ordinanza di assegnazione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nelle more del procedimento è intervenuta la restituzione della somma per cui è causa da parte del resistente alla CP_2
liquidazione giudiziale ricorrente.
In ragione di quanto sopra tutte le parti, con le note ex art. 127
ter c.p.c. da ultimo depositate, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*.*.*
In ragione dell'esito della controversia e sulla scorta della corresponsione alla liquidazione giudiziale ricorrente della somma di denaro riscossa dal è venuto definitivamente meno CP_2
l'interesse di parte ricorrente all'accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo.
Per la regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal fine deve osservarsi che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori, secondo le regole della par condicio creditorum.
Trova, in particolare, applicazione il disposto dell'art. 144 CCII
che disciplina l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore: ciò risulta avvenuto nel caso di specie, ove si è verificata una lesione della par
condicio creditorum a causa dell'intervento, in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, di un atto estintivo di un
Tribunale di Trapani Sezione Civile
debito del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale integrato dal pagamento direttamente in favore del singolo creditore effettuato da parte del debitor debitoris: anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In caso di fallimento del debitore già
assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del
credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se
intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non
assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché
eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la
sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista
dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui
salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della
disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal
debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi
atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato
con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a
tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del
creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex
art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei
confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con
Tribunale di Trapani Sezione Civile
mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cassazione civile,
sentenza n. 1227 del 22 gennaio 2016).
Occorre però considerare che nei precedenti della Corte di
Legittimità riguardanti fattispecie in cui (come quella che occupa)
un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento -
l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cod. proc. civ., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., ma sembrerebbe che la relativa azione sia stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens e non anche del solvens (v. in particolare Cass. 14779/2016, 25421/2015: “In caso di
fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi,
l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44
l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore
assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui
riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va
esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha
effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
In ragione delle superiori considerazioni può concludersi che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte titolarità passiva del rapporto controverso) sollevata dalla (debitor Controparte_1
debitoris - solvens), ad una valutazione sommaria, appare fondatamente dedotta, mentre, per certo, l'azione nei confronti del risulta correttamente e fondamente incoata (per di più CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
considerato che il medesimo, pur avendo avuto conoscenza CP_2
dell'indebito incasso della somma per cui è causa già in data
10.07.2024, in sede di verifica del credito all'interno della procedura di liquidazione, non ha provveduto alla tempestiva restituzione alla curatela delle somme apprese, decidendosi a restituirle solo dopo l'introduzione del presente giudizio).
Ed allora, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale:
(i) il va condannato a pagare le spese del presente CP_2
giudizio - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 26.000, per le sole fasi di studio ed introduttiva – in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del PSS ex art. 144
DPR 115/2002 della liquidazione giudiziale ricorrente;
(ii) considerata la natura preliminare della questione attinente al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla resistente (ed anche la controvertibilità della Controparte_1
questione), le spese di lite che la ricorrente va condannata a pagare favore di questa parte vengono determinate in via applicazione dei medesimi parametri di cui sopra, ma con applicazione della massima riduzione percentuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della (n. Controparte_3
1/2024 L.G.) che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali, accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta,
disponendone la distrazione a favore dell'erario.
Condanna la (n. Controparte_3
1/2024 L.G.) al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in complessivi euro 850,00, oltre spese generali,
[...]
accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 10/06/2025 .
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1761 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
N. 1/2024 L.G. del
[...]
Tribunale di Trapani (P. Iva ), in persona del curatore P.IVA_1 fallimentare, con l'avv. Salvatore Parisi (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(Partita IVA ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti
Prof. Nicola Piazza e Stefania Piazza (pec domiciliazione:
Email_2
E
(c.f. ) nato ad Controparte_2 C.F._1
Alcamo il 18.06.1980 con l'avv. Salvatore Rizzo (pec domiciliazione:
Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: azione di inefficacia ex artt. 44 L.F. e 144 CC.II.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
10.12.2024 la curatela ricorrente ha dedotto:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- che, con sentenza n. 2/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale
di Trapani, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
- che in data in data 01.02.2024, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione resa in data 09.01.2024 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi R.G. Es. 413/22 di questo Tribunale, la resistente (terzo pignorato) ha corrisposto a CP_1 CP_2
(creditore procedente) la somma di euro 9.902,11 di cui
[...]
l'istituto di credito era debitrice nei confronti della Parte_1
(debitrice esecutata).
[...]
Considerato che il pagamento in questione da parte del debitor
debitoris è intervenuto in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, la ricorrente ha evocato in giudizio sia il
solvens, che l'accipiens chiedendo che venisse dichiarata, ex art. 144,
comma 1, CCI, l'inefficacia del pagamento in questione nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale
della società Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 28.02.2025 si è
costituita la eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva nonché l'infondatezza nel merito dell'azione incoata.
Con memoria di costituzione depositata in data 23.04.2025 si è
costituito il il quale ha manifestato disponibilità Controparte_2
alla restituzione all'avente diritto degli importi riscossi in forza dell'ordinanza di assegnazione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Nelle more del procedimento è intervenuta la restituzione della somma per cui è causa da parte del resistente alla CP_2
liquidazione giudiziale ricorrente.
In ragione di quanto sopra tutte le parti, con le note ex art. 127
ter c.p.c. da ultimo depositate, hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*.*.*
In ragione dell'esito della controversia e sulla scorta della corresponsione alla liquidazione giudiziale ricorrente della somma di denaro riscossa dal è venuto definitivamente meno CP_2
l'interesse di parte ricorrente all'accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo.
Per la regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal fine deve osservarsi che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori, secondo le regole della par condicio creditorum.
Trova, in particolare, applicazione il disposto dell'art. 144 CCII
che disciplina l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore: ciò risulta avvenuto nel caso di specie, ove si è verificata una lesione della par
condicio creditorum a causa dell'intervento, in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, di un atto estintivo di un
Tribunale di Trapani Sezione Civile
debito del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale integrato dal pagamento direttamente in favore del singolo creditore effettuato da parte del debitor debitoris: anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In caso di fallimento del debitore già
assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del
credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se
intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non
assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta
"salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché
eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la
sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista
dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui
salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della
disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal
debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi
atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato
con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a
tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del
creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex
art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei
confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con
Tribunale di Trapani Sezione Civile
mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.” (Cassazione civile,
sentenza n. 1227 del 22 gennaio 2016).
Occorre però considerare che nei precedenti della Corte di
Legittimità riguardanti fattispecie in cui (come quella che occupa)
un debitore del fallito aveva eseguito - dopo il fallimento - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del fallimento -
l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 cod. proc. civ., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., ma sembrerebbe che la relativa azione sia stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens e non anche del solvens (v. in particolare Cass. 14779/2016, 25421/2015: “In caso di
fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi,
l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44
l.fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore
assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui
riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va
esercitata nei soli confronti dell'"accipiens", ossia di colui che ha
effettivamente beneficiato dell'atto solutorio”).
In ragione delle superiori considerazioni può concludersi che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte titolarità passiva del rapporto controverso) sollevata dalla (debitor Controparte_1
debitoris - solvens), ad una valutazione sommaria, appare fondatamente dedotta, mentre, per certo, l'azione nei confronti del risulta correttamente e fondamente incoata (per di più CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
considerato che il medesimo, pur avendo avuto conoscenza CP_2
dell'indebito incasso della somma per cui è causa già in data
10.07.2024, in sede di verifica del credito all'interno della procedura di liquidazione, non ha provveduto alla tempestiva restituzione alla curatela delle somme apprese, decidendosi a restituirle solo dopo l'introduzione del presente giudizio).
Ed allora, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale:
(i) il va condannato a pagare le spese del presente CP_2
giudizio - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 26.000, per le sole fasi di studio ed introduttiva – in favore dell'erario stante l'ammissione al beneficio del PSS ex art. 144
DPR 115/2002 della liquidazione giudiziale ricorrente;
(ii) considerata la natura preliminare della questione attinente al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla resistente (ed anche la controvertibilità della Controparte_1
questione), le spese di lite che la ricorrente va condannata a pagare favore di questa parte vengono determinate in via applicazione dei medesimi parametri di cui sopra, ma con applicazione della massima riduzione percentuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della (n. Controparte_3
1/2024 L.G.) che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali, accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta,
disponendone la distrazione a favore dell'erario.
Condanna la (n. Controparte_3
1/2024 L.G.) al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in complessivi euro 850,00, oltre spese generali,
[...]
accessori ed esborsi nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 10/06/2025 .
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile