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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16316/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16316/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Chiara Cogno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. Lucia Franceschini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento
dell'avv. Laura Dutto, curatrice speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
28/04/2015;
e del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/10/2023:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito:
A) in via principale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Torino, Ternengo 48/A, viene assegnata al SI completa Parte_1
di arredi.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica e Per_1
dimora abituale presso il padre. La madre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio
e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, la OR corrisponderà al SI , per il mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'assegno periodico di € 50,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
B) In via subordinata, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel
pagina 2 di 14 rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, il padre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, il SI corrisponderà Pt_1 alla OR , per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 50,00, da versare CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”. C) In via di ulteriore subordine, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo modalità e tempi disposti dai Per_1
Servizi Sociali sino alla completa liberalizzazione degli incontri. In tale periodo di transizione, si chiede che il padre possa vedere la figlia per due giorni, per almeno due ore, durante la settimana, e un giorno del fine settimana.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, IVA CPA compresi”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01/10/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, tenuto conto della CTU e delle Relazioni versate in atti, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione integralmente respinta e disattesa:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Parte_1
vivere separati;
pagina 3 di 14 - considerare l'affido condiviso pregiudizievole e contrario all'interesse della figlia minore in Per_1
relazione alle carenze comportamentali del padre (come evidenziate nella CTU e nelle Relazioni) ed alla inidoneità educativa delle condotte paterne, di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, OR (la madre potrà prendere autonomamente Persona_1 CP_1 nell'interesse della figlia minore, senza necessità di consultare l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti , comprese quelle straordinarie relative a istruzione, educazione, salute, formazione Per_1 religiosa e sportiva) ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., con mantenimento della residenza e della dimora prevalente presso la madre.
- disporre cautelativamente la sospensione degli incontri padre-figlia in Luogo Neutro e, per il futuro, disporre che la minore, solo ove ciò risponda al suo interesse e lo richieda, possa continuare Per_1
ad incontrare il padre solo in Luogo Neutro e sempre alla presenza di un Educatore con cadenze e modalità che potranno essere individuate dai Servizi incaricati del monitoraggio sul nucleo.
- disporre a carico del SI l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 del mese di Parte_1
riferimento e con bonifico, un assegno di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 dell'importo mensile di €uro 150,00 (centocinquanta/00), o dell'importo ritenuto di giustizia, – per dodici mensilità - da rivalutate annualmente ed automaticamente senza necessità di messa in mora secondo il 100% dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica di;
Per_1
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
- disporre che l' versi direttamente alla OR quale genitore collocatario ed CP_2 CP_1 affidatario in via esclusiva della minore, tutte le somme dovute a titolo di “ASSEGNO UNICO” o di
“beneficio economico che sia previsto dal Legislatore per le famiglie con figli a carico”.
- disporre che la OR possa dichiarare, in forza dell'affidamento esclusivo, la figlia CP_1
fiscalmente a proprio carico al 100% (cento per cento).
- la OR al fine di ridurre la conflittualità e preservare la figlia minore CP_1 Per_1
dalle vessazioni del padre, rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale (immobile A.T.C. sito in Torino, via Ternengo n. 48/A).
- disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali e di psicologia di entrambi i genitori
e della minore al fine del monitoraggio sul nucleo.
- valutare in base ai poteri ex art. 337-ter c.c., con pronuncia "ultra petitum", ogni altro provvedimento
a tutela della minore . Persona_1
pagina 4 di 14 In ogni caso: con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, ex art 2 co. 2 DMG 55/2014 (G.U. n. 77 del 02.04.2014) e successive modifiche, C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Per parte intervenuta (curatrice speciale) come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30/09/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, affidare la minore il via c.d. esclusiva rafforzata ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Persona_1
Civ. alla madre;
disporre che gli incontri padre-figlia possano riprendere in luogo neutro, o comunque alla presenza di personale educativo, qualora venga valutato nell'interesse della minore dai Servizi che hanno in carico il nucleo;
disporre la prosecuzione dei percorsi di sostegno e monitoraggio avviati a favore del nucleo da parte dei Servizi Sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, nonché della presa in carico del Sig. Pt_1
Part da parte del;
porre a carico del Sig. l'onere di partecipare al mantenimento della figlia quantomeno Pt_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
disporre che la madre percepisca la totalità dell'Assegno Unico Universale per la figlia ”. Per_1
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SIi e contraevano matrimonio con rito civile in Torino Parte_1 CP_1
il 23/02/2015.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/04/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 06/08/2021, il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1
separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso il padre, un calendario per il regime di visita madre-figlia, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari a € 50,00 in capo alla madre.
Con memoria depositata il 21/12/202, si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi alla CP_1
pagina 5 di 14 domanda di separazione. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari €150,00 in capo al padre e un contributo al mantenimento per sé pari a €100,00.
All'udienza del 18/01/2022 venivano sentite le parti e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Presidente autorizzava in coniugi a vivere separati, disponendo l'acquisizione delle relazioni sociali sul nucleo familiare nonché degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per minorenni (atti pervenuti il 20/01/2022).
Con ordinanza presidenziale del 03/02/2022, a scioglimento della riserva assunta, veniva disposto l'affido congiunto della minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, il regime di visita padre-figlia e un contributo economico al mantenimento della figlia di 150,00 in capo al padre.
In data 25/03/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando integralmente il ricorso introduttivo e le condizioni ivi contenute, formulando, altresì, domande in via di subordinata in punto assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento della figlia minore.
Il 26/04/2022 depositava memoria parte resistente, richiamandosi a quanto in precedenza dedotto ed eccepito.
In data 10/05/2022, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
In data 24/05/2022, i difensori delle parti, in attesa di chiarimenti in ordine alla situazione familiare del nucleo, chiedevano differirsi i termini dell'istruttoria già concessi. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 25/05/2022, il G.I. disponeva l'affidamento della minore ai Servizi sociali competenti, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale e collocazione della minore in struttura comunitaria, unitamente alla madre. Prevedeva che gli incontri padre-minore avvenissero alla presenza di un educatore e la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei
Servizi incaricati. Con la medesima ordinanza, venivano nominate la curatrice speciale della minore,
Avv. Dutto, e la CTU, Dott.ssa Persona_2
Con comparsa depositata il 14/06/2022, interveniva nel giudizio la curatrice speciale della minore. Tutte la parti nominavano i rispettivi CTP.
Con comparsa del 10/12/2022, si costituiva in giudizio nuovo difensore per parte resistente.
Con provvedimento del 30/03/2023, il Tribunale per i minorenni di Torino, nell'ambito del procedimento n. 2163/2021 V.G., dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Torino ai pagina 6 di 14 sensi dell'art. 38 Disp. Att. Cod. civ.
All'udienza del 18/04/2023, il G.I. autorizzava l'attuazione di un progetto di autonomia della madre e l'ampliamento delle visite padre-figlia, confermando, nel resto, il provvedimento del 25/05/2022.
All'udienza del 24/10/2023 le parti precisavano le conclusioni. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In sede di memoria di replica depositata il 16/01/2024, parte resistente chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, rappresentando la sussistenza di condotte antisociali, di agiti impulsivi e di aggressività da parte del ricorrente, tali da minare la sicurezza e la serenità della minore. Chiedeva altresì l'immediata sospensione degli incontri tra il padre e la figlia, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Il Giudice riservava la decisione al Collegio unitamente al merito.
Con ordinanza del 23/01/2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'immediata sospensione degli incontri protetti padre-figlia, con presa in carico del sig. da parte del C.S.M. Pt_1
competente e invito a relazione da parte dei competenti Servizi Sociali.
Con memoria autorizzata del 04/03/2024, la curatrice speciale insisteva per l'affidamento della minore al Servizi Sociali, con collocazione presso la madre. Insisteva altresì per la sospensione degli incontri padre-figlia, con possibilità di ripresa, ove ritenuto opportuno, in luogo neutro.
In pari data, con memoria autorizzata, parte ricorrente si opponeva alla sospensione delle visite padre- figlia e insisteva affinché venisse reperita una diversa sistemazione abitativa per la madre.
Con memoria autorizzata del 05/03/2024, parte resistente insisteva per la sospensione degli incontri protetti padre-figlia, con immediata presa in carico del padre da parte del CSM competente e la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi già incaricati.
In sede di udienza del 07/03/2024, le parti insistevano per le conclusioni già rassegnate con le memorie depositate. Con ordinanza dell'11/03/2024, il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, disponeva che il padre potesse ricominciare a incontrare la figlia in ambiente
Part neutro, previa attivazione di un percorso di sostegno presso il .
All'udienza dell'01/10/2024, le parti precisavano le conclusioni richiamando come sopra riportate, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Perveniva, altresì, visto dal P.M.
pagina 7 di 14 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della figlia minore, sulla sua collocazione abitativa, sul regime di visita con il genitore non collocatario, sul contributo al mantenimento della minore
All'esito del giudizio e considerata l'istruttoria espletata e preso atto degli esiti delle relazioni di aggiornamento sul nucleo redatte dai competenti servizi sociali e di NPI, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociale, posto che non vi sono ancora le condizioni per disporre modalità di affidamento che contemplino l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in capo alle parti o la sua concentrazione in favore di una sola di esse, alla luce delle evidenti fragilità emerse, e non ancora rientrate, a seguito del costante monitoraggio del nucleo da parte dei servizi territoriali e dell'articolata istruttoria svolta mediante CTU sulle capacità genitoriali, con conseguente necessità di garantire interventi massicci per supportare nella crescita e nello Per_1
sviluppo psicoemotivo.
Occorre rilevare come la CTU disposta in corso di giudizio abbia riscontrato che, per un verso, il sig.
“possiede scarse capacità di controllo sia sugli affetti di qualità negativa come la rabbia, Pt_1
l'irritabilità o i vissuti dolorosi, sia sui pensieri involontari caratterizzati da vissuti d'impotenza o stati di bisogno. Sul piano relazionale si evidenziano fragilità, soprattutto nelle abilità sociali, sembra essere cresciuto in un ambiente affettivamente deprivato, povero di stimoli e di contenimento emotivo”.
Egli, come peraltro dimostrato dalla preoccupante controversia relativa all'assegnazione della casa coniugale, appare focalizzato, in via pressoché esclusiva, sui propri bisogni, e, come affermato dalla
CTU, “l'alfabetizzazione assente, l'immaturità personologica, gli stati di bisogno non soddisfatti uniti alla necessità di dipendere dalle cure di qualcuno, le scarse risorse cognitive ed emotive, caratterizzano una personalità fragile ed eccessivamente vulnerabile ad agiti impulsivi e scarsa regolazione emotiva
[…]. Egli mostra scarse abilità sociali;
non si confronta con gli altri dai quali non è attratto e non li comprende […], agisce impulsivamente scegliendo in maniera non logica, guidato dalle scarse
pagina 8 di 14 competenze cognitive che non gli consentono di comprendere e descrivere i propri sentimenti, che se non trattenuti, si esprimono all'esterno attraverso una modalità labile e malamente modulata (pagg. 24, 25
CTU)”.
Per altro verso, la sig.ra pur essendo capace, nell'interesse della figlia e del suo sviluppo psico- CP_1
fisico, di cogliere gli aiuti offerti, mostra una significativa difficoltà nel sostenere ed elaborare le esperienze dolorose, esponendosi al rischio di agiti impulsivi: “la capacità di valutare adeguatamente la realtà è ai limiti inferiori della norma e subisce cedimenti se sottoposta a sollecitazione emotiva. Il controllo sulle emozioni negative come irritabilità, rabbia o dolore, così come sui pensieri involontari legati a bisogni insoddisfatti o vissuti d'impotenza, è inefficace”. Ancora, “evitare di venire a contatto con le emozioni negative, protegge la OR, ma non le consente di elaborarle, in questo modo, quando la barriera difensiva cede, la persona rischia di agire impulsivamente o mancare di un'adeguata regolazione emotiva. Il contatto con la rabbia o tematiche abbandoniche, turbano l'esame di realtà e la logicità del pensiero” (pagg. 27-28 CTU).
Alla luce di quanto sopra riportato, la CTU ha concluso proponendo un affidamento della minore al
Servizio Sociale, rilevando in ogni caso, stante i progressi della sig.ra nel recupero delle funzioni CP_1
genitoriali, la sua adeguatezza per la cura della minore.
Invero, con decreto del 25.5.2022, il Tribunale aveva già disposto l'affidamento della minore ai competenti servizi territoriali, i quali hanno proseguito nell'intervento, già avviato, a sostegno del nucleo familiare. In particolare, il nucleo è stato seguito, sin dal 2020-2021, dai Servizi Sociali a seguito di uno sfratto, percorso conclusosi con l'assegnazione di casa ATC nel 2021. In data 1.9.2021, la sig.ra e CP_1 la minore sono quindi state collocate, d'intesa con i Servizi Sociali e con le parti coinvolte, in Per_1
una struttura mamma-bambino, stante l'accesa conflittualità familiare e le gravi accuse reciprocamente mosse dai coniugi l'uno verso l'altro, anche oggetto di reciproche denunce-querele. Con particolare riferimento al sig. , gli operatori hanno osservato quanto segue: “visti i lunghi anni di osservazione Pt_1
dei funzionamenti genitoriali del sig. , si esprime preoccupazione rispetto a soluzioni di vita che Pt_1
prevedono che egli si occupi della figlia in modo esclusivo nonché rispetto alla sua tenuta nel tempo del consenso del progetto. Si osserva la tendenza ad assecondare la minore in ogni suo desiderio o capriccio” (v. relazione del 6.1.2021).
Nel corso del procedimento, sono state depositate diverse relazioni sociali da parte dei Servizi incaricati, le quali hanno restituito un complesso quadro familiare, caratterizzato da perduranti fragilità genitoriali.
In particolare, i Servizi hanno osservato un legame affettivo della minore con entrambi i genitori, i quali, tuttavia, non sempre sono stati consapevoli dei reali bisogni della figlia.
pagina 9 di 14 La madre, sin dall'inserimento in comunità, si è mostrata piuttosto collaborativa con i Servizi, ha fatto progressi nella direzione di una maggiore autonomia e di riflessione sul proprio ruolo genitoriale, tali da consentire l'avvio di un progetto di semi-autonomia, tuttora perdurante. Complessivamente, la sig.ra ha mostrato miglioramenti significativi, anche sviluppando un solido rapporto affettivo con la CP_1
figlia. Permangono, tuttavia, alcuni evidenti elementi di fragilità personale – verosimilmente legati ai propri vissuti e alla difficoltà di affrontare e a controllare le sollecitazioni emotive, recentemente acuiti dalla decisione del Tribunale di revocare l'assegnazione della casa familiare, già disposta in suo favore
(v. relazione Servizi Sociali del 26.9.2024)- che rendono viepiù necessario affiancare alla stessa, nella gestione della minore, un supporto, educativo e sociale, “esterno” (v. altresì relazione NPI del
31.10.2023).
Il padre, invece, nonostante il forte legame affettivo con la figlia, non pare aver raggiunto la stabilità emotiva necessaria per comprendere i bisogni della minore e la complessità della situazione familiare. I
Servizi, nel corso dei mesi, hanno osservato una certa ambiguità nelle sue condotte. Per un verso, egli ha mostrato disponibilità nel mantenere i rapporti con la figlia, benché talora in modo discontinuo;
per altro verso, ha assunto atteggiamenti di forte ostilità e rivendicazione nei confronti dei Servizi, così compromettendo i percorsi di sostegno avviati. Si sono verificati, specialmente nell'ultimo periodo, preoccupanti episodi di aggressività e rabbia durante gli incontri con i Servizi, anche alla presenza della minore, con verbalizzazione di intenti anticonservativi (v. relazione Servizi Sociali del 12.1.2024) che hanno condotto, nel corso del procedimento, alla sospensione degli incontri padre-figlia (v. ordinanza
23.1.2024). Sebbene il sig. , da ultimo, sia apparso più calmo e più consapevole delle condotte Pt_1
poste in essere, la ripresa dei luoghi neutri con la figlia ha evidenziato diverse criticità. Il ricorrente, oltre a presentarsi in ritardo al primo incontro, ha interagito molto poco con la minore (“è stato necessario un incitamento per fargli salutare la figlia”, v. relazione Servizi Sociali del 26.9.2024); successivamente, ha riferito agli operatori di voler vedere la figlia esclusivamente presso la propria abitazione, non accettando la modalità protetta del luogo neutro.La minore, per contro, si è mostrata riluttante a incontrare nuovamente il padre, il quale – secondo quanto riportato da alla madre- non avrebbe interagito Per_1 con lei e avrebbe trascorso tutto il tempo dell'incontro a parlare della sua “nuova famiglia” (a quanto consta, il sig. ha una nuova compagna che ospita nell'abitazione, unitamente alla figlia di lei). Pt_1
A fronte del quadro genitoriale descritto, non solo è evidente che l'affidamento condiviso non è soluzione rispondente all'interesse della minore, ma neppure appare accoglibile – quantomeno allo stato, in attesa della conclusione del percorso pur proficuamente intrapreso dalla sig.ra - la domanda di CP_1 affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, proposta da parte resistente e dalla curatrice pagina 10 di 14 speciale.
Stante, pertanto, l'impossibilità nel breve periodo di attuare una genitorialità effettivamente condivisa e la necessità di assicurare tutela e protezione alla minore, pur legata ai due contesti di vita da un sentimento di autentico affetto, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento di ai Per_1
competenti servizi sociali, per la durata massima indicativa di anni due, al fine di coadiuvare i genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore e, in caso di disaccordo, di sostituirsi agli stessi al fine di evitare paralisi decisionali e, soprattutto, allo scopo di consentire l'attuazione degli interventi di supporto alla minore ritenuti maggiormente opportuni ed idonei anche senza il consenso dei genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per la figlia, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte di concerto coi genitori e, in caso di disaccordo, dal Servizio affidatario, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, sentiti se del caso gli insegnanti ed il pediatra/medico di fiducia dei minori.
La collocazione prevalente della minore viene confermata in capo alla madre, ribadendosi, pertanto,
l'attuale assetto praticato ed il contesto in cui la minore è stabilmente inserita a far data dalla fine della convivenza tra i genitori.
Tenuto conto che il sig. ha dimostrato che non intende recuperare la relazione con la figlia Pt_1
attraverso le cautele e gli interventi predisposti da questa autorità giudiziaria e dai servizi territoriali incaricati ma che, tuttavia, le condotte verificatesi nel corso del presente giudizio non consentono di addivenire a un giudizio di prognosi favorevole rispetto ad un recupero, quanto meno nell'immediato, delle funzioni genitoriali e alla ripresa serena e graduale dei rapporti padre-figlia, ritiene questo Collegio che la ripresa degli incontri dovrà avvenire in modalità protette (luogo neutro o, comunque, presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio individuate dagli operatori, valutato il gradimento della minore e l'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico della stessa.
Va disposta, nell'interesse della minore, la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione degli interventi di supporto educativo e psicologici, nonché per l'organizzazione delle visite padre-figlia secondo le prescrizioni sopra riportate nonché per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto genitoriale a favore delle parti. I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere della minore, ai suoi rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente.
pagina 11 di 14 Non si ravvisano, per contro, i presupposti per la presa in carico del sig. da parte del C.S.M. atteso Pt_1
che, con relazione del 20.8.2024, i sanitari incaricati – pur evidenziando la sussistenza di profilo neuropsicologico caratterizzato da abilità cognitive poco sviluppate, compatibile con un disturbo del neuro-sviluppo di grado lieve- non hanno ritenuto necessaria, in assenza di patologie psichiatriche maggiori, una presa in carico del ricorrente.
In mancanza di mutamenti, neppure addotti, in ordine alle condizioni economiche delle parti ovvero ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e avuto riguardo alla situazione patrimoniale delle parti, deve essere confermato il contributo al mantenimento della minore, posto a carico del sig.
, già quantificato in sede di ordinanza presidenziale del 3.2.2022, nella somma di € 150,00, oltre Pt_1
al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi, in caso di disaccordo, il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Sull'assegnazione della casa familiare
Occorre al riguardo rilevare come, in sede di precisazione delle conclusioni, la sig.ra – collocataria CP_1
della minore - abbia espressamente rinunciato, nell'esclusivo interesse della figlia, all'assegnazione della casa coniugale, in accordo con la revoca, già disposta dal G.I. con ordinanza dell'11.3.2024, di tale assegnazione in suo favore.
Deve, per contro, rigettarsi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente, atteso che la medesima postula la convivenza con i figli minori (o con figli maggiorenni non autosufficienti sotto il profilo economico), non sussistente nel caso di specie.
Spese di lite
Quanto alle spese sostenute dal SI , dalla OR e dal curatore speciale Parte_1 Parte_3
della minore, le stesse devono essere compensate fra le parti nella misura del 50%, considerata la reciproca soccombenza in punto affidamento. Le restanti spese sono liquidate, come da dispositivo, e devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura del 50%, in virtù del maggior grado soccombenza, atteso il sostanziale accoglimento delle domande avanzate dalla curatrice speciale e da parte resistente in punto contributo al mantenimento e regime di visita padre-figlia.
Le spese sono determinate – come di seguito riportato - sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo: pagina 12 di 14 - Fase studio: € 1.000,00
- Fase introduttiva: € 800,00
- Fase istruttoria: € 1.200,00
- Fase decisoria: € 2.000,00
TOTALE € 5.0000,00.
Le spese di CTU e CTP (quest'ultima nominata dalla curatrice speciale), già rispettivamente liquidate con separati decreti del 18.4.2023 e del 12.10.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolte nell'esclusivo interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 CP_1
co. 1 c.c.;
Dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente per la durata Persona_1
massima indicativa di due anni, salve diverse determinazioni giudiziali;
Dispone che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai genitori, anche disgiuntamente. Le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la figlia, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario di concerto coi genitori e, in caso di disaccordo, dal Servizio affidatario medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, sentiti se del caso gli insegnanti ed il pediatra/medico di fiducia della minore;
Dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig. ; Pt_1
Dispone che la ripresa degli incontri padre-figlia avvenga in modalità protette (luogo neutro ovvero presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio indicate dagli operatori, previa valutazione dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico della minore e secondo il suo gradimento;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia minore, un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
(mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative) previamente concordate o afferenti ad attività decise dal Servizio Sociale affidatario o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i pagina 13 di 14 termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di
Torino, qui integralmente richiamato;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore della CP_3
minore, per l'organizzazione delle visite padre-figlia secondo le prescrizioni dianzi dettate nonché per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto genitoriale a favore delle parti;
Raccomanda ai genitori di prestare la massima e fattiva collaborazione per l'attuazione degli interventi indicati dai Servizi di territorio;
Dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere della minore, al suo rapporto coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente;
Dichiara le spese di lite compensate per la metà fra il sig. , la sig.ra e la Parte_1 CP_1
curatrice speciale della minore;
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
del restante 50% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della curatrice speciale della Parte_1 minore del restante 50% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
Pone le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del G.I. del 18.4.2023, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1
Pone le spese di C.T.P., come già liquidate con separato decreto del G.I. del 12.10.2023, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio (SS e
) per il tramite del SS-sede nonché al Giudice Tutelare competente. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16316/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Chiara Cogno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. Lucia Franceschini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento
dell'avv. Laura Dutto, curatrice speciale della minore , nata a [...] il Persona_1
28/04/2015;
e del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 24/10/2023:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito:
A) in via principale, pronunciare la separazione giudiziale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale sita in Torino, Ternengo 48/A, viene assegnata al SI completa Parte_1
di arredi.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e manterrà residenza anagrafica e Per_1
dimora abituale presso il padre. La madre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio
e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, la OR corrisponderà al SI , per il mantenimento della figlia, CP_1 Parte_1
l'assegno periodico di € 50,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
B) In via subordinata, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e nel
pagina 2 di 14 rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
in difetto di accordo, il padre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
due pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola alle 21; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
inoltre la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso
l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé. 3) Inoltre, il SI corrisponderà Pt_1 alla OR , per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 50,00, da versare CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno”. C) In via di ulteriore subordine, pronunciare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) assegnare la casa coniugale al SI;
Parte_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale Per_1
presso la madre.
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo modalità e tempi disposti dai Per_1
Servizi Sociali sino alla completa liberalizzazione degli incontri. In tale periodo di transizione, si chiede che il padre possa vedere la figlia per due giorni, per almeno due ore, durante la settimana, e un giorno del fine settimana.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, IVA CPA compresi”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01/10/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, tenuto conto della CTU e delle Relazioni versate in atti, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione integralmente respinta e disattesa:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Parte_1
vivere separati;
pagina 3 di 14 - considerare l'affido condiviso pregiudizievole e contrario all'interesse della figlia minore in Per_1
relazione alle carenze comportamentali del padre (come evidenziate nella CTU e nelle Relazioni) ed alla inidoneità educativa delle condotte paterne, di conseguenza, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, OR (la madre potrà prendere autonomamente Persona_1 CP_1 nell'interesse della figlia minore, senza necessità di consultare l'altro genitore, tutte le decisioni riguardanti , comprese quelle straordinarie relative a istruzione, educazione, salute, formazione Per_1 religiosa e sportiva) ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c., con mantenimento della residenza e della dimora prevalente presso la madre.
- disporre cautelativamente la sospensione degli incontri padre-figlia in Luogo Neutro e, per il futuro, disporre che la minore, solo ove ciò risponda al suo interesse e lo richieda, possa continuare Per_1
ad incontrare il padre solo in Luogo Neutro e sempre alla presenza di un Educatore con cadenze e modalità che potranno essere individuate dai Servizi incaricati del monitoraggio sul nucleo.
- disporre a carico del SI l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 del mese di Parte_1
riferimento e con bonifico, un assegno di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 dell'importo mensile di €uro 150,00 (centocinquanta/00), o dell'importo ritenuto di giustizia, – per dodici mensilità - da rivalutate annualmente ed automaticamente senza necessità di messa in mora secondo il 100% dell'indice ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica di;
Per_1
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. di Torino.
- disporre che l' versi direttamente alla OR quale genitore collocatario ed CP_2 CP_1 affidatario in via esclusiva della minore, tutte le somme dovute a titolo di “ASSEGNO UNICO” o di
“beneficio economico che sia previsto dal Legislatore per le famiglie con figli a carico”.
- disporre che la OR possa dichiarare, in forza dell'affidamento esclusivo, la figlia CP_1
fiscalmente a proprio carico al 100% (cento per cento).
- la OR al fine di ridurre la conflittualità e preservare la figlia minore CP_1 Per_1
dalle vessazioni del padre, rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale (immobile A.T.C. sito in Torino, via Ternengo n. 48/A).
- disporre la continuazione della presa in carico dei Servizi Sociali e di psicologia di entrambi i genitori
e della minore al fine del monitoraggio sul nucleo.
- valutare in base ai poteri ex art. 337-ter c.c., con pronuncia "ultra petitum", ogni altro provvedimento
a tutela della minore . Persona_1
pagina 4 di 14 In ogni caso: con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, ex art 2 co. 2 DMG 55/2014 (G.U. n. 77 del 02.04.2014) e successive modifiche, C.P.A. ed I.V.A come per legge”.
Per parte intervenuta (curatrice speciale) come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30/09/2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, affidare la minore il via c.d. esclusiva rafforzata ex art. 337 quater, terzo comma, Cod. Persona_1
Civ. alla madre;
disporre che gli incontri padre-figlia possano riprendere in luogo neutro, o comunque alla presenza di personale educativo, qualora venga valutato nell'interesse della minore dai Servizi che hanno in carico il nucleo;
disporre la prosecuzione dei percorsi di sostegno e monitoraggio avviati a favore del nucleo da parte dei Servizi Sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, nonché della presa in carico del Sig. Pt_1
Part da parte del;
porre a carico del Sig. l'onere di partecipare al mantenimento della figlia quantomeno Pt_1 Per_1
versando mensilmente alla madre un contributo di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
disporre che la madre percepisca la totalità dell'Assegno Unico Universale per la figlia ”. Per_1
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SIi e contraevano matrimonio con rito civile in Torino Parte_1 CP_1
il 23/02/2015.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/04/2015. Per_1
Con ricorso depositato il 06/08/2021, il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1
separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso il padre, un calendario per il regime di visita madre-figlia, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari a € 50,00 in capo alla madre.
Con memoria depositata il 21/12/202, si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi alla CP_1
pagina 5 di 14 domanda di separazione. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia pari €150,00 in capo al padre e un contributo al mantenimento per sé pari a €100,00.
All'udienza del 18/01/2022 venivano sentite le parti e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Presidente autorizzava in coniugi a vivere separati, disponendo l'acquisizione delle relazioni sociali sul nucleo familiare nonché degli atti del procedimento pendente avanti al Tribunale per minorenni (atti pervenuti il 20/01/2022).
Con ordinanza presidenziale del 03/02/2022, a scioglimento della riserva assunta, veniva disposto l'affido congiunto della minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, il regime di visita padre-figlia e un contributo economico al mantenimento della figlia di 150,00 in capo al padre.
In data 25/03/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando integralmente il ricorso introduttivo e le condizioni ivi contenute, formulando, altresì, domande in via di subordinata in punto assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento della figlia minore.
Il 26/04/2022 depositava memoria parte resistente, richiamandosi a quanto in precedenza dedotto ed eccepito.
In data 10/05/2022, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
In data 24/05/2022, i difensori delle parti, in attesa di chiarimenti in ordine alla situazione familiare del nucleo, chiedevano differirsi i termini dell'istruttoria già concessi. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 25/05/2022, il G.I. disponeva l'affidamento della minore ai Servizi sociali competenti, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale e collocazione della minore in struttura comunitaria, unitamente alla madre. Prevedeva che gli incontri padre-minore avvenissero alla presenza di un educatore e la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei
Servizi incaricati. Con la medesima ordinanza, venivano nominate la curatrice speciale della minore,
Avv. Dutto, e la CTU, Dott.ssa Persona_2
Con comparsa depositata il 14/06/2022, interveniva nel giudizio la curatrice speciale della minore. Tutte la parti nominavano i rispettivi CTP.
Con comparsa del 10/12/2022, si costituiva in giudizio nuovo difensore per parte resistente.
Con provvedimento del 30/03/2023, il Tribunale per i minorenni di Torino, nell'ambito del procedimento n. 2163/2021 V.G., dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Torino ai pagina 6 di 14 sensi dell'art. 38 Disp. Att. Cod. civ.
All'udienza del 18/04/2023, il G.I. autorizzava l'attuazione di un progetto di autonomia della madre e l'ampliamento delle visite padre-figlia, confermando, nel resto, il provvedimento del 25/05/2022.
All'udienza del 24/10/2023 le parti precisavano le conclusioni. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In sede di memoria di replica depositata il 16/01/2024, parte resistente chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, rappresentando la sussistenza di condotte antisociali, di agiti impulsivi e di aggressività da parte del ricorrente, tali da minare la sicurezza e la serenità della minore. Chiedeva altresì l'immediata sospensione degli incontri tra il padre e la figlia, insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Il Giudice riservava la decisione al Collegio unitamente al merito.
Con ordinanza del 23/01/2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'immediata sospensione degli incontri protetti padre-figlia, con presa in carico del sig. da parte del C.S.M. Pt_1
competente e invito a relazione da parte dei competenti Servizi Sociali.
Con memoria autorizzata del 04/03/2024, la curatrice speciale insisteva per l'affidamento della minore al Servizi Sociali, con collocazione presso la madre. Insisteva altresì per la sospensione degli incontri padre-figlia, con possibilità di ripresa, ove ritenuto opportuno, in luogo neutro.
In pari data, con memoria autorizzata, parte ricorrente si opponeva alla sospensione delle visite padre- figlia e insisteva affinché venisse reperita una diversa sistemazione abitativa per la madre.
Con memoria autorizzata del 05/03/2024, parte resistente insisteva per la sospensione degli incontri protetti padre-figlia, con immediata presa in carico del padre da parte del CSM competente e la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi già incaricati.
In sede di udienza del 07/03/2024, le parti insistevano per le conclusioni già rassegnate con le memorie depositate. Con ordinanza dell'11/03/2024, il Giudice revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, disponeva che il padre potesse ricominciare a incontrare la figlia in ambiente
Part neutro, previa attivazione di un percorso di sostegno presso il .
All'udienza dell'01/10/2024, le parti precisavano le conclusioni richiamando come sopra riportate, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Perveniva, altresì, visto dal P.M.
pagina 7 di 14 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della figlia minore, sulla sua collocazione abitativa, sul regime di visita con il genitore non collocatario, sul contributo al mantenimento della minore
All'esito del giudizio e considerata l'istruttoria espletata e preso atto degli esiti delle relazioni di aggiornamento sul nucleo redatte dai competenti servizi sociali e di NPI, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociale, posto che non vi sono ancora le condizioni per disporre modalità di affidamento che contemplino l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in capo alle parti o la sua concentrazione in favore di una sola di esse, alla luce delle evidenti fragilità emerse, e non ancora rientrate, a seguito del costante monitoraggio del nucleo da parte dei servizi territoriali e dell'articolata istruttoria svolta mediante CTU sulle capacità genitoriali, con conseguente necessità di garantire interventi massicci per supportare nella crescita e nello Per_1
sviluppo psicoemotivo.
Occorre rilevare come la CTU disposta in corso di giudizio abbia riscontrato che, per un verso, il sig.
“possiede scarse capacità di controllo sia sugli affetti di qualità negativa come la rabbia, Pt_1
l'irritabilità o i vissuti dolorosi, sia sui pensieri involontari caratterizzati da vissuti d'impotenza o stati di bisogno. Sul piano relazionale si evidenziano fragilità, soprattutto nelle abilità sociali, sembra essere cresciuto in un ambiente affettivamente deprivato, povero di stimoli e di contenimento emotivo”.
Egli, come peraltro dimostrato dalla preoccupante controversia relativa all'assegnazione della casa coniugale, appare focalizzato, in via pressoché esclusiva, sui propri bisogni, e, come affermato dalla
CTU, “l'alfabetizzazione assente, l'immaturità personologica, gli stati di bisogno non soddisfatti uniti alla necessità di dipendere dalle cure di qualcuno, le scarse risorse cognitive ed emotive, caratterizzano una personalità fragile ed eccessivamente vulnerabile ad agiti impulsivi e scarsa regolazione emotiva
[…]. Egli mostra scarse abilità sociali;
non si confronta con gli altri dai quali non è attratto e non li comprende […], agisce impulsivamente scegliendo in maniera non logica, guidato dalle scarse
pagina 8 di 14 competenze cognitive che non gli consentono di comprendere e descrivere i propri sentimenti, che se non trattenuti, si esprimono all'esterno attraverso una modalità labile e malamente modulata (pagg. 24, 25
CTU)”.
Per altro verso, la sig.ra pur essendo capace, nell'interesse della figlia e del suo sviluppo psico- CP_1
fisico, di cogliere gli aiuti offerti, mostra una significativa difficoltà nel sostenere ed elaborare le esperienze dolorose, esponendosi al rischio di agiti impulsivi: “la capacità di valutare adeguatamente la realtà è ai limiti inferiori della norma e subisce cedimenti se sottoposta a sollecitazione emotiva. Il controllo sulle emozioni negative come irritabilità, rabbia o dolore, così come sui pensieri involontari legati a bisogni insoddisfatti o vissuti d'impotenza, è inefficace”. Ancora, “evitare di venire a contatto con le emozioni negative, protegge la OR, ma non le consente di elaborarle, in questo modo, quando la barriera difensiva cede, la persona rischia di agire impulsivamente o mancare di un'adeguata regolazione emotiva. Il contatto con la rabbia o tematiche abbandoniche, turbano l'esame di realtà e la logicità del pensiero” (pagg. 27-28 CTU).
Alla luce di quanto sopra riportato, la CTU ha concluso proponendo un affidamento della minore al
Servizio Sociale, rilevando in ogni caso, stante i progressi della sig.ra nel recupero delle funzioni CP_1
genitoriali, la sua adeguatezza per la cura della minore.
Invero, con decreto del 25.5.2022, il Tribunale aveva già disposto l'affidamento della minore ai competenti servizi territoriali, i quali hanno proseguito nell'intervento, già avviato, a sostegno del nucleo familiare. In particolare, il nucleo è stato seguito, sin dal 2020-2021, dai Servizi Sociali a seguito di uno sfratto, percorso conclusosi con l'assegnazione di casa ATC nel 2021. In data 1.9.2021, la sig.ra e CP_1 la minore sono quindi state collocate, d'intesa con i Servizi Sociali e con le parti coinvolte, in Per_1
una struttura mamma-bambino, stante l'accesa conflittualità familiare e le gravi accuse reciprocamente mosse dai coniugi l'uno verso l'altro, anche oggetto di reciproche denunce-querele. Con particolare riferimento al sig. , gli operatori hanno osservato quanto segue: “visti i lunghi anni di osservazione Pt_1
dei funzionamenti genitoriali del sig. , si esprime preoccupazione rispetto a soluzioni di vita che Pt_1
prevedono che egli si occupi della figlia in modo esclusivo nonché rispetto alla sua tenuta nel tempo del consenso del progetto. Si osserva la tendenza ad assecondare la minore in ogni suo desiderio o capriccio” (v. relazione del 6.1.2021).
Nel corso del procedimento, sono state depositate diverse relazioni sociali da parte dei Servizi incaricati, le quali hanno restituito un complesso quadro familiare, caratterizzato da perduranti fragilità genitoriali.
In particolare, i Servizi hanno osservato un legame affettivo della minore con entrambi i genitori, i quali, tuttavia, non sempre sono stati consapevoli dei reali bisogni della figlia.
pagina 9 di 14 La madre, sin dall'inserimento in comunità, si è mostrata piuttosto collaborativa con i Servizi, ha fatto progressi nella direzione di una maggiore autonomia e di riflessione sul proprio ruolo genitoriale, tali da consentire l'avvio di un progetto di semi-autonomia, tuttora perdurante. Complessivamente, la sig.ra ha mostrato miglioramenti significativi, anche sviluppando un solido rapporto affettivo con la CP_1
figlia. Permangono, tuttavia, alcuni evidenti elementi di fragilità personale – verosimilmente legati ai propri vissuti e alla difficoltà di affrontare e a controllare le sollecitazioni emotive, recentemente acuiti dalla decisione del Tribunale di revocare l'assegnazione della casa familiare, già disposta in suo favore
(v. relazione Servizi Sociali del 26.9.2024)- che rendono viepiù necessario affiancare alla stessa, nella gestione della minore, un supporto, educativo e sociale, “esterno” (v. altresì relazione NPI del
31.10.2023).
Il padre, invece, nonostante il forte legame affettivo con la figlia, non pare aver raggiunto la stabilità emotiva necessaria per comprendere i bisogni della minore e la complessità della situazione familiare. I
Servizi, nel corso dei mesi, hanno osservato una certa ambiguità nelle sue condotte. Per un verso, egli ha mostrato disponibilità nel mantenere i rapporti con la figlia, benché talora in modo discontinuo;
per altro verso, ha assunto atteggiamenti di forte ostilità e rivendicazione nei confronti dei Servizi, così compromettendo i percorsi di sostegno avviati. Si sono verificati, specialmente nell'ultimo periodo, preoccupanti episodi di aggressività e rabbia durante gli incontri con i Servizi, anche alla presenza della minore, con verbalizzazione di intenti anticonservativi (v. relazione Servizi Sociali del 12.1.2024) che hanno condotto, nel corso del procedimento, alla sospensione degli incontri padre-figlia (v. ordinanza
23.1.2024). Sebbene il sig. , da ultimo, sia apparso più calmo e più consapevole delle condotte Pt_1
poste in essere, la ripresa dei luoghi neutri con la figlia ha evidenziato diverse criticità. Il ricorrente, oltre a presentarsi in ritardo al primo incontro, ha interagito molto poco con la minore (“è stato necessario un incitamento per fargli salutare la figlia”, v. relazione Servizi Sociali del 26.9.2024); successivamente, ha riferito agli operatori di voler vedere la figlia esclusivamente presso la propria abitazione, non accettando la modalità protetta del luogo neutro.La minore, per contro, si è mostrata riluttante a incontrare nuovamente il padre, il quale – secondo quanto riportato da alla madre- non avrebbe interagito Per_1 con lei e avrebbe trascorso tutto il tempo dell'incontro a parlare della sua “nuova famiglia” (a quanto consta, il sig. ha una nuova compagna che ospita nell'abitazione, unitamente alla figlia di lei). Pt_1
A fronte del quadro genitoriale descritto, non solo è evidente che l'affidamento condiviso non è soluzione rispondente all'interesse della minore, ma neppure appare accoglibile – quantomeno allo stato, in attesa della conclusione del percorso pur proficuamente intrapreso dalla sig.ra - la domanda di CP_1 affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, proposta da parte resistente e dalla curatrice pagina 10 di 14 speciale.
Stante, pertanto, l'impossibilità nel breve periodo di attuare una genitorialità effettivamente condivisa e la necessità di assicurare tutela e protezione alla minore, pur legata ai due contesti di vita da un sentimento di autentico affetto, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento di ai Per_1
competenti servizi sociali, per la durata massima indicativa di anni due, al fine di coadiuvare i genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore e, in caso di disaccordo, di sostituirsi agli stessi al fine di evitare paralisi decisionali e, soprattutto, allo scopo di consentire l'attuazione degli interventi di supporto alla minore ritenuti maggiormente opportuni ed idonei anche senza il consenso dei genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per la figlia, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte di concerto coi genitori e, in caso di disaccordo, dal Servizio affidatario, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, sentiti se del caso gli insegnanti ed il pediatra/medico di fiducia dei minori.
La collocazione prevalente della minore viene confermata in capo alla madre, ribadendosi, pertanto,
l'attuale assetto praticato ed il contesto in cui la minore è stabilmente inserita a far data dalla fine della convivenza tra i genitori.
Tenuto conto che il sig. ha dimostrato che non intende recuperare la relazione con la figlia Pt_1
attraverso le cautele e gli interventi predisposti da questa autorità giudiziaria e dai servizi territoriali incaricati ma che, tuttavia, le condotte verificatesi nel corso del presente giudizio non consentono di addivenire a un giudizio di prognosi favorevole rispetto ad un recupero, quanto meno nell'immediato, delle funzioni genitoriali e alla ripresa serena e graduale dei rapporti padre-figlia, ritiene questo Collegio che la ripresa degli incontri dovrà avvenire in modalità protette (luogo neutro o, comunque, presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio individuate dagli operatori, valutato il gradimento della minore e l'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico della stessa.
Va disposta, nell'interesse della minore, la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione degli interventi di supporto educativo e psicologici, nonché per l'organizzazione delle visite padre-figlia secondo le prescrizioni sopra riportate nonché per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto genitoriale a favore delle parti. I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere della minore, ai suoi rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente.
pagina 11 di 14 Non si ravvisano, per contro, i presupposti per la presa in carico del sig. da parte del C.S.M. atteso Pt_1
che, con relazione del 20.8.2024, i sanitari incaricati – pur evidenziando la sussistenza di profilo neuropsicologico caratterizzato da abilità cognitive poco sviluppate, compatibile con un disturbo del neuro-sviluppo di grado lieve- non hanno ritenuto necessaria, in assenza di patologie psichiatriche maggiori, una presa in carico del ricorrente.
In mancanza di mutamenti, neppure addotti, in ordine alle condizioni economiche delle parti ovvero ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e avuto riguardo alla situazione patrimoniale delle parti, deve essere confermato il contributo al mantenimento della minore, posto a carico del sig.
, già quantificato in sede di ordinanza presidenziale del 3.2.2022, nella somma di € 150,00, oltre Pt_1
al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, richiamandosi, in caso di disaccordo, il
Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Sull'assegnazione della casa familiare
Occorre al riguardo rilevare come, in sede di precisazione delle conclusioni, la sig.ra – collocataria CP_1
della minore - abbia espressamente rinunciato, nell'esclusivo interesse della figlia, all'assegnazione della casa coniugale, in accordo con la revoca, già disposta dal G.I. con ordinanza dell'11.3.2024, di tale assegnazione in suo favore.
Deve, per contro, rigettarsi la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente, atteso che la medesima postula la convivenza con i figli minori (o con figli maggiorenni non autosufficienti sotto il profilo economico), non sussistente nel caso di specie.
Spese di lite
Quanto alle spese sostenute dal SI , dalla OR e dal curatore speciale Parte_1 Parte_3
della minore, le stesse devono essere compensate fra le parti nella misura del 50%, considerata la reciproca soccombenza in punto affidamento. Le restanti spese sono liquidate, come da dispositivo, e devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura del 50%, in virtù del maggior grado soccombenza, atteso il sostanziale accoglimento delle domande avanzate dalla curatrice speciale e da parte resistente in punto contributo al mantenimento e regime di visita padre-figlia.
Le spese sono determinate – come di seguito riportato - sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo: pagina 12 di 14 - Fase studio: € 1.000,00
- Fase introduttiva: € 800,00
- Fase istruttoria: € 1.200,00
- Fase decisoria: € 2.000,00
TOTALE € 5.0000,00.
Le spese di CTU e CTP (quest'ultima nominata dalla curatrice speciale), già rispettivamente liquidate con separati decreti del 18.4.2023 e del 12.10.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolte nell'esclusivo interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 CP_1
co. 1 c.c.;
Dispone l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente per la durata Persona_1
massima indicativa di due anni, salve diverse determinazioni giudiziali;
Dispone che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai genitori, anche disgiuntamente. Le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la figlia, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario di concerto coi genitori e, in caso di disaccordo, dal Servizio affidatario medesimo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, sentiti se del caso gli insegnanti ed il pediatra/medico di fiducia della minore;
Dispone che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig. ; Pt_1
Dispone che la ripresa degli incontri padre-figlia avvenga in modalità protette (luogo neutro ovvero presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio indicate dagli operatori, previa valutazione dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico della minore e secondo il suo gradimento;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia minore, un assegno di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
(mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative) previamente concordate o afferenti ad attività decise dal Servizio Sociale affidatario o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i pagina 13 di 14 termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di
Torino, qui integralmente richiamato;
Dispone la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore della CP_3
minore, per l'organizzazione delle visite padre-figlia secondo le prescrizioni dianzi dettate nonché per l'attivazione degli opportuni percorsi di supporto genitoriale a favore delle parti;
Raccomanda ai genitori di prestare la massima e fattiva collaborazione per l'attuazione degli interventi indicati dai Servizi di territorio;
Dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente ex art. 337 c.c. in ordine allo stato di benessere della minore, al suo rapporto coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore dovranno essere, altresì, prontamente segnalate alla Procura Minorile competente;
Dichiara le spese di lite compensate per la metà fra il sig. , la sig.ra e la Parte_1 CP_1
curatrice speciale della minore;
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
del restante 50% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della curatrice speciale della Parte_1 minore del restante 50% delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02;
Pone le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del G.I. del 18.4.2023, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1
Pone le spese di C.T.P., come già liquidate con separato decreto del G.I. del 12.10.2023, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio (SS e
) per il tramite del SS-sede nonché al Giudice Tutelare competente. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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