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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/11/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 76 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29/11/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per l'avv. NICOLA GRASSO in sostituzione l'avv. BARONE CP_1
CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua
- 2 - pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.
[...]
Per_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che “la SI.ra , ai fini della Parte_1
presente indagine, risulti affetto dalle seguenti infermita' : DEMENZA SENILE TIPO
ALZHEIMER AD ESORDIO TARDIVO.DISTURBO D'ANSIA GENERALIZZATO.
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN TRATTAMENTO. VASI CP_3
EPIAORTICI. POLIARTROSI. INSUFFICIENZAVENOSA ARTI INFERIORI.
REMOTI INTERVENTI PER ULCERA DUODENALE ED COLECISTECTOMIA.
CEFALEA TENSIVA.PREGRESSA ASPORTAZIONE DI CISTI DERMOIDE
REGIONE PARAVETEBRALE DORSALE CON IPOESTESIA DI D9- D11” Lo stesso
CTU ha concluso che “ Per tali infermità si puo' ritenere la parte ricorrente SI.ra
– invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (D.L. 509/88) con percentuale del
100 % al solo fine sociosanitario (D.Lg. 124/98 art.5,comma 7) e persona con
Handicap art. 3 comma 1 a far data dalla domanda amministrativa , e fino al
Dicembre 2023 . Dal GENNAIO 2024 Invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua NON essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
( L. 508/88) e persona persona Handicappata in situazione di gravità con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale tale da conseguire il riconoscimento previsto dall'art. 3 comma 3 -L. 05.02.1992 n. 104.
- 3 - La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_2
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso il parziale accoglimento delle domande formulate e lo spostamento di decorrenza, possono essere compensate nella misura di 1/2 per entrambe le fasi del giudizio mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal mese di gennaio 2024;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario di parte ricorrente dei residui 1/2 delle spese di lite che liquida per la quota in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 29 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
Avezzano 29/11/2024
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