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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Antonio Tricoli Presidente dott.ssa Valentina Stabile Giudice rel. dott.ssa Valentina Del Rio Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 555 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.VA , in persona del leg. Parte_1 P.VA_1
rappresentante p.t., e per essa, n.q. di mandataria, la
[...]
P.VA in persona del leg. Parte_2 P.VA_2
rappresentante p.t., a sua volta rappresentata in giudizio da
[...]
P.VA , in persona del leg. Controparte_1 P.VA_3
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Grazia Email_1
Gugliotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Reclamante -
CONTRO
P.VA , in persona del leg. Controparte_2 P.VA_4
rappresentante p.t., C.F. Controparte_3
, C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2
C.F. , Parte_4 C.F._3
C.F. , e Parte_5 C.F._4 Parte_6
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Tanza Antonio, e Email_2
1 Tribunale di Sciacca all'indirizzo pec in uso all'Avv. Email_3
Blando Angela, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
- Reclamati –
E CONTRO
, P.VA Controparte_4
, in persona del leg. rappresentante p.t., elettivamente P.VA_5
domiciliata all'indirizzo pec in Email_1
uso all'Avv. Vizzini Maria Calogera, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Terzo chiamato -
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/10/2024 le parti hanno concluso come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Il reclamo ha coinvolto l'ordinanza del 15/07/2024 resa nel procedimento n. 1176-1/2022 RGEsec con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecutività dei contratti di mutuo fondiario del
08/6/2009 e del 14/8/2012, sottesi all'atto di precetto notificato dalla società cessionaria del credito precedentemente Parte_1
vantato dalla , alla società ed ai Controparte_5 Controparte_2
fideiussori, per il pagamento della complessiva somma di €. 384.050,97.
I crediti azionati, nello specifico, sono stati ceduti dalla CP_5
in data 01/12/2021, pro-soluto e previa operazione di
[...]
cartolarizzazione, a che, con scrittura privata Parte_1
autenticata dal notaio in data 03/12/2021, repertorio n. 32.874 e raccolta n. 22.004, ha conferito mandato alla Parte_2
di gestire e recuperare i suddetti crediti, consentendo a quest'ultima di porre in essere, in nome e per conto di essa cessionaria, tutti gli atti ritenuti necessari o utili alla realizzazione dell'incarico.
2 Tribunale di Sciacca In forza di procura speciale notarile del 13/01/2022, repertorio n.
146.062 e raccolta n. 37.972, ha Parte_2
sub-delegato a lo svolgimento delle Controparte_1
attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti.
La pretesa avanzata dalla Banca cessionaria è stata dunque azionata con precetto notificato su istanza di Controparte_1
ai debitori e da questi opposto;
dall'opposizione è sorto il procedimento n.
1176/2022 RG e il relativo sub-procedimento n. 1176-1/2022 RG, in seno al quale il Tribunale ha emesso l'ordinanza oggi reclamata di accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei due contratti di mutuo fondiario.
Nello specifico, il Giudice investito dell'istanza cautelare ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla scorta della mancanza di prova della titolarità dei crediti precettati in capo a Parte_1
considerando non sufficiente all'uopo l'avviso in G.U, né la dichiarazione della banca cedente secondo cui tra i crediti oggetto di cessione rientrerebbe quello vantato, vista l'assenza agli atti del contratto di cessione di tali crediti.
Ha pertanto concluso: “sotto il profilo del fumus boni iuris, che sulla base di un accertamento sommario proprio di questa fase, le ragioni evidenziate sul punto dall'opponente possono ritenersi, allo stato, sufficientemente convincenti e che, sotto il profilo del periculum in mora, risulta quale circostanza non contestata che l'esecuzione coinvolge tutto il patrimonio di e , tra cui la Controparte_3 Parte_3
casa di abitazione, nonché il compendio aziendale per cui è evidente il rischio del pregiudizio che subirebbero nel caso di mancata sospensione della procedura”.
3 Tribunale di Sciacca Il reclamo è stato affidato alla considerazione per cui la società cessionaria, sia nel giudizio principale di opposizione a precetto sia in quello sub-cautelare, avrebbe documentato la sequenza di atti in virtù dei quali sarebbe divenuta titolare del credito, fra cui l'operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza svolta ai sensi della L. n.
130/1999, la pubblicità della cessione in G.U., il possesso dei titoli cartacei ad opera della Banca cessionaria, la dichiarazione della CP_5
cedente del 31/03/2023 e la dichiarazione resa dalla stessa cedente tramite la comparsa di costituzione nel giudizio principale n. 1176/2022
RG.
Ad avviso della la mancata esibizione Parte_1
anche del contratto di cessione dei crediti in blocco, oltre a essere stata voluta per ragioni di tutela della privacy degli altri debitori ivi indicati, non sarebbe comunque in grado di obliterare la natura emblematica dell'avvenuta cessione dei crediti azionati della copiosa documentazione appena elencata.
Notiziata del reclamo, si è costituta in giudizio
[...]
, mutuando interamente le argomenti sviluppate dalla Controparte_4
società reclamante.
Anche e i fideiussori generalizzati in Controparte_2
epigrafe si sono costituiti, al fine di contestare la ricostruzione della vicenda, sotto il profilo giuridico, offerto dalle controparti, sostenendo, in primo luogo, che non risulterebbe fra le società Parte_1
iscritte all'Albo di Vigilanza tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 385/1993 (T.U.B.); così come non risulterebbe iscritta
[...]
né Parte_2 Controparte_1
sarebbe titolare della licenza allo svolgimento dell'attività di recupero del credito per conto terzi resa obbligatoria dall'art. 115 T.U.B.
4 Tribunale di Sciacca I reclamati hanno inoltre sostenuto l'indispensabilità della copia del contratto di cessione fra banca cedente e società cessionaria come elemento determinante la legittimazione attiva di chi agisca a titolo di acquirente di uno o più crediti.
La reclamata eccepisce pure il difetto di legittimazione passiva di
, banca cedente i crediti ma non Controparte_4
titolata a sostenere le domande svolte dalla società reclamante, tenuto conto che essa non era parte del procedimento cautelare n. 1176-1/2022
RG.Esec., né soggetto direttamente reclamante.
Ciò ricostruito in fatto, si osserva
IN DIRITTO
Il reclamo è fondato.
La migliore spiegazione dell'assunto passa attraverso il richiamo della disciplina regolante la pratica del creditore che deleghi la riscossione coattiva del proprio credito a un soggetto terzo, operante in maniera professionale.
La pratica è assai frequente in relazione a crediti esigibili e non ancora riscossi ma difficili da recuperare (definiti “in sofferenza”), ceduti a titolo oneroso e pro-soluto dal creditore originario a una società appositamente istituita (società veicolo o SPV) diversa da Banche o intermediari finanziari, la quale, per finanziare l'acquisto, emette titoli destinati alla circolazione sul mercato, per poi procedere al recupero dei crediti acquistati (attività di “servicing”) e con il denaro recuperato rimborsare i nuovi titoli emessi.
Chiaro che le società operanti nel settore del servicing soggiacciono a una serie di regole introdotte dal Legislatore nazionale ed euro-unitario, e sono altresì sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
A livello nazionale, l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla L. 130/1999, il cui art. 2, commi 3
5 Tribunale di Sciacca let. c) e 6, sanciscono che l'attività di “riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” per i crediti cartolarizzati “possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
In concreto, le SPV affidano lo svolgimento delle attività necessarie a recuperare il credito a società terze, le “servicer”, intermediari finanziari che a loro volta possono subdelegare dette attività ad altre società, le
“special servicer” o “subservicer”.
Granitico l'orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, che richiede l'iscrizione delle sole società servicer nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 T.U.B., ritenendo sufficiente per le società subservicer la titolarità della licenza indicata dall'art. 115 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
A comprova di quanto detto, è opportuno richiamare la sentenza con cui la Suprema Corte ha recentemente composto un contrasto interpretativo in ordine alla natura dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999, definendola norma non imperativa: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., sez. III civ., ord. n. 7243 del 18/03/2024).
Questa precisazione vale anche a risolvere e superare un altro problema esegetico relativo all'art. 115 T.U.L.P.S., nella parte in cui, sul piano testuale, sembrerebbe limitare le attività delle subservicer al solo
“recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”, escludendone i poteri nel campo del recupero giudiziale.
6 Tribunale di Sciacca Il superamento di tale problema passa da un'attenta analisi dell'istituto della rappresentanza processuale, prestando particolare attenzione alla procura rilasciata dalla società servicer a quella subservicers, che, a ben guardare, altro non è che una semplice procura volta a consentire la rappresentanza in giudizio pure del procuratore della parte sostanziale, purché tale potere risulti per iscritto.
Utile ricordare la differenza tra capacità processuale e la legitimatio ad processum: la prima è il riflesso della capacità di agire, e si esprime nella possibilità di compiere e ricevere validamente atti processuali, al fine di tutelare situazioni giuridiche soggettive personali;
la seconda consiste nel potere di compiere tali atti all'interno del processo, facoltà che la legge contesene di realizzare, ex art. art. 77 c.p.c., attraverso un proprio rappresentante.
In altre parole, colui che ha capacità e legittimazione processuale può conferire ad un soggetto terzo il potere di rappresentarlo in giudizio, quindi, anche quello di compiere atti processuali in suo nome e per suo conto.
In un simile contesto, gli effetti del giudizio si spiegheranno direttamente nei confronti del rappresentato.
Trasferendo quanto finora illustrato al caso in esame, è agevole notare che il servicer, soggetto rappresentato in giudizio da un'altra società, ha la capacità di agire e di essere parte in giudizio;
la procura da esso rilasciata allo subservicer, suo rappresentante, è perfettamente valida, così come pienamente efficaci sono gli atti compiuti da quest'ultimo compiuti.
Non è, infatti, dirimente ai fini dell'efficacia delle attività processuali compiute l'essere le società iscritte nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., poiché l'attività di recupero crediti, sia giudiziale sia stragiudiziale, dal punto di vista sostanziale e processuale fa sempre capo alla società che
7 Tribunale di Sciacca funge da servicer, a sua volta mandataria del titolare del credito, comunque tenuta a vigilare sull'attività del rappresentante.
Alla non indispensabilità dell'iscrizione nell'Albo ex art. 106 T.U.B. da parte della subservicer si affianca, tuttavia, l'obbligo per tale società di avere l'autorizzazione di pubblica sicurezza indicata all'art. 115 T.U.L.P.S., senza che il dato letterale limitato alla sola attività “stragiudiziale” possa precludere, giova ribadire, la possibilità di diventare sostituito processuale del servicer.
Nel caso di specie, sebbene non sia stata prodotta copia dell'autorizzazione di p.s. in favore di Controparte_1
il cenno della sua esistenza si trae dalla procura rilasciata in data
[...]
13/01/2022 e autenticata dal notaio, di cui al repertorio n. 146062 e raccolta n. 37972, con cui società Parte_2
servicer, le ha conferito la rappresentanza processuale in qualità di sua subservicer, ai fini, dunque, dell'art. 77 c.p.c., e in cui si legge che quest'ultima società è “titolare della licenza n. 7/2019 di agenzia recupero dei crediti per conto terzi rilasciata dalla Questura di Milano Monza Brianza
Lodi”.
A questo punto, ci si deve soffermare sulle altre doglianze sollevate dalla parte reclamata, secondo cui i documenti prodotti da controparte, in assenza del contratto di cessione, non sarebbero sufficienti a dimostrare la titolarità in capo a dei crediti azionati. Parte_1
Sebbene la prova della ricomprensione del credito azionato fra quelli ceduti non possa trarsi, di per sé sola, dalla mera pubblicazione dell'operazione in G.U ex art. 58 T.U.B. - operazione valida al solo fine di supplire all'obbligo di notifica al singolo debitore ceduto e per le sole finalità liberatorie indicate all'art. 1264 c.c. -, la Suprema Corte ha più volte affermato che la superiore prova può dirsi raggiunta dal complesso
8 Tribunale di Sciacca degli elementi prodotti in giudizio ove in grado di far emergere, con ragionevole certezza, che le pretese azionate rientrino fra quelle cedute.
In tal senso, milita il possesso del titolo esecutivo cartaceo in capo alla società cessionaria e la dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dalla banca cedente, il cui valore probatorio non è confessorio ma parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata;
elementi che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, si giustificano proprio con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria (Cass., Sez. III civ., ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Risolta la superiore questione, ci si può ora dedicare all'altra eccezione sollevata dalla parte reclamata, relativa al difetto di legittimazione passiva, questa volta, di Controparte_4
, Banca cedente alla società attuale reclamante, agente a titolo di
[...]
interveniente adesivo.
A ben guardare, né gli artt. 105 e 106 c.p.c., né gli artt. 669terdecies
e s.s. c.p.c. pongono un ostacolo all'intervento di un terzo, oppositivo o adesivo, alle singole fasi cautelari di un processo;
mentre è impossibile obliterare la regola generale dell'indefettibilità dell'interesse ad agire imposto dall'art. 100 c.p.c., in base al quale l'introduzione di un giudizio o l'intervento in un giudizio pendente è legittimo solo se dal provvedimento del Giudice l'agente possa trarre qualche vantaggio effettivo fra quelli messi a disposizione dall'ordinamento.
La fattispecie attuale vede Controparte_4
interessata a farsi dispensare dal ruolo di unica legittimata attiva al recupero coattivo dei crediti indicati in premessa, che, invece, parte reclamata vorrebbe continuare ad addossarle;
interesse più che legittimo, viste le conseguenze in termini di costi e tempi in tal guisa risparmiati.
Venendo alle spese di lite, le stesse saranno disciplinate nel giudizio di merito.
9 Tribunale di Sciacca
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo in epigrafe:
- REVOCA l'ordinanza emessa il 15/07/2024 dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 1176-1/2022 RGEsec;
- RIMANDA al merito ogni statuizione sulle spese di lite
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Sciacca, in data 06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10 Tribunale di Sciacca