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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2024, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3104/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/09/1970 (C.F.: , residente in _1 C.F._1
Misterbianco (CT), in via Girolamo Rosano n. 14, rappr. e dif. dall'avv. TROVATO DOMENICA
NADIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 05/11/1973, (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Pedara (CT), in via Palermo n. 5, rappr. e dif. dall'avv. TROVATO DOMENICA NADIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 03/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la _1 Parte_2
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Letojanni
l'8/09/2001 e dal quale era nato un figlio, , il 04/10/2010. Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 6/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il _1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 23/03/2007.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre, al contempo disponendo il diritto di visita da parte del padre in considerazione del seguente PIANO GENITORIALE:
Premesso che il minore , oggi di anni 14, abita presso l'abitazione Persona_2
della madre, in Pedara;
dopo aver conseguito con profitto la licenza media, è iscritto per il prossimo anno all'I.T.C. “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta;
non frequenta, allo stato, corsi di studio pomeridiani né pratica attività sportive.
Anche in considerazione dell'età del minore (prossimo ai 15 anni), disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo gli accordi da prendersi, di volta in volta, tra gli stessi, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del ragazzo;
disporre un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario ed a beneficio del figlio _1
, pari ad 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente Persona_1
secondo indici ISTAT;
Disporre che le spese mediche, scolastiche e straordinarie relative alla prole siano ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
Disporre che alcun contributo è dovuto per i coniugi, reciprocamente, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori pagina 3 di 4 coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Letojanni l'8/09/2001 tra e _1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Parte_2
del Comune di Letojanni dell'anno 2001, al n. 12, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3104/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/09/1970 (C.F.: , residente in _1 C.F._1
Misterbianco (CT), in via Girolamo Rosano n. 14, rappr. e dif. dall'avv. TROVATO DOMENICA
NADIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 05/11/1973, (C.F.: ), residente in Parte_2 C.F._2
Pedara (CT), in via Palermo n. 5, rappr. e dif. dall'avv. TROVATO DOMENICA NADIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 03/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la _1 Parte_2
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Letojanni
l'8/09/2001 e dal quale era nato un figlio, , il 04/10/2010. Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 6/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il _1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 23/03/2007.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
Disporre l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre, al contempo disponendo il diritto di visita da parte del padre in considerazione del seguente PIANO GENITORIALE:
Premesso che il minore , oggi di anni 14, abita presso l'abitazione Persona_2
della madre, in Pedara;
dopo aver conseguito con profitto la licenza media, è iscritto per il prossimo anno all'I.T.C. “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta;
non frequenta, allo stato, corsi di studio pomeridiani né pratica attività sportive.
Anche in considerazione dell'età del minore (prossimo ai 15 anni), disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo gli accordi da prendersi, di volta in volta, tra gli stessi, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici del ragazzo;
disporre un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario ed a beneficio del figlio _1
, pari ad 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente Persona_1
secondo indici ISTAT;
Disporre che le spese mediche, scolastiche e straordinarie relative alla prole siano ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
Disporre che alcun contributo è dovuto per i coniugi, reciprocamente, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori pagina 3 di 4 coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Letojanni l'8/09/2001 tra e _1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Parte_2
del Comune di Letojanni dell'anno 2001, al n. 12, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
15/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4