Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n.849-1/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 849-1/2024 R.G. vertente tra
rappresentato e difeso dall' avv. Angela Pino;
Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Pino;
Controparte_1
Appellato
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Oggetto: istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 281/24 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento n. 1205/2023 R.G.e pubblicata in data 10.10.2024
vista l'ordinanza del 4.04.2025 con cui il C.I. ha riservato di riferire al Collegio in merito all'istanza di inibitoria di cui all'oggetto e sciogliendo la riserva ivi assunta;
rilevato che parte appellante ha invocato la sospensione della sentenza impugnata con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e lo ha condannato al pagamento, in favore dell' odierno appellato delle spese di lite;
considerato che
parte appellante , a sostegno del fumus boni juris , richiama i motivi di appello, per un verso, rilevando la mancata attivazione mediazione obbligatoria e richiamando , a sostegno della fondatezza della doglianza i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( Cass.
SS UU 19596/2020); per altro verso, eccependo l'inesigibilità del credito, in forza delle pattuizioni intercorse;
rilevato che, invece, a sostegno del periculum in mora, parte appellante evidenzia il gravissimo pregiudizio che deriverebbe al sig. odierno appellante qualora fosse tenuta a versare le Per_1 ingenti somme indicate nella sentenza, nonostante il presente appello”, oltre che la minacciata esecuzione mediante atto di pignoramento presso terzi;
considerato che
le questioni introdotte con l'appello sono state specificatamente contestate dall'appellato, che ha insistito per la conferma della sentenza;
ritenuto che
, secondo la nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c., applicabile ratione temporis, presupposti per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria sono costituiti dalla manifesta fondatezza dell'impugnazione o dal pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza;
ritenuto che
non sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria;
rilevato, invero, che la valutazione sommaria della causa, l'unica possibile in questa sede, non consente di attribuire ai motivi di appello un carattere di evidente (o manifesta) fondatezza, tale da ritenere preminente il “fumus” rispetto alla valutazione del secondo presupposto del “periculum” in mora;
considerato che
il periculum non può essere integrato dal pericolo di pagare somme non dovute in conseguenza dell'esecuzione della pronuncia impugnata, occorrendo un quid pluris, rappresentato da conseguenze ulteriori suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi della parte istante e diverse rispetto ai normali effetti connessi all'esecuzione della sentenza impugnata;
rilevato che, nella specie, non risultano neanche allegate difficoltà di pagamento delle somme o di loro restituzione in caso di esito vittorioso del gravame;
ritenuto che
a tale declaratoria deve seguire l'applicazione della sanzione di cui all'art. 283 cpv c.p.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 283 e 351 c. p. c.,
rigetta la richiesta di inibitoria;
condanna parte istante al pagamento della somma di euro 250,00 in favore della Cassa delle
Ammende; manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio in data 15.04.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
D.ssa Marisa Salvo Dr.Massimo Gullino