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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa HE TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa IN GI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3326/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessio PASSONI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CAPALBO Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 4684/2024 del 23.04 - 2.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano: così giudicare e provvedere: Nel merito, in via principale: pagina 1 di 9 1) dichiararsi tenuta la signora al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 34.884,38 a titolo di corrispettivo a saldo dell'appalto;
2) condannarsi la signora al versamento dell'importo liquidato sub. 1, oltre agli Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”
Per parte appellata:
“Voglia l'ill.ma Corte Adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
1. rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 4684/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 02.05.2024;
2. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nella causa promossa da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 altra istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) rigetta le domande proposte da in citazione;
Parte_1
2) condanna a pagare in favore di a titolo di penale per il Parte_1 Controparte_1 ritardo nell'esecuzione delle opere, l'importo di euro 33.000,00 oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
3) condanna a corrispondere in favore di a titolo di ripetizione Parte_1 Controparte_1 delle maggiori somme pagate in relazione al contratto di appalto del 15.10.2012, l'importo di euro
23.415,62 oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
4) condanna a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per l'inesatto adempimento del contratto di appalto del 15.10.2012, l'importo di euro 9.900,00 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata a far tempo dal 23.06.2021 dalla domanda al soddisfo;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
pagina 2 di 9
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo che: in Parte_1 Controparte_1 data 15.10.2012 le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di di opere edili per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di Parte_1 sito in via Baracca 10, a Cernusco sul Naviglio (MI), al prezzo pattuito a corpo di euro CP_1
250.000,00 oltre iva, da pagarsi entro 60 giorni dalla emissione da parte dell'appaltatrice di SAL mensili;
il termine per la consegna delle opere era stato fissato nella data del 30.07.2013 ed era stata prevista una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato;
in adempimento del siglato contratto, aveva dato inizio alla realizzazione delle opere e aveva Parte_1 CP_1 effettuato il pagamento in favore dell'appaltatrice dei corrispettivi che venivano liquidati nei vari SAL mensili;
in data 27.05.2013 in cantiere si era verificato un incidente mortale, a cui era seguito il sequestro del cantiere medesimo da parte dell'autorità giudiziaria in sede penale e, dunque, la sospensione dei lavori;
il cantiere era stato dissequestrato in data 11.11.2013, di talché
[...] aveva potuto riprendere i lavori solo in data 18.12.2013; per i danni subiti dalla
Parte_1 committente a causa del ritardo provocato dall'incidente mortale e dal conseguente sequestro del cantiere, aveva incaricato la propria assicurazione Zurich Insurance PLC di
Parte_1 trattare con l'indennizzo spettantele;
le trattative si erano concluse con un accordo transattivo, in CP_1 base al quale, a fronte del pagamento di euro 10.000,00, aveva rinunciato a qualsivoglia CP_1 ulteriore pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro avvenuto in cantiere;
le opere commissionate a erano state infine consegnate a in data 14.11.2014; al
Parte_1 CP_1 termine dell'esecuzione dei lavori, aveva ricevuto acconti per euro 221.060,00 e
Parte_1 vantava quindi un credito residuo di euro 93.582,90 IVA inclusa, di cui euro 60.963,00 per opere extra contratto e la restante parte a titolo di saldo delle opere realizzate in esecuzione del contratto.
[...] aveva quindi adito il Tribunale per chiedere la condanna di al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo indicato.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale: accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'attrice per mancato rispetto del termine dei lavori indicato nel contratto di appalto e per l'effetto ridurre della somma di euro 47.100,00, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto dovuto a titolo di corrispettivo alla Parte_1 pagina 3 di 9 tenuto conto della maggior somma pagata dalla committente in favore dell'appaltatrice – pari a Pt_1 complessivi euro 271.000,00, condannare l'attrice a restituire alla convenuta l'importo di euro
93.024,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
accertarsi e dichiararsi l'esistenza di vizi e difetti di costruzione (relativi al crollo di una grondaia) e condannare conseguentemente al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 CP_1 quantificati in euro 9.900,00.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di accogliendo Parte_1 invece le domande riconvenzionali di sulla scorta delle seguenti considerazioni: Controparte_1
- in atti è presente una ricevuta (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritta dal legale rappresentante di e non disconosciuta da parte attrice, attestante il pagamento Parte_1
(al 28.11.2014), a titolo di “acconto per le opere di ristrutturazione e ampliamente della sua villetta unifamiliare in via Baracca 10 in Cernusco sul Naviglio”, dell'importo di euro 240.000,00 oltre iva, pari a euro 264.000,00. A tale ammontare deve essere sommato l'importo di euro 7.000,00 versato in data 7.05.2015 da in favore di relativo al saldo dei lavori di CP_1 Pt_1 Parte_1 ristrutturazione e anch'esso risultante da documenti (doc. 14 del fascicolo di parte convenuta) non contestati né disconosciuti dall'attrice;
- l'importo per opere extra contratto vantato da non trova riscontro in specifiche Parte_1 evidenze documentali, tenuto peraltro conto dell'assenza di qualsivoglia documento comprovante l'ordine della committente di realizzare simili opere, come tuttavia richiedeva espressamente il contratto di appalto stipulato dalle parti;
- pertanto, considerato quanto già versato da (euro 271.000,00) e il valore delle opere realizzate CP_1
(euro 225.076,71 oltre iva al 10%, ovverosia euro 247.584,38, escluse per le ragioni di cui sopra le opere extra contratto), risulta sussistere un credito di nei confronti di pari CP_1 Parte_1
a euro 23.415,62;
- ha consegnato le opere in ritardo rispetto al termine pattuito, da cui consegue Parte_1
l'applicazione della penale prevista in contratto, sebbene con esclusione – dal computo del ritardo – del periodo di sequestro del cantiere e di quello occorrente per la ripresa dei lavori in sicurezza dopo il dissequestro, in quanto cause di ritardo non imputabili all'appaltatrice;
- infine, quanto alla domanda riconvenzionale di di risarcimento del danno derivante da vizi e CP_1 difetti di costruzione, non ha contestato né l'esistenza dei vizi allegati dalla Parte_1 committente, né la quantificazione del danno, limitandosi a dedurre che la convenuta aveva già ricevuto pagina 4 di 9 euro 10.000,00 nell'ambito della transazione intercorsa con l'assicurazione dell'appaltatrice; tuttavia, quest'ultima somma era espressamente riferita ai danni derivanti dal sinistro mortale verificatosi in cantiere, dal cui ambito esulano i danni derivanti da vizi di costruzione.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto l'integrale riforma per i Parte_1 seguenti motivi.
I) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dei lavori, di valore pari a euro 58.300,00 (come da fatture debitamente prodotte in giudizio, cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta), eseguiti in favore dell'avv. Giuseppe LB, marito della committente, presso il suo studio professionale sito in Cernusco sul Naviglio, via Pontida
n. 9, inclusi – a dispetto della imputazione formale – nel pagamento di euro 240.000,00 quietanzato
(doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, riconosciuto pacificamente un valore delle opere eseguite in forza del contratto stipulato con pari a euro 225.076,71 oltre IVA (ossia CP_1 complessivamente euro 247.584,38), a questo sommato il valore delle opere realizzate per LB pari a euro 58.300,00, se ne ricaverebbe un corrispettivo dovuto a di euro Pt_1 Parte_1
305.884,38, sicché, detratto quanto già versato da (euro 271.000,00), residuerebbe un credito in CP_1 capo all'appellante pari a euro 34.884,38, che l'appellata deve essere condannata a versare in suo favore.
II) Con il secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la debenza della penale da ritardo in accoglimento della prima domanda riconvenzionale avanzata da Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il ritardo nell'esecuzione delle CP_1 opere sarebbe da ricondurre alle difficoltà nel riprendere i lavori dopo il sinistro mortale occorso in cantiere, sicché non potrebbe richiedere il pagamento della penale prevista in contratto, avendo CP_1 rinunciato, con la transazione intercorsa con l'assicurazione dell'appellante, a ogni pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro. In ogni caso, essendo già stati pagati – in esecuzione della suddetta transazione – euro 10.000,00 a favore di tale somma dovrebbe essere detratta dall'ammontare CP_1 dovuto a titolo di penale.
III) Con il terzo motivo l'appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale avanzata da il diritto di CP_1 quest'ultima alla ripetizione delle maggior somme pagate. Considerando, contrariamente a quanto fatto dal giudice di prime cure, il valore delle opere realizzate da in favore del marito Parte_1 pagina 5 di 9 di , l'appellata non avrebbe ricevuto nulla di più di quanto dovuto, vantando anzi Controparte_2
l'appellante ancora un credito pari a euro 34.884,38 nei confronti di CP_1
IV) Con il quarto motivo l'appellante ha eccepito la decadenza dalla denuncia e la prescrizione, ai sensi dell'art. 1667 c.c., dell'azione risarcitoria proposta da in via riconvenzionale per i vizi delle CP_1 opere realizzate. Infatti, benché tali opere siano state consegnate il 14.11.2014, ha contestato CP_1
l'esistenza di difformità e vizi solo in data 25.01.2018, ben oltre i termini previsti dalla legge. In ogni caso, avrebbe rinunciato alla pretesa risarcitoria per i danni derivanti da vizi di costruzione CP_1 nell'ambito della transazione stipulata con Zurich Insurance PLC.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. Il primo e il terzo motivo di appello, in quanto vertenti sulle medesime questioni, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono infondati.
Invero, la tesi dell'appellante secondo cui l'importo di euro 240.000,00 (oltre IVA) ricevuto dalla committente fosse da imputare solo in parte al corrispettivo del contratto di appalto stipulato con includendo infatti anche euro 58.300,00 relativi a lavori eseguiti, presso altro immobile, in CP_1 favore di LB, si scontra ineluttabilmente con le evidenze documentali riversate in atti. Nella ricevuta relativa alla somma di euro 240.000,00 summenzionata, prodotta da (doc. 13 del CP_1 fascicolo di primo grado di parte convenuta) e né contestata né disconosciuta da Parte_1
il pagamento ivi attestato è qualificato espressamente come “acconto per le opere di
[...] ristrutturazione e ampliamento della sua villetta unifamiliare in via Baracca 10 in Cernusco sul
Naviglio”; in tale documento non è presente alcun riferimento, invece, a lavori realizzati presso lo studio professionale di LB, sito sempre in Cernusco sul Naviglio, ma in via Pontida n. 9.
Siccome l'appellante non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sovvertire quanto pianamente risultante dai documenti riversati in atti (apparendo inconferenti, infatti, le fatture relative alle opere realizzate per LB, le quali semmai si limitano ad attestare l'esistenza di un secondo cantiere gestito dall'appaltatrice, ma non consentono di imputare diversamente gli importi quietanzati con espresso riferimento all'appalto in corso con , il giudice di primo grado ha correttamente escluso CP_1 pagina 6 di 9 dal corrispettivo dovuto a gli importi relativi ad opere estranee a quelle inerenti Parte_1 al contratto stipulato con di talché, essendo l'ammontare già versato da (pari a euro CP_1 CP_1
271.000,00, circostanza non contestata dall'appellante) superiore all'altrettanto pacifico valore delle opere realizzate (euro 225.076,71 oltre IVA), a spetta la ripetizione della differenza tra il CP_1 corrispettivo dovuto e la maggior somma versata, mentre a non è dovuto Parte_1 alcunché (rimanendo naturalmente impregiudicata la facoltà per la società di agire nei confronti del diverso committente LB per il pagamento del corrispettivo eventualmente da questi dovuto per le opere realizzate in suo favore).
4.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il contratto di appalto stipulato tra e prevedeva, all'art. 10.1, che “il CP_1 Parte_1 cantiere sarà consegnato all'appaltatore alla firma del contratto e i lavori dovranno essere consegnati entro il 31.07.2013, eventuali ritardi non giustificati comporteranno il pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari a 100,00 €, che saranno contabilizzati nell'ambito del pagamento dei SAL”. È pacifico che i lavori commissionati a siano stati ultimati Parte_1 successivamente al termine previsto in contratto e che le opere siano state consegnate alla committente il 14.11.2014, con un ritardo obiettivo di 471 giorni. Da tale ritardo, il giudice di primo grado ha dedotto il periodo di sequestro del cantiere disposto a seguito dell'incidente mortale ivi occorso, nonché il periodo necessario, successivamente al dissequestro, per sistemare il cantiere ed effettuare tutti gli accertamenti per renderlo idoneo alla ripresa dei lavori, pervenendo dunque a un ritardo effettivamente imputabile a pari a 330 giorni (da cui una penale di euro 33.000). Parte_1
Privo di pregio è il rilievo sollevato dall'appellante, secondo cui avrebbe rinunciato a ogni CP_1 pretesa risarcitoria – ivi compresa quella attinente ai danni da ritardo, intercettati dalla previsione contrattuale della penale – accettando, nell'ambito della transazione stipulata con Zurich Insurance
PLC (delegata da , la somma di euro 10.000,00. Invero, nella quietanza relativa Parte_1 al pagamento di tale importo, si legge che “in relazione al sinistro avvenuto presso Cernusco CP_1 sul Naviglio (MI), in data 27/05/2013” (vale a dire l'incidente mortale in cantiere), “dichiara che tale somma viene accettata a tacitazione totale e definitiva, anche in via transattiva, di ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro di cui sopra e di non avere più nulla a pretendere” (enfasi della redattrice). Dal dato testuale emerge quindi con evidenza che la rinuncia di riguarda solo le pretese risarcitorie riconnesse causalmente, direttamente o indirettamente, al CP_1
pagina 7 di 9 sinistro mortale accaduto in cantiere, non estendendosi invece anche a “pretese risarcitorie” di altra origine, ontologicamente slegate dall'incidente del 27.05.2013.
Il giudice di prime cure ha già escluso dal computo complessivo del ritardo il periodo di sequestro del cantiere e il tempo necessario per la ripresa dei lavori dopo il dissequestro;
l'ulteriore ritardo nella consegna delle opere, invece, non appare riconducibile eziologicamente al sinistro mortale avvenuto nel maggio 2013, sicché esula dall'oggetto della transazione stipulata da e Zurich Insurance CP_1
PLC (su delega di . L'appellante, da parte sua, non ha fornito elementi Parte_1 suscettibili di ricollegare causalmente l'ulteriore ritardo -di circa 11 mesi- all'incidente mortale verificatosi in cantiere, limitandosi a generiche allegazioni, sprovviste di forza probatoria, circa la necessità di “procedere al rifacimento di tutta una serie di opere che con il crollo del 27.05.2013 erano andate distrutte”.
Pertanto, siglando l'accordo transattivo, non ha rinunciato ad agire per il conseguimento della CP_1 penale prevista da contratto in caso di ritardo (non riconducibile al sinistro letale), quantificato correttamente dal giudice di primo grado in 330 giorni. Né dall'ammontare così calcolato (ossia euro
33.000) va dedotto, come ritiene l'appellante, l'ammontare di euro 10.000 ricevuto da CP_1 nell'ambito della transazione. Una simile sottrazione, invero, si appalesa sfornita di ogni fondamento: la penale è dovuta a in ragione del ritardo nella consegna delle opere imputabile all'appaltatore; CP_1
l'importo di euro 10.000,00 è stato pagato a invece, a titolo di indennizzo per i danni patiti a CP_1 causa dell'incidente mortale intervenuto in cantiere. Il cumulo delle due somme, dunque, non costituisce, come ritiene l'appellante, un'indebita locupletazione per un doppio risarcimento in relazione a un unico evento dannoso, bensì nella mera coesistenza di due distinti crediti originatisi da differenti fatti genetici (il ritardo per inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatore, in un caso;
l'accordo transattivo in relazione all'indennizzo per il ritardo derivato dal sinistro, nell'altro).
4.3. Il quarto e ultimo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevate dall'appellante erano state proposte, nel giudizio di primo grado, per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. è pertanto incorsa nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 171 bis c.p.c. e le Parte_1 eccezioni, tardivamente proposte, correttamente non sono state prese in considerazione dal Tribunale.
Il motivo è dunque inammissibile.
Quanto al rilievo secondo cui avrebbe rinunciato alla pretesa del risarcimento dei danni per vizi CP_1 di costruzione nell'ambito, ancora una volta, della transazione stipulata con Zurich Insurance PLC, si pagina 8 di 9 tratta di una prospettazione palesemente infondata, dacché – come visto ampiamente dianzi – l'accordo transattivo aveva ad oggetto le pretese risarcitorie relative ai danni subiti per effetto del sinistro accaduto il 27.05.2013 (e, dunque, in sostanza, il danno da ritardo per il sequestro del cantiere e per i lavori e gli accertamenti necessari a rendere il cantiere idoneo alla ripresa dei lavori), danni che non hanno nulla a che vedere con la spesa sostenuta da per il ripristino della grondaia realizzata CP_1
che presentava fessurazioni e conseguenti infiltrazioni. Parte_1
4.4. In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, così
[...] dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
La consigliera rel. est. La Presidente
IN GI HE TE
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa HE TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa IN GI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3326/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessio PASSONI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CAPALBO Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 4684/2024 del 23.04 - 2.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano: così giudicare e provvedere: Nel merito, in via principale: pagina 1 di 9 1) dichiararsi tenuta la signora al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 34.884,38 a titolo di corrispettivo a saldo dell'appalto;
2) condannarsi la signora al versamento dell'importo liquidato sub. 1, oltre agli Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”
Per parte appellata:
“Voglia l'ill.ma Corte Adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO
1. rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 4684/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 02.05.2024;
2. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nella causa promossa da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 altra istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) rigetta le domande proposte da in citazione;
Parte_1
2) condanna a pagare in favore di a titolo di penale per il Parte_1 Controparte_1 ritardo nell'esecuzione delle opere, l'importo di euro 33.000,00 oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
3) condanna a corrispondere in favore di a titolo di ripetizione Parte_1 Controparte_1 delle maggiori somme pagate in relazione al contratto di appalto del 15.10.2012, l'importo di euro
23.415,62 oltre interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
4) condanna a corrispondere in favore di a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno per l'inesatto adempimento del contratto di appalto del 15.10.2012, l'importo di euro 9.900,00 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata a far tempo dal 23.06.2021 dalla domanda al soddisfo;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
pagina 2 di 9
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo che: in Parte_1 Controparte_1 data 15.10.2012 le parti avevano stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di di opere edili per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di Parte_1 sito in via Baracca 10, a Cernusco sul Naviglio (MI), al prezzo pattuito a corpo di euro CP_1
250.000,00 oltre iva, da pagarsi entro 60 giorni dalla emissione da parte dell'appaltatrice di SAL mensili;
il termine per la consegna delle opere era stato fissato nella data del 30.07.2013 ed era stata prevista una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato;
in adempimento del siglato contratto, aveva dato inizio alla realizzazione delle opere e aveva Parte_1 CP_1 effettuato il pagamento in favore dell'appaltatrice dei corrispettivi che venivano liquidati nei vari SAL mensili;
in data 27.05.2013 in cantiere si era verificato un incidente mortale, a cui era seguito il sequestro del cantiere medesimo da parte dell'autorità giudiziaria in sede penale e, dunque, la sospensione dei lavori;
il cantiere era stato dissequestrato in data 11.11.2013, di talché
[...] aveva potuto riprendere i lavori solo in data 18.12.2013; per i danni subiti dalla
Parte_1 committente a causa del ritardo provocato dall'incidente mortale e dal conseguente sequestro del cantiere, aveva incaricato la propria assicurazione Zurich Insurance PLC di
Parte_1 trattare con l'indennizzo spettantele;
le trattative si erano concluse con un accordo transattivo, in CP_1 base al quale, a fronte del pagamento di euro 10.000,00, aveva rinunciato a qualsivoglia CP_1 ulteriore pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro avvenuto in cantiere;
le opere commissionate a erano state infine consegnate a in data 14.11.2014; al
Parte_1 CP_1 termine dell'esecuzione dei lavori, aveva ricevuto acconti per euro 221.060,00 e
Parte_1 vantava quindi un credito residuo di euro 93.582,90 IVA inclusa, di cui euro 60.963,00 per opere extra contratto e la restante parte a titolo di saldo delle opere realizzate in esecuzione del contratto.
[...] aveva quindi adito il Tribunale per chiedere la condanna di al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo indicato.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale: accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'attrice per mancato rispetto del termine dei lavori indicato nel contratto di appalto e per l'effetto ridurre della somma di euro 47.100,00, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto dovuto a titolo di corrispettivo alla Parte_1 pagina 3 di 9 tenuto conto della maggior somma pagata dalla committente in favore dell'appaltatrice – pari a Pt_1 complessivi euro 271.000,00, condannare l'attrice a restituire alla convenuta l'importo di euro
93.024,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
accertarsi e dichiararsi l'esistenza di vizi e difetti di costruzione (relativi al crollo di una grondaia) e condannare conseguentemente al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 CP_1 quantificati in euro 9.900,00.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di accogliendo Parte_1 invece le domande riconvenzionali di sulla scorta delle seguenti considerazioni: Controparte_1
- in atti è presente una ricevuta (doc. 13 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritta dal legale rappresentante di e non disconosciuta da parte attrice, attestante il pagamento Parte_1
(al 28.11.2014), a titolo di “acconto per le opere di ristrutturazione e ampliamente della sua villetta unifamiliare in via Baracca 10 in Cernusco sul Naviglio”, dell'importo di euro 240.000,00 oltre iva, pari a euro 264.000,00. A tale ammontare deve essere sommato l'importo di euro 7.000,00 versato in data 7.05.2015 da in favore di relativo al saldo dei lavori di CP_1 Pt_1 Parte_1 ristrutturazione e anch'esso risultante da documenti (doc. 14 del fascicolo di parte convenuta) non contestati né disconosciuti dall'attrice;
- l'importo per opere extra contratto vantato da non trova riscontro in specifiche Parte_1 evidenze documentali, tenuto peraltro conto dell'assenza di qualsivoglia documento comprovante l'ordine della committente di realizzare simili opere, come tuttavia richiedeva espressamente il contratto di appalto stipulato dalle parti;
- pertanto, considerato quanto già versato da (euro 271.000,00) e il valore delle opere realizzate CP_1
(euro 225.076,71 oltre iva al 10%, ovverosia euro 247.584,38, escluse per le ragioni di cui sopra le opere extra contratto), risulta sussistere un credito di nei confronti di pari CP_1 Parte_1
a euro 23.415,62;
- ha consegnato le opere in ritardo rispetto al termine pattuito, da cui consegue Parte_1
l'applicazione della penale prevista in contratto, sebbene con esclusione – dal computo del ritardo – del periodo di sequestro del cantiere e di quello occorrente per la ripresa dei lavori in sicurezza dopo il dissequestro, in quanto cause di ritardo non imputabili all'appaltatrice;
- infine, quanto alla domanda riconvenzionale di di risarcimento del danno derivante da vizi e CP_1 difetti di costruzione, non ha contestato né l'esistenza dei vizi allegati dalla Parte_1 committente, né la quantificazione del danno, limitandosi a dedurre che la convenuta aveva già ricevuto pagina 4 di 9 euro 10.000,00 nell'ambito della transazione intercorsa con l'assicurazione dell'appaltatrice; tuttavia, quest'ultima somma era espressamente riferita ai danni derivanti dal sinistro mortale verificatosi in cantiere, dal cui ambito esulano i danni derivanti da vizi di costruzione.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da la quale ne ha chiesto l'integrale riforma per i Parte_1 seguenti motivi.
I) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dei lavori, di valore pari a euro 58.300,00 (come da fatture debitamente prodotte in giudizio, cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte convenuta), eseguiti in favore dell'avv. Giuseppe LB, marito della committente, presso il suo studio professionale sito in Cernusco sul Naviglio, via Pontida
n. 9, inclusi – a dispetto della imputazione formale – nel pagamento di euro 240.000,00 quietanzato
(doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, riconosciuto pacificamente un valore delle opere eseguite in forza del contratto stipulato con pari a euro 225.076,71 oltre IVA (ossia CP_1 complessivamente euro 247.584,38), a questo sommato il valore delle opere realizzate per LB pari a euro 58.300,00, se ne ricaverebbe un corrispettivo dovuto a di euro Pt_1 Parte_1
305.884,38, sicché, detratto quanto già versato da (euro 271.000,00), residuerebbe un credito in CP_1 capo all'appellante pari a euro 34.884,38, che l'appellata deve essere condannata a versare in suo favore.
II) Con il secondo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la debenza della penale da ritardo in accoglimento della prima domanda riconvenzionale avanzata da Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il ritardo nell'esecuzione delle CP_1 opere sarebbe da ricondurre alle difficoltà nel riprendere i lavori dopo il sinistro mortale occorso in cantiere, sicché non potrebbe richiedere il pagamento della penale prevista in contratto, avendo CP_1 rinunciato, con la transazione intercorsa con l'assicurazione dell'appellante, a ogni pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro. In ogni caso, essendo già stati pagati – in esecuzione della suddetta transazione – euro 10.000,00 a favore di tale somma dovrebbe essere detratta dall'ammontare CP_1 dovuto a titolo di penale.
III) Con il terzo motivo l'appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale avanzata da il diritto di CP_1 quest'ultima alla ripetizione delle maggior somme pagate. Considerando, contrariamente a quanto fatto dal giudice di prime cure, il valore delle opere realizzate da in favore del marito Parte_1 pagina 5 di 9 di , l'appellata non avrebbe ricevuto nulla di più di quanto dovuto, vantando anzi Controparte_2
l'appellante ancora un credito pari a euro 34.884,38 nei confronti di CP_1
IV) Con il quarto motivo l'appellante ha eccepito la decadenza dalla denuncia e la prescrizione, ai sensi dell'art. 1667 c.c., dell'azione risarcitoria proposta da in via riconvenzionale per i vizi delle CP_1 opere realizzate. Infatti, benché tali opere siano state consegnate il 14.11.2014, ha contestato CP_1
l'esistenza di difformità e vizi solo in data 25.01.2018, ben oltre i termini previsti dalla legge. In ogni caso, avrebbe rinunciato alla pretesa risarcitoria per i danni derivanti da vizi di costruzione CP_1 nell'ambito della transazione stipulata con Zurich Insurance PLC.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. Il primo e il terzo motivo di appello, in quanto vertenti sulle medesime questioni, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono infondati.
Invero, la tesi dell'appellante secondo cui l'importo di euro 240.000,00 (oltre IVA) ricevuto dalla committente fosse da imputare solo in parte al corrispettivo del contratto di appalto stipulato con includendo infatti anche euro 58.300,00 relativi a lavori eseguiti, presso altro immobile, in CP_1 favore di LB, si scontra ineluttabilmente con le evidenze documentali riversate in atti. Nella ricevuta relativa alla somma di euro 240.000,00 summenzionata, prodotta da (doc. 13 del CP_1 fascicolo di primo grado di parte convenuta) e né contestata né disconosciuta da Parte_1
il pagamento ivi attestato è qualificato espressamente come “acconto per le opere di
[...] ristrutturazione e ampliamento della sua villetta unifamiliare in via Baracca 10 in Cernusco sul
Naviglio”; in tale documento non è presente alcun riferimento, invece, a lavori realizzati presso lo studio professionale di LB, sito sempre in Cernusco sul Naviglio, ma in via Pontida n. 9.
Siccome l'appellante non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sovvertire quanto pianamente risultante dai documenti riversati in atti (apparendo inconferenti, infatti, le fatture relative alle opere realizzate per LB, le quali semmai si limitano ad attestare l'esistenza di un secondo cantiere gestito dall'appaltatrice, ma non consentono di imputare diversamente gli importi quietanzati con espresso riferimento all'appalto in corso con , il giudice di primo grado ha correttamente escluso CP_1 pagina 6 di 9 dal corrispettivo dovuto a gli importi relativi ad opere estranee a quelle inerenti Parte_1 al contratto stipulato con di talché, essendo l'ammontare già versato da (pari a euro CP_1 CP_1
271.000,00, circostanza non contestata dall'appellante) superiore all'altrettanto pacifico valore delle opere realizzate (euro 225.076,71 oltre IVA), a spetta la ripetizione della differenza tra il CP_1 corrispettivo dovuto e la maggior somma versata, mentre a non è dovuto Parte_1 alcunché (rimanendo naturalmente impregiudicata la facoltà per la società di agire nei confronti del diverso committente LB per il pagamento del corrispettivo eventualmente da questi dovuto per le opere realizzate in suo favore).
4.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il contratto di appalto stipulato tra e prevedeva, all'art. 10.1, che “il CP_1 Parte_1 cantiere sarà consegnato all'appaltatore alla firma del contratto e i lavori dovranno essere consegnati entro il 31.07.2013, eventuali ritardi non giustificati comporteranno il pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari a 100,00 €, che saranno contabilizzati nell'ambito del pagamento dei SAL”. È pacifico che i lavori commissionati a siano stati ultimati Parte_1 successivamente al termine previsto in contratto e che le opere siano state consegnate alla committente il 14.11.2014, con un ritardo obiettivo di 471 giorni. Da tale ritardo, il giudice di primo grado ha dedotto il periodo di sequestro del cantiere disposto a seguito dell'incidente mortale ivi occorso, nonché il periodo necessario, successivamente al dissequestro, per sistemare il cantiere ed effettuare tutti gli accertamenti per renderlo idoneo alla ripresa dei lavori, pervenendo dunque a un ritardo effettivamente imputabile a pari a 330 giorni (da cui una penale di euro 33.000). Parte_1
Privo di pregio è il rilievo sollevato dall'appellante, secondo cui avrebbe rinunciato a ogni CP_1 pretesa risarcitoria – ivi compresa quella attinente ai danni da ritardo, intercettati dalla previsione contrattuale della penale – accettando, nell'ambito della transazione stipulata con Zurich Insurance
PLC (delegata da , la somma di euro 10.000,00. Invero, nella quietanza relativa Parte_1 al pagamento di tale importo, si legge che “in relazione al sinistro avvenuto presso Cernusco CP_1 sul Naviglio (MI), in data 27/05/2013” (vale a dire l'incidente mortale in cantiere), “dichiara che tale somma viene accettata a tacitazione totale e definitiva, anche in via transattiva, di ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria comunque riconducibile al sinistro di cui sopra e di non avere più nulla a pretendere” (enfasi della redattrice). Dal dato testuale emerge quindi con evidenza che la rinuncia di riguarda solo le pretese risarcitorie riconnesse causalmente, direttamente o indirettamente, al CP_1
pagina 7 di 9 sinistro mortale accaduto in cantiere, non estendendosi invece anche a “pretese risarcitorie” di altra origine, ontologicamente slegate dall'incidente del 27.05.2013.
Il giudice di prime cure ha già escluso dal computo complessivo del ritardo il periodo di sequestro del cantiere e il tempo necessario per la ripresa dei lavori dopo il dissequestro;
l'ulteriore ritardo nella consegna delle opere, invece, non appare riconducibile eziologicamente al sinistro mortale avvenuto nel maggio 2013, sicché esula dall'oggetto della transazione stipulata da e Zurich Insurance CP_1
PLC (su delega di . L'appellante, da parte sua, non ha fornito elementi Parte_1 suscettibili di ricollegare causalmente l'ulteriore ritardo -di circa 11 mesi- all'incidente mortale verificatosi in cantiere, limitandosi a generiche allegazioni, sprovviste di forza probatoria, circa la necessità di “procedere al rifacimento di tutta una serie di opere che con il crollo del 27.05.2013 erano andate distrutte”.
Pertanto, siglando l'accordo transattivo, non ha rinunciato ad agire per il conseguimento della CP_1 penale prevista da contratto in caso di ritardo (non riconducibile al sinistro letale), quantificato correttamente dal giudice di primo grado in 330 giorni. Né dall'ammontare così calcolato (ossia euro
33.000) va dedotto, come ritiene l'appellante, l'ammontare di euro 10.000 ricevuto da CP_1 nell'ambito della transazione. Una simile sottrazione, invero, si appalesa sfornita di ogni fondamento: la penale è dovuta a in ragione del ritardo nella consegna delle opere imputabile all'appaltatore; CP_1
l'importo di euro 10.000,00 è stato pagato a invece, a titolo di indennizzo per i danni patiti a CP_1 causa dell'incidente mortale intervenuto in cantiere. Il cumulo delle due somme, dunque, non costituisce, come ritiene l'appellante, un'indebita locupletazione per un doppio risarcimento in relazione a un unico evento dannoso, bensì nella mera coesistenza di due distinti crediti originatisi da differenti fatti genetici (il ritardo per inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatore, in un caso;
l'accordo transattivo in relazione all'indennizzo per il ritardo derivato dal sinistro, nell'altro).
4.3. Il quarto e ultimo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Le eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevate dall'appellante erano state proposte, nel giudizio di primo grado, per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. è pertanto incorsa nell'ipotesi di decadenza di cui all'art. 171 bis c.p.c. e le Parte_1 eccezioni, tardivamente proposte, correttamente non sono state prese in considerazione dal Tribunale.
Il motivo è dunque inammissibile.
Quanto al rilievo secondo cui avrebbe rinunciato alla pretesa del risarcimento dei danni per vizi CP_1 di costruzione nell'ambito, ancora una volta, della transazione stipulata con Zurich Insurance PLC, si pagina 8 di 9 tratta di una prospettazione palesemente infondata, dacché – come visto ampiamente dianzi – l'accordo transattivo aveva ad oggetto le pretese risarcitorie relative ai danni subiti per effetto del sinistro accaduto il 27.05.2013 (e, dunque, in sostanza, il danno da ritardo per il sequestro del cantiere e per i lavori e gli accertamenti necessari a rendere il cantiere idoneo alla ripresa dei lavori), danni che non hanno nulla a che vedere con la spesa sostenuta da per il ripristino della grondaia realizzata CP_1
che presentava fessurazioni e conseguenti infiltrazioni. Parte_1
4.4. In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4684/2024, pubblicata in data 2 maggio 2024, così
[...] dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
La consigliera rel. est. La Presidente
IN GI HE TE
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Davide Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
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