Articolo 3 della Legge 10 marzo 1955, n. 101
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 aprile 1955
Art. 3.
I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.
Per le opere indicate nell'art. 1, lettera d), la comunicazione puo' essere data all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso procedera' all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.
La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
Entrata in vigore il 13 aprile 1955