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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 307/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 04/05/2021 da
, cf Parte_1
, e da P.IVA_1 Pt_2
rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova – Galleria Trieste n. 5,
Parte appellante contro
- CF CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo, in Milano, Galleria San Babila n. 4/A Parte appellata e contro
– c.f. Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schiavon di Venezia con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, via Ospedale 39 Parte appellata e contro
CP_3 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesca Paiola e Cosimo Giordano ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale in S. Croce, 712, Venezia,
Parte appellata
*
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2021 del Tribunale di Padova.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza n. Pt_3
90/2021 del Tribunale di accogliere il presente ricorso riformando la sentenza nella parte in cui dichiara prescritti i contributi sino al giugno 2014 e nella parte in cui dichiara la decadenza dal potere di riscossione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito 3772017003821540000, confermando gli avvisi di addebito. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15 %.
Per parte appellata voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda eccezione e CP deduzione reiette, 1. in ri lla sentenza n. 90/2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, previa eventuale dichiarazione di irrilevanza, irritualità o inconferenza del disconoscimento operato dal contribuente rispetto alla documentazione dimessa in causa relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, respingere le domande tutte proposte dal sig. siccome inammissibili CP_1
e/o infondate e di conseguenza accertare e dichiarare che non sono dec prescrizionali neppure per i contributi dovuti sino al mese di giugno 2014; 2. con rifusione di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio..
Per parte appellata perchè l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI CP_1
VENEZIA, respinta og ione e difesa, voglia: - nel merito rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata : IN VIA PRINCIPALE, 1) in accoglimento dell'appello incidentale
CP_3 presentato da nei confronti della ditta ed in riforma della sentenza
CP_3 CP_1 appellata dich ovuti i premi lle con conseguente condanna
CP_3 dell'opponente al pagamento delle somme indicate nelle cartelle stesse in favore di . 2) in ogni caso
CP_3 con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio come per legge.
* motivazione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto la domanda con la quale ha: CP_1
• proposto opposizione all'esecuzione, avviata mediante pignoramento presso terzi, sulla base di titoli costituiti da avvisi di addebito;
• contestato due ulteriori avvisi di addebito e due cartelle di pagamento emesse da Equitalia, per crediti dell' che, secondo quanto da lui CP_3 affermato, sarebbero estranei all'esecuzione promossa (finali …1585,
…1571, …8141, …3384); il tutto, in particolare, avendo il eccepito: CP_1
2 • la prescrizione quinquennale dei crediti (afferenti all'anno 2014 e richiesti con avviso di addebito nel 2018) in quanto portate da cartelle e avvisi di addebito mai notificati.
• la decadenza dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 25, c. 1°, d.lgs. 46/99 In relazione a uno degli avvisi di addebito oggetto di causa (finale …1540).
IN PARTIFCOLARE il giudice di prime cure, dato atto della mancata/tardiva produzione degli atti di notifica, ha:
• dichiarato prescritti i contributi dovuti sino al giugno 2014;
• dichiarato la decadenza dal potere di riscossione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito del 2017 le cui ultime cifre sono 540000 (il sopra richiamato finale …1540);
• compensato le spese di causa.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di due Pt_3 motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello a ribadito l'eccezione di tardività Pt_3 dell'opposizione proposta in primo grado. Sostanziandosi l'opposizione nella contestazione di vizi di forma del procedimento esecutivo, si versa in ambito di opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell'art 617 cpc) da proporre entro 20 gg dalla notifica dell'esecuzione. Termine non rispettato.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole per non avere il giudice Pt_3 di prime cure considerato tempestivo il deposito degli atti notificati e, in particolare, per non avere consentito il deposito tardivo alla luce delle difficoltà incontrate da a reperire gli atti richiesti dal giudice. Pt_3 Pt_3 rideposita le pec in primo grado non dimesse tempestivamente ovvero dimesse solo in formato .pdf.
3. Si è costituito con memoria depositata in data CP_1
1/6/2021 contestando la fondatezza delle avverse difese e, in particolare, riproponendo le difese sviluppate in primo grado.
4. Si è costituito con memoria depositata in data 16/6/2022 CP proponendo appello incidentale in danno del argomentando in CP_1 merito:
- all'inammissibilità dell'azione del in forza della novella legislativa di CP_1 cui all'art. 3 bis D.L. 21.10.2021 n. 146,
3 - alla inammissibilità dell'azione del per mancato rispetto del termine CP_1 di cui all'art. 617 c.p.c. Mancata pronuncia del Giudice di primo grado,
- alla ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione dei 'contributi dovuti sino al giugno 2014' e comunque nella parte in cui ha riconosciuto la ammissibilità e la rilevanza del disconoscimento operato da parte ricorrente.
5. Si è costituita con memoria depositata in data 18/8/2021 CP_3 proponendo appello incidentale in particolare contestando la pronuncia di primo grado nella porzione in cui aveva affermato essere intervenuta la prescrizione del proprio (invero limitato e portato da due sole cartelle di pagamento) credito.
6. La controversia, iscritta a ruolo in data 11/5/2021 e con prima udienza fissata al 30/6/2022 e quindi rinvia per ragioni organizzative con provvedimenti del 21/6/2022, del 13/6/2023 e del 23/4/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 9/1/2025.
*
7. L'appello proposto da e l'appello incidentale di sono fondati Pt_3 CP_3
e, per le ragioni di cui in appresso, devono essere accolti con dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte dal in primo grado. CP_1
8. Deve il Collegio innanzitutto prendere posizione sull'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi CP_2
difesa con l'avvocato del libero foro anziché mediante personale CP_2 interno è infondata.
8.1. Come già evidenziato da questa Corte in precedenti occasioni, secondo l'art. 1 co 8 d.l. 193/16, e per la parte che qui interessa, l'ente
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
4 notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43 RD 1611/33 a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1 co 8 d.l. 193/16 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4-novies del d.l. 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di ON, con sentenza a sezioni unite 300018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli
5 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_2 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_2 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad Controparte_5 avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell'ente di non avvalersi di un funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di ON di cui sopra il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad Controparte_5 avvalersi dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è.
9. Posto quanto sopra in punto regolarità della rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come l'iniziale domanda del , CP_1 parzialmente accolta dal Tribunale di Padova, si sostanzi in:
(1) una opposizione all'esecuzione a seguito di pignoramento (fondata su avvisi di addebito e, Pt_3
(2) una opposizione avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento estranee alla sopra indicata esecuzione effettuata mediante pignoramento presso terzi.
10. Quanto all'opposizione di cui al superiore punto (2), evidentemente – come peraltro confermano le difese sviluppate dallo stesso (punto CP_1
6 B, pag. 3 ss, memoria di costituzione) –, si versa in ipotesi di opposizione avverso estratto di ruolo.
Ora, con riferimento a tale domanda e, quindi, anche alle avverse pretese sviluppate in forma di appello e di appello incidentale da ed Pt_3 CP
, deve essere rilevato come sulla soluzione della controversia in CP_3 oggetto, limitatamente al tema qui specificamente in esame, esplichi assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulate dalle parti resistenti che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, in termini precisi individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il difetto dell'interesse ad agire era stato - con motivazioni naturalmente non fondate sulla legge non ancora emanata - eccepita dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice si era su di esse pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata esplicitamente prospettata dalle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la ON a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai
7 processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
Deve, pertanto, essere affermata l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado dal . CP_1
11. Quanto sopra consente di ritenere assorbite le impugnazioni proposte in via incidentale da (creditrice rispetto alle cartelle con finali …283 e CP_3
…571) in quanto non poste a fondamento del pignoramento di cui in appresso e da essendo peraltro l'appello incidentale da quest'ultima CP avanzato [in data 16/6/2022 a fronte di pronuncia emessa dal Tribunale di Padova nel febbraio 2021] tardivo e, come tale, inammissibilmente proposto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi salvifiche contemplate dalla Suprema Corte di cassazione (anche a Sezioni Unite) con le pronunce n. 8486/2024 e n. 10477/2024.
11.1. Inoltre, quanto ad questa essendo invero circostanza ad ogni CP modo assorbente, tale parte (appellante incidentale) certamente difetta di interesse a partecipare al giudizio e, quindi, ad appellare, atteso che <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (cass. civ. 7514/2022).
8 12. Quanto, invece, alla questione di cui al superiore punto (1) e, quindi, in merito all'opposizione (inerente al pignoramento ed agli avvisi di addebito allo stesso sottesi) che il giudice di prime cure ha qualificato quale opposizione all'esecuzione, quindi valutandola come tempestivamente proposta nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, co. 5, DLgs. 46/1999, rileva innanzitutto il Collegio come oggetto del giudizio, alla luce della pronuncia emessa in primo grado, siano i soli avvisi di addebito inerenti i contributi dovuti sino a giugno 2014 e l'avviso di addebito con finale …1540.
Ora, pur prescindendo dal fatto che il in primo grado aveva limitato CP_1 le proprie difese in punto prescrizione al solo avviso di addebito con finale
…7253, rileva il Collegio la tardività, comunque, dell'opposizione proposta in primo grado avendo lo stesso dato atto (nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado) di avere avuto contezza, all'atto del pignoramento, in data 10/7/2019, della riconducibilità di questo agli avvisi di addebito poi opposti.
Ora, dalla data suddetta - il 10/7/2019 - al momento di proposizione del giudizio di primo grado – il 30/9/2019 -, risultano trascorsi ben più dei 40 giorni indicati dall'art. 24, co. 5, DLgs. 46/1999 a pena di decadenza, ciò tenuto conto anche del fatto che <Non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale alle controversie di lavoro e di previdenza e tra le controversie previdenziali rientrano non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro>> (Cass. civ. 18958/2020).
12.1. Da quanto sopra discende quindi l'inammissibilità, anche con riferimento all'opposizione al pignoramento ed agli avvisi di addebito allo stesso sottesi, proposta dal in primo grado. CP_1
13. Quanto alle spese di giudizio (primo e secondo grado) le stesse non possono che seguire la soccombenza ed essere quindi liquidate, in base ai valori di controversia (come indicati dal in circa €. 30mila), in favore CP_1 della parte appellante e dell'appellante incidentale , in Pt_3 CP_3 applicazione dei valori medi di scaglione come da DM 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del fatto che tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
13.1. Possono essere di contro integralmente compensate le spese di giudizio con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra e l'appellato CP
9 in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale – in punto CP_1 interesse di a contraddire – risolta solo dalla pronuncia resa dalla CP
ON (successiva al deposito del ricorso di primo grado e dell'appello incidentale di sopra menzionata (cfr. cass. civ. 7514/2022). CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Pt_3 incidentale proposto da , dichiara l'inammissibilità della domanda CP_3 avanzata in primo grado dall'appellato ; CP_1
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_5
- condanna parte appellata alla rifusione dei costi di giudizio sopportati da e da a tale titolo liquidando, quanto ad in relazione al Pt_3 CP_3 Pt_3 primo grado di giudizio la somma complessiva di € 6.580,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 6.946,00, quanto ad
, in relazione al primo grado di giudizio la somma complessiva di € CP_3
499,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 494,00, il tutto oltre a spese generali;
integralmente compensa tra Controparte_5
e i costi di lite.
[...] CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_5
a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 04/05/2021 da
, cf Parte_1
, e da P.IVA_1 Pt_2
rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova – Galleria Trieste n. 5,
Parte appellante contro
- CF CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo, in Milano, Galleria San Babila n. 4/A Parte appellata e contro
– c.f. Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schiavon di Venezia con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Venezia-Mestre, via Ospedale 39 Parte appellata e contro
CP_3 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesca Paiola e Cosimo Giordano ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale in S. Croce, 712, Venezia,
Parte appellata
*
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 90/2021 del Tribunale di Padova.
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza n. Pt_3
90/2021 del Tribunale di accogliere il presente ricorso riformando la sentenza nella parte in cui dichiara prescritti i contributi sino al giugno 2014 e nella parte in cui dichiara la decadenza dal potere di riscossione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito 3772017003821540000, confermando gli avvisi di addebito. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15 %.
Per parte appellata voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda eccezione e CP deduzione reiette, 1. in ri lla sentenza n. 90/2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, previa eventuale dichiarazione di irrilevanza, irritualità o inconferenza del disconoscimento operato dal contribuente rispetto alla documentazione dimessa in causa relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, respingere le domande tutte proposte dal sig. siccome inammissibili CP_1
e/o infondate e di conseguenza accertare e dichiarare che non sono dec prescrizionali neppure per i contributi dovuti sino al mese di giugno 2014; 2. con rifusione di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio..
Per parte appellata perchè l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI CP_1
VENEZIA, respinta og ione e difesa, voglia: - nel merito rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutto quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata : IN VIA PRINCIPALE, 1) in accoglimento dell'appello incidentale
CP_3 presentato da nei confronti della ditta ed in riforma della sentenza
CP_3 CP_1 appellata dich ovuti i premi lle con conseguente condanna
CP_3 dell'opponente al pagamento delle somme indicate nelle cartelle stesse in favore di . 2) in ogni caso
CP_3 con condanna delle spese di entrambi i gradi di giudizio come per legge.
* motivazione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova ha accolto la domanda con la quale ha: CP_1
• proposto opposizione all'esecuzione, avviata mediante pignoramento presso terzi, sulla base di titoli costituiti da avvisi di addebito;
• contestato due ulteriori avvisi di addebito e due cartelle di pagamento emesse da Equitalia, per crediti dell' che, secondo quanto da lui CP_3 affermato, sarebbero estranei all'esecuzione promossa (finali …1585,
…1571, …8141, …3384); il tutto, in particolare, avendo il eccepito: CP_1
2 • la prescrizione quinquennale dei crediti (afferenti all'anno 2014 e richiesti con avviso di addebito nel 2018) in quanto portate da cartelle e avvisi di addebito mai notificati.
• la decadenza dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 25, c. 1°, d.lgs. 46/99 In relazione a uno degli avvisi di addebito oggetto di causa (finale …1540).
IN PARTIFCOLARE il giudice di prime cure, dato atto della mancata/tardiva produzione degli atti di notifica, ha:
• dichiarato prescritti i contributi dovuti sino al giugno 2014;
• dichiarato la decadenza dal potere di riscossione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito del 2017 le cui ultime cifre sono 540000 (il sopra richiamato finale …1540);
• compensato le spese di causa.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di due Pt_3 motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello a ribadito l'eccezione di tardività Pt_3 dell'opposizione proposta in primo grado. Sostanziandosi l'opposizione nella contestazione di vizi di forma del procedimento esecutivo, si versa in ambito di opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell'art 617 cpc) da proporre entro 20 gg dalla notifica dell'esecuzione. Termine non rispettato.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole per non avere il giudice Pt_3 di prime cure considerato tempestivo il deposito degli atti notificati e, in particolare, per non avere consentito il deposito tardivo alla luce delle difficoltà incontrate da a reperire gli atti richiesti dal giudice. Pt_3 Pt_3 rideposita le pec in primo grado non dimesse tempestivamente ovvero dimesse solo in formato .pdf.
3. Si è costituito con memoria depositata in data CP_1
1/6/2021 contestando la fondatezza delle avverse difese e, in particolare, riproponendo le difese sviluppate in primo grado.
4. Si è costituito con memoria depositata in data 16/6/2022 CP proponendo appello incidentale in danno del argomentando in CP_1 merito:
- all'inammissibilità dell'azione del in forza della novella legislativa di CP_1 cui all'art. 3 bis D.L. 21.10.2021 n. 146,
3 - alla inammissibilità dell'azione del per mancato rispetto del termine CP_1 di cui all'art. 617 c.p.c. Mancata pronuncia del Giudice di primo grado,
- alla ritenuta erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione dei 'contributi dovuti sino al giugno 2014' e comunque nella parte in cui ha riconosciuto la ammissibilità e la rilevanza del disconoscimento operato da parte ricorrente.
5. Si è costituita con memoria depositata in data 18/8/2021 CP_3 proponendo appello incidentale in particolare contestando la pronuncia di primo grado nella porzione in cui aveva affermato essere intervenuta la prescrizione del proprio (invero limitato e portato da due sole cartelle di pagamento) credito.
6. La controversia, iscritta a ruolo in data 11/5/2021 e con prima udienza fissata al 30/6/2022 e quindi rinvia per ragioni organizzative con provvedimenti del 21/6/2022, del 13/6/2023 e del 23/4/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 9/1/2025.
*
7. L'appello proposto da e l'appello incidentale di sono fondati Pt_3 CP_3
e, per le ragioni di cui in appresso, devono essere accolti con dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte dal in primo grado. CP_1
8. Deve il Collegio innanzitutto prendere posizione sull'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi CP_2
difesa con l'avvocato del libero foro anziché mediante personale CP_2 interno è infondata.
8.1. Come già evidenziato da questa Corte in precedenti occasioni, secondo l'art. 1 co 8 d.l. 193/16, e per la parte che qui interessa, l'ente
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
4 notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43 RD 1611/33 a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1 co 8 d.l. 193/16 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4-novies del d.l. 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di ON, con sentenza a sezioni unite 300018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli
5 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_2 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_2 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad Controparte_5 avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell'ente di non avvalersi di un funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di ON di cui sopra il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad Controparte_5 avvalersi dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è.
9. Posto quanto sopra in punto regolarità della rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come l'iniziale domanda del , CP_1 parzialmente accolta dal Tribunale di Padova, si sostanzi in:
(1) una opposizione all'esecuzione a seguito di pignoramento (fondata su avvisi di addebito e, Pt_3
(2) una opposizione avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento estranee alla sopra indicata esecuzione effettuata mediante pignoramento presso terzi.
10. Quanto all'opposizione di cui al superiore punto (2), evidentemente – come peraltro confermano le difese sviluppate dallo stesso (punto CP_1
6 B, pag. 3 ss, memoria di costituzione) –, si versa in ipotesi di opposizione avverso estratto di ruolo.
Ora, con riferimento a tale domanda e, quindi, anche alle avverse pretese sviluppate in forma di appello e di appello incidentale da ed Pt_3 CP
, deve essere rilevato come sulla soluzione della controversia in CP_3 oggetto, limitatamente al tema qui specificamente in esame, esplichi assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulate dalle parti resistenti che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, in termini precisi individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il difetto dell'interesse ad agire era stato - con motivazioni naturalmente non fondate sulla legge non ancora emanata - eccepita dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice si era su di esse pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata esplicitamente prospettata dalle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la ON a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai
7 processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
Deve, pertanto, essere affermata l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado dal . CP_1
11. Quanto sopra consente di ritenere assorbite le impugnazioni proposte in via incidentale da (creditrice rispetto alle cartelle con finali …283 e CP_3
…571) in quanto non poste a fondamento del pignoramento di cui in appresso e da essendo peraltro l'appello incidentale da quest'ultima CP avanzato [in data 16/6/2022 a fronte di pronuncia emessa dal Tribunale di Padova nel febbraio 2021] tardivo e, come tale, inammissibilmente proposto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi salvifiche contemplate dalla Suprema Corte di cassazione (anche a Sezioni Unite) con le pronunce n. 8486/2024 e n. 10477/2024.
11.1. Inoltre, quanto ad questa essendo invero circostanza ad ogni CP modo assorbente, tale parte (appellante incidentale) certamente difetta di interesse a partecipare al giudizio e, quindi, ad appellare, atteso che <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (cass. civ. 7514/2022).
8 12. Quanto, invece, alla questione di cui al superiore punto (1) e, quindi, in merito all'opposizione (inerente al pignoramento ed agli avvisi di addebito allo stesso sottesi) che il giudice di prime cure ha qualificato quale opposizione all'esecuzione, quindi valutandola come tempestivamente proposta nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, co. 5, DLgs. 46/1999, rileva innanzitutto il Collegio come oggetto del giudizio, alla luce della pronuncia emessa in primo grado, siano i soli avvisi di addebito inerenti i contributi dovuti sino a giugno 2014 e l'avviso di addebito con finale …1540.
Ora, pur prescindendo dal fatto che il in primo grado aveva limitato CP_1 le proprie difese in punto prescrizione al solo avviso di addebito con finale
…7253, rileva il Collegio la tardività, comunque, dell'opposizione proposta in primo grado avendo lo stesso dato atto (nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado) di avere avuto contezza, all'atto del pignoramento, in data 10/7/2019, della riconducibilità di questo agli avvisi di addebito poi opposti.
Ora, dalla data suddetta - il 10/7/2019 - al momento di proposizione del giudizio di primo grado – il 30/9/2019 -, risultano trascorsi ben più dei 40 giorni indicati dall'art. 24, co. 5, DLgs. 46/1999 a pena di decadenza, ciò tenuto conto anche del fatto che <Non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale alle controversie di lavoro e di previdenza e tra le controversie previdenziali rientrano non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro>> (Cass. civ. 18958/2020).
12.1. Da quanto sopra discende quindi l'inammissibilità, anche con riferimento all'opposizione al pignoramento ed agli avvisi di addebito allo stesso sottesi, proposta dal in primo grado. CP_1
13. Quanto alle spese di giudizio (primo e secondo grado) le stesse non possono che seguire la soccombenza ed essere quindi liquidate, in base ai valori di controversia (come indicati dal in circa €. 30mila), in favore CP_1 della parte appellante e dell'appellante incidentale , in Pt_3 CP_3 applicazione dei valori medi di scaglione come da DM 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del fatto che tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
13.1. Possono essere di contro integralmente compensate le spese di giudizio con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra e l'appellato CP
9 in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale – in punto CP_1 interesse di a contraddire – risolta solo dalla pronuncia resa dalla CP
ON (successiva al deposito del ricorso di primo grado e dell'appello incidentale di sopra menzionata (cfr. cass. civ. 7514/2022). CP
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello Pt_3 incidentale proposto da , dichiara l'inammissibilità della domanda CP_3 avanzata in primo grado dall'appellato ; CP_1
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_5
- condanna parte appellata alla rifusione dei costi di giudizio sopportati da e da a tale titolo liquidando, quanto ad in relazione al Pt_3 CP_3 Pt_3 primo grado di giudizio la somma complessiva di € 6.580,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 6.946,00, quanto ad
, in relazione al primo grado di giudizio la somma complessiva di € CP_3
499,00 e quanto al secondo grado di giudizio la complessiva somma di € 494,00, il tutto oltre a spese generali;
integralmente compensa tra Controparte_5
e i costi di lite.
[...] CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_5
a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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