Articolo 334 bis del Codice di procedura penale
Articolo 370Articolo 335
Versione
21 gennaio 2001
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Versione
16 giugno 2023
Art. 334-bis. (( (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva)
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte ))
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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