Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32268/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con ordinanza del 31/12/2024.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nella qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 C.F._2
minore , elettivamente domiciliati in Benevento al viale A. Mellusi n. 59 presso Persona_1 lo studio dell'avv. Enrico Francesca che li rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di citazione.
- ATTORI
E
in persona del in carica p.t. e Controparte_1 CP_2 in persona del Dirigente Controparte_3
Scolastico in carica p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la cui sede domiciliano per legge, via A. Diaz n. 11
E
, , GIA' Controparte_4 Controparte_5
P. IVA ) con sede in Milano alla via Della Chiusa Controparte_6 P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. dott. elettivamente domiciliato CP_7 in Cerreto Sannita (BN), via Mazzarella n. 57 presso lo studio dell'avv. Francesco Gagliardi che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da note in sostituzione di udienza depositate dalle parti per l'udienza del 31/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione gli attori in epigrafe indicati, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Persona_1
Benevento, il e l' di Controparte_1 Controparte_3
esponendo che il giorno 04/02/2013 il minore, alunno della seconda classe, CP_3
aveva riportato lesioni durante la III ora giocando con un compagno di classe.
Gli attori deducevano quindi la responsabilità della direzione didattica della scuola per i danni riportati dal minore e concludevano per il ristoro dei medesimi danni quantificandoli in euro 38.258,00. Costituitisi in giudizio, i convenuti e l' Controparte_1 [...]
preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva dell' e l'inammissibilità e nullità dell'atto di citazione, nel merito Controparte_8 concludevano chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Chiedevano (ed ottenevano), altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa della
[...]
per essere dalla stessa manlevati in ipotesi di soccombenza. CP_4
Si costituiva in giudizio la , chiamata in garanzia, la quale Controparte_4
preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale adito e, nel merito,
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1664/2016 pubblicata in data 18/07/2017 il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di
Napoli e fissava per la riassunzione del processo termine di tre mesi.
Con atto di citazione tempestivamente notificato gli attori riassumevano il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale insistendo per l'accoglimento della domanda.
Costituitisi nel giudizio di riassunzione, i convenuti e Controparte_1
l' insistevano per il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 dell' e per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
nel merito Controparte_8
chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Nel giudizio di riassunzione si costituiva anche la la quale Controparte_4 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità formulata dai convenuti e dal terzo chiamato atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa può essere concretamente ipotizzata, dovendosi a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito detta nullità, il e l'ente assicuratore si sono però da subito ampiamente difesi nel merito, CP_1 in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale gli attori hanno fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum). Fondata è, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_3
.
[...]
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte: “L'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. […] Ne consegue che, nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la legittimazione passiva del , che si surroga al Controparte_9 personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di rivalersi su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave)” (Cass. Sez.
III, Sentenza n. 14484 del 07/11/2000). Ancora, di recente la Corte ha precisato:
“L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 Cost. e dell'art. 2048 cod. civ., il ”. (Cass Sez. 3, Controparte_1
Sentenza n. 19158 del 06/11/2012).
Ne consegue che nel caso di specie legittimato passivo è il Controparte_1
e non anche l'istituto scolastico.
[...]
La domanda attrice nei confronti del convenuto è fondata e pertanto deve essere CP_1
accolta.
Dall'acquisizione probatoria in atti l'episodio lesivo in danno del minore , Persona_1
allegato nell'atto di citazione, risulta sufficientemente provato.
Invero, le circostanze di fatto allegate nell'atto di citazione, segnatamente il fatto che il minore mentre si trovava in aula, durante l'orario scolastico, giocando con un Persona_1
compagno di classe a strattonarsi perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo e che in quel momento nessun insegnate fosse presente in aula, emergono dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa. In particolare, tutti i testimoni, escussi all'udienza del 01/12/2020, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che durante il cambio d'ora e, quindi, in assenza della supervisione di un insegnante a seguito di strattonamenti con Persona_1 un compagno di classe cadeva a terra riportando lesioni. I testi hanno, poi, anche confermato che ha ricevuto il primo soccorso dall'insegnate sopraggiunta in aula in un Persona_1
secondo momento, la quale si preoccupò di allertare il padre (“Preciso di ricordare in quanto presente ai fatti che giocava con altro compagno prima di cadere. I due si strattonavano Persona_1
e perdeva l'equilibrio cadendo a terra a pancia in sotto”. Sul capitolo PT2 articolato Persona_1 risponde:” Si è vero. Ricordo che in classe in quel momento non vi era l'insegnante perché era appena andata via quella della seconda ora e doveva arrivare l'insegnante che aveva lezione al la terza ora”.
Riferisce:” il ragazzo fu soccorso dall' insegnate della III ora arrivata in aula. Il mio compagno quando si alzò da terra aveva il braccio sinistro dolorante”; “ricordo che cadde rovinosamente Persona_1 in avanti. Subito lamentava forti dolori all' avambraccio sinistro. Non era presente nessun insegnante
e nessun collaboratore scolastico. L' insegnate della terza ora quando arrivò soccorse il ragazzo e chiese al bidello di informare il padre del ). Per_1
Infine, i testi hanno anche dichiarato che al rientro a scuola aveva il braccio Persona_1
ingessato (“Il mio compagno quando ritornò a scuola qualche giorno dopo aveva una ingessatura al braccio sinistro”; “ ritornò a scuola dopo qualche giorno con il braccio ingessato”). Per_1
Parte attrice ha, altresì, provato documentalmente che alle ore 11:15 del giorno del sinistro,
04/02/2013, il minore veniva curato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Persona_1
AT (cfr. referto P.S. – allegazioni attore) i cui sanitari refertavano che il medesimo presentava “frattura 1/3 distale avambraccio sin.” e che il paziente riferiva di essere caduto durante la ricreazione.
Per quanto sin qui evidenziato, quindi, il Tribunale ritiene che gli attori hanno sufficientemente fornito prova delle allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, ossia che il giorno 04/02/2013 nella classe II dell' di , Controparte_3 CP_3 durante il cambio d'insegnate e, quindi, in assenza di alcun insegnate il minore Per_1 giocando con un compagno rovinava al suolo riportando una frattura dell'avambraccio sinistro.
Gli attori hanno allegato la responsabilità contrattuale del convenuto e CP_1
dell'istituto scolastico, ex art. 1218 c.c., in combinato con l'art. 2048 c.c., e si dolgono del aftto che l'istituto scolastico non avesse preso misure preventive atte ad evitare l'evento dannoso.
Il secondo comma dell'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il danno causato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;
il terzo comma stabilisce che i medesimi precettori e insegnanti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La fattispecie rientra nelle ipotesi di responsabilità dell'insegnante per fatto illecito dell'allievo ove, per giurisprudenza costante, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante per essere stato adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto (Cass. Civ. ord. n. 32377/2021:
“questa Corte che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art.
1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n.
10516 del 28/04/2017, richiamata dalla sentenza impugnata, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante "atteso che, quanto all'istituto,
l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di "contatto sociale"; Cass. Civ. sent.
n. 10516/2017). La dimostrazione che deve offrire il che l'evento è stato determinato da causa non CP_1
imputabile non può prescindere dalla prova della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, 2° comma. c.c. (Cass. 14216/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, al momento dell'accadimento oggetto di giudizio non vi era la presenza fisica in aula di alcun insegnante, come risulta dalle dichiarazioni sopra riportate degli alunni sentiti come testimoni. Appare, pertanto, certamente sussistente la responsabilità della scuola, invocata dalla parte attrice, laddove, come si è detto, la prova liberatoria della scuola non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista.
È di tutta evidenza, infine, che nella fattispecie non vi è alcun elemento concorsuale circa la responsabilità a carico del danneggiato, del resto, solo in modo oltremodo generico e con frase di mero stile dedotta dalla compagnia assicuratrice.
Quindi, sulla scorta dell'acquisizione probatoria ed in applicazione dei suesposti principi, appare indubitabile la responsabilità dell'istituto scolastico nell'accadimento oggetto di giudizio, alla luce della omessa vigilanza degli alunni al momento del fatto, nonché della omessa predisposizione di misure preventive idonee ad evitare il fatto medesimo.
Si può pertanto affermare la responsabilità della convenuta per non avere predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto ovvero per non aver dimostrato di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare l'incolumità dell'allievo . Persona_1
Il convenuto non ha assolto all'onere, sul medesimo incombente, di dimostrare che l'evento
è stato determinato da causa allo stesso non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Risulta per converso assolto l'onere di parte attrice circa l'evento dannoso e la verificazione dello stesso nel corso dello svolgimento dell'attività scolastica. Compiutamente esaminato l'an debeatur occorre passare alla quantificazione dei danni patiti dal minore . Questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum Persona_1
debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott.
[...]
, in quanto motivata in modo lineare, basata su verifiche accurate e documentate ed Per_2
esente da errori e vizi logici.
Sul punto, le lesioni subite dall'attrice sono state descritte dal CTU come “postumi frattura composta 1/3 distale radio e ulna”.
In base alle lesioni accertate, quindi, il CTU ha valutato che dalle stesse è residuato un danno biologico del 4%, una ITT di gg. 23 e una ITP al 75% di gg. 20.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità a titolo di c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano nell'attuale versione, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n.
28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del 15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del
20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento (12 anni) devono essere riconosciuti i seguenti importi: euro 6.254,00 per l'invalidità permanente nella misura del 4%, euro 2.657,00 per i 23 giorni di ITT, euro
1.725,00 per i 20 giorni di ITT al 50%.
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n.
2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nel rispetto delle preclusioni, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Nel caso di specie, si osserva che parte attrice in citazione (né tantomeno nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.) nulla ha allegato a sostegno della “sofferenza soggettiva” e delle ripercussioni sulla vita di relazione eventualmente patite dalla vittima a seguito dell'evento, limitandosi, con una formula di stile, a richiedere il risarcimento di “tutti i danni patrimoniali
e non…”
Ebbene, in virtù di quanto premesso, oltre al danno biologico alcuna altra voce di danno può essere liquidata in favoredi parte attrice tenuto conto dell'assoluto difetto di allegazione prima ancora che di prova, avendo omesso di indicare anche gli elementi, i quali almeno sul piano presuntivo avrebbero permesso di valutare siffatto pregiudizio in termini di maggiore sofferenza patita dall'attrice in occasione dell'evento.
In conclusione, la somma complessiva che può essere attribuita agli attori, nella qualità indicata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 10.636,00.
A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti. Fondata in quanto non oggetto di contestazione, infine, è la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della . Controparte_1 Controparte_4
In accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a Controparte_4
tenere indenne il convenuto, di quanto dallo stesso dovuto agli attori, in forza CP_1
della presente sentenza, a titolo di sorta capitale, interessi legali e spese.
Le spese di lite tra gli attori ed il convenuto seguono il principio della CP_1
soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M.
55/14 e ss.mm. con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum.
Non può invece trovare accoglimento la domanda ex art. 96, comma 3 non essendovi elementi per ritenere ivi la sussistenza dell'abuso dello strumento processuale;
ed infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cpc, è applicabile, anche d'ufficio, in tutti i casi di soccombenza, e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, non già il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì solamente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (ex plurimis, Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Cass. Civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. L., Sentenza n. 3830 del 15/02/2021).
Le spese di CTU così come liquidate in corso di causa vanno poster definitivamente a carico del convenuto CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2
, così provvede: Persona_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
2) dichiara l'esclusiva responsabilità del , in Controparte_1 persona del pro-tempore, in relazione al sinistro dedotto in giudizio;
CP_2 3) Per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , a Parte_2 Persona_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di euro
10.636,00 oltre interessi come in motivazione;
4) condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che vengono liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi alla procuratrice Francesca
Enrico dichiaratasi anticipataria;
5) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto;
CP_1
6) in accoglimento della domanda di manleva, condanna , in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne il convenuto, di quanto CP_1 questa sia tenuta a pagare, in favore degli attori, in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale, interessi, spese processuali;
7) Rigetta la domanda proposta ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti