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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di riassunzione iscritta al n. 1914/2024 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Giorgio Verzotto, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via Piazzale Stazione n. 8, in forza di procura unita agli atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, (c.f. CP_2
), (c.f. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(c.f. , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
1 ) e (c.f. C.F._5 Controparte_6
), rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Francesco C.F._6
Cordova e Claudio Mangiafico, con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo, in forza di procura alle lite unita agli atti;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
20269/2024 del 22 luglio 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22 settembre
2025.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
“In conformità all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20239/2024, pubblicata il 22 luglio 2024, che ha definitivamente accertato la natura diffamatoria nei confronti della memoria di delle dichiarazioni Controparte_7 rese nel corso della trasmissione radiofonica Restate Scomodi del 16.9.2014, nonché l'esistenza del danno lamentato dall'avv.to , condannarsi la Parte_1
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e in solido tra CP_4 Controparte_5 Controparte_6 loro, a risarcire all'avv.to il danno subito in conseguenza delle Parte_1 gravissime offese alla memoria di , indicato in euro Controparte_7
100.000,00.=, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in base ai criteri indicati nel corso del presente giudizio. Rigettarsi ogni avversa eccezione, domanda e/o conclusione, siccome del tutto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale di tutti i gradi di giudizio e con condanna dei convenuti alla restituzione di quanto versato dall'avv.to in ragione della condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite subita in secondo grado”.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:
“Nel merito rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte del sig.
per i motivi esposti in narrativa. In subordine, in via di appello Parte_1 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, in parziale
2 riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 1263/2018, accertare che le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione radiofonica Restate Scomodi del 16 settembre 2014 non hanno natura diffamatoria e, per l'effetto, mandare assolti gli appellati da ogni pretesa di parte appellante. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, dei precedenti gradi di giudizio e del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 698/2021, pubblicata il 18 marzo 2021, l'intestata Corte rigettava l'appello interposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Padova n. 1263/2018, pubblicata in data 11 giugno 2018, con cui era respinta la domanda risarcitoria dal medesimo proposta nei confronti di
[...]
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e questi ultimi Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente direttore di direttore di , CP_8 Controparte_9 curatore della rubrica radiofonica e conduttori della trasmissione, asseritamente responsabili in solido per il contenuto diffamatorio, ai propri personali danni, della trasmissione radiofonica “Restati Scomodi”, andata in onda il 16 settembre 2014, riguardo alla persona del fratello già deceduto . Controparte_7
Avanti al Tribunale di Padova, l'attore precisava che il fratello aveva ricoperto ruoli pubblici di rilievo quale dirigente di ENI e senatore della
Repubblica, eletto nel 1968 con la Democrazia Cristiana;
che nel corso della trasmissione rammentata i partecipanti avevano discusso il contenuto della sentenza della Corte di Assise di Palermo che, nel 2011, aveva assolto per non avere commesso il fatto per la morte del giornalista Persona_1 CP_10
riferendo che sarebbe emersa, d'altra parte, la responsabilità del deceduto
[...]
sia in relazione a quel sequestro ed omicidio, sia in relazione Controparte_7 alla morte del presidente dell'ENI, sottolineandosi con rammarico Persona_2
3 la lentezza delle giustizia italiana che, nel caso, non sarebbe arrivata in tempo a processarlo e condannarlo;
che sempre nel corso della trasmissione era stato riferito che , sarebbe stato il mandante del crimine commesso Controparte_7 contro proprio per le scoperte fatte dal giornalista con riguardo alla CP_10 morte del presidente dell'ENI; che, tuttavia, la Corte di Assise di Appello di
Palermo, nel confermare l'assoluzione dell'imputato , aveva chiarito come Per_1 non vi fosse alcuna certezza in ordine alle ricostruzioni ipotizzate riguardo alla persona di e che tale decisione era stata confermata dalla Corte Controparte_7 di Cassazione;
che nella trasmissione radiofonica non si era dato nessun riscontro agli sviluppi delle vicenda processuale e, in specie, della sentenza della Corte di
Assise di Appello intervenuta prima della trasmissione stessa;
che egli aveva richiesto la rettifica per due volte, tuttavia rivelatasi insufficiente e finalmente intervenuta in modo congruo solo all'esito del procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010, in ragione di accordo intervenuto nell'occasione, ma solo dopo due anni e mezzo dalla messa in onda della puntata di “Restate Scomodi”.
, asserendo, così, di avere subito danno alla propria Parte_1 reputazione conveniva in giudizio i già menzionati Controparte_1
e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 onde sentirli condannare al risarcimento del pregiudizio subito con relativo
[...] credito da quantificarsi in via equitativa nell'importo di euro 100.000,00.=, o altra somma reputata di giustizia.
I convenuti tutti si costituivano dinanzi al Giudice di prime cure, rappresentando che la Corte di Assise di Palermo aveva ricondotto il rapimento del giornalista al fatto che questi fosse venuto a conoscenza che CP_10
l'aereo su cui aveva trovato la morte, era stato sabotato su ordine di Persona_2
che, preoccupato che il giornalista potesse svelare il fatto, si Controparte_7 sarebbe attivato per farlo sparire;
che le sentenze della Corte di Assise di Appello di Palermo e della Corte di Cassazione non avevano smentito, in realtà, le
4 considerazioni espresse dai Giudice di prime grado circa la responsabilità di nella morte di e nella sparizione di Controparte_7 Per_2 CP_10 limitandosi ad affermare che siffatta ipotesi dovesse considerarsi altamente probabile sebbene non certa;
che durante la puntata del 16 settembre 2014 di
“Restate Scomodi”, a cui avevano partecipato la figlia di Per_3 CP_10 ed il giornalista , il tenore delle dichiarazioni dei conduttori 11 CP_5
e oltre che degli ospiti citati, non aveva affatto veicolato
[...] CP_6
l'idea ch fosse responsabile dei gravi fatti indicati, Controparte_7 semplicemente indicando che si trattava di una brutta storia di mafia rispetto alla quale la verità non era stata accertata;
che, pur in assenza di qualsiasi condotta diffamatoria, durante successive puntate della trasmissione radiofonica erano stati messi in onda tre comunicati di rettifica, idonei a chiarire ogni aspetto della vicenda in modo da escludere ogni coinvolgimento di nella Controparte_7 vicenda.
Peraltro, i convenuti eccepivano, non solo l'insussistenza del fatto illecito allegato, ma anche il difetto di legittimazione dell'attore che, affermandosi erede universale del fratello, aveva poi domandato il risarcimento del danno alla propria personale reputazione. Infine, concludendo per il rigetto integrale delle pretese di controparte e, in via subordinata, per l'accertamento del grado lieve o lievissimo dell'eventuale colpa, i convenuti escludevano la propria legittimazione passiva, posto che il danno, ove esistente, doveva essere ricondotto alle dichiarazioni rese dagli ospiti della trasmissione, ovvero e . CP_12 11
Con la sentenza n. 1263/2018, il Tribunale di Padova preliminarmente rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, osservando che dette condizioni dell'azione presupponessero, non l'esame della fondatezza nel merito della pretesa, ma unicamente l'esercizio da parte dell'attore di un diritto di credito risarcitorio affermato come proprio nei confronti del soggetto affermato come debitore in quanto responsabile del danno, tanto che , pur Parte_1 dichiarandosi erede di , aveva chiaramente dedotto nel proprio Controparte_7
5 atto introduttivo di avere subito un danno al proprio onore, reputazione, decoro, prestigio e dignità, per essere egli il fratello di persona ritenuta mandante di due gravissimi delitti, nonché considerato che lo stesso attore aveva ben indicato che tutta la trasmissione era stata caratterizzata da un tono diffamatorio, mantenuto dagli stessi conduttori e dal curatore del programma, così esprimendosi l'idea che il fratello avesse avuto un ruolo nella scomparsa di e di CP_10 Per_2
e che gli organi di dirigenza non avevano provveduto in modo puntuale e
[...] tempestivo alla pubblicazione delle istanze di rettifica. Quanto al merito, il
Tribunale, ricostruito il contenuto della trasmissione radiofonica del 16 settembre
2014 in cui era affermato il coinvolgimento di nella morte del Controparte_7 giornalista e del presidente dell' secondo quanto indicato CP_10 CP_13 nella sentenza della Corte di Assise di Palermo del 10 giugno 2011, rilevava che i conduttori televisivi avessero colpevolmente omesso di informare che, già circa cinque mesi prima della trasmissione stessa, era intervenuta e pubblicata la sentenza della Corte di Assise di Appello in cui era affermata la mera verosimiglianza o alta probabilità dei fatti, dovendosi escludere la certezza manifestata dal Giudice di primo grado, così, esclusa la scriminate del diritto di cronaca, ledendosi il principio della verità di quanto riportato nella trasmissione da reputarsi certamente diffamatoria nel suo contenuto, essendo stato ingiustamente rappresentato quale soggetto a cui ricondurre gli omicidi Controparte_7 Per_2
e sulla base di argomentazioni solo incidenter tantum formulate CP_10 nell'ambito di una sentenza resa nei confronti di altra persona, peraltro assolta, argomentazioni comunque smentite dalla successiva pronuncia di gravame che si sarebbe dovuta rendere nota agli ascoltatori. Il Tribunale, inoltre, accertava che il contenuto diffamatorio della trasmissione doveva, quindi, essere addebitato ai due conduttori che avrebbero dovuto acquisire compiute informazioni circa la vicenda giudiziaria, così evidenziando quanto affermato dalla Corte di Assise di Appello, ma anche alla quale editrice, a quale Controparte_1 CP_2 direttore di a quale direttore di e a CP_8 Controparte_3 CP_9 CP_4
6 quale curatore delle rubrica “Restate Scomodi”, discendendo detta CP_4 responsabilità dall'art. 32 quinquies del D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall'art. 17 comma 1 lett. pp) del D.Lgs.n. 44/2010, e dagli artt. 5, 6 e 11 della L.n.
47/1948.
In ogni caso, il Tribunale di Padova, per riconoscendo la condotta illecita imputata ai convenuti ed espressamente accertando in dispositivo la natura diffamatoria nei confronti di delle dichiarazioni rese durante la Controparte_7 trasmissione, rigettava la pretesa risarcitoria dell'attore, affermando che la diffamazione perpetrata ai danni del menzionato non avesse, in realtà, in alcun modo attinto la persona del fratello In proposito il primo Giudice notava Pt_1 che, nel corso di nessuna trasmissione radiofonica dedicata al caso, il nome di era stato accostato all'attore in modo da farlo considerare complice CP_7 connivente oppure in modo di far ricadere oggettivante il disdoro su di lui per fatti attribuiti al congiunto. Infine, il primo Giudice compensava integralmente le spese di lite considerando che, pur a fronte del rigetto dalla pretesa risarcitoria, l'attore aveva visto accogliere la domanda di accertamento della natura diffamatoria della trasmissione.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello , Parte_1 insistendo per l'accoglimento della propria domanda e lamentando la mancata considerazione del principio statuito dal Giudice di legittimità secondo cui la diffamazione di persona defunta sarebbe idonea a ledere personalmente i congiunti, nonché lamentando la scorretta interpretazione della pretesa azionata in giudizio in merito alla natura del danno asseritamente patito quale danno morale ridondante sulla sua vita di relazione e suo prestigio sociale, e qualificabile anche in termini di propria sofferenza cagionata dalla diffamazione subita dal fratello, con egli avente strettissimo legame. A loro volta gli appellati chiedevano il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale condizionato, chiedevano accertarsi la natura non diffamatoria delle dichiarazioni rese durante la trasmissione radiofonica.
7 La Corte di Appello intestata, con la sentenza di rigetto dell'impugnazione principale già citata, ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato, riaffermava l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio non patrimoniale subito da
, sotto il profilo, quale ragione più liquida, della carenza e del Parte_1 difetto di prova del danno, tenuto conto che, anche in caso di fatto illecito integrato da reato, detto danno non potrebbe in ogni caso essere ritenuto in re ipsa, a maggior ragione nell'ipotesi di pregiudizi asseritamente sopportati da soggetti
“indiretti”, in quanto legati al danneggiato “diretto” da stretti rapporti parentali.
Sulla scorta di detta permessa, il Giudice di secondo grado osservava che l'appellante non aveva allegato e neppure provato le circostanze concrete atte ad accertare la lesione lamentata iure proprio, quali il rapporto con il congiunto,
l'alterazione subita nella propria sfera sociale, ovvero le modifiche della propria dimensione esistenziale ed emotiva. Nei medesimi termini la Corte motivava in riferimento al rigetto della domanda di risarcimento del danno allegato in termini di sofferenza personale, mancando ogni allegazione e prova concreta al di là del semplice rapporto parentale con il danneggiato diretto;
non rilevando il fatto di essere stato nominato dal deceduto, privo di figli, suo erede universale;
non rilevando le iniziative legali intraprese. Peraltro, a conferma dell'inesistenza del pregiudizio, a detta del Giudice di seconde cure, vi sarebbero state la differenza notevole di età di circa venti anni tra l'attore ed il fratello e la lontananza di aree geografiche delle rispettive attività, tali da far presumere una assoluta autonomia delle rispettive vite, nonché i sei anni trascorsi dalla morte del fratello, rispetto ai fatti, così da ritenere stemperata l'incidenza diretta di detti fatti sulla realtà relazionale dell'appellante.
Confermata la pronuncia del Tribunale, la Corte condannava l'impugnante a rifondere alle controparti le spese del grado, dando atto dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.
a fronte del rigetto del proprio gravame ricorreva per Parte_1 cassazione affidando il giudizio a cinque motivi. Con il primo motivo, il ricorrente
8 prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 307 cpc, 2043 e 2059 cc, nonché 597 cp, posto che la Corte, a suo dire aveva errato mancando di considerare le ricadute diffamatorie sui prossimi congiunti delle condotte descritte, sia in termini inevitabilmente reputazionali che in termini di dolore psicologico.
Con il secondo motivo, l'impugnante prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697, 2043 e 2059 cc, nonché 185 cp, posto che il Giudice del merito aveva errato escludendo fosse sussistente il preteso rapporto ulteriormente qualificato tra i due, considerato che la differenza di età aveva contribuito, in assenza di figli del deceduto, a far sé che l'impugnante vedesse il fratello maggiore quasi come un padre, tanto da essere nominato suo erede universale, pur essendovi altri dieci fratelli, cosicché le iniziative giudiziali, compresa quella in oggetto, dovevano considerarsi ulteriore dimostrazione del legame qualificato, non potendo detto legame essere smentito dal fatto che avesse trascorso parte della sua vita altrove. Con il terzo motivo di CP_7 ricorso, assumeva la violazione e la falsa applicazione degli artt. Parte_1
2727, 2729, 2043 e 2059 cc, nonché 185 cp, errando la Corte territoriale nel non considerare che il danno da sofferenza morale era stato dimostrato dalle circostanze riassunte nella seconda censura e tali da far ritenere in via presuntiva provato detto pregiudizio, tanto più considerando il rilievo pubblico dei fatti e della persona del fratello verso cui doveva evincersi pure un significativo sentimento di pietà, nonché considerando la professione di avvocato in Padova dell'impugnante. Con il quarto motivo si prospettava l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione della disciplina delle presunzioni, avendo il Giudice di appello scorrettamente obliterato la portata pubblica di vicende che avevano segnato la storia del paese, il numero degli ascoltatori della trasmissione messa in onda dall'emittente di Stato, l'estrema gravità delle accuse a fronte del piccolo ambiente della provincia padovana ove viveva il ricorrente, esercente la Cont professione legale, il persistente rifiuto di rettifica opposto dalla er due anni e mezzo. Con il quinto ed ultimo motivo di cassazione, prospettava Parte_1
9 la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2727 2729 cc, 597 cp e 307 cpc, posto che, a suo dire, l'intestata Corte aveva erroneamente escluso la natura lesiva ovvero diffamatoria delle condotte in parola che tale doveva invece essere ritenuta in relazione ai più stretti congiunti, salva la liquidazione equitativa dei pregiudizi.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20269/2024 del 22 luglio 2024, esaminando in via di priorità logica detto ultimo motivo di ricorso, lo riteneva inammissibile, assumendo che la Corte territoriale non aveva in alcun modo affrontato, in tesi escludendola, la natura diffamatoria delle condotte descritte, provvedendo a definire il gravame, in realtà, unicamente sulla ragione più liquida, afferente all'affermata carenza di allegazione e prova di un effettivo danno conseguenza. Il Giudice di legittimità, esaminati congiuntamente per connessione i motivi primo, terzo e quarto, li riteneva fondati, con assorbimento del secondo. In particolare, la Corte osservava che, nella contigua materia del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, si era affermato il principio secondo il quale la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva, quali coniuge e figli, si doveva estendere anche ai membri della famiglia originaria, quali genitori e fratelli, senza che potesse assumere ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, presunzione imponente al danneggiante l'onere di dimostrare il contrario ovvero che la vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile, c.d. sofferenza morale, derivante dalla perdita, ma non riguardando detta presunzione l'aspetto esteriore del pregiudizio, c.d. danno dinamico relazionale, da dimostrarsi da parte del danneggiato in termini di effettività, consistenza ed intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre idonee allegazioni fornite di riscontro probatorio. Peraltro,
l'ordinanza della Suprema Corte rammentava che principi analoghi erano stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di diffamazione,
10 dovendosi presumere, salva prova contraria, il diretto riverberarsi sugli altri quali familiari di dette condotte, sia l'offesa alla condivisa memoria dell'asserito autore.
Ritenuto, quindi, che la Corte territoriale non avesse fatto buon governo del regime delle presunzioni rammentato, in forza del quale ritenere provato il danno conseguenza in termini di “sofferenza morale” e “pregiudizio reputazionale”, anche a carico dei componenti la famiglia nucleare originaria, salvo poter valorizzare la mancata conviveva o la lontananza tra i parenti in relazione alla liquidazione del credito risarcitorio, la Corte di Cassazione con l'ordinanza definitoria del giudizio cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello.
ha, quindi, riassunto il processo di rinvio, evocando in Parte_1 giudizio i convenuti tutti ed osservando, preliminarmente, che la Corte di
Cassazione avrebbe, a suo dire, stabilito in via definitiva l'esistenza del danno lamentato, dovendosi solamente procedere alla sua liquidazione e quantificazione del relativo credito risarcitorio, nonché che si sarebbe formato giudicato interno anche in riferimento all'accertamento della natura diffamatoria della trasmissione e della sua estrema gravità, posto che in motivazione l'ordinanza della Suprema
Corte avrebbe espressamente affermato che “nel caso, tutto ciò si correla all'estrema gravità dei fatti, pur relativamente distanti nel tempo, pacificamente addebitati durante una trasmissione radiofonica di rilievo nazionale, anche dopo che era intervenuta una seconda sentenza di merito a rovesciare la loro ipotesi, in uno alla figura marcatamente pubblica del destinatario delle attribuzioni, già
oltre che dirigente di una rilevantissima società partecipata, e CP_14 all'incidenza significativa su vicende nazionali, a fronte di un ruolo quale quello del fratello attore avvocato che, secondo un pari id quod plerumque accidit, acuisce il profilo reputazionale evidenziato”. In punto, l'attore riassumente ha evidenziato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la decisione di annullamento con rinvio vincolerebbe al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, dovendo il Giudice del rinvio uniformarsi alla regola iuris enunciata ed anche alle premesse logico - giuridiche della decisione adottata,
11 attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione.
Ricapitolati i fatti di causa anche in riferimento alla condotta illecita imputata ai convenuti e alle rispettive responsabilità, ha chiesto la liquidazione Parte_1 in via equitativa del danno, nella misura di euro 100.000,00.=, o maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, con relativa condanna in solido dei convenuti, tenuto conto della elevata notorietà del diffamante;
della notevole gravità del discredito e della rilevanza penale dei fatti attribuiti;
dell'utilizzo di espressioni dequalificanti, denigratorie ed ingiuriose;
dell'elevato pregiudizio arrecato al diffamato sotto il profilo personale, professionale ed istituzionale;
dell'elevata intensità dell'elemento soggettivo.
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e si sono costituiti nel presente CP_4 Controparte_5 CP_6 giudizio contestando le preliminari affermazioni di controparte secondo cui l'accertamento della responsabilità per i fatti di diffamazione e l'accertamento del danno sarebbero coperti da giudicato, dovendo il giudizio di rinvio occuparsi unicamente della quantificazione del credito risarcitorio. In argomento, i convenuti hanno evidenziato che, dinanzi al Giudice di Appello, avevano proposto appello incidentale condizionato, contestando la sussistenza della natura diffamatoria del contenuto della trasmissione, e che la Corte territoriale non aveva adottato in punto nessuna statuizione, ritenendo di rigettare la domanda di sotto il Parte_1 profilo della ragione più liquida del difetto di prova del danno, così semplicemente ritenendo assorbito in detto rigetto l'esame dell'appello incidentale medesimo.
Inoltre, i convenuti hanno anche evidenziato che la Corte di Cassazione aveva unicamente annullato la sentenza della Corte territoriale per il fatto che la stessa non aveva fatto buon governo dei principi in tema di presunzione iuris tantum del danno non patrimoniale derivante da diffamazione in capo al congiunto del deceduto e membro della famiglia originaria nucleare, ma non aveva affatto statuito circa l'esistenza di detto danno, essendo dunque ancora sub judice
l'accertamento, non solo dell'esistenza dei fatti di diffamazione allegati in giudizio
12 e la relativa responsabilità, ma anche l'esistenza del danno risarcibile quale conseguenza di detti fatti illeciti con relativa liquidazione del credito risarcitorio.
Così, in punto responsabilità, , Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 hanno reiterato la loro difesa secondo cui i fatti illeciti oggetto di lite non potevano essere loro addebitati, posto che le espressioni denunciate erano riferibili a soggetti estranei al giudizio, ovvero riferibili a e , CP_12 11 mancando qualsivoglia loro colpa, anche in eligendo o in vigilando. In ogni caso, in punto sussistenza del danno, i convenuti hanno evidenziato che in atti emergerebbero plurimi elementi atti ad escludere la presunzione iuris tantum indicata dalla Corte di Cassazione, essendo quindi fornita la prova contraria, posto che si era provveduto a mandare in onda una prima richiesta di rettifica inviata da controparte nella trasmissione del 24 ottobre 2014; una seconda richiesta di rettifica durante la trasmissione del 26 novembre 2014 in cui si dava espressamente contezza della sentenza della Corte di Assise di Appello di
Palermo; una ulteriore terza rettifica operata durante la trasmissione del 22 febbraio 2017 mediante la quale si dava contezza della sentenza della Corte di
Cassazione nelle more intervenuta sulla vicenda in cui si evidenziava che rimanevano insuperabili i dubbi circa la genesi degli eventi relativi alla sparizione del giornalista e sugli autori della deliberazione omicida, così CP_10 riferendosi essere inattendibile il coinvolgimento di , peraltro mai Pt_1 imputato per tali fatti. Detti interventi di rettifica dal contenuto riparatorio, a detta dei convenuti, sarebbero stati tali da non lasciare spazio ad alcun altro danno ulteriormente risarcibile. Quanto alla quantificazione del credito risarcitorio proposta da controparte, , Controparte_1 CP_2 [...]
e ne hanno CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 evidenziato l'abnormità, così contestando gli elementi di valutazione esposti in sede di giudizio di rinvio da parte di ed evidenziando che detti Parte_1 elementi di valutazione sarebbero stati inammissibilmente allegati da controparte
13 solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di merito, come chiaramente affermato, con valore di giudicato, nell'ordinanza di annullamento e rinvio della
Corte di Cassazione.
Come accennato, i convenuti hanno anche proposto appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento dell'appello principale, così censurando la sentenza del Tribunale di Padova in punto rigettato dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
in punto accertamento della natura diffamatoria del contenuto del trasmissione del 16 settembre 2014, dovendosi ritenere integrata la scriminante dell'esercizio del diritto di critica non considerato dal Giudice del merito ed evidenziandosi che, durante la trasmissione ci si era limitati ad esporre quanto riportato nella sentenza della Corte di Assise di Palermo;
in punto compensazione delle spese di lite, richieste di converso in rifusione per ogni grado di giudizio.
*****
1 – In primo luogo, è necessario smentire quanto affermato dall'attore in riassunzione secondo cui l'accertamento della responsabilità per i fatti di diffamazione e l'accertamento del danno sarebbero coperti da giudicato, dovendo il giudizio di rinvio occuparsi unicamente della quantificazione del credito risarcitorio. Circa l'accertamento della responsabilità dei convenuti, deve rilevarsi che, a fronte della pronuncia del Tribunale di Padova che in dispositivo ha statuito l'accertamento della natura diffamatoria dei confronti della memoria di CP_7
delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione radiofonica “Restate
[...]
Scomodi” del 16 settembre 2014, , Controparte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 hanno proposto appello incidentale condizionato dinanzi all'intestata Corte e che il
Giudice di Appello ha ritenuto assorbita l'impugnazione in questione in ragione del rigetto dell'appello principale, essendo confermato, quale ragione più liquida,
14 l'accertamento della mancanza di qualsivoglia pregiudizio subito dall'odierno attore per i fatti oggetto di lite. La stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza di annullamento con rinvio e nel ritenere inammissibile il quinto motivo di ricorso di
, ha evidenziato che la Corte di Appello non ha in alcun modo Parte_1 affrontato la questione della natura diffamatoria delle condotte descritte, limitandosi a fare propria la ragione decisoria esplicitamente qualificata più liquida afferente all'affermata carenza di allegazione e prova di un effettivo danno conseguenza in capo all'odierno attore. Consegue che “la mancata riproposizione nel giudizio di legittimità delle argomentazioni esposte nell'atto di appello in relazione ai motivi dichiarati assorbiti dal Giudice di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del Giudice di primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte al Giudice del rinvio” (Cass. n.
3856/2024, Cass. n. 28400/2021, Cass. n. 134/2017, Cass. n. 8817/2012 e Cass. n.
12728/201). Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “il carattere chiuso del giudizio di rinvio non esclude che, ove il punto da riesaminare abbia assunto carattere assorbente nella decisione cassata - la quale abbia perciò tralasciato di decidere su alcuni motivi di appello -, tali motivi possano essere nuovamente proposti - purché nella originaria formulazione - al Giudice di rinvio per l'eventualità che egli non condivida l'impostazione della decisione contenuta nella sentenza cassata (Cass. n. 13906/ 2000). Analogamente, non può affatto dirsi che si sia formato un giudicato relativo all'accertamento del danno subito dall'attore. In effetti, l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha dato origine al presente giudizio, semplicemente annullato la sentenza di rigetto della pretesa di
, rimettendo al Giudice del rinvio l'accertamento del danno sulla Parte_1 scorta della regola di diritto enunciata dalla Corte medesima. In altre parole, la
Corte di Cassazione non ha in alcun modo statuito circa l'effettiva esistenza del
15 danno e del conseguente credito risarcitorio dell'odierno attore, rimettendo l'accertamento all'intestata Corte territoriale che, nel procedere a detto accertamento, dovrà attenersi alla regola di diritto sancita dall'ordinanza di rinvio.
In conclusione, oggetto di giudizio sono i presupposti tutti della fattispecie illecita allegata da . Parte_1
2 – Venendo, quindi, ad esaminare le allegazioni e le difese delle parti in riferimento all'an debeatur, appare necessario considerare, pur succintamente, il contenuto della trasmissione radiofonica del 16 settembre 2014. Ebbene la puntata di “Restate Scomodi”, inizia con l'introduzione di la quale presenta CP_6
“il caso come “irrisolo e complicatissimo”, anticipando che “per la CP_10 prima volta, una Corte ha messo nero su bianco il movente” dell'omicidio del giornalista, morto per quello che sapeva sul caso e precisando che la Corte Per_2 parla di “un personaggio che lo tradì, un potente democristiano dell'epoca, ormai morto”. Il programma radiofonico include la messa in onda dell'intervista della giornalista a figlia di Testimone_1 CP_12 CP_10 precisandosi che la Corte di Assise di Palermo ha assolto , imputato Persona_1 per la morte del giornalista. A seguire viene coinvolto nella discussione il giornalista , che ripropone la ricostruzione dei fatti esposta nella 11 motivazione della sentenza, ovvero che l'aereo di sarebbe Persona_2 precipitato durante il volo, non a causa di un temporale, ma a causa di un deliberato sabotaggio e ciò su indicazione di , coinvolto anche Controparte_7 nell'omicidio di una volta appreso che questi era venuto a CP_10 conoscenza del coinvolgimento del nella morte del presidente dell'ENI. Pt_1
Può, dunque, ritenersi che la puntata di “Restate Scomodi” in discussione introduca il tema, poi discusso, della correlazione tra la scomparsa di CP_10
e , visto il suo affermato coinvolgimento nella morte di
[...] Controparte_7
e ciò mediante la richiamata intervista della a Persona_2 Tes_1 [...]
e la ricostruzione egli ultimi giorni di vita del giornalista contenuta nella CP_12 ridetta sentenza della Corte di Assise di Palermo, giungendo ad affermare, in
16 ragione delle dichiarazioni di il coinvolgimento di 11 CP_7
nella scomparsa di e del presidente dell'ENI.
[...] CP_10
2.1 – Il contenuto del trasmissione, che nel suo dato saliente si concentra proprio sulla notizia del ridetto coinvolgimento del fratello dell'odierno attore nelle rammentate morti eccellenti, si pone oggettivamente in linea rispetto al contenuto della sentenza della Corte di Assise che, nell'assolvere il mafioso , Persona_1 propone la tesi ricostruttiva dei fatti secondo cui il politico democristiano era coinvolto nella sparizione del giornalista in sostanza per evitare CP_10 che questi rivelasse le informazioni di cui era in possesso circa il sabotaggio dell'aereo su cui viaggiava informazioni secondo le quali in detto Persona_2 sabotaggio era ancora una volta coinvolto . Quanto detto esclude Controparte_7 che la trasmissione radiofonica sia stata espressione del diritto di critica giornalistica, come prospettato dagli odierni convenuti, in sostanza essendo essa espressione della esposizione di fatti di cronaca, affermati come “verità storica”, primo tra tutti l'esposizione di quanto affermato e, quindi, appurato dalle motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Palermo che ricostruisce i gravi fatti delittuosi attribuendoli al fratello oramai defunto dell'odierno attore. Se un momento di critica giornalistica può scorgersi nel contenuto del programma radiofonico, questo si coglie nelle dichiarazioni del convenuto Controparte_5 che, tuttavia, non mettono assolutamente in dubbio i fatti imputati a CP_7
, ma che esprimono un sostanziale rammarico sul fatto che la giustizia
[...] sarebbe arrivata in ritardo quando dichiara, a conclusione della trasmissione,
“quanto è amara l'osservazione della signora quando ha detto: c'è una CP_10 verità storica e una verità giudiziaria, questo paese fatica terribilmente a sovrapporre questi due piani”. Ritenuto che il contenuto della trasmissione radiofonica per cui è causa non possa reputarsi espressione dell'esercizio del diritto di critica, essendo in realtà chiara espressione di cronaca ovvero l'esposizione del fatto che la Corte di Assise di Palermo aveva appurato come verità il coinvolgimento di nelle morti di e di Controparte_7 CP_10
17 il principio di verità assume rilevanza centrale nel Persona_2 contemperamento del diritto di libera manifestazione del pensiero con il diritto del danneggiato. È stato di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che,
“in tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass. n. 19028/2024 e Cass. n. 21969/2020). Nel caso di specie, in atti risulta che, ben prima della messa in onda della trasmissione del 16 settembre 2014, la Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 27 gennaio 2014, pubblicata il 28 aprile 2014 e, quindi, certamente conoscibile, aveva affermato di non condividere la certezza manifestata dal Giudice penale di prime cure riportando in motivazione che non paia “si sia potuti andare al di là di ciò che
è altamente probabile, oppure che è verosimile che sia accaduto, e che con riguardo all'urgenza della decisione … non si possa avere la certezza mostrata dalla Corte di Assise”. In definitiva, ciò che era stato rappresentato come certo nel coinvolgimento di nelle morti di e Controparte_7 CP_10 Per_2
e rappresentato nella trasmissione radiofonica, in virtù della sentenza
[...] penale di primo grado, all'epoca della trasmissione era già stato smentito della pronuncia di seconde cure, avendo omesso la trasmissione di dare conto del necessario aggiornamento temporale della veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. Gli autori della trasmissione avrebbero dovuto preoccuparsi di verificare l'attualità temporale della notizia data e ciò sulla scorta del fatto che le vicende potevano essere oggetto di successivo sindacato in un giudizio di impugnazione, come è notorio nel sistema processuale. In effetti, l'onere di verificare l'attualità della notizia è riaffermato nel Codice di
Autoregolamentazione del 21 maggio 2009 in materia di rappresentazione di
18 vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, ove viene prescritto di curare che risultino chiare le differenze tra carattere definitivo e non definitivo dei provvedimenti nell'evoluzione delle diverse fasi e gradi dei giudizi.
3 – Escluso, quindi, che nel caso di specie si possano ritenere sussistenti le scriminanti del diritto di critica e di cronaca, il contenuto della trasmissione radiofonica per cui è giudizio deve reputarsi oggettivamente diffamatorio in quanto veicola ingiustamente la notizia che certamente, visto quanto “appurato” dalla autorità giudiziaria, sia stato direttamente coinvolto, quale Controparte_7 responsabile, nei gravi delitti che tanto hanno interessato l'opinione pubblica del tempo. Quanto all'imputabilità del fatto illecito a parte convenuta, deve reputarsi priva di pregio la difesa secondo cui , Controparte_1 CP_2
e non
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 sarebbero responsabili, in quanto la notizia diffamatoria, ovvero il certo coinvolgimento di nei fatti delittuosi descritti, sarebbe stata resa Controparte_7 nel corso della trasmissione da e Va, infatti, CP_12 11 ribadito che, a prescindere dalla eventuale responsabilità di e CP_12
era onere dei conduttori, previa adeguata informazione, dare 11 comunque conto in modo completo ed esaustivo della vicenda giudiziaria narrata, dovendo i medesimi rendere edotto il pubblico dell'intervento del Giudice dell'appello che aveva escluso la certezza, affermata dalla Corte di Assise ed unico riferimento della trasmissione, del coinvolgimento di nei fatti Controparte_7 delittuosi narrati. Quanto da ultimo evidenziato permette anche di affermare integrato in termini colposi l'elemento soggettivo dell'illecito, a mente dell'art. 2043 cc a cui deve essere ricondotta la fattispecie oggetto di lite. In effetti, le argomentazioni spese da parte convenuta, secondo cui non potrebbe individuarsi né una colpa in eligendo (per l'invito in trasmissione di e CP_12 11
, né una colpa in vigilando (per l'impossibilità di un controllo preventivo
[...] delle dichiarazioni degli ospiti rese in diretta radiofonica), debbono considerarsi recessive a fronte della colpa qualificata e professionale dei conduttori che, come
19 detto, non si sono premurati verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione, così altrettanto colpevolmente omettendo di fare presente in trasmissione quanto era in loro dovere ovvero che la Corte d'Assise di Appello di
Palermo aveva già da tempo escluso la certezza del coinvolgimento di CP_7
nei fatti delittuosi narrati. La colpa qualificata e professionale a cui si
[...] allude è espressione della violazione dalle regole di diligenza, perizia e prudenza previste nel già citato Codice di Autoregolamentazione del 21 maggio 2009 in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Se, dunque, del fatto illecito debbono rispondere i due conduttori della trasmissione radiofonica “Restate Scomodi”, per quanto finora detto, parimenti debbono reputarsi responsabili l'editore Controparte_1
i direttori di testata Radio Rai e Radio 1, il curatore della trasmissione
[...]
“Restate Scomodi”: dette responsabilità discendono dall'art. 32 quinquies del
D.Lgs. n. 177/2005, come modificato dall'art. 17 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. n.
44/2010, prevedente che ai telegiornali e ai giornali radio si applichino le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli artt. 5 e 6 della L.n.
47/1948 e successive modificazioni. A questo fine i direttori dei giornali radio debbono reputarsi direttori responsabili che appunto rispondono in solido con l'editore di quanto trasmesso, quali responsabili civili, a mente dell'art. 11 della citata L.n. 47/1948.
4 – Venendo a considerare la questione della prova del danno causalmente derivante dall'illecito, argomento in cui assume rilevanza la regola di diritto espressa dall'ordinanza della Corte di Cassazione che ha dato origine al presente giudizio di rinvio, in primo luogo si osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, la rettifica del contenuto della trasmissione non comporta il venire meno dell'illiceità della condotta diffamatoria, né il venire meno del pregiudizio già subito con la diffusione della trasmissione, potendo al più comportare una riduzione del danno da valutarsi in termini concreti. In tal senso si
20 aderisce alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato, in primo luogo, che “in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati;
conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell'art. 1227, primo comma cc, sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del secondo comma dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l'eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive” (Cass. n. 9038/2010). Inoltre, sempre sul presupposto che la rettifica non comporta l'elisione del danno non patrimoniale già verificatosi con la diffusione della trasmissione, si è precisato che
“la pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive”
(Cass. n. 16040/2013 e Cass. n. 1152/2022). Consegue che il tema della rettifica non va affrontato in riferimento alla prova del danno reputazionale e della sofferenza morale patiti dall'attore, quanto più propriamente va considerato in riferimento alla quantificazione del credito risarcitorio dipendente dalla possibile riduzione e non elisione di detti pregiudizi.
4.1 – L'ordinanza di annullamento con rinvio della Suprema Corte esprime la consolidata regola di diritto a cui questo Giudice si deve attenere secondo la quale
“nella giurisprudenza di legittimità la relazione tra i componenti della famiglia nucleare, originaria, come nel caso, o successiva, è stata costantemente ritenuta da sussumere nella fattispecie legale delle presunzioni, come fatto da cui evincere un pregiudizio da sofferenza morale e, come appena visto, reputazionale, in assenza di
21 elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi, non possono che ricadere nell'area di onere probatorio della parte destinataria della pretesa risarcitoria”. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “tale valore d'attribuire, per la descritta inferenza, alla relazione in parola non può, per ciò in cui essa stessa si sostanzia, essere eliso dalla mancanza di convivenza – come tra fratelli in età adulta, o dalla mera lontananza, in tesi valorizzabili sul complessivo piano della liquidazione”. Nel caso di specie, la circostanza di fatto allegata da
, ovvero il rapporto di parentela con il fratello , Parte_1 Controparte_7 essendo gli stessi componenti della famiglia nucleare originaria, non è stata oggetto di contestazione nel corso del giudizio ed è fatto da cui evincere presuntivamente la sussistenza del pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale dell'attore, posto che i convenuti non hanno dato dimostrazione alcuna dei fatti impeditivi o modificativi, quali la circostanza che i fratelli fossero indifferenti o in odio l'uno per l'altro, circostanze peraltro smentite dalla circostanza che è stato nominato erede universale dal fratello Parte_1
. CP_7
4.2 – A fronte della prova presuntiva del pregiudizio sopportato da Parte_1 questione ulteriore è, quindi, quella della quantificazione del credito risarcitorio dipendente dal grado di patimento e compromissione alla reputazione sopportati dall'attore, quantificazione del credito che dipende dagli elementi concreti messi a disposizione nel processo dalle parti. In punto va evidenziato che assumono rilevanza la mancata convivenza dei fratelli e la loro pacifica lontananza in età adulta, considerato che i si passano tra loro circa venti anni di differenza;
Pt_1
“l'estrema gravità dei fatti, pur relativamente distanti nel tempo, pacificamente addebitati durante una trasmissione radiofonica di rilevo nazionale, anche dopo che era intervenuta una seconda sentenza di merito a rovesciare la loro ipotesi, in uno alla figura marcatamente pubblica del destinatario delle attribuzioni, già senatore, oltre che dirigente di una rilevantissima società partecipata, e all'incidenza significativa su vicende storiche nazionali, a fronte del ruolo quale
22 quello del fratello attore avvocato, che, secondo un pari id quod plerumque accidit, acuisce il profilo reputazionale evidenziato”; la rettifica operata dalla trasmissione.
In ogni caso, si deve precisare, come ritenuto dall'ordinanza di annullamento con rinvio, che non possono considerarsi le allegazioni di da reputarsi Parte_1 inammissibili in quanto svolte solo con la comparsa conclusionale meramente illustrativa della fase di merito, quali la pretesa relazione quasi filiale tra i fratelli, la dimensione e le relazioni proprie delle città di residenza dell'attore, la dimensione degli ascolti della trasmissione radiofonica. Se l'estrema gravità dei fatti addebitati a nella trasmissione oggetto di lite, se il fatto che Controparte_7 la trasmissione è stata messa in onda da emittente di Stato, da cui si aspetta garanzia di serietà e verità della notizia come diffusa sull'intero territorio nazionale, e se il ruolo pubblico rivestito dallo stesso , oltre che Controparte_7 la professione del fratello sono elementi che acuiscono il danno reputazionale e la sofferenza patiti dall'attore, cionondimeno va considerato che la mancanza di comunanza di vita tra i fratelli desumibile dalla lontananza e dalla differenza di età mitiga quantomeno la sofferenza morale affermata dall'attore che, altrimenti, sarebbe stata ben rilevante. Inoltre, a mitigare, seppure lievemente, la sofferenza ed il danno reputazionale ha concorso anche la congrua rettifica del 22 febbraio
2017 operata a più di due anni dalla trasmissione, a differenza delle due precedenti del 24 ottobre 2014 e di data 8 ottobre 2015. Infatti, con la prima di queste ultime, la trasmissione continua a non dire nulla circa il fatto che la Corte di Assise di Appello aveva escluso la certezza del coinvolgimento di CP_7
nei fatti, mentre con la seconda rettifica, pur citandosi espressamente
[...] detto intervento del Giudice di appello, evidenziandosi che l'ipotesi di coinvolgimento del fratello dell'attore “non rileva certezze, ma soltanto ipotesi di alta probabilità oppure di verosimiglianza su ciò che realmente accaduto”, non chiarisce affatto che per detti fatti non è stato mai indagato o Controparte_7 imputato, essendo estraneo al processo palermitano. In effetti, in detta rettifica, la trasmissione indica come “accusato” ma che detta accusa non Controparte_7
23 sarebbe certa secondo il Giudice del gravame. Solo con la rettifica tardiva del 22 febbraio 2017 è finalmente chiarito ai radioascoltatori che la vicenda processuale palermitana aveva come unico imputato , così come sono chiariti Persona_1 gli insuperabili dubbi sulla genesi concreta dell'omicidio e sugli autori della deliberazione omicida. In definitiva per circa due anni e mezzo, ha Parte_1 subito le conseguenze negative, in termini di sofferenza morale e reputazionale, della trasmissione del 16 settembre 2014.
4.3 – Considerando tutti gli elementi concorrenti di valutazione enunciati e liquidando necessariamente in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc, il danno non patrimoniale subito dall'attore, nella duplice dimensione della sofferenza morale e del pregiudizio reputazionale, appare congruo quantificare all'attualità il credito risarcitorio, al cui pagamento debbono essere condannati in solido i convenuti, nell'importo di euro 100.000,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla presente pronuncia all'effettivo saldo.
5 – Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, da disciplinarsi secondo soccombenza dei convenuti e tenuto conto del valore indeterminato del giudizio a complessità media, secondo D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, deve darsi seguito al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite
(Cass. Sez. Un. n. 32906/2022). Consegue che, essendo accolte le domande di
, le spese del giudizio di prime cure, quelle dell'appello, del Parte_1 giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio debbono essere poste a carico di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e con conseguente condanna CP_4 Controparte_5 CP_6 degli stessi, in solido tra loro, al relativo pagamento in favore di controparte.
24 Peraltro, l'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto corrisposto da a titolo di Parte_1 rifusione delle spese di lite del giudizio di appello definito con la sentenza dell'intestata Corte oggetto di cassazione con rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1. condanna , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e in solido tra loro, a pagare CP_4 Controparte_5 CP_6 in favore di la somma di euro 100.000,00.=, oltre interessi Parte_1 compensativi al tasso legale dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
2. condanna, in solido tra loro, , Controparte_1 CP_2
, e a pagare Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 in favore di le spese di lite che si liquidano in euro 615,45.= per Parte_1 spese borsuali ed in euro 8.991,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, in euro 804,00.= per spese borsuali ed euro 8.470,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, in euro 1.036,00.= per spese borsuali ed euro 5.093,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di cassazione, in euro 622,25.= per spese borsuali ed euro 8.470,00.= per compensi professionali, quanto al presente giudizio di rinvio, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. condanna , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e a restituire all'attore CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
quanto dal medesimo corrisposto a titolo di rifusione delle spese di Pt_1 lite del giudizio di appello definito con la sentenza dell'intestata Corte oggetto di cassazione con rinvio;
25 4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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