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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20590/2020 R.G. promossa da:
(C.f.: ), nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TO), viale Fasano n. 42, r elettivamente domiciliato in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n. 31, presso lo Studio dell'avv.
Federico Burzio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], CP CodiceFiscale_2
Corso Matteotti n. 61 elettivamente domiciliato in Torino, C.so L. Einaudi n. 30 presso lo studio dell'avv. Eugenio Durando che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
- CONVENUTO
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 del convenuto nei confronti del CP
Sig. , per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'aggressione Parte_1 occorsa in Torino il 25/1/2017 e, per l'effetto,
- condannarlo al versamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento della somma di €
pagina 1 di 14 17.186,75 o della veriore somma, maggiore o minore, ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario, I.v.a. e C.p.a. come per legge. Con ogni riserva, ivi compresa quella di dedurre, produrre, indicare i testi ed ogni altra facoltà di legge”.
Per parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza;
In via principale Respingere l'azione proposta dal SI. assolvendo il convenuto da ogni Parte_1 avversaria domanda
In via riconvenzionale
- Previo accertamento che l'attore si è reso responsabile di atti illeciti aventi gli estremi dei reati di violazione di domicilio, di danneggiamento e di ingiurie;
Condannare il SI. al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal convenuto nella complessiva misura di
€ 4.797,43 o in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dal momento della domanda, ove applicabili. In ogni caso
1) Condannare l'attore alla rifusione di tutte le spese legali, anche ante causam, stragiudiziali e tecniche.
2) Dichiarare l'attore responsabile ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c. e conseguentemente condannare lo stesso al relativo risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dell'aggressione asseritamente subita ad opera del convenuto in Torino, in data 25.1.2017.
Nel proprio atto introduttivo, l'attore ha allegato:
- di essere impegnato da circa 15 anni come volontario all'interno del movimento politico e sindacale
“Lotta Comunista”;
- che, in data 25.1.2017, verso le ore 18.00, nello svolgere – unitamente al SI. – Persona_1
l'attività di propaganda politica mediante la distribuzione, porta a porta, del periodico del movimento, suonava al campanello del convenuto, nello stabile sito in Torino, corso Matteotti n. 61, il quale rifiutava l'apertura del portone;
- che, dopo altri dinieghi, riusciva ad accedere nello stabile e si recava a conversare con uno dei condomini sito all'ultimo piano;
pagina 2 di 14 - che, nel proseguire l'attività di propaganda, sul pianerottolo del secondo piano veniva fermato dall'attore che gli intimava di lasciare l'immobile;
- che nel corso dell'accesa discussione insorta l'attore l'avrebbe spinto facendolo cadere lungo le scale.
Il ha quindi dato atto dell'intervento dei Carabinieri e degli operatori del 118 riferendo di T_ essere stato trasportato in ambulanza presso l'Ospedale Mauriziano di Torino dove gli sarebbe stata diagnosticata una “frattura omerale prossimale pluriframmetaria scomposta con distacco del trochide omero sinistro” cui ha fatto seguito, in data 27.1.2017, un intervento chirurgico.
Aggiungeva di aver proposto querela contro l'odierno convenuto e, dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014, il SI. agiva in giudizio instando T_ per la condanna del convenuto alla refusione del danno non patrimoniale patito, maggiorato in ragione della perdurante condizione di dolore e della compromissione della quotidianità anche in ragione dell'essere l'attore soggetto mancino.
Ritualmente costituito, il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea eccependo, in primo luogo, l'erronea ricostruzione in fatto dell'accadimento.
Il convenuto dava atto, infatti, di aver a sua volta sporto querela in data 25.1.2017 – integrata il successivo 6.3.2017 – precisando che, a fronte delle querele reciprocamente proposte e rilevata l'impossibilità di accertare l'effettiva dinamica del sinistro, il procedimento penale era stato archiviato.
Nel merito, il convenuto dava atto che in data 25.1.2017 l'attore aveva suonato il campanello dell'alloggio di sua proprietà sito in Torino, corso Matteotti n. 61 ricevendo un diniego all'apertura, precisando che nessuno degli ulteriori condomini presenti aveva provveduto ad aprire il portone al fine di consentire all'attore e al SI. di accedere all'interno dello stabile. Per_1
Aggiungeva che il portone di accesso, normalmente munito di apertura automatica, dal 24.1.2017 era rotto, potendo aprirsi solo a mano o dalla portineria che, alle ore 18.00, risultava chiusa.
Contestando la circostanza che l'accesso dell'attore sia dipeso dall'apertura del cancello da parte di un condomino, il convenuto allegava che il avesse forzato il portone di ingresso e dava atto come T_
l'alloggio sito al quinto piano dello stabile, di proprietà del SI. – all'estero nel periodo Pt_2 indicato – presentasse segni di effrazione.
Il ha quindi riferito di aver incontrato l'attore e il all'altezza del pianerottolo del CP Per_1 proprio alloggio – mentre gli stessi scendevano rapidamente le scale – e di aver iniziato una discussione sull'illegittima presenza dei due nell'immobile.
Il convenuto ha quindi negato di aver spinto l'attore giù dalle scale, riferendo che lo stesso si sarebbe lasciato cadere volontariamente, proferendo altresì espressioni ingiuriose e minatorie.
Ribadendo la volontarietà della caduta da parte dell'attore, il ha chiesto il rigetto della CP domanda attorea contestando, in ogni caso la quantificazione del danno operata nell'atto introduttivo.
In via riconvenzionale, ribadita la condotta illecita dell'attore, il ha chiesto il risarcimento dei CP danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della forzatura del portoncino di ingresso, nonché pagina 3 di 14 del danno conseguente alle condotte, pur penalmente rilevanti, di violazione di domicilio, di ingiurie, di simulazione di reato per complessivi € 4.797,43.
Concludeva come in epigrafe riportato instando altresì per la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c., al pagamento di una somma di € 6.279,08 pari alle spese legali sostenute da parte convenuta ante causa.
Istruita con la produzione di documenti, ammesse le prove orali articolate da parte attrice e disposta
CTU medico-legale, all'udienza figurata del 14.11.2024, previa riassegnazione del fascicolo, il giudice tratteneva la causa a decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II
A fondamento della propria domanda parte attrice allega la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'aggressione asseritamente subita da parte del SI. in data 25.1.2017. CP
E' noto che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano, ovvero fornire la prova, oltre che della sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché della colpa o del dolo del soggetto verso cui l'azione è proposta.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio.
Deve in primo luogo osservarsi che l'accadimento risulta provato, nella sua storicità, dall'annotazione effettuata dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri San Carlo nel procedimento penale n.
7764/2017 R.G.N.R. nella quale si dà atto del verbale di intervento eseguito dal personale della
Radiomobile e si allegano le immagini della videosorveglianza che ritraggono, dapprima, il e il T_ accedere allo stabile e, quindi, il personale sanitario e gli agenti intervenuti, nonché il Per_1 T_ uscire dall'immobile “sofferente” accompagnato dal personale di primo soccorso (v. doc. n. 7 parte convenuta).
Tenuto conto della divergente ricostruzione della “caduta” operata dalle parti, e ribadito l'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisca ai sensi dell'art. 2043 c.c., la valutazione di fondatezza della domanda attorea risulta però correlata all'esame delle prove documentali offerte dalle parti e alle prove orali assunte.
Quanto alle prove orali, il teste , escusso sui capi di parte attrice, ha confermato la Persona_1 dinamica dell'accaduto allegata da parte attrice dando atto che “il si trovava sul pianerottolo CP ma vicino alle scale e in quel momento stavamo scendendo;
il era più avanti rispetto a me. T_
Avevamo sia io che il , superato l'inframezzo tra il piano superiore e quello in cui si trovava il T_
. Questi ci ha intimato di uscire, dicendo che non avevamo diritto di stare lì. (…) Noi abbiamo CP risposto che avevamo tutto il diritto di starci, che stavamo finendo la diffusione e che ce ne saremmo andati a diffusione terminata”.
pagina 4 di 14 Il teste ha, in particolare, confermato la condotta del che, come riferito da parte attrice, CP avrebbe spinto il giù dalle scale. T_
Più precisamente, “c'è stato uno scambio verbale alla fine del quale io e il abbiamo valutato T_ che non valeva la pena di stare lì e abbiamo deciso di andarcene e ci siamo incamminati, sempre il
avanti e io dietro. Il è rimasto fermo e quando il é arrivato alla sua altezza ha T_ CP T_ ricevuto questo spintone. Io ho visto che il andava incontro al per scendere e quando T_ CP
è arrivato alla sua altezza il lo ha afferrato, penso per la spalla destra e poi il è CP T_ caduto;
è stato un attimo. Il è caduto per tutta la scala sino all'inframezzo tra il piano dove T_ stava il e quello sottostante (…) Aggiungo spontaneamente che dopo che il era caduto CP T_ ho avuto una discussione con il (gli ho chiesto se voleva alzare le mani anche a me, mi ero un CP po' spaventato) e poi sono sceso verso il per controllare la sua situazione e quando ho capito T_ che la spalla era rotta e aveva male ho chiamato il 118. In quel momento il era ancora T_ sdraiato”.
La narrazione resa dal teste – della cui ammissibilità ed attendibilità non vi sono elementi per Per_1 dubitare – appare coerente con l'allegazione attorea e, anche, coerente con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri il 6.3.2017.
La discrepanza rispetto al verbale s.i.t. rilevata in sede di escussione testimoniale, infatti, appare del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dell'accaduto attenendo alla fase precedente l'episodio di aggressione oggetto di contestazione, come peraltro confermato dallo stesso teste che ha ribadito come
“a distanza di cinque anni sinceramente non ricordo quello che è successo all'inizio, anche perché non aveva rilevanza per me. Mi è rimasto impresso quello che è successo dopo, visto che è stato un evento traumatico”.
Sentito in prova contraria, peraltro, il non solo ha negato che il abbia aggredito, a sua Per_1 T_ volta e per primo il , ma ha altresì riferito che “l'unico contatto è stato quando il ha CP CP spinto il mentre questi scendeva le scale. Durante la discussione abbiamo tutti mantenuto la
T_ nostra posizione, non ci sono stati contatti”, aggiungendo che “il , quando ha spinto il CP T_ era sul suo pianerottolo ma vicino alle scale che portavano al piano inferiore e il era al
T_ principio delle scale. Il , per quanto ricordo, non è stato spinto di schiena ma di lato, …,
T_ mentre passava è stato spinto. Il non ha mai preso per il bavero il ”, ribadendo che “il
T_ CP
non si è lasciato cadere spontaneamente”. T_
La ricostruzione in fatto offerta da parte attrice, anche alla luce della deposizione del teste non Per_1 risulta smentita dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste , compagna e convivente del Tes_1 convenuto.
Sentita sui capi di parte convenuta, la teste ha così ricostruito l'accaduto: “mentre il mio compagno si trovava sul pianerottolo di mezzo tra secondo e terzo piano, il , che era qualche gradino sopra, T_ lo ha preso per il bavero del maglioncino o il colletto della camicia. In quel momento il mio compagno pagina 5 di 14 ha alzato la voce, anche per richiamare eventualmente altri condomini e il SI. ha lasciato la T_ presa. A quel punto il mio compagno è sceso al pianerottolo del secondo piano ed è venuto vicino a me che non avevo ancora chiamato le forze dell'ordine”, aggiungendo “da qualche gradino sopra
l'inframezzo tra terzo e secondo piano, il si è lasciato cadere su tale inframezzo, …. L'ho visto T_ buttarsi giù piegandosi in avanti sulla destra;
infatti è atterrato sull'inframezzo girato sul lato destro del suo corpo”.
Si osserva, in primo luogo, che la ricostruzione operata dalla teste ricalca sostanzialmente la versione riferita dal convenuto nella querela sporta e, quindi, riportata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Riservata ogni ulteriore valutazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese, si rileva che appare inverosimile – in assenza di ulteriori riscontri – ritenere che il si sia “volontariamente” T_ lasciato cadere “al preciso scopo di supportare in qualche modo una futura richiesta di danni”, come allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pare altresì opportuno dar atto che il teste nel descrivere l'accaduto, non ha dato atto della Per_1 presenza della a momento del fatto. In particolare, il teste ha dichiarato “partendo da sopra e Tes_1 scendendo ci siamo trovati il di sotto ma non siano tornati indietro quando ci è stato chiesto CP di spiegare la nostra presenza. Non ricordo che ci fosse la SI.ra , ricordo solo il ”, Tes_1 CP aggiungendo “Ribadisco che io ho parlato solo con il che era ancora nella posizione da cui CP aveva spinto il;
non ho visto la SI.ra ”. T_ Tes_1
Nel merito, la versione riferita dalla teste presenta delle SInificative discrepanze rispetto a Tes_1 quanto dalla stessa riferito ai Carabinieri in data 8.3.2017 in sede di sommarie informazioni.
Come rilevato dal giudice in sede di escussione, infatti, ricostruendo l'accaduto dinanzi alla PG la ha riferito “io mi trovavo a circa due o 3 metri da , in piena visuale, e vedevo quindi Tes_1 CP
l'uomo più anziano avvicinarsi al mio compagno con aria agitata e provocatoria, profferendo frasi del tipo “siete dei sovrani di merda”… “non siete i padroni del mondo”…. “la pagherete” e quindi afferrare dal bavero della felpa che indossava e cercare di spingerlo lontano da sé. Invero CP
ha una corporatura più solida dell'uomo che l'ha spinto per cui non è rimasto affatto CP sbilanciato e l'ho visto afferrare a sua volta l'avambraccio di costui ed allontanare l'arto da sé stesso, con un movimento deciso ma per nulla violento lasciandolo appena a propria volta libero dalla presa appena subita. Ribadisco che io avevo la pena visuale dei due uomini che l'uomo più anziano non ha battuto il proprio arto o corpo contro alcunché. A questo punto l'uomo più anziano, dopo qualche secondo di incertezza, affermava frasi del tenore “io ti rovino, bastardo”… e si lasciava scivolare a terra dicendo “mi hai rotto la spalla…. ” e lamentando a voce di avere dolore” (v. doc. n. Per_2
16 parte convenuta).
A fronte della richiesta di chiarimenti in ordine all'omesso riferimento al contatto avuto tra le parti, la teste ha riferito: “il mio compagno non ha mai spinto o toccato o allontanato con forza il , ha T_ pagina 6 di 14 iniziato ad urlare più forte e con la mano destra si è toccato dove l'altro lo stava prendendo e a quel punto l'altro ha mollato presa e il mio compagno velocemente è tornato al pianerottolo”, aggiungendo quindi “il mio compagno, per quanto io ho visto, si è solo divincolato. In questo momento non ricordo che abbia afferrato l'avambraccio del e abbia allontanato tale arto da sé. Non so spiegare T_ perché tale particolare sia presente nel verbale che mi è stato riletto, ricordo solo che il mio compagno si è divincolato ed è venuto via, tornando vicino a me”.
La ricostruzione operata nel verbale di sommarie informazioni appare – diversamente dalla deposizione riportata – sostanzialmente coerente se confrontata con la dichiarazione resa dall'attore e dal teste avendo la stessa riferito di un contatto fisico tra il e il che, seguito ad Per_1 Tes_1 T_ CP un'accesa discussione, può ritenersi – per le modalità riportate e per il contesto nel quale si è inserito – essere stato determinante nella perdita di equilibrio da parte dell'attore e nella conseguente caduta.
Lo stesso teste infatti, ha riferito “Il è caduto per uno strattone quindi il lo ha Per_1 T_ CP afferrato e, strattonandolo, lo ha fatto cadere. Sicuramente lo ha agganciato di lato e gli ha fatto fare un movimento rotatorio per farlo cadere. Quello che mi ricordo è che il aveva la schiena CP contro la parte delle scale che è delimitata dalla parete mentre il stava scendendo le scale
T_ dalla parte lato corrimano;
non escludo che il gesto fosse finalizzato ad accelerare l'uscita, come a spingere via il . Io ricordo che il ha appoggiato la sua mano sinistra sulla spalla
T_ CP destra del e con la mano destra lo ha preso per la giacca;
questo è il massimo che riesco a
T_ ricordare” e, ancora “quello di cui sono veramente certo è che il tutto è avvenuto all'imboccatura della rampa di scale che scende dal pianerottolo del all'inframezzo sottostante e che vi è stata la CP presa di cui ho detto prima cui ha fatto seguito la caduta. Sono altrettanto certo che il non CP abbia spinto con due mani sulla schiena il mentre scendeva”.
T_
In assenza di altri soggetti in grado di confermare quanto riferito dalla , si ritiene che le Tes_1 discrepanze evidenziate rendano scarsamente attendibile la ricostruzione dell'accaduto contenuta nella deposizione resa nel presente giudizio.
Le dichiarazioni rese dinanzi alla PG, peraltro, appaiono di maggiore rilevanza rispetto alla deposizione assunta nel presente giudizio in quanto rese, se non nell'immediatezza dei fatti, certamente in un momento prossimo e più vicino all'accaduto, momento nel quale appare plausibile ritenere che il ricordo, anche nei dettagli dell'episodio, fosse più vivido rispetto a quanto riferito nel gennaio 2022.
Ad inficiare l'attendibilità della ricostruzione resa dalla , peraltro, concorrono anche altri Tes_1 dettagli rimasti – pur a fronte della loro rilevanza – del tutto sprovvisti di conferme probatorie.
La teste, infatti, ha confermato il capo 16, nel quale si riferisce come il successivamente alla Per_1 caduta del avrebbe interloquito con un terzo soggetto, al telefono, riferendo “è andata male”. T_
Tale circostanza – recisamente negata dal – risulta inserita anche nella verbalizzazione resa Per_1 dinanzi ai Carabinieri nella quale la teste ha altresì riferito di aver rilevato “la presenza di un secondo uomo sconosciuto, di maggiore età rispetto al primo e con abbigliamento informale, che teneva nella pagina 7 di 14 sua mano sinistra alcuni fogli di carta formato A4 e nella destra uno strumento metallico, mi è sembrato un utensile sottile con la punta curvata. Ho visto questo strumento per pochi attimi perché appena il secondo uomo si è avveduto della nostra presenza l'ha nascosto all'interno della giacca che indossava”. Ha quindi aggiunto che, dopo la caduta del “l'uomo più giovane,.., a sua volta T_ chiamava qualcuno al telefono e, a voce bassa, gli diceva solo “è andata male” chiudendo la comunicazione e ricominciando a provocare con frasi analoghe a quelle già formulate CP precedentemente”.
Pur tralasciando l'incongruenza tra “uomo più anziano” e “uomo più giovane” riferita al deve Per_1 darsi atto che tali circostanze – funzionali alla ricostruzione di un accesso illecito da parte dell'attore nello stabile con forzatura del portone di ingresso e della porta di accesso dell'alloggio del – Pt_2 non hanno trovato conferma alcuna non solo all'esito dell'istruttoria orale, ma neppure all'esito degli accertamenti condotti dalla PG nell'ambito del procedimento penale.
Negata la telefonata da parte del si osserva che l'annotazione di PG in atti non contiene alcun Per_1 riferimento alla presenza, sulla persona del ovvero nello stabile, di eventuali “utensili a punta Per_1 curva”, ovvero di oggetti atti allo scasso, né dà conto dell'accertamento di inequivoci segni di effrazione.
Le divergenze evidenziate e le incongruenze rilevate rispetto alla deposizione della testa Tes_1 inducono a ritenere scarsamente attendibile la ricostruzione dei fatti dalla stessa allegata a conferma della dinamica riferita da parte convenuta.
Peraltro, nessun elemento che escluda la condotta aggressiva del convenuto, ovvero che confermi la volontarietà della caduta da parte del può ricavarsi dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi T_
e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste che, giunto sul posto successivamente Tes_2 all'accaduto, ha riferito: “ho visto a terra la persona che poi ho saputo essere il SI. ; era T_ all'altezza del pianerottolo situato a metà tra il secondo e il terzo piano. Non era solo, vicino a lui
c'era un'altra persona a me sconosciuta”.
Le osservazioni svolte inducono pertanto a ritenere provata la responsabilità del , dovendo CP ritenersi che la condotta colposa del convenuto abbia contribuito, se non determinato, a causare l'evento lesivo, ovvero la caduta dell'attore.
Considerato peraltro che nel regime dell'illecito civile, vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario (v. Cass.
11.2.2014, n. 3010), deve ritenersi sussistente anche il nesso di causa tra la condotta posta in essere dal convenuto e i danni lamentati da parte attrice.
Né, in senso contrario, può attribuirsi portata decisiva all'atteggiamento verbale asseritamente tenuto dal pur ammettendo l'uso da parte dell'attore di espressioni forti e, anche, potenzialmente T_ offensive – v. deposizioni teste e – non può dirsi raggiunta la prova di un Tes_2 Per_1 pagina 8 di 14 comportamento colposo del danneggiato da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, né idoneo ad integrare, ai sensi dell'art. 1227 c.c. un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante, dovendo altresì escludersi una pari aggressione o una reazione “violenta” da parte del
T_
****
Accertata la responsabilità di parte convenuta, deve darsi atto che la perizia medico legale disposta in corso di giudizio ha ritenuto “compatibile la dinamica riferita con la lesione riscontrata nell'immediatezza dei fatti”, dando atto che “dagli eventi per cui è causa è derivata una lesione al periziando, nello specifico una frattura pluriframmentaria scomposta con distacco del trochite dell'omero sinistro in soggetto mancino, per la scomposizione dei frammenti si è reso necessario un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi”.
Gli stessi periti incaricati hanno quindi analizzato i pregiudizi patiti dall'attore quantificando i giorni di inabilità temporanea causalmente ascrivibile alla succitata caduta in giorni sessanta, di cui un giorno a totale (relativo al ricovero ospedaliero), diciannove giorni di inabilità massima al 75%, venti giorni di inabilità massima al 50% e venti giorni di inabilità minima al 25%.
Quanto ai postumi permanenti, i CTU hanno dato atto che gli stessi risultano pari ad un punteggio del
“6% (sei per cento) in relazione alle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico- S.I.M.L.A. Giuffrè Editore - LA 2016”, precisando che gli stessi “si sono estrinsecati in esiti algici (fastidio doloroso” ) e disfunzionali con limitazione di alcuni movimenti della scapolo omerale”.
Esclusa la riconducibilità a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale i periti hanno confermato che i postumi accertati, ormai stabilizzati, non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi e non sono tali da incidere sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita, dando altresì atto di aver tenuto conto, nella valutazione del danno, anche dei riflessi d'ordine soggettivo.
La valutazione complessivamente operata dai CTU appare pienamente condivisibile e, pur alla luce della non contestazione della perizia di parte depositata in atti, costituisce a parere dello scrivente il presupposto per la liquidazione del danno patito da parte attrice, in quanto adeguatamente motivata e immune da vizi logici.
****
Prima di procedere alla liquidazione del danno, appare opportuno dar atto dell'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito dovrà “1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di LA (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono pagina 9 di 14 all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale” (v. Cass. 10.11.2020, n. 25614).
Si legge in particolare – nella pronuncia appena indicata – che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al SInificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Le Tabelle elaborate dal Tribunale di LA, nell'edizione 2024, hanno tenuto conto di tale indicazione determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, costituite dal cd. “danno biologico/dinamico- relazionale” e dal “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, quale ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
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Nel caso di specie, tenuto conto di quanto riferito, sin dall'atto di citazione, da parte attrice con specifico riferimento al riflesso psicologico-emotivo delle lesioni patite, comprensibili e giustificabili anche in considerazione della dinamica dell'evento lesivo, si ritiene sussistano i presupposti per la liquidazione del danno permanente nella duplice componente dinamico-relazionale e morale.
pagina 10 di 14 Parte attrice ha altresì richiesto la personalizzazione del danno biologico in ragione della compromissione degli aspetti dinamico relazionali della propria vita, conseguente al pregiudizio patito in ragione dell'essere il soggetto mancino. T_
Per giurisprudenza costante, la personalizzazione del danno non patrimoniale alla salute spetta solo qualora il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto all'ordinario, atteso che le conseguenze ordinarie ed inevitabili di una menomazione dell'integrità psico-fisica della stessa entità sofferte da persone della stessa età non giustificano un aumento dei valori medi previsti dal sistema tabellare.
Come osservato dalla Cassazione, infatti, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (v. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie, è mancata l'allegazione e la prova di specifiche circostanze di fatto rilevanti – nel senso appena precisato – ai fini della richiesta personalizzazione: le circostanze allegate a sostegno della personalizzazione, infatti, si sovrappongono alla valutazione dei postumi permanenti operata in sede medico-legale non offrendo infatti elementi ulteriori ed idonei a rendere il pregiudizio subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da un danno di pari grado subito da chi versi nelle medesime condizioni soggettive, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli adeguatamente compensate dall'importo liquidato sulla base del criterio tabellare che, è noto, comprende anche le alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del danneggiato.
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Sulla base delle osservazioni esposte, in applicazione delle richiamate tabelle Milanesi, edizione
Giugno 2024, considerata la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato al momento del sinistro
(37 anni) deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale come segue:
IP al 6% € 11.782,00 (di cui € 9.426,00 per danno biologico ed € 2.356,00 per danno morale);
I.T.P. 1 giorno al 100% € 115,00
I.T.P. 19 giorni al 75% € 1.638,75
I.T.P. 20 giorni al 50% € 1.150,00;
I.T.P. 20 giorni al 25% € 575,00 per un totale di € 15.260,75 (€ 11.782,00+3.478,75).
pagina 11 di 14 L'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in quanto debito di valore liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro (25.1.2017) e quindi maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali (cfr. Cass. n. 16815/18) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario, rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso: ciò in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 1712/95, Cass. n. 5054/09 e Cass. n. 16815/18).
Sviluppano il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma - comprensiva di interessi e rivalutazione calcolati alla data della presente pronuncia - è pari ad €
16.812,08, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
In assenza di elementi di prova circa la sussistenza di un danno patrimoniale, non avendo parte attrice documentato alcuna spesa medica, il convenuto deve essere condannato a corrispondere all'attore la somma sopraindicata, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
III
Deve ora esaminarsi la domanda proposta, in via riconvenzionale, da parte convenuta avente ad oggetto il riconoscimento dei danni patiti a seguito delle condotte illecite asseritamente poste in essere da parte attrice.
All'esito del giudizio, peraltro, non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità dell'attore nella causazione dei danni allegati dal . CP
Costituendosi, il convenuto ha chiesto l'accertamento delle condotte illecite poste in essere dall'attore individuate, nel dettaglio, come segue
• violazione di domicilio, per essersi introdotto abusivamente nella proprietà altrui (art. 614, 1° e 2° comma, c.p.);
• danneggiamento del portoncino e dei suoi apparati (art. 635 c.p.);
• ingiurie (art. 594 c.p.) rivolte all'indirizzo dell'arch. alla presenza di altre persone, e CP
• simulazione di reato, per aver affermato falsamente di essere stato vittima del reato di lesioni volontarie (art. 367 c.p.) e/o calunnia, per aver incolpato il convenuto di un reato, pur sapendolo innocente (art. 368 c.p.).
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Si è già detto che pur all'esito degli accertamenti condotti dalla PG in seno al procedimento penale n.
7764/2017 R.G.N.R., nessun riscontro può dirsi raggiunto in ordine all'effettiva violazione di domicilio e al danneggiamento del portoncino.
Tali circostanze, infatti, sono state correlate da parte convenuta all'allegato malfunzionamento del portoncino che, secondo quanto riferito dal e confermato dalla stessa teste , “non si CP Tes_1 poteva aprire dall'appartamento. Bisognava aprire manualmente”. pagina 12 di 14 La teste , portiere dello stabile, ha riferito che “dal giorno prima il portoncino si apriva solo Tes_3 dalla guardiola del portiere” precisando altresì “nella portineria c'è un tasto che aziona l'apertura della porta, schiacciando questo tasto il meccanismo di apertura del portoncino non si apriva;
il portoncino di apriva con un braccio meccanico. In una situazione di normalità, quando io premevo il tasto scattava la serratura e si apriva automaticamente tutta la porta. Il 26.01.2017 se premevo il tasto si sentiva un click ma la porta non si apriva per intero automaticamente;
tirandola o spingendola manualmente si apriva.”
La stessa teste ha peraltro riferito “non sono andata in ogni appartamento a chiedere se funzionasse il comando di apertura del portoncino ma parecchi condomini mi hanno segnalato il problema sin dal
24.01.2017.”
Pur ritenendo provato l'allegato mal funzionamento del portoncino, non può dirsi provata la condotta illecita imputata all'attore, non potendo escludersi che il portoncino fosse aperto, ovvero che lo stesso sia stato aperto da uno dei condomini, come allegato dallo stesso attore.
Lo stesso documento prodotto da parte convenuta e sottoscritto dai condomini, se esclude la
“consapevolezza” di aver aperto ad esponenti di “Lotta Comunista” non esclude di per sé l'apertura del portoncino da parte di qualche condomino, in precedenza, né esclude che lo stesso sia rimasto aperto.
Peraltro, come già evidenziato, nessun riscontro della “forzatura” del portoncino e della porta dell'alloggio del SI. risulta effettuato dai Carabinieri che, nell'annotazione in atti, precisano Pt_2 come la porta dell'alloggio del presenti meri “segni di usura” e non già di effrazione. Pt_2
Quanto all'allegata condotta di ingiurie, si osserva che sebbene l'ingiuria sia idonea a fondare l'obbligo risarcitorio in capo al suo autore per il danno ingiusto, anche non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, trattandosi di illecito civile grava sulla vittima dell'offesa la prova del fatto, nonchè il danno subìto e, anche, il nesso di causalità tra la condotta illegale e il pregiudizio patito.
Nel caso di specie, richiamate le osservazioni già svolte, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'effettiva pronuncia da parte del delle frasi riportate nell'atto introduttivo che risultano T_ affidate alla mera deposizione della teste e all'allegazione di parte convenuta. Tes_1
Lo stesso teste infatti, ha negato che l'attore abbia pronunciato insulti all'indirizzo del Per_1
, confermando che l'attore avrebbe pronunciato le frasi riportate al capo 17 e, anche, di aver CP personalmente pronunciato le frasi di cui al capo 21, peraltro – quand'anche provocatorie – del tutto prive di portata offensiva.
In ogni caso, si osserva che avuto riguardo al peculiare contesto della vicenda, considerato che le frasi sarebbero state pronunciate nel corso di una accesa discussione sulla presenza dell'attore nello stabile, seppure di cattivo gusto, non paiono rivestire una particolare offensività nei confronti del convenuto tale da giustificare un danno all'onore o al decoro.
L'accoglimento della domanda attorea, in ragione della ritenuta scarsa attendibilità della ricostruzione in fatto operata dal convenuto, esclude poi la sussistenza della paventata simulazione di reato. pagina 13 di 14 La domanda proposta da parte convenuta deve pertanto essere respinta.
IV
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione dei criteri fissati dal
DM n. 55/14, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del valore del decisum e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 5.201,00 – 26.000,00.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 23.11.2022 devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza.
Nulla può essere riconosciuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: condanna al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 16.812,08, CP oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo. rigetta le domande proposte da parte convenuta;
condanna a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.622,00 CP di cui € 5.077,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino, 23.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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