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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 936 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. elettivamente domiciliate in Napoli
[...] C.F._2 alla Via Mergellina 23 presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Della Morte che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Melito di Napoli alla via Roma, 542 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Marrone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
C.F. elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._4
Via Mergellina, 23 Napoli presso lo studio dell'avv. Armando Ceccoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
1 R.G. n. 936/2021
in persona del legale rappresentante p.t. dott. CP_3 CP_4 CP_5
con sede in Napoli – 80142 – alla Via Arnaldo Lucci n. 122/A,
[...] partita IVA n. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via P.IVA_1
Mazzini, 19 presso e nello studio dell'avv. Sabrina Sifo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, con sede legale in Roma Controparte_6
Via G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Dott. giusta procura Controparte_7 Controparte_8 speciale Notaio di Roma rilasciata il 25.07.2019 rep. 44.953 Persona_1 racc. n. 25.857, elettivamente domiciliata alla via Priverno n. 51, in Latina, presso lo studio dell' Avv. Giulia Rocco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
INTERVENTRICI VOLONTARIE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici, sulla premessa di essere comproprietarie, in comune e pro indiviso, unitamente al fratello, , CP_1 ed alla propria madre, delle seguenti unità immobiliari: 1) CP_2
Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di
Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel
Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16; 3)
Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208, esponevano che i predetti beni venivano acquistati, giusti titoli di proprietà versati in atti, da , padre delle istanti, Persona_2 in regime patrimoniale di comunione dei beni;
che il de cuius Per_2
, nato a [...] il [...], decedeva ab intestato in data 03
[...] luglio 2003, lasciando eredi legittimi, limitatamente alla quota di sua proprietà, pari a 500/1000, i figli e la di lui coniuge, parti del presente giudizio, giusta dichiarazione di successione registrata presso la competente
Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2003 al n. 845 Vol. 10, Napoli 2 il 27
2 R.G. n. 936/2021
agosto 2004 ai nn. 42361/29639; Caserta il 14 agosto 2004 ai nn.
34574/24782; Salerno il giorno 8 giugno 2006 ai nn. 31421/18830; che i beni oggetto del relictum ereditario risultavano gravati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie e trascrizioni: -Trascrizione a Napoli 2 del 20 marzo 2007 ai nn.
21288/10640, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2007 repertorio n. 2242, in favore della Società " . " con sede in Napoli, codice fiscale: CP_3 CP_4
e contro , sopra generalizzato, per diritti P.IVA_1 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 (uno); -Trascrizione a Napoli 2 del 27 ottobre 2008 ai nn.
57206/37197, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare emesso dal
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di CA (NA) in data 29 settembre
2008 repertorio n. 1406, in favore della Società " Parte_3
con sede in Napoli, codice fiscale: e contro
[...] P.IVA_3 CP_1
, sopra generalizzato, per diritti pari a 111/1000 (centoundici
[...] millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 uno;
-Iscrizione a
Napoli 2 del 21 giugno 2019 ai nn. 30616/3832 per l'importo di Euro
717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/sessanta) a favore dell' sede Roma, codice fiscale: Controparte_9
e contro , sopra generalizzate, per diritti P.IVA_2 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 (uno); - Iscrizione a Caserta del 27 marzo 2018 ai nn. 10919/1095 per l'importo di Euro 910.199,26 (novecentodiecimilacentonovantanove / ventisei) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_10 fiscale: e contro , sopra generalizzato per P.IVA_2 CP_1 CP_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sui beni descritti al punto 2 (due); -Iscrizione a Caserta del 21 giugno 2019 ai nn. 21399/2501 per l'importo di Euro 717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/ sessanta) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_9 fiscale: e contro , sopra generalizzato, per P.IVA_2 Controparte_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sui beni descritti al punto 2 (due); -Iscrizione a Salerno del 27 marzo 2018 ai nn. 12248/1317 per l'importo di Euro 910.199,26 (novecentodiecimilacentonovantanove / ventisei) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_9
3 R.G. n. 936/2021
fiscale: e contro , sopra generalizzato, per P.IVA_2 Controparte_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sul bene descritto al punto 3 (tre); -Iscrizione del 21 giugno 2019 ai nn. 24782/3051 per l'importo di Euro 717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/ sessanta)
a favore dell' , sede Roma, codice fiscale: Controparte_9
e contro , sopra generalizzato, per diritti P.IVA_2 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sul bene descritto al punto 3
(tre).
Su tali premesse, rappresentata la volontà di addivenire allo scioglimento della comunione de quo, convenivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, concludendo come di seguito: “- Previo accertamento del diritto dei
[...] condividenti e delle relative quote sui beni innanzi descritti disporne con ordinanza del GU la divisione ove non sorgano contestazioni sulla medesima
,emettendo ogni provvedimento conseguenziale, ivi compreso la nomina di un consulente tecnico affinché lo stesso ,previa formazione della relativa massa, valuti le quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto redigendo un comodo progetto di divisione, che tenga conto delle provenienze in uno al rendiconto;
2) In caso di contestazione procedere alla divisone dei beni a norma della II parte dell'art 785 c.p.c. emettendo ogni provvedimento conseguenziale e sempre previa nomina di una consulenza;
3) Emettere ogni altro provvedimento di legge;
4 ) Porre le spese del giudizio e della consulenza a carico della massa”.
Il predetto atto di citazione veniva, altresì, notificato anche ad
[...]
, nonché alla Società . , creditrici nei Controparte_11 CP_3 CP_4 confronti di , parte convenuta, in virtù delle trascrizioni Controparte_1 ed ipoteche gravanti sugli immobili oggetto di divisione, ai fini dell'eventuale intervento ex art 1113 del c.c..
Con comparsa depositata in data 06 aprile 2021, spiegava intervento volontario la società . , al fine di esercitare una vigilanza CP_3 CP_4 sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, in quanto intenzionata a non rinunciare al suo credito garantito, evidenziando che in data 23 ottobre
2004 stipulava con la società . un contratto Controparte_1 CP_3 CP_4 di locazione;
che, stante il mancato assolvimento degli oneri di locazione, la società interventrice adiva in via monitoria il Giudice di Pace di Napoli, che
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emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11326/05 depositato il 30 dicembre 2005, con cui veniva ingiunto a Controparte_1 di pagare immediatamente la somma indicata di € 1.513,15, oltre interessi, nonché le spese di cui alla procedura liquidate;
che il predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato in data 31 gennaio 2006, nonché il pedissequo precetto notificato il 05 gennaio 2007; che stante il mancato pagamento dell'importo precettato, in data 20 marzo 2007 veniva trascritto atto di pignoramento immobiliare presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli 2 al n. 21288 di registro generale e n. 10640 di registro particolare contro sulla quota di 111/1000 delle Controparte_1 porzioni del fabbricato sito in CA (Na) Via Leonida Bissolati.
Con comparsa dell' 8 aprile 2021 si costituiva in giudizio il convenuto
, il quale, pur opponendosi alla domanda di divisione del Controparte_1 compendio ereditario, esponeva che, quando ancora in vita, il di lui genitore,
, aveva elargito in dono somme di denaro all'istante Persona_2
, nonché aveva comprato per conto della stessa le seguenti Parte_2 unità immobiliari: Appartamento in Napoli alla via Salita Arenella n. 43, int.
11, scala A, identificato nel N.C.E.U Sez. Avv. al Foglio 8 – particella 573, sub 27, Locale in Napoli alla via Salita Arenella n. 43, identificato nel
N.C.E.U Sez. Avv – Foglio 8 – particella 573, sub 74, Proprietà per
14814/100000 dell'appartamento in Arzachena (SS) – Località Liscia di
Vacca, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 5 – Particella 1109 – Sub 19; che, in merito alle trascrizioni rilevate, aveva estinto integralmente le posizioni debitorie nei confronti della società , e dalla soc. C.S.C. CP_12 [...]
ma che le suddette non avevano ancora provveduto alla Parte_3 relativa annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2.
Atteso che aveva beneficiato di cospicue donazioni Parte_2
“indirette” di danaro dal de cuius, chiedeva di: “-Procedere alla determinazione del patrimonio del sig. al momento del Persona_2 decesso anche mediante la collazione dei beni acquistati dal de cuius e intestati alla sig.ra o, in subordine, delle somme di denaro Parte_2 versate dal padre in favore di parte attrice per l'acquisto degli immobili;
-In subordine, nella denegata ipotesi in cui la sig.ra non Parte_2 proceda alla collazione dei beni ricevuti dal padre o del denaro per
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acquistarli, il sig. chiede procedersi all'accertamento Controparte_1 delle donazioni “indirette” elargite dal sig. in favore della Persona_2 sorella per pagare l'intero prezzo dei due immobili siti in Parte_2
Napoli alla via Salita Arenella n. 43 e della comproprietà dell'appartamento sito in Arzachena alla Località Liscia di Vacca e, per l'effetto, aggiungere tali beni al patrimonio ereditato dal de cuius;
-All'esito della determinazione del patrimonio del sig. , il sig. chiede Persona_2 Controparte_1 procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, se del caso previa nomina di un consulente tecnico di ufficio per la formazione delle quote spettanti a ciascun comproprietario;
-Assegnare le quote spettanti a ciascuno condividente, con espressa riserva di formulare istanza di attribuzione dei beni all'esito della formazione delle quote” con spese di lite a carico della massa ereditaria.
Con comparsa depositata in data 23 aprile 2021, spiegava intervento volontario l' , la quale rappresentava che, Controparte_9 in forza di n. 42 cartelle esattoriali, di n. 5 avvisi di addebito e di n. 5 avvisi di accertamento, afferenti a sanzioni amministrative, a premi e a CP_13 tributi vari, la stessa procedeva, a garanzia del credito vantato nei confronti di
, alle seguenti iscrizioni ipotecarie: a. Iscrizione presso la Controparte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 del 27.03.2018 ai nn.
13950/1894 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto I.; b. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 del 21.06.2019 ai nn.
30616/3832 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto I;
c. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta del 27.03.2018 ai nn.
10919/1095 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto II;
d. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta del 21.06.2019 ai nn.
21399/2501 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto II;
e. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno del 27.03.2018 ai nn.
12248/1317 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto III;
f. Iscrizione presso la
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Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno del 21.06.2019 ai nn.
24782/3051 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto III.
Con comparsa depositata in data 26 aprile 2021 si costituiva la convenuta
, che aderiva integralmente alle allegazioni difensive delle istanti. CP_2
All'esito dell'udienza del 30 aprile 2021, fissata per la prima comparizione, il Giudice, rilevato il difetto del requisito di procedibilità della domanda, disponeva ex art. 5 d. lgs. 28/2010 l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei termini di legge
All' udienza del 22-10-2021, celebratasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, nonché disposto l'onere di integrazione documentale (cfr. ordinanza in atti).
Con memoria di cui all'art. 183, VI, comma, I termine c.p.c. il convenuto
, reiterando ogni contestazione in merito all'intervento Controparte_1 volontario spiegato dalla soc. evidenziava che con CP_3 CP_4 provvedimento emesso il 06.11.2021, il Tribunale di Napoli - Ufficio
Espropriazioni Immobiliari – aveva ordinato al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio Pubblicità
Immobiliare Circoscrizione di Napoli 2, di cancellare la trascrizione del pignoramento eseguita il 20.03.2007 dalla .N LTD, ai numeri CP_3
21288/10640, nonché l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato, atteso che con provvedimento del 04.12.2007, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di vendita formulata dalla società interventrice nella procedura esecutiva di cui alla trascrizione nn. 21288/10640, e che da tale data decorrevano i termini della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli art. 2943 e 2945 c.c.
All'esito dell'integrazione documentale, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del 23 novembre 2022, svoltasi in modalità di trattazione scritta, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Disposta la remissione sul ruolo del presente giudizio, come da ordinanza del
23 febbraio 2023, espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. Per_3
che formulava giuramento di rito all'udienza del 29 settembre
[...]
2023), all'esito del deposito della relazione definitiva, avvenuto in data 14
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febbraio 2024, successivamente integrata con relazione di chiarimenti versata in atti in data 27 settembre 2024, all'udienza del 14 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di divisione di beni in comunione
(cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti in data 07 ottobre 2021).
Preliminarmente, in ordine alla domanda di collazione formulata dal germano convenuto delle istanti, , in ordine ai beni immobili Controparte_1 acquistati da , previa elargizione di somme di denaro da parte Parte_2 del di lei genitore, , si ritiene che la stessa debba considerarsi Persona_2 non accoglibile, attesa la genericità della relativa formulazione, in particolare in ordine all'effettivo ammontare delle somme, delle modalità e delle tempistiche di elargizione.
Nella fattispecie de quo, volendo configurare l'elargizione delle somme di denaro asseritamente utilizzate da per l'acquisto Parte_2 dell'immobile di proprietà quale donazione indiretta, di cui all'art. 809 c.p.c., occorre precisare che per la stessa, pur producendo gli effetti tipici di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario, non sono previsti tassativi requisiti di forma, in quanto, in tal caso, da considerarsi donato (dunque oggetto dell'arricchimento), è il bene acquisito autonomamente dal beneficiario, grazie alla donazione informale precedente.
Deve premettersi che la Suprema Corte ha spesso ribadito la necessità di un collegamento teleologico tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del veicolo, per potere configurare la presenza di una donazione indiretta, precisando che, in caso di assenza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta (Cass. Civile, sentenza n. 18541 del 02/09/2014).
Nel caso in esame, alcuna prova documentale è stata fornita dalla parte convenuta, , e, pertanto, sono da ritenersi inammissibili i Controparte_1 mezzi istruttori dallo stesso articolati.
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Tuttavia, affinché possa configurarsi una donazione indiretta, anche l'eventuale partecipazione del donante all'atto di acquisto avrebbe potuto provare il nesso, anche se non necessariamente in veste formale di promissario acquirente o di debitore del prezzo, circostanza che nel caso de quo non è avvenuta: dalla consultazione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Salita Arenella n. 43, stipulato per atto del Notaio Giuseppe di Transo, in data 16 novembre 2005, allegato dalla parte istante unitamente al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, 2 termine c.p.c., configura come acquirente la sola . Parte_2
In conclusione, nel caso in esame in difetto di prova in ordine ai richiesti requisiti, il Tribunale ritiene che non possa ravvisarsi una donazione indiretta nell'avvenuta compravendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Napoli alla via Salita Arenella n. 43 e, per l'effetto, tale bene non potrà essere ricompreso nell'asse ereditario, in previsione della richiesta divisione.
Ciò posto, affrontando le questioni di merito, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius
, avvenuto in data 03 luglio 2003, succedevano quali eredi Persona_2 legittimi, limitatamente alla quota di proprietà dello stesso, la di lui coniuge superstite, , C.F. , nonché i figli CP_2 C.F._4 legittimi , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Controparte_1
. C.F._3
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano comproprietarie dei beni che, per la quota pari ad ½, fanno parte della massa ereditaria del de cuius
, ovvero: Persona_2
1) Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6;
2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località
“Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;
3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208.
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Venendo nel merito della res controversa, oggetto della domanda in via principale, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio
2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto
2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei
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condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000,
n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la Persona_3 non commerciabilità e la comoda divisibilità dei beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 14 febbraio 2024.
Avuto riguardo alla comoda divisibilità dei cespiti, va premesso che la espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 973.991,12 il valore di mercato del compendio da dividere (cfr. pag. 19 “Andando ad analizzare
l'elaborazione numerica appena proposta, affiorano le seguenti considerazioni che si ritiene opportuno evidenziare le seguenti condizioni che caratterizzano la massa ereditaria oggetto del contendere: • Il valore di mercato della massa è pari a 973.991,12 €; • Il valore di mercato degli immobili a destinazione residenziale è di 795.415,17 €; • Il valore di mercato degli immobili a destinazione garage è di 94.958,87 €; • Il valore di mercato dei terreni è di 83.617,08 €; Nella computazione del valore di mercato della massa non sono stati considerati i costi necessari per il rispristino o la sanatoria delle difformità sia catastali che urbanistiche riscontrate. Il valore della massa ereditaria è stato deprezzato unicamente in funzione della sua obsolescenza fisica e dell'evidente e palese necessità di interventi di manutenzione straordinaria), concludendo per la possibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
Ciò posto, occorre precisare l'emersa irregolarità urbanistica e la non commerciabilità di parte dei beni facenti parte la massa ereditaria, come evidenziato dal C.TU.
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli
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estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame, avuto riguardo a parte degli immobili del compendio de quo, ovvero lo stabile sito in CA (NA), realizzato in assenza di titoli urbanistici, veniva presentata domanda di condono, prot. n. 3329 del
06/05/1986 avente ad oggetto il “permesso di costruire in sanatoria del fabbricato urbano sito alla 5^ traversa di via Leonida Bissolati n. 21, identificato in catasto urbano al foglio di mappa n. 02 P.lla 871 sub. 2 – 3 – 4
– 5 – 6 – 7”.
In risposta alla predetta richiesta in sanatoria, veniva rilasciato P.d.C. in
Sanatoria n. 108/2017 del 19/04/2017, pratica edilizia n. 3324, emessa dal
Comune di CA (NA).
Pertanto, dal confronto tra quanto rilevato in corso di indagine di sopralluogo e tra gli elaborati di progetto correlati a tutti i titoli abilitativi forniti, il
Consulente incaricato confermava la non conformità urbanistica dell'immobile predetto.
In particolare, il C.T.U., previa individuazione sugli elaborati grafici prodotti
(Cfr. All. 6.1,8.1 della relazione CT in atti) sintetizzava come di seguito le irregolarità urbanistiche rilevate:
1) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 7, int.
1- ps1: Diversa distribuzione Spazi interni e modifica prospetto, previa creazione di finestrone ex novo;
2) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 3, int.
1- PT: interni e Aumento volumetrico, Controparte_14 previa trasformazione del terrazzo in Veranda;
3) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 4, int.
1- PP: interni;
Controparte_14
4) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 5, int.
2- PP: interni e Aumento Volumetrico, Controparte_14 in quanto una quota del balcone è stata inglobata in cucina;
5) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 6, int.
2- PP: Trasformazione Terrazzo non assentito.
La Suprema Corte, dopo oscillanti orientamenti (tra la teoria formalista e
12 R.G. n. 936/2021
sostanzialista), ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
(per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio
e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La domanda di scioglimento della comunione di cui al complesso immobiliare sito in CA è, quindi, inammissibile.
Segue al principio della universalità della divisione del completo asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione relativa ai terreni siti nel
Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e
16, nonché al terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel
13 R.G. n. 936/2021
Catasto Terreni al foglio 5, particella 208.
“Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti, infatti, ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione, con l'esclusione degli edifici abusivi, in conformità del vigente orientamento, secondo cui “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art.
713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. (Cfr. Cass. SS.UU, sent. n. 25021/2019).
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre
2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico
d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass.
8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573;
Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CT. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CT, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in
14 R.G. n. 936/2021
funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli in € 5.213,86, come da decreto del 13 gennaio 2025.
Data l'impossibilità di procedere alla divisione nonché alla vendita suppletiva dei beni de quo, si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto al profilo dedotto da ed afferente alle Controparte_1 trascrizioni di cui alle esposizioni debitorie poste dalla società . CP_3 CP_4
[...
Attesa la natura decisione, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 936/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa del de cuius Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in data 03 luglio 2003;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti immobili:1)Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via
Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio
2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel
Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208;
• Dichiara altresì che detti beni sono in titolarità a , C.F. CP_2
(nella misura di 4/6 della piena proprietà), nonché ai C.F._4 figli legittimi , C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 CP_1
, C.F. , (ciascuno nellamisura pari ad
[...] C.F._3
2/18 della piena proprietà);
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione
15 R.G. n. 936/2021
ereditaria;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate con separato decreto del 13 gennaio 2025 in € 5.213,86, oltre I.V.A.
e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Aversa 4 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 936 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. elettivamente domiciliate in Napoli
[...] C.F._2 alla Via Mergellina 23 presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Della Morte che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Melito di Napoli alla via Roma, 542 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Marrone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
C.F. elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._4
Via Mergellina, 23 Napoli presso lo studio dell'avv. Armando Ceccoli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
1 R.G. n. 936/2021
in persona del legale rappresentante p.t. dott. CP_3 CP_4 CP_5
con sede in Napoli – 80142 – alla Via Arnaldo Lucci n. 122/A,
[...] partita IVA n. , elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via P.IVA_1
Mazzini, 19 presso e nello studio dell'avv. Sabrina Sifo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, con sede legale in Roma Controparte_6
Via G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Dott. giusta procura Controparte_7 Controparte_8 speciale Notaio di Roma rilasciata il 25.07.2019 rep. 44.953 Persona_1 racc. n. 25.857, elettivamente domiciliata alla via Priverno n. 51, in Latina, presso lo studio dell' Avv. Giulia Rocco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
INTERVENTRICI VOLONTARIE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici, sulla premessa di essere comproprietarie, in comune e pro indiviso, unitamente al fratello, , CP_1 ed alla propria madre, delle seguenti unità immobiliari: 1) CP_2
Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di
Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel
Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16; 3)
Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208, esponevano che i predetti beni venivano acquistati, giusti titoli di proprietà versati in atti, da , padre delle istanti, Persona_2 in regime patrimoniale di comunione dei beni;
che il de cuius Per_2
, nato a [...] il [...], decedeva ab intestato in data 03
[...] luglio 2003, lasciando eredi legittimi, limitatamente alla quota di sua proprietà, pari a 500/1000, i figli e la di lui coniuge, parti del presente giudizio, giusta dichiarazione di successione registrata presso la competente
Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2003 al n. 845 Vol. 10, Napoli 2 il 27
2 R.G. n. 936/2021
agosto 2004 ai nn. 42361/29639; Caserta il 14 agosto 2004 ai nn.
34574/24782; Salerno il giorno 8 giugno 2006 ai nn. 31421/18830; che i beni oggetto del relictum ereditario risultavano gravati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie e trascrizioni: -Trascrizione a Napoli 2 del 20 marzo 2007 ai nn.
21288/10640, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare emesso dal
Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2007 repertorio n. 2242, in favore della Società " . " con sede in Napoli, codice fiscale: CP_3 CP_4
e contro , sopra generalizzato, per diritti P.IVA_1 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 (uno); -Trascrizione a Napoli 2 del 27 ottobre 2008 ai nn.
57206/37197, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare emesso dal
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di CA (NA) in data 29 settembre
2008 repertorio n. 1406, in favore della Società " Parte_3
con sede in Napoli, codice fiscale: e contro
[...] P.IVA_3 CP_1
, sopra generalizzato, per diritti pari a 111/1000 (centoundici
[...] millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 uno;
-Iscrizione a
Napoli 2 del 21 giugno 2019 ai nn. 30616/3832 per l'importo di Euro
717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/sessanta) a favore dell' sede Roma, codice fiscale: Controparte_9
e contro , sopra generalizzate, per diritti P.IVA_2 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sugli immobili descritti al punto 1 (uno); - Iscrizione a Caserta del 27 marzo 2018 ai nn. 10919/1095 per l'importo di Euro 910.199,26 (novecentodiecimilacentonovantanove / ventisei) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_10 fiscale: e contro , sopra generalizzato per P.IVA_2 CP_1 CP_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sui beni descritti al punto 2 (due); -Iscrizione a Caserta del 21 giugno 2019 ai nn. 21399/2501 per l'importo di Euro 717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/ sessanta) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_9 fiscale: e contro , sopra generalizzato, per P.IVA_2 Controparte_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sui beni descritti al punto 2 (due); -Iscrizione a Salerno del 27 marzo 2018 ai nn. 12248/1317 per l'importo di Euro 910.199,26 (novecentodiecimilacentonovantanove / ventisei) a favore dell' , sede Roma, codice Controparte_9
3 R.G. n. 936/2021
fiscale: e contro , sopra generalizzato, per P.IVA_2 Controparte_1 diritti pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sul bene descritto al punto 3 (tre); -Iscrizione del 21 giugno 2019 ai nn. 24782/3051 per l'importo di Euro 717.737,60 (settecentodiciassettemilasettecentotrentasette/ sessanta)
a favore dell' , sede Roma, codice fiscale: Controparte_9
e contro , sopra generalizzato, per diritti P.IVA_2 Controparte_1 pari a 111/1000 (centoundici millesimi) gravante sul bene descritto al punto 3
(tre).
Su tali premesse, rappresentata la volontà di addivenire allo scioglimento della comunione de quo, convenivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, concludendo come di seguito: “- Previo accertamento del diritto dei
[...] condividenti e delle relative quote sui beni innanzi descritti disporne con ordinanza del GU la divisione ove non sorgano contestazioni sulla medesima
,emettendo ogni provvedimento conseguenziale, ivi compreso la nomina di un consulente tecnico affinché lo stesso ,previa formazione della relativa massa, valuti le quote spettanti a ciascuno degli aventi diritto redigendo un comodo progetto di divisione, che tenga conto delle provenienze in uno al rendiconto;
2) In caso di contestazione procedere alla divisone dei beni a norma della II parte dell'art 785 c.p.c. emettendo ogni provvedimento conseguenziale e sempre previa nomina di una consulenza;
3) Emettere ogni altro provvedimento di legge;
4 ) Porre le spese del giudizio e della consulenza a carico della massa”.
Il predetto atto di citazione veniva, altresì, notificato anche ad
[...]
, nonché alla Società . , creditrici nei Controparte_11 CP_3 CP_4 confronti di , parte convenuta, in virtù delle trascrizioni Controparte_1 ed ipoteche gravanti sugli immobili oggetto di divisione, ai fini dell'eventuale intervento ex art 1113 del c.c..
Con comparsa depositata in data 06 aprile 2021, spiegava intervento volontario la società . , al fine di esercitare una vigilanza CP_3 CP_4 sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, in quanto intenzionata a non rinunciare al suo credito garantito, evidenziando che in data 23 ottobre
2004 stipulava con la società . un contratto Controparte_1 CP_3 CP_4 di locazione;
che, stante il mancato assolvimento degli oneri di locazione, la società interventrice adiva in via monitoria il Giudice di Pace di Napoli, che
4 R.G. n. 936/2021
emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11326/05 depositato il 30 dicembre 2005, con cui veniva ingiunto a Controparte_1 di pagare immediatamente la somma indicata di € 1.513,15, oltre interessi, nonché le spese di cui alla procedura liquidate;
che il predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato in data 31 gennaio 2006, nonché il pedissequo precetto notificato il 05 gennaio 2007; che stante il mancato pagamento dell'importo precettato, in data 20 marzo 2007 veniva trascritto atto di pignoramento immobiliare presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli 2 al n. 21288 di registro generale e n. 10640 di registro particolare contro sulla quota di 111/1000 delle Controparte_1 porzioni del fabbricato sito in CA (Na) Via Leonida Bissolati.
Con comparsa dell' 8 aprile 2021 si costituiva in giudizio il convenuto
, il quale, pur opponendosi alla domanda di divisione del Controparte_1 compendio ereditario, esponeva che, quando ancora in vita, il di lui genitore,
, aveva elargito in dono somme di denaro all'istante Persona_2
, nonché aveva comprato per conto della stessa le seguenti Parte_2 unità immobiliari: Appartamento in Napoli alla via Salita Arenella n. 43, int.
11, scala A, identificato nel N.C.E.U Sez. Avv. al Foglio 8 – particella 573, sub 27, Locale in Napoli alla via Salita Arenella n. 43, identificato nel
N.C.E.U Sez. Avv – Foglio 8 – particella 573, sub 74, Proprietà per
14814/100000 dell'appartamento in Arzachena (SS) – Località Liscia di
Vacca, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 5 – Particella 1109 – Sub 19; che, in merito alle trascrizioni rilevate, aveva estinto integralmente le posizioni debitorie nei confronti della società , e dalla soc. C.S.C. CP_12 [...]
ma che le suddette non avevano ancora provveduto alla Parte_3 relativa annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2.
Atteso che aveva beneficiato di cospicue donazioni Parte_2
“indirette” di danaro dal de cuius, chiedeva di: “-Procedere alla determinazione del patrimonio del sig. al momento del Persona_2 decesso anche mediante la collazione dei beni acquistati dal de cuius e intestati alla sig.ra o, in subordine, delle somme di denaro Parte_2 versate dal padre in favore di parte attrice per l'acquisto degli immobili;
-In subordine, nella denegata ipotesi in cui la sig.ra non Parte_2 proceda alla collazione dei beni ricevuti dal padre o del denaro per
5 R.G. n. 936/2021
acquistarli, il sig. chiede procedersi all'accertamento Controparte_1 delle donazioni “indirette” elargite dal sig. in favore della Persona_2 sorella per pagare l'intero prezzo dei due immobili siti in Parte_2
Napoli alla via Salita Arenella n. 43 e della comproprietà dell'appartamento sito in Arzachena alla Località Liscia di Vacca e, per l'effetto, aggiungere tali beni al patrimonio ereditato dal de cuius;
-All'esito della determinazione del patrimonio del sig. , il sig. chiede Persona_2 Controparte_1 procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, se del caso previa nomina di un consulente tecnico di ufficio per la formazione delle quote spettanti a ciascun comproprietario;
-Assegnare le quote spettanti a ciascuno condividente, con espressa riserva di formulare istanza di attribuzione dei beni all'esito della formazione delle quote” con spese di lite a carico della massa ereditaria.
Con comparsa depositata in data 23 aprile 2021, spiegava intervento volontario l' , la quale rappresentava che, Controparte_9 in forza di n. 42 cartelle esattoriali, di n. 5 avvisi di addebito e di n. 5 avvisi di accertamento, afferenti a sanzioni amministrative, a premi e a CP_13 tributi vari, la stessa procedeva, a garanzia del credito vantato nei confronti di
, alle seguenti iscrizioni ipotecarie: a. Iscrizione presso la Controparte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 del 27.03.2018 ai nn.
13950/1894 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto I.; b. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 del 21.06.2019 ai nn.
30616/3832 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto I;
c. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta del 27.03.2018 ai nn.
10919/1095 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto II;
d. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta del 21.06.2019 ai nn.
21399/2501 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto II;
e. Iscrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno del 27.03.2018 ai nn.
12248/1317 per €. 910.199,26 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto III;
f. Iscrizione presso la
6 R.G. n. 936/2021
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno del 21.06.2019 ai nn.
24782/3051 per €. 717.737,60 contro sulla quota di Controparte_1
111/1000 degli immobili di cui al punto III.
Con comparsa depositata in data 26 aprile 2021 si costituiva la convenuta
, che aderiva integralmente alle allegazioni difensive delle istanti. CP_2
All'esito dell'udienza del 30 aprile 2021, fissata per la prima comparizione, il Giudice, rilevato il difetto del requisito di procedibilità della domanda, disponeva ex art. 5 d. lgs. 28/2010 l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei termini di legge
All' udienza del 22-10-2021, celebratasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, nonché disposto l'onere di integrazione documentale (cfr. ordinanza in atti).
Con memoria di cui all'art. 183, VI, comma, I termine c.p.c. il convenuto
, reiterando ogni contestazione in merito all'intervento Controparte_1 volontario spiegato dalla soc. evidenziava che con CP_3 CP_4 provvedimento emesso il 06.11.2021, il Tribunale di Napoli - Ufficio
Espropriazioni Immobiliari – aveva ordinato al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio Pubblicità
Immobiliare Circoscrizione di Napoli 2, di cancellare la trascrizione del pignoramento eseguita il 20.03.2007 dalla .N LTD, ai numeri CP_3
21288/10640, nonché l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato, atteso che con provvedimento del 04.12.2007, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di vendita formulata dalla società interventrice nella procedura esecutiva di cui alla trascrizione nn. 21288/10640, e che da tale data decorrevano i termini della prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli art. 2943 e 2945 c.c.
All'esito dell'integrazione documentale, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del 23 novembre 2022, svoltasi in modalità di trattazione scritta, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Disposta la remissione sul ruolo del presente giudizio, come da ordinanza del
23 febbraio 2023, espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. Per_3
che formulava giuramento di rito all'udienza del 29 settembre
[...]
2023), all'esito del deposito della relazione definitiva, avvenuto in data 14
7 R.G. n. 936/2021
febbraio 2024, successivamente integrata con relazione di chiarimenti versata in atti in data 27 settembre 2024, all'udienza del 14 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di divisione di beni in comunione
(cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti in data 07 ottobre 2021).
Preliminarmente, in ordine alla domanda di collazione formulata dal germano convenuto delle istanti, , in ordine ai beni immobili Controparte_1 acquistati da , previa elargizione di somme di denaro da parte Parte_2 del di lei genitore, , si ritiene che la stessa debba considerarsi Persona_2 non accoglibile, attesa la genericità della relativa formulazione, in particolare in ordine all'effettivo ammontare delle somme, delle modalità e delle tempistiche di elargizione.
Nella fattispecie de quo, volendo configurare l'elargizione delle somme di denaro asseritamente utilizzate da per l'acquisto Parte_2 dell'immobile di proprietà quale donazione indiretta, di cui all'art. 809 c.p.c., occorre precisare che per la stessa, pur producendo gli effetti tipici di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario, non sono previsti tassativi requisiti di forma, in quanto, in tal caso, da considerarsi donato (dunque oggetto dell'arricchimento), è il bene acquisito autonomamente dal beneficiario, grazie alla donazione informale precedente.
Deve premettersi che la Suprema Corte ha spesso ribadito la necessità di un collegamento teleologico tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del veicolo, per potere configurare la presenza di una donazione indiretta, precisando che, in caso di assenza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta (Cass. Civile, sentenza n. 18541 del 02/09/2014).
Nel caso in esame, alcuna prova documentale è stata fornita dalla parte convenuta, , e, pertanto, sono da ritenersi inammissibili i Controparte_1 mezzi istruttori dallo stesso articolati.
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Tuttavia, affinché possa configurarsi una donazione indiretta, anche l'eventuale partecipazione del donante all'atto di acquisto avrebbe potuto provare il nesso, anche se non necessariamente in veste formale di promissario acquirente o di debitore del prezzo, circostanza che nel caso de quo non è avvenuta: dalla consultazione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Salita Arenella n. 43, stipulato per atto del Notaio Giuseppe di Transo, in data 16 novembre 2005, allegato dalla parte istante unitamente al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, 2 termine c.p.c., configura come acquirente la sola . Parte_2
In conclusione, nel caso in esame in difetto di prova in ordine ai richiesti requisiti, il Tribunale ritiene che non possa ravvisarsi una donazione indiretta nell'avvenuta compravendita dell'unità immobiliare sita nel Comune di
Napoli alla via Salita Arenella n. 43 e, per l'effetto, tale bene non potrà essere ricompreso nell'asse ereditario, in previsione della richiesta divisione.
Ciò posto, affrontando le questioni di merito, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso del de cuius
, avvenuto in data 03 luglio 2003, succedevano quali eredi Persona_2 legittimi, limitatamente alla quota di proprietà dello stesso, la di lui coniuge superstite, , C.F. , nonché i figli CP_2 C.F._4 legittimi , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Controparte_1
. C.F._3
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano comproprietarie dei beni che, per la quota pari ad ½, fanno parte della massa ereditaria del de cuius
, ovvero: Persona_2
1) Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6;
2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località
“Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;
3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208.
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Venendo nel merito della res controversa, oggetto della domanda in via principale, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio
2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto
2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei
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condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000,
n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la Persona_3 non commerciabilità e la comoda divisibilità dei beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 14 febbraio 2024.
Avuto riguardo alla comoda divisibilità dei cespiti, va premesso che la espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 973.991,12 il valore di mercato del compendio da dividere (cfr. pag. 19 “Andando ad analizzare
l'elaborazione numerica appena proposta, affiorano le seguenti considerazioni che si ritiene opportuno evidenziare le seguenti condizioni che caratterizzano la massa ereditaria oggetto del contendere: • Il valore di mercato della massa è pari a 973.991,12 €; • Il valore di mercato degli immobili a destinazione residenziale è di 795.415,17 €; • Il valore di mercato degli immobili a destinazione garage è di 94.958,87 €; • Il valore di mercato dei terreni è di 83.617,08 €; Nella computazione del valore di mercato della massa non sono stati considerati i costi necessari per il rispristino o la sanatoria delle difformità sia catastali che urbanistiche riscontrate. Il valore della massa ereditaria è stato deprezzato unicamente in funzione della sua obsolescenza fisica e dell'evidente e palese necessità di interventi di manutenzione straordinaria), concludendo per la possibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
Ciò posto, occorre precisare l'emersa irregolarità urbanistica e la non commerciabilità di parte dei beni facenti parte la massa ereditaria, come evidenziato dal C.TU.
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli
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estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame, avuto riguardo a parte degli immobili del compendio de quo, ovvero lo stabile sito in CA (NA), realizzato in assenza di titoli urbanistici, veniva presentata domanda di condono, prot. n. 3329 del
06/05/1986 avente ad oggetto il “permesso di costruire in sanatoria del fabbricato urbano sito alla 5^ traversa di via Leonida Bissolati n. 21, identificato in catasto urbano al foglio di mappa n. 02 P.lla 871 sub. 2 – 3 – 4
– 5 – 6 – 7”.
In risposta alla predetta richiesta in sanatoria, veniva rilasciato P.d.C. in
Sanatoria n. 108/2017 del 19/04/2017, pratica edilizia n. 3324, emessa dal
Comune di CA (NA).
Pertanto, dal confronto tra quanto rilevato in corso di indagine di sopralluogo e tra gli elaborati di progetto correlati a tutti i titoli abilitativi forniti, il
Consulente incaricato confermava la non conformità urbanistica dell'immobile predetto.
In particolare, il C.T.U., previa individuazione sugli elaborati grafici prodotti
(Cfr. All. 6.1,8.1 della relazione CT in atti) sintetizzava come di seguito le irregolarità urbanistiche rilevate:
1) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 7, int.
1- ps1: Diversa distribuzione Spazi interni e modifica prospetto, previa creazione di finestrone ex novo;
2) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 3, int.
1- PT: interni e Aumento volumetrico, Controparte_14 previa trasformazione del terrazzo in Veranda;
3) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 4, int.
1- PP: interni;
Controparte_14
4) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 5, int.
2- PP: interni e Aumento Volumetrico, Controparte_14 in quanto una quota del balcone è stata inglobata in cucina;
5) Immobile sito alla Traversa II via Leonida Bissolati, foglio 2, p.lla 871, sub. 6, int.
2- PP: Trasformazione Terrazzo non assentito.
La Suprema Corte, dopo oscillanti orientamenti (tra la teoria formalista e
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sostanzialista), ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
(per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio
e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La domanda di scioglimento della comunione di cui al complesso immobiliare sito in CA è, quindi, inammissibile.
Segue al principio della universalità della divisione del completo asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione relativa ai terreni siti nel
Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e
16, nonché al terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel
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Catasto Terreni al foglio 5, particella 208.
“Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti, infatti, ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione, con l'esclusione degli edifici abusivi, in conformità del vigente orientamento, secondo cui “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art.
713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. (Cfr. Cass. SS.UU, sent. n. 25021/2019).
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre
2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico
d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass.
8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573;
Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CT. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CT, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in
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funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli in € 5.213,86, come da decreto del 13 gennaio 2025.
Data l'impossibilità di procedere alla divisione nonché alla vendita suppletiva dei beni de quo, si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto al profilo dedotto da ed afferente alle Controparte_1 trascrizioni di cui alle esposizioni debitorie poste dalla società . CP_3 CP_4
[...
Attesa la natura decisione, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 936/2021 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa del de cuius Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto ab intestato in data 03 luglio 2003;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti immobili:1)Immobili siti nel Comune di CA (NA) alla Traversa II Via
Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA (NA) al foglio
2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel
Catasto Terreni del Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208;
• Dichiara altresì che detti beni sono in titolarità a , C.F. CP_2
(nella misura di 4/6 della piena proprietà), nonché ai C.F._4 figli legittimi , C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 CP_1
, C.F. , (ciascuno nellamisura pari ad
[...] C.F._3
2/18 della piena proprietà);
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione
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ereditaria;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate con separato decreto del 13 gennaio 2025 in € 5.213,86, oltre I.V.A.
e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Aversa 4 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
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