Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16651/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16651/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
c.f.: in persona del Sindaco e suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Russo (C.F.
) dell'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo stesso in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Pt_1
Uffici dell'Avvocatura Comunale, in sostituzione dell'Avv. Maria Romanelli già costituito
- ATTORE
E
Controparte_2
EX TITOLO VIII L. 219/81; LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
[...]
GOVERNO EX ART. 80 L. 219/81, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in alla via A. Diaz 11, Pt_1 Pt_1
domiciliano.
- CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: all'udienza del 26/09/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 23 giugno 2021, il ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Napoli, il Parte_1
ed il trasferimento delle opere ex Titolo Controparte_2
VIII L 219/81, la il AR Delegato CIPE ex art. Controparte_3
84 L 219/81 ed il quale Ufficiale di Governo ex art. 80 L. 219/81, per sentire CP_4
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare che i convenuti, in solido o chi di diritto tra di loro, per quanto sopra esposto, sono gli attuali possessori/detentori del fabbricato condominiale di cui in premessa con conseguente loro onere di procedere a restituire l'immobile ai legittimi proprietari delle varie unità immobiliari e parti comuni;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o chi di diritto tra di loro, al fine di procedere a tale restituzione, a ritirare le chiavi del lucchetto apposto all'ingresso del fabbricato condominiale, delle quali il Comune, a mezzo del Dirigente p.t. del Servizio
Sicurezza Abitativa, dichiara la pronta disponibilità alla consegna”.
A sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
➢ il e per esso il Dirigente p.t. del Servizio Sicurezza Abitativa del Parte_1
Comune, arch. , si trova ad essere il mero detentore delle chiavi di Persona_1
- 2 - un fabbricato condominiale sito in vico Grotta della Marra n. 22, Pt_1
(fabbricato pre-ottecentesco per civili abitazioni con impianto a corte di 5 livelli fuori terra, avente accesso dal civico 22 di vico Grotta della Marra), confinante con vico Campanile ai Santissimi Apostoli, Via Loffredi, vico Grotta della Marra e il fabbricato di vico Grotta della Marra 19; censito al catasto fabbricati del Comune di lla sezione urbana VIC foglio 12, particelle 510 e 549); Pt_1
➢ tale immobile, già in precarie condizioni, fu ulteriormente danneggiato dal terremoto del 1980; pertanto, nel 1981, iniziarono lavori di consolidamento, ex ord. 80/'81, finanziati dal Commissario Straordinario di Governo;
lavori sospesi e non più ripresi a seguito del crollo di alcuni solai, in data 8/10/1982; il fabbricato già all'epoca era abbandonato ed inagibile a seguito di decreto di sgombero del
9/1/1981;
➢ successivamente, in esecuzione delle ordinanze nn. 379 e 382 del 5/2/1983 emesse ex Titolo VIII della L. 219/81 (nel quadro del programma straordinario di edilizia residenziale), il Commissario Straordinario di Governo si immise nel possesso del detto fabbricato ai fini di una successiva destinazione dello stesso ad alloggi per i terremotati;
➢ a seguito di ricorso dei proprietari, il giudice amministrativo (sentenza del TAR del
19/4/1985, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 3/10/1990) annullava i provvedimenti di occupazione;
➢ alcuni proprietari del fabbricato instauravano, fra il 1992 ed il 1994, giudizi, nei confronti del Commissario delegato , presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco di quale Ufficiale di Governo ex art. 80 L 219/81 ed il Pt_1
per ottenere la condanna delle Amministrazioni convenute al Parte_1
risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili, per l'ulteriore
- 3 - degrado subito dagli stessi, per la perdita del buono contributo e per la mancata restituzione dell'immobile;
➢ il Tribunale, con sentenza del 20/02/04, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del rilevando che aveva sempre agito il quale ufficiale di Pt_1 CP_4
Governo; condannava la P.C.M. -AR al risarcimento del danno al Per_2
fabbricato ed al lucro cessante, nonché la PCM-Commissario Straordinario di
Governo ex L. 219/81, al rilascio dell'immobile;
➢ la sentenza fu impugnata dalla P.C.M., e la Corte di Appello partenopea, con sentenza n. 890 del 7/4/2005, confermava il rigetto delle domande contro il in quanto carente di legittimazione passiva, considerato che Parte_1
l'occupazione era stata disposta dal Sindaco nella veste di Commissario straordinario di Governo, ex art. 80 L 219/81, per la realizzazione del programma di ricostruzione al quale era subentrato il AR presso la P.C.M., accoglieva l'eccezione di prescrizione per alcuni dei proprietari, rigettava le domande risarcitorie e, per quanto riguarda il rilascio, riteneva che l'annullamento delle ordinanze avesse già comportato l'automatico ripristino della situazione antecedente;
➢ detta sentenza veniva impugnata per cassazione da alcuni comproprietari e la
Suprema Corte con sentenza 7659 del 20/7/13 prodotta sub 1), affermava, per quanto qui interessa, che a seguito del verbale di immissione in possesso si dovesse presumere che la P.A. si fosse impossessata dell'immobile de quo, per cui,
a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi,
l'amministrazione era tenuta a ripristinare la situazione di fatto preesistente all'occupazione illecita restituendo formalmente i beni ai proprietari e che la mancanza di un idoneo comportamento in tal senso costituiva ulteriore fonte di
- 4 - danno risarcibile, accogliendo in parte gli altri motivi di impugnazione e rimettendo la causa alla Corte di provenienza;
➢ il successivo giudizio ex art. 392 c.p.c. veniva deciso con sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 3298/16 del 15/9/16 (prodotta sub 2), la quale, innanzitutto, ribadiva che non vi era da adottare alcuna decisione nei confronti del Parte_1
e rigettava, anche nei confronti della P.C.M., le domande risarcitorie;
la
[...]
sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione;
➢ con un ulteriore giudizio, instaurato con atto notificato il 26/5/13 la sig.ra Parte_2
, una dei comproprietari del fabbricato sito in vico Grotta della Marra 22,
[...]
conveniva la P.C.M. ed il premettendo che l'immobile non era Parte_1
ancora stato restituito e, pertanto, chiedeva la condanna delle convenute
Amministrazioni alla restituzione e al ristoro dei danni successivi, sia per il deterioramento degli immobili che per il mancato godimento degli stessi (prodotto l'atto di citazione, doc. sub 3);
➢ il si costituiva in tale ulteriore giudizio contestando la propria Pt_1
legittimazione, atteso che, in relazione all'edificio in questione, non si era mai configurato alcun trasferimento al per effetto della L. 341/95, atteso che i Pt_1
trasferimenti ivi previsti avevano riguardato solo ed esclusivamente opere ultimate o in corso di lavorazione al 01/04/96, mentre l'edificio in questione non rientrava in alcuna di tali situazioni, ed infatti per esso non vi era stato nessun atto di trasferimento;
peraltro, quando intervenne l'annullamento delle sopra menzionate ordinanze del 1982, al Sindaco Commissario era subentrato sempre un organo statale, il AR , che, infatti, provvide a comunicare ai ricorrenti che l'immobile a seguito del suddetto annullamento era nella loro disponibilità; per cui ogni attività relativa all'immobile de quo si era instaurato e concluso nell'ambito della gestione commissariale, e quindi statale, degli interventi post sisma;
e
- 5 - peraltro, l'esclusiva legittimazione passiva della P.C.M. era coperta dal giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 890 del 7/4/2005, statuizione non modificata nella fase di legittimità, operata dalla Suprema Corte, con sentenza del 2013, n. 7659 (il giudizio instaurato dalla sig.ra con Parte_2
atto del 26/5/13 (il doc. 3), ed incardinato con n. RG 17183/16, è attualmente sospeso, in attesa dell'esito del ricorso per cassazione proposto sempre da
, contro la sentenza della Corte di Appello del 2016, il doc. 2); Parte_2
➢ l'interessamento e gli interventi del sull'immobile de quo erano Parte_1
derivati solo ed esclusivamente dalla necessità di eliminare pericoli alla incolumità pubblica e privata, derivanti da un immobile di fatto abbandonato, che si trova sul territorio cittadino, ma senza che il Comune sia mai stato possessore o detentore ad alcun titolo del suddetto immobile;
➢ a seguito di tali interventi, per evitare l'occupazione abusiva dell'immobile e sversamenti di rifiuti all'interno dello stesso, era stato apposto al cancello di ingresso del fabbricato un catenaccio (come da verbale del 6/11/2017: doc sub 4);
➢ pur avendo il diffidato, con atto notificato il 27/4/18, la Pt_1 Parte_3
per il contenzioso ed il trasferimento delle opere ex Titolo VIII L
[...]
219/81, il AR Delegato CIPE ex art. 84 L 219/81, il Sindaco Ufficiale di
Governo ex art. 80 L. 219/81, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ognuno in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a ritirarsi le chiavi dell'immobile, di cui al menzionato verbale del 6/11/17, in modo da poter poi restituire da parte loro l'immobile stesso ai proprietari, la diffida non aveva sortito effetto;
➢ è interesse del Comune riconsegnare le chiavi del fabbricato ai soggetti che ne sono, allo stato, i giuridici detentori e che hanno l'obbligo di custodia dello stesso fino alla riconsegna ai legittimi attuali proprietari dei singoli appartamenti condominiali.
- 6 - Si sono costituiti i convenuti con comparsa depositata il 14 ottobre 2021, chiedendo il rigetto della domanda proposta, contestando la propria qualità di detentori dell'immobile in questione.
In data 1 dicembre 2023 il ha depositato la sopraggiunta sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli, n.1637/2023 del 15/2/23 che, benché oggetto di appello da parte della difesa erariale (RG 2563/23, prima ud. 9/4/24), costituiva, a suo dire, ulteriore conferma delle tesi poste a base dell'azione proposta.
Stimolato il contraddittorio delle parti in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di sospensione (necessaria o facoltativa) del processo in attesa del passaggio in giudicato della predetta sentenza, in assenza di attività istruttoria ed ottenuti chiarimenti dall'attore in ordine all'interesse ad agire fondante la presente iniziativa giudiziale (alla luce dell'invocata preclusione da giudicato), la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024 è stata riservata in decisione con concessione dei termini per scritti conclusionali.
****
Al fine di esaminare le domande proposte, appare opportuno preliminarmente riportare il testo delle conclusioni formulate.
Il ha, in primo luogo, chiesto (cfr. comparsa conclusionale Parte_1
depositata il 25 novembre 2024) “dichiarare che i convenuti, in solido o chi di diritto tra di loro, per quanto sopra esposto, sono gli attuali possessori/detentori del fabbricato condominiale di cui in premessa con conseguente loro onere di procedere a restituire
l'immobile ai legittimi proprietari delle varie unità immobiliari e parti comuni”.
Alla luce dell'articolato atto di citazione e della ricostruzione delle plurime vicende giudiziali che hanno visto coinvolte le suddette amministrazioni ed i proprietari degli immobili siti nel fabbricato condominiale sito in al vico Grotta della Marra n. 22, Pt_1
deve ritenersi che, sebbene la domanda sia stata formulata come diretta ad ottenere un
- 7 - accertamento positivo, essa vada più correttamente intesa come azione di accertamento negativo.
Invero l'interesse che muove il è quello di vedere accertata in Parte_1
capo a detto ente l'inesistenza di una situazione giuridica di possesso e detenzione del fabbricato, relazione di possesso e detenzione da riconoscersi, invece, esclusivamente in capo alla convenuta amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui sono di fatto riferibili i plurimi organi individuati in citazione).
Tale interesse pare fondarsi, oltrechè sulle plurime vicende giudiziali narrate (che hanno visto i protagonisti fronteggiarsi e contrastarsi in ordine alla predetta questione, cui è correlata l'individuazione dei conseguenti obblighi restitutori e risarcitori nei confronti dei proprietari degli immobili), sulle iniziative assunte dal Parte_1
nel novembre 2017, come dedotte in citazione, ove assume che “l'interessamento e gli interventi del sull'immobile de quo erano derivati solo ed Parte_1
esclusivamente dalla necessità di eliminare pericoli alla incolumità pubblica e privata, derivanti da un immobile di fatto abbandonato, che si trova sul territorio cittadino, ma senza che il sia mai stato possessore o detentore ad alcun titolo del suddetto Pt_1
immobile; a seguito di tali interventi, per evitare l'occupazione abusiva dell'immobile e sversamenti di rifiuti all'interno dello stesso, era stato apposto al cancello di ingresso del fabbricato un catenaccio (come da verbale del 6/11/2017)”.
In breve il vuole rimuovere, in sede giudiziale, la potenziale equivocità Pt_1
della condotta posta in essere (apposizione di un catenaccio al cancello di ingresso del fabbricato in data 6 novembre 2017) ed, in particolare, escludere che la stessa possa essere malamente intesa quale manifestazione di possesso e/o detenzione del bene, trovando, invece, giustificazione nel solo assolvimento della funzione di prevenzione di pericoli per la incolumità pubblica privata;
tale accertamento, tuttavia, non viene richiesto nei confronti dei proprietari degli immobili in oggetto (ovvero dei possibili
- 8 - titolari dell'interesse alla restituzione del bene ed al risarcimento dei danni correlati alla mancata disponibilità dello stesso), bensì nei soli riguardi del soggetto (Presidenza del
Consiglio dei Ministri) che ritiene essere il possessore/detentore degli stessi, con conseguenti obblighi restitutori e risarcitori nei riguardi dei primi.
Ciò chiarito, occorre preliminarmente interrogarsi sulla sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ordine a tale domanda di accertamento negativo.
Vengono in soccorso i principi affermati di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza 24552/2024, secondo cui l'interesse ad agire, in tali casi, presuppone un “conflitto” riconoscibile come tale.
Invero la deduzione dello stato d'incertezza diviene elemento conformativo della domanda quale offerta al contraddittorio della controparte;
l'istante, cioè, non può limitarsi a chiedere un accertamento negativo, dovendo, invece, specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando
l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo (in tal senso Cass. 07/03/2022, n. 7353; in precedenza, nello stesso ordine di idee, Cass.
10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).
Quanto appena evidenziato rappresenta null'altro che l'applicazione, nello specifico àmbito esaminato, dei princìpi generali che governano la tutela dichiarativa, concepita dal nostro ordinamento con i caratteri della generalità e dell'atipicità; è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui.
In ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal
- 9 - pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere.
In applicazione dei principi appena affermati, deve escludersi un apprezzabile interesse ad agire laddove la medesima situazione giuridica sia stata già oggetto di una preventiva statuizione giudiziale, per di più passata in giudicato e resa tra le stesse parti.
Ciò pare minare in radice qualsivoglia interesse, atteso che la situazione di incertezza giuridica risulta essere stata già rimossa da detta statuizione.
Occorre, pertanto, interrogarsi sulla coerenza dell'attività difensiva del Parte_1
che, da un lato, formula la indicata azione di accertamento negativo e, dall'altro,
[...]
espressamente invoca pregresse decisioni giudiziali che avrebbero già risolto, con efficacia di giudicato, la questione afferente all'individuazione del soggetto possessore/detentore del fabbricato, su cui graverebbero obblighi restitutori e risarcitori.
Con la memoria depositata in data 28 marzo 2024 il a fronte del Parte_1
rilievo officioso della questione in esame, ha dedotto che l'interesse “sussiste, in quanto, se è vero che sono già intervenute precedenti sentenze, passate in giudicato, relative all'immobile, con esse, però, a ben vedere, si è affermata soprattutto la carenza di legittimazione passiva del -e ciò sempre e solo in giudizi ad istanza dei Pt_1
condomini- ma non risulta una netta pronuncia su chi, tra i soggetti qui convenuti: la
- 10 - P.C.M., il AR , il Commissario straordinario ex titolo VIII L 219/81, il Sindaco
Uff. di Governo ex art. 80, L 219/81, fosse l'effettivo legittimato passivo e conseguentemente il soggetto obbligato materialmente alla restituzione del fabbricato ai condomini. Di conseguenza, l'attuale giudizio è diretto all'individuazione definitiva di chi sia, tra i soggetti convenuti (nel tempo, a vario titolo, intervenuti in materia e tutti costituitosi), l'effettivo legittimato”.
L'assunto non è condivisibile.
In atto di citazione il ha espressamente affermato che “l'esclusiva Parte_1
legittimazione passiva della P.C.M. è coperta dal giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 890 del 7/4/2005, statuizione non modificata nella fase di legittimità”.
La lettura di tale sentenza lascia preliminarmente intendere che il richiamo alla carenza di legittimazione passiva del debba ritenersi improprio Parte_1
atteso che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, atteso che la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (v. Cass., 6/3/2006, n. 4796).
- 11 - La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (v.
Cass., 6/3/2006, n. 4796 ).
Trattandosi di questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio ( v. Cass.,
18/11/2005, n.24457 ), e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2/8/2005, n. 16158 ), il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene dunque al merito della controversia, e il suo difetto va dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte ( cfr. Cass.,
10/12/2014, n. 26029; Cass., 10/12/2014, n.26029; Cass., 27/6/2011, n. 14177; Cass.,
15/9/2008, n. 23670; Cass., 28/2/2007, n. 4776; Cass., 22/6/2005, n. 13403 ).
Nel caso di specie è evidente che il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dai proprietari nei confronti del (nell'ambito di giudizi cui Parte_1
ha partecipato la Presidenza del Consiglio) si fonda sul riconosciuto difetto di titolarità passiva dell'obbligo restitutorio e risarcitorio, a sua volta conseguente all'accertamento dell'inesistenza di una situazione di possesso e/o detenzione riferibile a detto ente, possesso e/o detenzione del fabbricato espressamente riferito, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (parte del predetto giudizio e nei cui confronti la sentenza esplica piena efficacia;
cfr. sul punto pagina 11 della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n.3298/2016; cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli
n.1637/2023 del 15/2/23, resa in corso di causa, che ha, peraltro, espressamente affermato l'operatività, sul punto, della preclusione da giudicato esterno).
- 12 - L'espresso accertamento sul punto, contenuto in una statuizione passata in giudicato e pienamente opponibile all'attuale convenuta, vale, pertanto, ad escludere quel profilo di incertezza, indispensabile per radicare l'interesse ad agire in merito all'invocato accertamento negativo, il tutto nei termini sopra evidenziati.
Neppure vale a determinare tale interesse il mero richiamo agli interventi di messa in sicurezza dell'immobile mediante apposizione di un catenaccio al cancello di ingresso, posti in essere in data 6 novembre 2017 nell'assolvimento dei compiti di prevenzione della pubblica e privata incolumità, atteso che giammai la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha inteso fondare su tale circostanza la prova di un sopravvenuto impossessamento del fabbricato.
Ciò si coglie anche dalle difese svolte dalla stessa nella presente sede giudiziale, ove ha continuato a ribadire argomenti del tutto estranei alla vicenda di cui sopra e che, avuto riguardo ai rapporti tra le parti del presente giudizio, non appaiono idonei a scalfire l'accertamento passato in giudicato sopra delineato, attenendo, invece, unicamente ai rapporti (anche processuali) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i proprietari degli immobili siti nel suddetto fabbricato, vicenda che vede il
[...]
ormai incontrovertibilmente estraneo ad obblighi restitutori e risarcitori. Parte_1
Conclusivamente va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire della domanda di accertamento proposta dal e di cui al punto 1) delle Parte_1
conclusioni rassegnate in atto di citazione.
Va, infine, esaminata la domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti “..al fine di procedere a tale restituzione, a ritirare le chiavi del lucchetto apposto all'ingresso del fabbricato condominiale, delle quali il Comune, a mezzo del Dirigente p.t. del Servizio
Sicurezza Abitativa, dichiara la pronta disponibilità alla consegna”.
- 13 - Con l'ordinanza resa in data 21 febbraio 2024 questo Giudice ha espressamente invitato il a “chiarire la natura e la fonte dell'obbligo di presa in Parte_1
consegna invocato in sede giudiziale”.
Con la memoria depositata in data 28 marzo 2024 detto ente ha sostenuto la stretta consequenzialità della domanda sub 2) rispetto alla domanda sub 1) delle conclusioni dell'atto di citazione;
in particolare si legge:“da tale accertamento, preliminare, discende anche la seconda delle conclusioni formulate in citazione, e cioè l'individuazione del soggetto obbligato al ritiro delle chiavi, presupposto per la successiva riconsegna dell'immobile ai singoli condomini.
Infatti, è pur vero che, per effetto di quanto affermato dalle intervenute sentenze, il fabbricato è di proprietà dei condomini, ma resta un obbligo di restituzione non assolto;
obbligo che fa carico ad uno degli organi statali qui evocati in giudizio (non al Comune, su tale punto vi è giudicato), e che, una volta individuato tra i convenuti, è da ritenersi, fino a tale riconsegna, il possessore o meglio il detentore dell'immobile”.
In ordine all'ulteriore chiarimento richiesto, afferente “alla natura e fonte dell'obbligo di presa in consegna delle chiavi del fabbricato, si precisa che lo stato di abbandono e degrado del fabbricato è innegabile (risulta già dalle precedenti sentenze e la situazione si sta aggravando). Per cui il né possessore né detentore dello Pt_1
stesso, ma solo nella sua veste di ente locale territoriale, come tale deputato -anche- al controllo e gestione della pubblica e privata sicurezza sul territorio cittadino, ha dovuto procedere, come fa ogni qual volta si profili un potenziale pericolo derivante da immobili privati ed abbandonati, ad inibire l'ingresso di estranei (qui, apponendo un lucchetto al portone). Infatti, si noterà che le attività del sono state poste in essere tramite il Pt_1
proprio Servizio Sicurezza Abitativa, che ha, appunto, quali compiti istituzionali: a) la gestione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei
- 14 - fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.); b) la promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità; c) la programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati in esecuzione di ordinanze sindacali e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Come si vede, tali attività non sono collegabili al presupposto del possesso o detenzione degli immobili (ciò valga anche a confutazione di quanto ha cercato di sostenere la difesa erariale)”.
Appare evidente come i chiarimenti in oggetto, sebbene abbiano meglio chiarito quale sia il fondamento normativo legittimante l'intervento posto in essere (art. 54 4° comma D. Lgs. n.267 del 2000) e le finalità perseguite (tutelare la pubblica incolumità evitando l'indiscriminato accesso ad un'area pericolante), non hanno consentito a questo Giudice di individuare il fondamento dell'obbligo giuridico della convenuta di presa in consegna di dette chiavi, atteso che esso, come già chiarito in premessa, non viene prospettato quale obbligo accessorio o strumentale all'adempimento dell'obbligo di presa in consegna del bene immobile.
All'esito dell'intervento di messa in sicurezza, il ha correttamente Parte_1
comunicato tale circostanza al soggetto (Presidenza del Consiglio) che, stando alle richiamate statuizioni giudiziali (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale di Napoli
n.1637/2023 del 15/2/23, resa tra le parti del presente giudizio e con cui detta
Presidenza è stata espressamente condannata al rilascio ed alla restituzione degli immobili in oggetto nei confronti della proprietaria), va qualificato come unico soggetto tenuto ed obbligato alla riconsegna del fabbricato;
né la Presidenza del Consiglio potrà mai addure a sostegno della non imputabilità della omessa riconsegna la predetta circostanza (apposizione di catenaccio al cancello di ingresso al fabbricato da parte di
- 15 - personale del , ciò proprio in ragione della costante disponibilità alla Parte_1
consegna e messa a disposizione delle chiavi provenienti dagli organi dell'ente comunale.
Conclusivamente anche l'ulteriore domanda proposta dal va Parte_1
rigettata.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di accertamento proposta dal e di cui al punto 1) delle Parte_1
conclusioni rassegnate in atto di citazione;
rigetta la domanda di cui al punto 2) delle conclusioni rassegnate in atto di citazione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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