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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/08/2025, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 9151 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. LEO LOREDANA PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CUPELLO MASSIMO, Controparte_2
(cod. fisc. )
[...] C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. CRIPPA CRISTIANO, CP_3
(cod. fisc. Controparte_4 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. QUADRI FABIO
(cod. fisc. ) Controparte_5 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. COLOMBO MICHELE
(cod. fisc. ) CP_6 C.F._4 contumace PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni dell'atto d'appello, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_7
, conducente della Jeep Wrangler targata ET593TV nella determinazione del sinistro
[...]
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 1 avvenuto in data 21.04.2019 e per l'effetto condannare i sigg.ri e Controparte_1 [...]
a restituire ad , impresa designata dal Fondo di Garanzia per le CP_4 Parte_2
Vittime della Strada, tutti gli importi ad essi rispettivamente corrisposti dall'appellante in forza della sentenza n. 5161/2023 o, in alternativa, condannare la parte terza chiamata a manlevare corrispondendo alla Controparte_8 stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dal pagamento al saldo;
IN SUBORDINE, Parte_3 nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità concorsuale del conducente del motociclo Honda SH150 targato BF23943, previa determinazione della quota di responsabilità allo stesso ascrivibile, condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_4
a restituire ad quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
[...] Parte_2
Vittime della Strada, quanto dalla stessa corrisposto in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità accertata, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
ovvero in alternativa condannare la parte terza chiamata a manlevare di Controparte_8 garanzia per le Vittime della Strada corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata, oltre interessi dal pagamento al saldo”
Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in Controparte_1 appello, cioè:
“In via principale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile, e comunque rigettare integralmente l'appello proposto da con tutte le domande ed eccezioni da Parte_2 questa rassegnate, in quanto infondato … e confermare integralmente la sentenza n. 5161/2023, pubblicata il 16.08.2023, resa nella causa r.g. 17697/20, dal Giudice di Pace di LA … Nel merito rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, in quanto infondate … e confermare pertanto in toto la sentenza impugnata”
Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, CP_2 cioè:
“Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da Pt_2
nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, in quanto infondato … e per l'effetto confermare la sentenza 5161/2023, in causa R.G. 17697/2020, emessa dal Giudice di Pace di LA in data 16.08.2023. Nel merito eventuale, ...in caso di non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità qualsiasi in capo a esclusiva o concorrente con CP_2 [...]
e condannare a tenere CP_6 Parte_2 Controparte_5 manlevata , in virtù del rapporto assicurativo per la responsabilità civile CP_2 obbligatoria esistente, da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere ai danneggiati attori e comprese spese di lite” Controparte_1 Controparte_4
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 2 Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in Controparte_4 appello, cioè:
“In via principale Confermarsi integralmente la sentenza n.5161/2023 del Giudice di Pace di LA In via subordinata … accertarsi le rispettive responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa e condannarsi i responsabili, in solido tra loro e le rispettive compagnie convenute, al risarcimento del danno subito dalla esponente”
Parte appellata conferma le conclusioni della Controparte_5 comparsa di risposta in appello, cioè:
“Rigettare, le domande di condanna e di manleva (in via principale e in subordine), siccome allegate e dedotte da parte appellante in quanto inammissibili e totalmente infondate”
Lo svolgimento del processo
Il giudice di pace di LA (dottore ), pronunciando sulle domande separatamente Per_1 proposte da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_4 Pt_2
(quale impresa designata dal FGVS) e
[...] Controparte_8 CP_6
, successivamente riunite, così decise colla sentenza numero 5161/2023 pubblicata il
[...]
16.8.2023:
<< dichiara la contumacia del convenuto [rectius, IS , NdE ] Dario, accoglie CP_9 le domande attoree, accertando e dichiarando che il sinistro per cui è causa è accaduto per fatto e colpa esclusiva del signor e, conseguentemente, condanna le parti convenute, in solido tra CP_9 loro per l'intero, al pagamento della somma di € 5.092,23 a favore dell'attore e della somma di CP_1
€ 3.000,00 a favore dell'attrice oltre intessi legali e rivalutazione monetaria, CP_4 rispettivamente dal pagamento dell'importo e dalla demolizione, al saldo;
condanna parti convenute, in solido tra loro per l'intero, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in motivazione, a favore di tutte le parti costituite. Con distrazione a favore del legale dell' dichiaratosi CP_4 antistatario >>
Il giudice di pace motivò la sua decisione coi seguenti argomenti:
• e con separati atti di citazione, avevano chiesto la condanna del CP_1 CP_4
e della (impresa designata dal FGVS) a risarcire i danni causati alle loro CP_6 Pt_2 autovetture parcheggiate in LA, via Spartaco, a seguito del sinistro occorso (verso le ore 1.40 del 21 aprile 2019, NdE) quando il (privo di patente, circolando di CP_6 notte, in stato di alterazione come attestato dal verbale della polizia locale successivamente intervenuta, col motociclo HONDA non assicurato e non sottoposto a revisione) all'incrocio con via Morosini non aveva concesso la precedenza dovuta all'autovettura
, così urtandola e causando lo svenimento del conducente sicché CP_10
l'autovettura (priva di controllo) svoltava a destra danneggiando i veicoli degli attori parcheggiati sulla pubblica via;
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 3 • il era rimasto contumace;
CP_6
• la costituitasi, aveva chiamato in causa (proprietaria dell'auto Pt_2 CP_2
) la quale a sua volta aveva chiamato in causa il suo assicuratore CP_5
• il giudice di pace, respinta l'istanza di sospensione proposta dalla in attesa della Pt_2 definizione del “giudizio gemello, avanti al tribunale di LA, relativo al medesimo sinistro per i CP_ danni subiti dalla signora e dal signor , promosso nei confronti dello stesso CP_7 CP_9
e della compagnia assicurativa”, “dato atto che l'eccellente relazione della Polizia Locale di LA, volta alla ricostruzione del sinistro ed alla acquisizione, tramite S.i.t. delle testimonianze immediatamente disponibili, rendeva la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie … anche alla luce del fatto che il presente giudicante, dopo 22 anni di esperienza in materia di sinistri stradali, pare essere di fatto, oltre che di diritto, perito peritorum”;
• rilevava che quasi tutte le parti erano concordi nel ravvisare la responsabilità esclusiva del (che, rimasto contumace, nulla aveva -evidentemente- “eccepito riguardo CP_9 le contestazioni amministrative e le condotte documentate”) fatta salva la che “pur Pt_2 non negando che il conducente - che in stato di ebbrezza aveva impegnato una CP_9 intersezione, senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, conducendo il veicolo a velocità non adeguata tanto da provocare, con il proprio motociclo, lo sfondamento della portiera e lo svenimento del conducente dell'autovettura Jeep colpita - avesse delle responsabilità” chiedeva di accertare “la corresponsabilità del conducente dell'autoveicolo, sostanzialmente sulla scorta del fatto che il medesimo potrebbe non aver utilizzato la massima prudenza nell'impegnare
l'intersezione, in violazione del dettato dell'articolo 145, comma primo, c.d.s., oltre che del principio generale, affermato nell'articolo 140 del codice medesimo”;
• osservava in proposito il giudice di pace che “Tale posizione appare totalmente priva di sostegno probatorio documentale, e la CTU richiesta, tanto gradita all' e disposta dal Pt_2
Tribunale di LA nella causa gemella, non può costituire l'elemento di prova, ma solamente
l'ausilio al giudicante, in presenza di elementi di prova contrastanti e non coerenti” in quanto chi allega la corresponsabilità “deve fornire significativi elementi di prova, prima della CTU, a sostegno del proprio assunti e del fatto che il soggetto favorito nella precedenza avrebbe tenuto una condotta non improntata alla massima prudenza” mentre “gli elementi di prova presenti nei due fascicoli riuniti, invece, depongono tutti in senso contrario alle posizioni della compagnia assicurativa”;
• osservò inoltre il giudice di pace:
<< l'intersezione nella quale il sinistro è accaduto, è una intersezione a visuale occlusa, nel quale il veicolo favorito dalla precedenza non può arrestarsi sulla linea di arresto, precedente al passaggio pedonale, e al contempo osservare quali veicoli provengano dalla sua sinistra, e ciò perchè è impedito fisicamente dalla presenza dell'edificio prospiciente alla intersezione.
Essendo vietato a tutti i conducenti giunti in tale intersezione di parcheggiare sulla medesima ed abbandonare l'auto, o svolgere una inversione di marcia (condotte entrambe pacificamente vietate dal codice della strada), il conducente favorito nella precedenza deve superare la linea di arresto, superare il passaggio pedonale, sia per attraversare l'incrocio, sia per svoltare. Il
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 4 punto d'urto sulla intersezione stradale, e quello tra i due veicoli, non costituisce (alla luce della planimetria e delle fotografie prodotte dalla stessa un elemento di prova Pt_2 volto a dubitare della condotta prudente del conducente dell'autoveicolo; al contrario la portiera sinistra del conducente della Jeep, gravemente danneggiata ed il sangue presente sul volante dell'autoveicolo, portano a ritenere attendibili le deposizioni del testimone verbalizzato il quale riferiva che il motociclista era letteralmente entrato nella portiera dell'autoveicolo e che il conducente aveva il volto insanguinato.
E tende a rendere verosimili le osservazioni dei testimoni che attribuivano, solo in capo al motociclista una velocità non adeguata. Non solo, il fatto che la Jeep sia stata scorsa procedere successivamente all'impatto, con un'andatura che denotava una mancanza di controllo della medesima, pare rendere verosimile l'altra deposizione riferente che il conducente dell'autovettura abbia avuto una temporanea perdita dei sensi. Fatto che ha potrebbe aver determinato sia la svolta destra dell'autoveicolo, sia il successivo impatto del medesimo con le due vetture attoree parcheggiate in via Spartaco.
E che sono elementi sintomatici della velocità non adeguata unitamente ai danni procuratesi dal motociclo nello scontro con l'autovettura, e molto ben rappresentati dal fascicolo fotografico prodotto dalla stessa difesa Pt_2
A completamento della formazione del convincimento del giudicante, si osserva che non risulta che il abbia impugnato, né che si sia visto annullare, il verbale con il CP_9 quale gli si contestava una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, mentre nessuna contestazione era svolta in sede amministrativa a carico del . CP_7
In altri termini, ed in sintesi, se è vero che coloro che sono favoriti nella precedenza sono onerati da impegnare le intersezioni utilizzando la massima prudenza - e se parimenti è conseguentemente vero che tale precetto normativo esclude qualunque condotta illecita dal novero delle condotte imprevedibili - è pur sempre vero che deve applicarsi ai conducenti favoriti nella precedenza il principio ad impossibilia nemo tenetur. Detto in termini contemporanei: non si può chiedere ai conducenti favoriti nella precedenza di smaterializzarsi, in presenza di condotte delinquenziali. Esattamente le condotte tenute dal nel caso in esame, senza colpa per il . CP_9 CP_7
Deve quindi accertarsi e dichiararsi le esclusiva responsabilità del nella causazione CP_9 del sinistro per cui è causa >>.
Con atto di citazione datato 28.2.20242, la società ha proposto appello contro tale Pt_2 sentenza, ritenendola errata non solo in quanto il giudice di pace ha ricostruito la dinamica del sinistro senza tenere in alcun conto le leggi della fisica né le risultanze documentali, ma persino per il fatto che il giudice di pace ha basato la sua decisione su deduzioni personali infondate, incorrendo in vari errori sia in fatto sia in diritto. L'appellante dunque espone i seguenti motivi d'impugnazione:
• in primo luogo, articola il motivo della violazione di legge in relazione agli aa. 2697, 2054 cc e 115 e 116 cpc per ciò che riguarda la ricostruzione della dinamica e la valutazione degli elementi di fatto e diritto e delle allegazioni e delle prove offerte, dovendosi
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 5 sottolineare che è irrilevante il fatto che e avessero attribuito la CP_1 CP_4 responsabilità esclusiva dell'evento al e inconferente il fatto che ciò avesse fatto CP_6 anche la proprietaria della Jeep (direttamente coinvolta sia passivamente per le domande proposte contro di lei dalla sia attivamente in quanto innanzi al tribunale essa Pt_2 aveva chiesto la condanna del al risarcimento;
CP_6
• erroneamente il giudice di pace aveva interpretato la contumacia del come CP_6 mancanza di contestazione sulle violazioni amministrative e le condotte documentate;
• il giudice di pace aveva applicato l'a. 2054/2 cc in modo non corretto, ragionando “al contrario” e senza considerare gli oneri probatori incombenti sulle parti, giacché era onere della terza chiamata dimostrare che il conducente della Jeep avesse tenuto una condotta esente da responsabilità nella collisione;
• peraltro, dalla relazione di incidente emergeva che il conducente della Jeep aveva impegnato l'intersezione senza prima verificare i veicoli provenienti dalla sua sinistra e, senza soluzione di continuità, aveva svoltato a destra, interponendosi sulla traiettoria del motociclo del che era già all'interno dell'area dell'incrocio; invero, il CP_6 CP_7 alla Polizia Locale il 6/5/2019 aveva dichiarato: “… Giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata tra la sopracitata via Morosini e la via Spartaco, dopo aver azionato l'indicatore di direzione destro per imboccare la via Spartaco, iniziavo la svolta, quando all'improvviso udivo un forte urto nella portiera anteriore sinistra. Dopo l'urto non ricordo più niente” ed era stato sanzionato per “non aver particolarmente moderato la velocità approssimandosi al crocevia”;
• il giudice di pace aveva ricostruito la dinamica del sinistro sulla scorta di deduzioni esclusivamente personali quanto alla visibilità, alle alternative di guida, al punto d'urto, al moto di inerzia della , muovendo dall'erroneo convincimento che la mancata impugnazione da parte del motociclista della sanzione amministrativa implicherebbe riconoscimento della sua totale responsabilità, trascurando fra l'altro che il era CP_6 rimasto per lungo tempo ricoverato in prognosi riservata;
• peraltro, lo stesso giudice di pace aveva confermato che il non aveva guardato alla CP_7 sua sinistra, senonché, sostituendosi alle parti, aveva giustificato tale omissione, definendo
“delinquenziale” la condotta del motociclista ma assolvendo il conducente del SUV invocando il brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”, trascurando che la comune prudenza impone al conducente che si approssima al crocevia di ispezionare la strada anche alla sua sinistra, per l'eventualità che un altro conducente proveniente da quel lato, non rispettando i suoi doveri relativamente alla velocità e alla precedenza, si immetta nell'incrocio prima che vi giunga il veicolo proveniente da destra (Cassazione civile sez. 3, sentenza 14 ottobre 2015 n. 20618) sicché il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile;
• nella sua fantasiosa ricostruzione il giudice di pace aveva affermato che “la portiera sinistra del conducente della Jeep, gravemente danneggiata ed il sangue presente sul volante dell'autoveicolo, portano a ritenere attendibili le deposizioni del testimone verbalizzato il quale riferiva che il motociclista era letteralmente entrato nella portiera
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 6 dell'autoveicolo e che il conducente aveva il volto insanguinato” senonché tale asserzione era smentita dalle evidenze documentali, in ciò assorbito il fatto che (in quel passaggio come in molti altri) il giudice di pace neppure aveva identificato quali fossero gli asseriti testimoni cui attribuiva le dichiarazioni;
• in proposito, l'appellante sottolinea però che nessuno dei soggetti interrogati dagli agenti aveva assistito alla collisione e dunque era incomprensibile quale testimone avesse riferito di aver visto il motociclista “letteralmente entrato nella portiera” e quale fosse il conducente con il “volto insanguinato” al quale il giudice onorario s'era riferito;
• inoltre, non essendovi nessun testimone oculare dell'evento, malgrado le asserzioni del giudice di pace non v'era nessuno che potesse “aver parlato della velocità del SUV al momento della collisione”;
• “le argomentazioni addotte dal giudice per giustificare la propria personale ricostruzione cinematica non trovano alcun riscontro nei documenti prodotti in giudizio, né emergono dalle deposizioni testimoniali verbalizzate nella relazione di incidente, e tanto meno dalla dichiarazione resa dal sig. che non ha neppure dedotto una “visibilità occlusa” o CP_7 una “scarsa visibilità” (locuzioni indifferentemente utilizzate dal giudice, nonostante il ben diverso significato)”;
• la dichiarazione del dimostrava che egli aveva omesso di guardare alla sua sinistra CP_7
e di verificare che la carreggiata fosse sgombra, ciò che costituisce imprudenza integrante violazione di rilievo causale pel sinistro;
• come secondo motivo d'impugnazione, eccepisce l'omessa o errata motivazione del rigetto delle istanze istruttorie;
• come terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione del rigetto della richiesta di CTU cinematica e ricostruttiva. L'appellante pertanto ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, Pt_2 con accertamento della responsabilità esclusiva dell'automobilista e la condanna degli CP_7 appellati e a restituire gli importi loro versati in forza della sentenza CP_1 CP_4
5161/2023 o, in via alternativa, con condanna dei terzi chiamati a mallevare l'appellante dai pagamenti effettuati;
in subordine chiedeva la condanna alle restituzioni secondo le quote delle rispettive responsabilità.
L'appellato qui costituito con comparsa depositata il 2.7.2024 osservando che: CP_11
• gli aa. 347 e 348 cpc prevedono che l'appellante debba “inserire nel fascicolo copia della sentenza appellata”, da intendere come copia autentica, in mancanza della quale l'appello è improponibile o inammissibile;
• l'appellante aveva pagato tutto quanto dovuto al senza previo atto di precetto e senza CP_1 espressa riserva circa la volontà di appellare il provvedimento, sicché a norma dell'a. 329 cpc l'appello era improponibile;
• inammissibili ai sensi dell'a. 345 cpc erano i documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado, cioè la CTU cinematico ricostruttiva dell'incidente espletata in
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 7 un separato giudizio cui il non aveva partecipato;
peraltro tale CTU confermava la CP_1 responsabilità esclusiva del “ ; CP_9
• i motivi d'appello erano infondati e inammissibili le istanze istruttorie, dovendosi anche considerare che la sentenza risultava “assolutamente corretta e soprattutto ben motivata, in fatto e diritto. Nel provvedimento impugnato, infatti, vengono analizzati nel dettaglio tutti i fatti di causa e ne vengono spiegati nel dettaglio i relativi effetti giuridici, seguendo un corretto iter logico”, come per esempio nella parte in cui il giudice di pace affermava che l'automobilista era esente da responsabilità, poiché aveva “svoltato con diritto CP_7 di precedenza, senza potersi prima fermare e guardare a sinistra per via della visuale ostruita come spiegato dal Dott. che evidentemente conosce bene lo stato dei Per_1 luoghi)” (pag. 6 della comparsa in appello);
• “essendo palese la colpa del sig. e partendo dal principio di responsabilità di CP_9 cui all'art 2055 c.c., che obbliga la Compagnia al pagamento anche in punto di ipotetica corresponsabilità del sig. , non si comprende la scelta effettuata, di andare
contro
CP_7 il Dott. che è stato semplicemente una vittima del sinistro”. CP_1
L'appellato ha quindi concluso eccependo in via principale l'improcedibilità e CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo comunque il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza n. 5161/2023 resa nella causa RG 17697/20 dal giudice di pace di LA dottore
. Per_1
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 30.7.2024 osservando che: CP_2
• la sentenza appellata si connotava per la “bontà … avuto riguardo alle difese di primo grado di e delle altre parti appellate”; CP_2
• il aveva impugnato l'accertamento della violazione sicché con sentenza CP_7
3157/2020 del 31.8.2020 il giudice di pace s'era dichiarato incompetente in favore del tribunale penale di LA;
• conseguentemente, il giudice delle indagini preliminari di tale tribunale, all'esito del procedimento RGNR 38127/2019 pel delitto ex a. 590 bis cp, con provvedimento 21.10.2020 aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale così travolgendo anche la contestazione amministrativa per la violazione dell'art. 141 CDS, contestata per non avere moderato la velocità in prossimità di una intersezione dopo le 22 e prima delle 7;
• doveva escludersi la responsabilità concorrente in capo al conducente dell'autovettura
, poiché “le prove documentali emerse sono tutte univoche e contrarie CP_10 all'assunto proposto da controparte”. L'appellata quindi ha concluso chiedendo nel merito di respingere l'appello, anche ai sensi CP_2 dell'art. 348 bis cpc, e di confermare la sentenza 5161/2023; in subordine, nel caso di riconoscimento di una responsabilità in capo a essa esclusiva o concorrente con CP_2
e condannare a tenere CP_6 Pt_2 Controparte_5 manlevata essa appellata “da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a CP_2 corrispondere ai danneggiati attori e comprese Controparte_1 Controparte_4 spese di lite”.
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 8 L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 29.8.2024 osservando che: CP_4
• essa non aveva nessuna responsabilità nella causazione del sinistro, poiché la sua autovettura si trovava in sosta regolare e senza conducente;
• colla sua domanda essa aveva chiesto di accertare le rispettive responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in relazione ai danni subiti dal suo, mentre si trovava appunto in sosta, e quindi aveva chiesto di dichiarare tali conducenti tenuti al risarcimento dei danni anche ex a. 2055 cc insieme agli assicuratori;
• “l'elenco di sanzione contestate al signor la dice lunga in merito alla CP_6 responsabilità di quest'ultimo”;
• “in sede penale è emerso che a carico del signor non vi fosse alcuna CP_7 responsabilità non essendoci alcuna prova della velocità contestata a costui, ciò non è avvenuto per il convenuto-contumace ; CP_6
• l'appellante non aveva contestato la liquidazione dei danni. L'appellata quindi ha concluso chiedendo in via principale di confermare CP_4 integralmente la sentenza n° 5161/2023 e, in subordine, di accertare le rispettive responsabilità e di condannare i responsabili in solido tra loro e le rispettive compagnie convenute a risarcire il danno.
L'appellata soc. si è costituita con comparsa depositata il 6.9.2024 osservando che: CP_5
• il motivo principale di appello (la non corretta applicazione degli aa. 115 e 16 cpc e dell'onere della prova ex a. 2054 cc) era infondato;
• in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, riteneva che la decisione del giudice di pace non fosse stata condizionata dalla “pressoché esclusiva unanimità” della posizione difensiva delle parti del giudizio, bensì fosse “la conclusione, dotata di certezza, di un attento e preciso esame della documentazione prodotta in atti e in particolar modo del rapporto di incidente stradale” attesa la natura fidefaciente ex a. 2700 di quest'ultimo;
• il sinistro per cui è causa era dunque riferibile in via esclusiva “alla oltremodo incauta, sconsiderata ed imprudente condotta del convenuto che aveva Controparte_6
“'inanellato' una inaudita sequela di violazioni di norme di comportamento specifiche (alcune di rilevanza penale) previste dal CDS”;
• il giudice di pace perciò non era incorso in violazioni dell'a. 115 cpc, atteso che egli “ha correttamente osservato come l'incidenza delle numerose violazioni di comportamento del C.d.S. (velocità, precedenza e stato di ebbrezza) da parte del conducente del motociclo abbiamo determinato le conseguenze dannose del sinistro”;
• considerando l'effetto devolutivo del giudizio di appello, sulla CTU cinematica svolta nel procedimento “gemello” pendente davanti al tribunale di LA si rimetteva alla valutazione del tribunale, osservando che “il CTU Ing. in modo tranciante, ha Per_2 ritenuto che il sinistro in questione è stato originato esclusivamente dal comportamento di guida del Sig. ; CP_6
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 9 • a norma dell'a. 345 cpc nel giudizio d'appello non sono ammesse domande nuove, e pertanto la che “nel primo grado di giudizio ha svolto le proprie domande nei Pt_2 soli confronti della terza chiamata la quale, in via cautelativa, ha chiamato Parte_4 in giudizio la propria Compagnia, non poteva in appello svolgere nessuna CP_12 domanda nei confronti della dovendosi considerare inammissibile nei confronti CP_5 della stessa qualunque domanda non proposta nel giudizio di primo grado, così CP_5 come inammissibile era la domanda di manleva per la restituzione degli importi corrisposti ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado;
• non essendo il parte di questo giudizio, era inammissibile la domanda di CP_7 accertamento della sua esclusiva responsabilità. L'appellata soc. quindi ha concluso chiedendo di rigettare le domande di condanna e CP_5 di manleva in quanto inammissibili e infondate.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 26.9.2024 veniva disposto rinvio per verificare la ritualità della notifica all'appellato non costituitosi. CP_9
All'udienza del 13.11.2024 le parti venivano invitate a conciliare la lite sulla scorta del prospettabile concorso di responsabilità dei danneggianti. All'udienza del 6/3/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
In primo luogo, occorre rilevare che (come da produzioni del 5.6.2024) l'atto di appello risulta ritualmente notificato al in MILANO via PIETRO CALVI 31, a norma dell'a. 140 CP_6 cpc, il 29.2.2024 con adempimenti completati il 1° marzo 2024, come da relazione di notifica a firma dell'ufficiale giudiziario FALCONI, e con consegna dell'avviso al portiere dello stabile in data 11.3.2024. La suddetta residenza risulta documentata dall'appellante con certificato prodotto il 17.10.2024. Non essendosi costui costituito, dev'esserne perciò dichiarata la contumacia.
Procedendo all'esame delle eccezioni sollevate dai convenuti, si deve osservare che:
➢ l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito della copia autentica della sentenza, sollevata dal VELTRI ex aa. 347/2 e 348 cpc, è manifestamente infondata poiché per effetto della modifica dell'a. 347/2 cpc introdotta dalla legge 353/1990, tale mancato deposito non è più sanzionato coll'improcedibilità (prevista invece dall'a. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva); il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata dunque non preclude in alcun modo la possibilità di decidere nel merito qualora il giudice disponga di elementi sufficienti a tal fine (e nella specie l'appellante ha prodotto sin dall'atto della costituzione la sentenza impugnata, sia pure
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 10 sotto forma di scansione della stampa anziché sotto forma di file scaricato dal fascicoloo telematico e munito delle firme digitali); il deposito della sentenza in copia autentica dunque non costituisce più un adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio, come d'altra parte conferma il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 12751 del 13/5/2021; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24461 del 3/11/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 23713 del 22/11/2016);
➢ è manifestamente infondata anche l'eccezione dell'appellato secondo cui CP_1
l'impugnazione sarebbe improponibile ex a. 329 cpc giacché l'assicuratore senza Pt_5 riserve e senza previo precetto tutti gli importi oggetto della condanna in primo grado, sicché avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento: è appena il caso di ricordare che la norma in discorso fa discendere l'improponibilità soltanto dall'accettazione espressa della sentenza o da atti incompatibili colla volontà di impugnare;
in tal senso del resto è l'orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 1242 del 1/12/2000; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 14368 del 25/6/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/4/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 14/12/1999) secondo cui il pagamento, anche senza riserve, non comporta acquiescenza alla stessa neppure quando avvenga prima della minaccia di esecuzione o dell'intimazione del precetto, in quanto il pagamento di un debito determinato da una sentenza (o comunque da qualsiasi provvedimento dotato di efficacia esecutiva) costituisce un atto di dovuta esecuzione che non può essere interpretato come condotta assolutamente incompatibile colla volontà di avvalersi dei mezzi di gravame nei confronti dello stesso provvedimento, cioè come acquiescenza preclusiva della proponibilità di essi;
➢ è altrettanto infondata la tesi degli appellati secondo cui non sarebbe ammissibile la produzione, in questo procedimento, della consulenza cinematica espletata in tribunale nel corso della causa risarcitoria relativa al medesimo sinistro, né sarebbe ammissibile la produzione della sentenza ivi pronunciata (ossia, la sentenza 9598/2024), trattandosi di documenti nuovi cui dovrebbe essere applicato il divieto previsto dall'a. 345 cpc;
invero, dev'essere qui interamente condivisa l'interpretazione costante che il giudice di legittimità dà di tale norma, di modo che si deve confermare che la produzione in appello di documenti formati dopo la sentenza di primo grado è ammissibile, salvo che quei documenti rappresentino fatti che già esistevano al tempo del procedimento di primo grado e che perciò si sarebbero potuti formare precedentemente, e si sarebbero dovuti produrre tempestivamente già innanzi al primo giudice (come si inferisce, a contrario, da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 21080 del 27/7/2024). Nella presente vicenda, è certo che la sentenza 9598/2024, emessa da questo tribunale nel processo (RG 34866/2021) instaurato dalla e dal in relazione allo stesso CP_2 CP_7 sinistro, fu pronunciata dopo la sentenza 5161/2023 del giudice di pace (al quale, peraltro, era stato richiesto -purtroppo invano- di sospendere il giudizio pendente innanzi a lui, proprio in attesa della decisione in questione).
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 11 È quindi altrettanto certo che l'odierna appellante non avrebbe potuto produrre Pt_2 quella sentenza, né la consulenza cinematica svolta in quel processo (datata 15.9.2023, successiva cioè di un mese rispetto alla data di pubblicazione della sentenza qui impugnata), trattandosi di due documenti formati soltanto dopo la decisione del giudice di pace. Da ciò discende la piena legittimità ex a. 345 cpc della produzione in questo giudizio d'appello sia della sentenza 9598/2024 di questo tribunale, sia della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. espletata in quel processo. Tali documenti Per_2 sono perciò certamente e pienamente utilizzabili ai fini della decisione, anche in forza dell'a. 116 cpc.
➢ per ciò che attiene il terzo assicuratore è infondata l'eccezione ex a. 345/1 CP_5 cpc con cui esso lamenta l'inammissibilità della domanda che -asseritamente- l'appellante avrebbe svolto nei suoi confronti in appello, in quanto nuova: in realtà, in primo grado la
(sia nel procedimento promosso dalla RG 46638/2020 sia in Pt_2 CP_4 quello promosso dal RG 17697/2020) si era limitata a chiamare in causa quale CP_1 terzo la (in quanto proprietaria della ), chiedendo in entrambi CP_2 CP_10 casi, in via subordinata, di “condannare la terza chiamata a tenere manlevata e indenne e comunque a rimborsare ad , impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Parte_2
Vittime della Strada, di quanto, in ogni più denegata ipotesi, dovesse pagare per i fatti di causa in tutto, o, in subordine, in parte e a qualsiasi titolo” senza poi estendere tali conclusioni alla (già chiamata in causa dalla e già costituita) neppure CP_5 CP_2 nella memoria ex a. 320 cpc del 1° dicembre 2022; da ciò discende che quando nella conclusione subordinata la soc. chiede “in alternativa condannare la parte Pt_2 terza chiamata a manlevare di garanzia per le Vittime della Strada Controparte_8 corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate … in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata… ” l'appellante intendeva evidentemente riferirsi unicamente alla parte che essa aveva chiamato in causa, quale terzo, nel giudizio di primo grado, di modo che tale domanda di restituzione non riguarda in nessun modo la soc. dal che appunto l'infondatezza dell'eccezione in esame;
CP_5
è inoltre infondata anche l'eccezione circa l'inammissibilità della domanda di accertamento svolta verso il , siccome non parte del presente giudizio: invero, CP_7 come confermato anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 29038 del 13/11/2018, l'accertamento della responsabilità del conducente costituisce il presupposto necessario sia della domanda svolta dal danneggiato per ottenere la condanna al risarcimento sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore RCA, e dunque il conducente (quale mero coobbligato solidale) non può essere considerato litisconsorte necessario.
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 12 Accertate così la procedibilità, la proponibilità e l'ammissibilità dell'appello, nonché considerata la piena utilizzabilità dell'accertamento svolto dal tribunale nella sentenza sopra citata, è agevole constatare che nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito illustrati.
L'appello è anzitutto fondato nella parte in cui rileva che la motivazione della decisione del giudice di pace è manifestamente contraddittoria e non fondata su elementi oggettivi, bensì quasi interamente su sensazioni e impressioni del medesimo giudice, che inoltre non fece buon governo di norme sostanziali e processuali. La sentenza impugnata risulta infatti sostanzialmente apodittica, posto che tale provvedimento del giudice di pace:
• muove dalla considerazione che quasi tutte le parti (compreso, cioè, il proprietario dell'autovettura cui l'odierna appellante ascriveva una responsabilità almeno concorsuale) apparivano “concordi” nel ritenere che responsabile esclusivo fosse il motociclista, trascurando così il fatto che la concorde opinione di alcune parti (comprese quelle che hanno tutto l'interesse a non vedersi coinvolte nella responsabilità) è manifestamente irrilevante;
• ritiene superflua la consulenza tecnica in quanto egli, “dopo 22 anni di esperienza in materia di sinistri stradali”, reputa d'essere “perito peritorum” (la commistione fra italiano e latino è dello stesso giudice di primo grado), omettendo di considerare che -a tutto concedere- l'esperienza che rileva è quella riguardante le questioni giuridiche, ma non certo quelle tecniche, laddove le parti (come avvenuto nella specie) propongano diverse letture dei medesimi dati oggettivi;
• si fonda essenzialmente, come lo stesso appellato ammette, sull'asserita diretta e CP_1 personale conoscenza dei luoghi da parte del giudice onorario (per esempio, quanto all'asserita impossibilità per il di avere adeguata visibilità dell'incrocio) anziché CP_7 sulle concrete risultanze degli accertamenti svolti dalla polizia locale;
• attribuisce inspiegabile rilevanza alla mancanza di contestazione da parte del contumace (che, peraltro, egli erroneamente chiama costantemente “ ) CP_6 CP_9 trascurando palesemente il disposto dell'a. 115 cpc, in forza del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” ciò che già esclude l'equiparazione della contumacia alla mancanza di contestazione (che, in ogni caso, riguarda le allegazioni e non certo le produzioni delle parti);
• tra motociclista e automobilista, distribuisce in modo incongruo l'onere della prova in relazione all'a. 2054 cc, poiché non pare aver preteso dall'automobilista non solo nessuna prova, ma neppure nessuna allegazione in fatto;
• in spregio dell'a. 115 cpc, fonda la sua decisione non già sopra un fatto oggettivamente accertato, bensì sulla sua personale congettura circa l'asserita occlusione della visuale per l'automobilista, senza però neppure accennare a spiegare come egli sia potuto pervenire a tale affermazione (dalla quale, per giunta, trae conseguenze contraddittorie circa la prudenza esigibile dall'automobilista in presenza dell'occlusione, che invero dovrebbe indurre maggiore cautela proprio per la mancanza di sufficiente visuale);
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 13 • fonda la sua decisione, in molti passaggi, su “deposizioni”, che -secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato- dovrebbero provenire da testimoni oculari, senza mai curarsi di indicare i nomi di tali eventuali testimoni né di rendere possibile la verifica dei documenti ove sarebbero raccolte le loro dichiarazioni, in ciò assorbito il fatto che, incontestatamente, nessun testimone oculare vide il momento dell'urto (come si ricava proprio dalla “eccellente relazione della Polizia Locale” molto elogiata dal giudice di pace, la quale tuttavia contiene anche vari altri rilievi dei quali lo stesso giudice non pare affatto aver tenuto debito conto, laddove per esempio il giudice di pace asserisce che al CP_7
i vigili non avrebbero contestato violazioni, laddove a pag. 5 di tale relazione si legge che i vigili contestarono al la violazione ex a. 141 CDS); CP_7
• la mancanza di testimoni si ricava, oltre che dalla relazione di incidente della polizia locale (qui prodotta anche dall'appellante), anche dal contenuto delle testimonianze rese nel procedimento RG 34866/2021, ove all'udienza 17.1.2023 (dunque, oltre un anno prima della notifica dell'appello in esame) spiegò che si fermò Parte_6 parcheggiando dopo aver notato il motociclista per terra mentre riferì Parte_7
d'essersi affacciato alla finestra solo dopo aver sentito il rumore dell'urto (come si ricava dal verbale qui prodotto sub doc. 4 dall'appellata ); CP_2
• il giudice di pace, per giunta, attribuisce a indeterminati testimoni (non identificabili) dichiarazioni circa le diverse velocità di motociclo e automobile, trascurando il fatto che le (non rintracciabili) dichiarazioni di tali ipotizzati testimoni, in mancanza di altri elementi di valutazione, avrebbero comunque solo valore di stime soggettive;
• attribuisce rilevanza al fatto che il “ (rectius, IS) non impugnò gli CP_9 accertamenti di sanzioni contestatagli dai vigili, sostenendo che nessuna contestazione sarebbe stata fatta invece al , trascurando invece che anche al i CP_7 CP_7 vigili avevano appunto contestato la violazione dell'a. 141 CDS (a nulla rilevando, qui, il fatto che, successivamente, il abbia impugnato tale accertamento, su cui da ultimo CP_7 si pronunciò il giudice delle indagini preliminari che, con provvedimento 21.10.2020 -pag. 31 dell'unico farraginoso file PDF di novantotto pagine oltre tutto prive di indice, qui prodotto dalla sub doc.
2- dispose l'archiviazione del procedimento RGNR CP_2
38127/2019 a carico del osservando che non era possibile dimostrare CP_7
l'evitabilità dell'urto causato dal motociclista, ciò che tuttavia rileva solo ai fini penali).
In considerazione dei molteplici vizi di fatto e di diritto che, come visto, affliggono seriamente la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado, questo tribunale, in forza dell'effetto devolutivo, deve necessariamente procedere a una nuova e autonoma ricostruzione dei fatti, pur rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6533 del 12/03/2024; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 513 del 11/01/2019). A tal fine, è senz'altro opportuno tenere conto, anche ex a. 116 cpc, di quanto accertato e stabilito da questo stesso tribunale nella sentenza 9598/2024 (prodotta dall'appellante il giorno 11.11.2024), pronunciata nella causa promossa da (proprietaria della ) e CP_2 CP_10
(conducente di tale auto) contro la soc. – FGVS Parte_8 Pt_2
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 14 e il motociclista per ottenere il risarcimento del danno loro causato dal medesimo CP_6 sinistro. Il dispositivo di tale sentenza è il seguente:
<< accerta la responsabilità concorrente dell'attore Parte_8
nella misura del 20% e del convenuto nella misura
[...] Controparte_6 dell'80% nella determinazione del sinistro di causa occorso in data 21.04.2019; condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_6 qualità, al pagamento in favore di:
➢ della somma di Euro 7.134,73 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, ed Euro 530,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 20%; ella somma di Euro 11.542,21 a titolo di danno patrimoniale, oltre Parte_9 accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 20%; rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute;
dichiara inammissibili le domande tardivamente formulate da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_6 qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, previa compensazione nella misura di un quarto, in Euro 3.247,00 per compensi, Euro 683,20 per spese di c.t.p. medico-legale in corso di causa, Euro 1.286,80 per spese di c.t.p. cinematica in corso di causa ed Euro 211,20 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti e in solido tra Parte_2 CP_6 loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di un quarto, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreti di pagamento del 26.07.2023 e del 29.09.2023 >>
Il tribunale è pervenuto a tale conclusione osservando tra l'altro che:
<< accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, CP_6 deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore Parte_8 abbia tuttavia concorso, sebbene in misura inferiore, a determinare l'evento lesivo.
… le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio si evince che, nonostante
l'attore stesse procedendo a velocità moderata ovvero, come accertato dal c.t.u., ad una andatura di circa 27,91 Km/h, tuttavia lo stesso non ha adottato la massima prudenza richiesta nell'attraversamento degli incroci in orario notturno ed in presenza di segnaletica semaforica lampeggiante ...
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 15 In relazione al tema della visibilità al momento del sinistro, deve rilevarsi che dal verbale di incidente, il quale ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione agli accertamenti compiuti in loco, emerge che l'illuminazione fosse sufficiente e la visibilità fosse buona (v. doc.1, fasc. att.).
Con particolare riguardo alla visibilità e alla possibilità di reciproco avvistamento da parte dei due conducenti, il c.t.u. ha affermato quanto segue: “Valutando il teatro del sinistro precedentemente descritto si evidenzia il fatto che la luminosità era sufficiente;
l'orario era notturno ma l'intersezione dispone di impianto di illuminazione artificiale, oltre all'illuminazione indiretta, costituita dalle luci di negozi ed esercizi presenti nelle vie di accesso all'intersezione. Il tratto è costituito da una intersezione, le carreggiate sono rettilinee con visuale libera e non ci sono ostacoli lungo le corsie. L'ostacolo alla visuale è costituito dal fatto che l'intersezione, per effetto della presenza dell'edificio posto tra le vie di percorrenza dei veicoli e delle autovetture parcheggiate non permette l'osservazione del veicolo antagonista se non in prossimità dell'intersezione stessa. In linea generale si può affermare comunque che, in caso di cauto approccio nell'intersezione, entrambi i conducenti non avrebbero avuto problemi per l'avvistamento reciproco poiché, prima di interessare l'intersezione con il proprio veicolo, avrebbero avuto la possibilità di avere una visuale libera sulla via laterale percorsa dal veicolo antagonista” (v. relazione peritale cinematica, pag.7).
Le superiori considerazioni devono ritenersi condivisibile dal momento che, laddove l'attore avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione teatro del sinistro, rallentando ulteriormente la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo, se necessario, tenuto conto delle peculiari condizioni e caratteristiche dei luoghi (orario notturno, intersezione e lanterna semaforica lampeggiante) ben avrebbe potuto avvistare il sopraggiungere del motociclo condotto dal convenuto e pertanto adottare le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
Ed infatti, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale “In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione n. 9615/1991). “D'altra parte, è altrettanto pacifico che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui”
(cfr. Corte di Cassazione n. 472/1990 e n. 8289/2016).
Deve pertanto ritenersi indubbio il comportamento colposo dell'attore
[...]
e dunque, ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del Parte_8 danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 16 causale idonea a determinare una riduzione del danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, appare congruo fissare nella misura del 20%.
Quanto, invece, all'eccepito concorso di colpa dell'attore ex art.1227 c.c. derivante dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza al momento del sinistro - circostanza che avrebbe, secondo parte convenuta, determinato le lesioni al capo e alla fronte riportate dall'attore (v. comparsa di costituzione pag.12) - giova rilevare che la predetta eccezione, peraltro non reiterata Parte_2 dalla convenuta nei successivi scritti difensivi, è priva di qualsivoglia riscontro probatorio e, dunque, non può trovare accoglimento >>.
È appena il caso di rilevare che la ben articolata e coerente motivazione offerta dal tribunale con tale sentenza, unitamente ai precisi riferimenti alle fonti di prova, consentono di condividerne interamente le valutazioni quanto al contributo causale sia del sia del nelle CP_6 CP_7 rispettive misure dell'ottanta per cento e del venti per cento. Invero, tenendo conto di quanto accertato in sentenza (e non certo per conoscenza diretta dei luoghi da parte del tribunale, bensì in esito ai rilievi anche del CTU) qualora si fossero entrambi attenuti alle norme di comune prudenza nell'approssimarsi a quell'incrocio, entrambi i conducenti avrebbero potuto avvistarsi reciprocamente, atteso che moderando la velocità -eventualmente fino a fermarsi del tutto- avrebbero potuto disporre di visuale libera sulla via laterale percorsa dall'altro veicolo. È dunque indubbio l'apporto causale concorsuale dell'automobilista che (tenendo conto della preponderanza dei profili di responsabilità ascrivibili al motociclista) va comunque circoscritto a un quinto.
In parziale accoglimento delle domande subordinate e alternative proposte in questa sede dalla dunque, si deve pervenire alle seguenti conclusioni: CP_13
• la sentenza di primo grado dev'essere anzitutto riformata nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del nel causare l'incidente del 21 aprile 2019, CP_6 giacché va accertato che tale sinistro va ascritto al motociclista solo per i CP_6 quattro quinti, mentre per il restante quinto quel sinistro va attribuito alla concorsuale responsabilità dell'automobilista ; CP_7
• va confermato il diritto dei danneggiati, e di essere risarciti CP_1 CP_4 integralmente dei danni loro causati dal sinistro del 21 aprile 2019;
• pur non applicandosi al Fondo di garanzia la solidarietà ex a. 2055 cc (poiché l'obbligazione indennitaria che grava sull'impresa designata dal FGVS nei confronti del danneggiato ha natura sostitutiva, dunque non solidale, rispetto a quella dei responsabili, come confermato da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 11565 del 2/5/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 1/2/2011), va escluso che i danneggiati possano essere condannati a ripetere in favore dell'impresa designata gli importi da questa loro pagati in eccedenza rispetto al grado di responsabilità del soggetto non assicurato, sicché va respinta la domanda di restituzione proposta dalla nei confronti dei danneggiati;
Pt_2
• considerata la responsabilità solo concorsuale del l'odierna appellante CP_6 risultava debitrice nei loro confronti solo nella misura dei quattro quinti dell'importo
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 17 oggetto di condanna nella sentenza qui impugnata: avendo la nondimeno Pt_2 versato ai danneggiati l'intero risarcimento, in applicazione dei principi delle già menzionate Cass. 11565/2025 e Cass. 2347/2011 l'appellante ha perciò diritto di vedersi restituire dall'altro responsabile ( ) un quinto dell'importo pagato ai danneggiati, CP_2 oltre agli interessi legali dal pagamento a oggi, come meglio calcolato di seguito tenendo conto dei docc. 2, 3, 4 e 5 dell'appellata che dimostrano le cifre erogate alle diverse controparti in esecuzione della sentenza qui impugnata;
• la domanda di manleva della va invece respinta, in quanto (come si legge CP_2 univocamente nella comparsa di risposta 20.9.2022 depositata in primo grado nei due procedimenti riuniti) essa in via principale chiese il rigetto delle domande della Pt_2 mentre chiese << In via di merito subordinata: in caso di non credito ipotesi di riconoscimento di una responsabilità qualsiasi in capo a , esclusiva o concorrente con e CP_2 CP_6 Pt_2
condannare a tenere manlevata , in virtù
[...] Controparte_14 CP_2 del rapporto assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria esistente, da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere ai danneggiati attori e Controparte_1 CP_4
comprese spese di lite >>, senza nulla chiedere perciò quanto all'eventuale
[...] accoglimento (in tutto o in parte) della domanda della Pt_2
• quanto alla restante parte della domanda subordinata alternativa della Pt_2
(“condannare la parte terza chiamata a manlevare Controparte_8
Vittime della corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi CP_8 titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata, oltre interessi dal pagamento al saldo”), va intanto rilevato che
-attraverso i documenti qui prodotti sub docc. 2, 3, 4 e 5- la ha dimostrato che, Pt_2 in esecuzione della sentenza impugnata, nel settembre 2023 essa pagò:
◦ al VELTRI: € 6.157,08 per capitale, interessi e rivalutazione, oltre a € 3.474,06 per spese di lite, spese stragiudiziali, IVA, CPA, spese generali;
◦ alla 3.471 per capitale, interessi e rivalutazione, oltre a € 2.828,17 per CP_4 spese di lite, spese stragiudiziali, IVA, CPA, spese generali, ritenuta d'acconto;
◦ alla € 2.334,59 per spese di lite come da nota proforma;
CP_2
◦ alla € 2.334,59 per spese di lite (compresa R.A.) come da nota proforma;
CP_5
Conseguentemente:
▪ considerata la compensazione delle spese fra essa e la pel grado Pt_2 precedente, la va condannata a restituire alla l'intero importo di € CP_2 Pt_2
2.334,59 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
▪ considerato il rigetto della sua domanda contro la la va CP_5 CP_2 condannata a restituire alla l'intero importo da essa versato Pt_2 all'assicuratore predetto, cioè € 2.334,59 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
▪ considerato l'accertato concorso di responsabilità dell'automobilista, la va CP_2 condannata a restituire alla un quinto degli importi versati al Pt_2 CP_1
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 18 alla dunque complessivamente EUR ( 6.157,08 + € 3.474,06 + € CP_4
3.471 + € 2.828,17 = 15.930,31 ) : 5 = € 3.186,06 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite dei due gradi:
• in riforma della regolazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, tenendo conto dell'apporto causale dei due conducenti le spese già liquidate (in importo non oggetto dell'appello) tali spese devono essere poste pei quattro quinti a carico della e per il restante quinto a carico della;
sul punto si è già provveduto Pt_2 CP_2 calcolando poco sopra le restituzioni spettanti all'appellante;
• per quanto riguarda le spese di questo grado:
◦ le spese di lite del danneggiato che ha svolto eccezioni di inammissibilità e CP_1 improcedibilità dell'appello e nel merito ha insistito pel rigetto dell'appello con conferma della sentenza, devono essere compensate interamente in ragione della totale e palese infondatezza delle eccezioni nonché dell'accoglimento parziale;
◦ le spese di lite della danneggiata che almeno in via subordinata ha CP_4 chiesto di accertare le “rispettive responsabilità” dei conducenti, vanno compensate per metà mentre il restante mezzo va posto a carico solidale dell'appellante Pt_2
e della danneggiante (per metà ciascuna nei loro rapporti interni), siccome CP_2 entrambe parzialmente soccombenti nei confronti della predetta CP_4
◦ le spese fra e devono essere interamente compensate, dandosi atto CP_5 CP_2 della mancanza di domande di manleva svolte dall'assicurata nei suoi confronti per gli importi da versare alla e dell'infondatezza delle eccezioni nonché della Pt_2 mancata conferma della sentenza impugnata (che la ha chiesto in via esclusiva);
◦ infine, considerato il sostanziale accoglimento dell'appello nei suoi confronti e avuto comunque riguardo all'insistenza della nel negare ogni responsabilità del CP_2 conducente del suo veicolo, anche dopo la sentenza del tribunale che tale corresponsabilità aveva per contro motivatamente accertato, la (alla quale, per CP_2 tali motivi, dev'essere ascritta la prevalente responsabilità per la prosecuzione di questo procedimento) va condannata a rifondere all'appellante le spese di questo grado (liquidate tenendo conto dell'aumento spettante per la pluralità di parti richiedenti distinte difese).
La liquidazione come da dispositivo tiene conto dei parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 19 (1) dichiara la contumacia di ; CP_6
(2) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
(3) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza sentenza n. 5161/2023 del giudice di pace di LA: (a) accerta che il sinistro avvenuto il 21 aprile 2019 deve essere ascritto per i quattro quinti alla responsabilità del motociclista e per un quinto CP_6 alla responsabilità del conducente dell'automobile di proprietà dell'appellata ; CP_2
(b) condanna pertanto a restituire alla soc. quale CP_2 Pt_2 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l'importo di
€ 3.186,06 oltre agli interessi legali dalle date dei diversi pagamenti come da motivazione e fino al saldo;
(c) pone a carico della i quattro quinti delle spese di lite dei danneggiati, Pt_2 negli importi liquidati dal giudice di pace, ponendo il restante quinto a carico di dando atto che quest'ultimo importo è compreso nel CP_2 conteggio di cui al capo che precede;
(4) respinge la domanda di manleva proposta da contro l'assicuratrice CP_2
siccome formulata soltanto per l'ipotesi di Controparte_5 condanna pronunciata in favore dei danneggiati e Controparte_1 [...]
, e non anche nel caso di condanna a restituire somme all'appellante; CP_4
(5) respinge la domanda con cui l'appellante chiede la condanna dei danneggiati Pt_2
e a restituire alla stessa appellante Controparte_1 Controparte_4 somme da costoro incassate a titolo di risarcimento in forza della sentenza 5161/2023 del giudice di pace;
(6) letto l'a. 92 cpc compensa interamente le spese di lite di questo grado fra l'appellante e;
Controparte_1
(7) letto l'a. 91 cpc, pone la metà delle spese di lite di questo grado di
[...]
, liquidata in € 480,00 per compensi (oltre spese forfettarie, IVA e CPA) a CP_4 carico solidale della soc. e di (in pari misura nei rapporti Pt_2 CP_2 interni fra appellante e ) e compensa il restante mezzo;
CP_2
(8) letto l'a. 92 cpc, compensa interamente le spese di lite di questo grado tra la soc. ; Controparte_5 CP_2
(9) letto l'a. 91 cpc, condanna a rifondere all'appellante soc. le CP_2 Pt_2 spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali (oltre a spese forfettarie, IVA e CPA).
Così deciso il giorno 18 agosto 2025 dal tribunale di LA.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 20
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 9151 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. LEO LOREDANA PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CUPELLO MASSIMO, Controparte_2
(cod. fisc. )
[...] C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. CRIPPA CRISTIANO, CP_3
(cod. fisc. Controparte_4 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. QUADRI FABIO
(cod. fisc. ) Controparte_5 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. COLOMBO MICHELE
(cod. fisc. ) CP_6 C.F._4 contumace PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni dell'atto d'appello, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. CP_7
, conducente della Jeep Wrangler targata ET593TV nella determinazione del sinistro
[...]
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 1 avvenuto in data 21.04.2019 e per l'effetto condannare i sigg.ri e Controparte_1 [...]
a restituire ad , impresa designata dal Fondo di Garanzia per le CP_4 Parte_2
Vittime della Strada, tutti gli importi ad essi rispettivamente corrisposti dall'appellante in forza della sentenza n. 5161/2023 o, in alternativa, condannare la parte terza chiamata a manlevare corrispondendo alla Controparte_8 stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dal pagamento al saldo;
IN SUBORDINE, Parte_3 nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità concorsuale del conducente del motociclo Honda SH150 targato BF23943, previa determinazione della quota di responsabilità allo stesso ascrivibile, condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_4
a restituire ad quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
[...] Parte_2
Vittime della Strada, quanto dalla stessa corrisposto in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità accertata, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo;
ovvero in alternativa condannare la parte terza chiamata a manlevare di Controparte_8 garanzia per le Vittime della Strada corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata, oltre interessi dal pagamento al saldo”
Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in Controparte_1 appello, cioè:
“In via principale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile, e comunque rigettare integralmente l'appello proposto da con tutte le domande ed eccezioni da Parte_2 questa rassegnate, in quanto infondato … e confermare integralmente la sentenza n. 5161/2023, pubblicata il 16.08.2023, resa nella causa r.g. 17697/20, dal Giudice di Pace di LA … Nel merito rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, in quanto infondate … e confermare pertanto in toto la sentenza impugnata”
Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, CP_2 cioè:
“Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da Pt_2
nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, in quanto infondato … e per l'effetto confermare la sentenza 5161/2023, in causa R.G. 17697/2020, emessa dal Giudice di Pace di LA in data 16.08.2023. Nel merito eventuale, ...in caso di non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità qualsiasi in capo a esclusiva o concorrente con CP_2 [...]
e condannare a tenere CP_6 Parte_2 Controparte_5 manlevata , in virtù del rapporto assicurativo per la responsabilità civile CP_2 obbligatoria esistente, da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere ai danneggiati attori e comprese spese di lite” Controparte_1 Controparte_4
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 2 Parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in Controparte_4 appello, cioè:
“In via principale Confermarsi integralmente la sentenza n.5161/2023 del Giudice di Pace di LA In via subordinata … accertarsi le rispettive responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa e condannarsi i responsabili, in solido tra loro e le rispettive compagnie convenute, al risarcimento del danno subito dalla esponente”
Parte appellata conferma le conclusioni della Controparte_5 comparsa di risposta in appello, cioè:
“Rigettare, le domande di condanna e di manleva (in via principale e in subordine), siccome allegate e dedotte da parte appellante in quanto inammissibili e totalmente infondate”
Lo svolgimento del processo
Il giudice di pace di LA (dottore ), pronunciando sulle domande separatamente Per_1 proposte da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_4 Pt_2
(quale impresa designata dal FGVS) e
[...] Controparte_8 CP_6
, successivamente riunite, così decise colla sentenza numero 5161/2023 pubblicata il
[...]
16.8.2023:
<< dichiara la contumacia del convenuto [rectius, IS , NdE ] Dario, accoglie CP_9 le domande attoree, accertando e dichiarando che il sinistro per cui è causa è accaduto per fatto e colpa esclusiva del signor e, conseguentemente, condanna le parti convenute, in solido tra CP_9 loro per l'intero, al pagamento della somma di € 5.092,23 a favore dell'attore e della somma di CP_1
€ 3.000,00 a favore dell'attrice oltre intessi legali e rivalutazione monetaria, CP_4 rispettivamente dal pagamento dell'importo e dalla demolizione, al saldo;
condanna parti convenute, in solido tra loro per l'intero, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in motivazione, a favore di tutte le parti costituite. Con distrazione a favore del legale dell' dichiaratosi CP_4 antistatario >>
Il giudice di pace motivò la sua decisione coi seguenti argomenti:
• e con separati atti di citazione, avevano chiesto la condanna del CP_1 CP_4
e della (impresa designata dal FGVS) a risarcire i danni causati alle loro CP_6 Pt_2 autovetture parcheggiate in LA, via Spartaco, a seguito del sinistro occorso (verso le ore 1.40 del 21 aprile 2019, NdE) quando il (privo di patente, circolando di CP_6 notte, in stato di alterazione come attestato dal verbale della polizia locale successivamente intervenuta, col motociclo HONDA non assicurato e non sottoposto a revisione) all'incrocio con via Morosini non aveva concesso la precedenza dovuta all'autovettura
, così urtandola e causando lo svenimento del conducente sicché CP_10
l'autovettura (priva di controllo) svoltava a destra danneggiando i veicoli degli attori parcheggiati sulla pubblica via;
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 3 • il era rimasto contumace;
CP_6
• la costituitasi, aveva chiamato in causa (proprietaria dell'auto Pt_2 CP_2
) la quale a sua volta aveva chiamato in causa il suo assicuratore CP_5
• il giudice di pace, respinta l'istanza di sospensione proposta dalla in attesa della Pt_2 definizione del “giudizio gemello, avanti al tribunale di LA, relativo al medesimo sinistro per i CP_ danni subiti dalla signora e dal signor , promosso nei confronti dello stesso CP_7 CP_9
e della compagnia assicurativa”, “dato atto che l'eccellente relazione della Polizia Locale di LA, volta alla ricostruzione del sinistro ed alla acquisizione, tramite S.i.t. delle testimonianze immediatamente disponibili, rendeva la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie … anche alla luce del fatto che il presente giudicante, dopo 22 anni di esperienza in materia di sinistri stradali, pare essere di fatto, oltre che di diritto, perito peritorum”;
• rilevava che quasi tutte le parti erano concordi nel ravvisare la responsabilità esclusiva del (che, rimasto contumace, nulla aveva -evidentemente- “eccepito riguardo CP_9 le contestazioni amministrative e le condotte documentate”) fatta salva la che “pur Pt_2 non negando che il conducente - che in stato di ebbrezza aveva impegnato una CP_9 intersezione, senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, conducendo il veicolo a velocità non adeguata tanto da provocare, con il proprio motociclo, lo sfondamento della portiera e lo svenimento del conducente dell'autovettura Jeep colpita - avesse delle responsabilità” chiedeva di accertare “la corresponsabilità del conducente dell'autoveicolo, sostanzialmente sulla scorta del fatto che il medesimo potrebbe non aver utilizzato la massima prudenza nell'impegnare
l'intersezione, in violazione del dettato dell'articolo 145, comma primo, c.d.s., oltre che del principio generale, affermato nell'articolo 140 del codice medesimo”;
• osservava in proposito il giudice di pace che “Tale posizione appare totalmente priva di sostegno probatorio documentale, e la CTU richiesta, tanto gradita all' e disposta dal Pt_2
Tribunale di LA nella causa gemella, non può costituire l'elemento di prova, ma solamente
l'ausilio al giudicante, in presenza di elementi di prova contrastanti e non coerenti” in quanto chi allega la corresponsabilità “deve fornire significativi elementi di prova, prima della CTU, a sostegno del proprio assunti e del fatto che il soggetto favorito nella precedenza avrebbe tenuto una condotta non improntata alla massima prudenza” mentre “gli elementi di prova presenti nei due fascicoli riuniti, invece, depongono tutti in senso contrario alle posizioni della compagnia assicurativa”;
• osservò inoltre il giudice di pace:
<< l'intersezione nella quale il sinistro è accaduto, è una intersezione a visuale occlusa, nel quale il veicolo favorito dalla precedenza non può arrestarsi sulla linea di arresto, precedente al passaggio pedonale, e al contempo osservare quali veicoli provengano dalla sua sinistra, e ciò perchè è impedito fisicamente dalla presenza dell'edificio prospiciente alla intersezione.
Essendo vietato a tutti i conducenti giunti in tale intersezione di parcheggiare sulla medesima ed abbandonare l'auto, o svolgere una inversione di marcia (condotte entrambe pacificamente vietate dal codice della strada), il conducente favorito nella precedenza deve superare la linea di arresto, superare il passaggio pedonale, sia per attraversare l'incrocio, sia per svoltare. Il
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 4 punto d'urto sulla intersezione stradale, e quello tra i due veicoli, non costituisce (alla luce della planimetria e delle fotografie prodotte dalla stessa un elemento di prova Pt_2 volto a dubitare della condotta prudente del conducente dell'autoveicolo; al contrario la portiera sinistra del conducente della Jeep, gravemente danneggiata ed il sangue presente sul volante dell'autoveicolo, portano a ritenere attendibili le deposizioni del testimone verbalizzato il quale riferiva che il motociclista era letteralmente entrato nella portiera dell'autoveicolo e che il conducente aveva il volto insanguinato.
E tende a rendere verosimili le osservazioni dei testimoni che attribuivano, solo in capo al motociclista una velocità non adeguata. Non solo, il fatto che la Jeep sia stata scorsa procedere successivamente all'impatto, con un'andatura che denotava una mancanza di controllo della medesima, pare rendere verosimile l'altra deposizione riferente che il conducente dell'autovettura abbia avuto una temporanea perdita dei sensi. Fatto che ha potrebbe aver determinato sia la svolta destra dell'autoveicolo, sia il successivo impatto del medesimo con le due vetture attoree parcheggiate in via Spartaco.
E che sono elementi sintomatici della velocità non adeguata unitamente ai danni procuratesi dal motociclo nello scontro con l'autovettura, e molto ben rappresentati dal fascicolo fotografico prodotto dalla stessa difesa Pt_2
A completamento della formazione del convincimento del giudicante, si osserva che non risulta che il abbia impugnato, né che si sia visto annullare, il verbale con il CP_9 quale gli si contestava una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, mentre nessuna contestazione era svolta in sede amministrativa a carico del . CP_7
In altri termini, ed in sintesi, se è vero che coloro che sono favoriti nella precedenza sono onerati da impegnare le intersezioni utilizzando la massima prudenza - e se parimenti è conseguentemente vero che tale precetto normativo esclude qualunque condotta illecita dal novero delle condotte imprevedibili - è pur sempre vero che deve applicarsi ai conducenti favoriti nella precedenza il principio ad impossibilia nemo tenetur. Detto in termini contemporanei: non si può chiedere ai conducenti favoriti nella precedenza di smaterializzarsi, in presenza di condotte delinquenziali. Esattamente le condotte tenute dal nel caso in esame, senza colpa per il . CP_9 CP_7
Deve quindi accertarsi e dichiararsi le esclusiva responsabilità del nella causazione CP_9 del sinistro per cui è causa >>.
Con atto di citazione datato 28.2.20242, la società ha proposto appello contro tale Pt_2 sentenza, ritenendola errata non solo in quanto il giudice di pace ha ricostruito la dinamica del sinistro senza tenere in alcun conto le leggi della fisica né le risultanze documentali, ma persino per il fatto che il giudice di pace ha basato la sua decisione su deduzioni personali infondate, incorrendo in vari errori sia in fatto sia in diritto. L'appellante dunque espone i seguenti motivi d'impugnazione:
• in primo luogo, articola il motivo della violazione di legge in relazione agli aa. 2697, 2054 cc e 115 e 116 cpc per ciò che riguarda la ricostruzione della dinamica e la valutazione degli elementi di fatto e diritto e delle allegazioni e delle prove offerte, dovendosi
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 5 sottolineare che è irrilevante il fatto che e avessero attribuito la CP_1 CP_4 responsabilità esclusiva dell'evento al e inconferente il fatto che ciò avesse fatto CP_6 anche la proprietaria della Jeep (direttamente coinvolta sia passivamente per le domande proposte contro di lei dalla sia attivamente in quanto innanzi al tribunale essa Pt_2 aveva chiesto la condanna del al risarcimento;
CP_6
• erroneamente il giudice di pace aveva interpretato la contumacia del come CP_6 mancanza di contestazione sulle violazioni amministrative e le condotte documentate;
• il giudice di pace aveva applicato l'a. 2054/2 cc in modo non corretto, ragionando “al contrario” e senza considerare gli oneri probatori incombenti sulle parti, giacché era onere della terza chiamata dimostrare che il conducente della Jeep avesse tenuto una condotta esente da responsabilità nella collisione;
• peraltro, dalla relazione di incidente emergeva che il conducente della Jeep aveva impegnato l'intersezione senza prima verificare i veicoli provenienti dalla sua sinistra e, senza soluzione di continuità, aveva svoltato a destra, interponendosi sulla traiettoria del motociclo del che era già all'interno dell'area dell'incrocio; invero, il CP_6 CP_7 alla Polizia Locale il 6/5/2019 aveva dichiarato: “… Giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata tra la sopracitata via Morosini e la via Spartaco, dopo aver azionato l'indicatore di direzione destro per imboccare la via Spartaco, iniziavo la svolta, quando all'improvviso udivo un forte urto nella portiera anteriore sinistra. Dopo l'urto non ricordo più niente” ed era stato sanzionato per “non aver particolarmente moderato la velocità approssimandosi al crocevia”;
• il giudice di pace aveva ricostruito la dinamica del sinistro sulla scorta di deduzioni esclusivamente personali quanto alla visibilità, alle alternative di guida, al punto d'urto, al moto di inerzia della , muovendo dall'erroneo convincimento che la mancata impugnazione da parte del motociclista della sanzione amministrativa implicherebbe riconoscimento della sua totale responsabilità, trascurando fra l'altro che il era CP_6 rimasto per lungo tempo ricoverato in prognosi riservata;
• peraltro, lo stesso giudice di pace aveva confermato che il non aveva guardato alla CP_7 sua sinistra, senonché, sostituendosi alle parti, aveva giustificato tale omissione, definendo
“delinquenziale” la condotta del motociclista ma assolvendo il conducente del SUV invocando il brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”, trascurando che la comune prudenza impone al conducente che si approssima al crocevia di ispezionare la strada anche alla sua sinistra, per l'eventualità che un altro conducente proveniente da quel lato, non rispettando i suoi doveri relativamente alla velocità e alla precedenza, si immetta nell'incrocio prima che vi giunga il veicolo proveniente da destra (Cassazione civile sez. 3, sentenza 14 ottobre 2015 n. 20618) sicché il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile;
• nella sua fantasiosa ricostruzione il giudice di pace aveva affermato che “la portiera sinistra del conducente della Jeep, gravemente danneggiata ed il sangue presente sul volante dell'autoveicolo, portano a ritenere attendibili le deposizioni del testimone verbalizzato il quale riferiva che il motociclista era letteralmente entrato nella portiera
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 6 dell'autoveicolo e che il conducente aveva il volto insanguinato” senonché tale asserzione era smentita dalle evidenze documentali, in ciò assorbito il fatto che (in quel passaggio come in molti altri) il giudice di pace neppure aveva identificato quali fossero gli asseriti testimoni cui attribuiva le dichiarazioni;
• in proposito, l'appellante sottolinea però che nessuno dei soggetti interrogati dagli agenti aveva assistito alla collisione e dunque era incomprensibile quale testimone avesse riferito di aver visto il motociclista “letteralmente entrato nella portiera” e quale fosse il conducente con il “volto insanguinato” al quale il giudice onorario s'era riferito;
• inoltre, non essendovi nessun testimone oculare dell'evento, malgrado le asserzioni del giudice di pace non v'era nessuno che potesse “aver parlato della velocità del SUV al momento della collisione”;
• “le argomentazioni addotte dal giudice per giustificare la propria personale ricostruzione cinematica non trovano alcun riscontro nei documenti prodotti in giudizio, né emergono dalle deposizioni testimoniali verbalizzate nella relazione di incidente, e tanto meno dalla dichiarazione resa dal sig. che non ha neppure dedotto una “visibilità occlusa” o CP_7 una “scarsa visibilità” (locuzioni indifferentemente utilizzate dal giudice, nonostante il ben diverso significato)”;
• la dichiarazione del dimostrava che egli aveva omesso di guardare alla sua sinistra CP_7
e di verificare che la carreggiata fosse sgombra, ciò che costituisce imprudenza integrante violazione di rilievo causale pel sinistro;
• come secondo motivo d'impugnazione, eccepisce l'omessa o errata motivazione del rigetto delle istanze istruttorie;
• come terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione del rigetto della richiesta di CTU cinematica e ricostruttiva. L'appellante pertanto ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, Pt_2 con accertamento della responsabilità esclusiva dell'automobilista e la condanna degli CP_7 appellati e a restituire gli importi loro versati in forza della sentenza CP_1 CP_4
5161/2023 o, in via alternativa, con condanna dei terzi chiamati a mallevare l'appellante dai pagamenti effettuati;
in subordine chiedeva la condanna alle restituzioni secondo le quote delle rispettive responsabilità.
L'appellato qui costituito con comparsa depositata il 2.7.2024 osservando che: CP_11
• gli aa. 347 e 348 cpc prevedono che l'appellante debba “inserire nel fascicolo copia della sentenza appellata”, da intendere come copia autentica, in mancanza della quale l'appello è improponibile o inammissibile;
• l'appellante aveva pagato tutto quanto dovuto al senza previo atto di precetto e senza CP_1 espressa riserva circa la volontà di appellare il provvedimento, sicché a norma dell'a. 329 cpc l'appello era improponibile;
• inammissibili ai sensi dell'a. 345 cpc erano i documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado, cioè la CTU cinematico ricostruttiva dell'incidente espletata in
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 7 un separato giudizio cui il non aveva partecipato;
peraltro tale CTU confermava la CP_1 responsabilità esclusiva del “ ; CP_9
• i motivi d'appello erano infondati e inammissibili le istanze istruttorie, dovendosi anche considerare che la sentenza risultava “assolutamente corretta e soprattutto ben motivata, in fatto e diritto. Nel provvedimento impugnato, infatti, vengono analizzati nel dettaglio tutti i fatti di causa e ne vengono spiegati nel dettaglio i relativi effetti giuridici, seguendo un corretto iter logico”, come per esempio nella parte in cui il giudice di pace affermava che l'automobilista era esente da responsabilità, poiché aveva “svoltato con diritto CP_7 di precedenza, senza potersi prima fermare e guardare a sinistra per via della visuale ostruita come spiegato dal Dott. che evidentemente conosce bene lo stato dei Per_1 luoghi)” (pag. 6 della comparsa in appello);
• “essendo palese la colpa del sig. e partendo dal principio di responsabilità di CP_9 cui all'art 2055 c.c., che obbliga la Compagnia al pagamento anche in punto di ipotetica corresponsabilità del sig. , non si comprende la scelta effettuata, di andare
contro
CP_7 il Dott. che è stato semplicemente una vittima del sinistro”. CP_1
L'appellato ha quindi concluso eccependo in via principale l'improcedibilità e CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo comunque il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza n. 5161/2023 resa nella causa RG 17697/20 dal giudice di pace di LA dottore
. Per_1
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 30.7.2024 osservando che: CP_2
• la sentenza appellata si connotava per la “bontà … avuto riguardo alle difese di primo grado di e delle altre parti appellate”; CP_2
• il aveva impugnato l'accertamento della violazione sicché con sentenza CP_7
3157/2020 del 31.8.2020 il giudice di pace s'era dichiarato incompetente in favore del tribunale penale di LA;
• conseguentemente, il giudice delle indagini preliminari di tale tribunale, all'esito del procedimento RGNR 38127/2019 pel delitto ex a. 590 bis cp, con provvedimento 21.10.2020 aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale così travolgendo anche la contestazione amministrativa per la violazione dell'art. 141 CDS, contestata per non avere moderato la velocità in prossimità di una intersezione dopo le 22 e prima delle 7;
• doveva escludersi la responsabilità concorrente in capo al conducente dell'autovettura
, poiché “le prove documentali emerse sono tutte univoche e contrarie CP_10 all'assunto proposto da controparte”. L'appellata quindi ha concluso chiedendo nel merito di respingere l'appello, anche ai sensi CP_2 dell'art. 348 bis cpc, e di confermare la sentenza 5161/2023; in subordine, nel caso di riconoscimento di una responsabilità in capo a essa esclusiva o concorrente con CP_2
e condannare a tenere CP_6 Pt_2 Controparte_5 manlevata essa appellata “da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a CP_2 corrispondere ai danneggiati attori e comprese Controparte_1 Controparte_4 spese di lite”.
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 8 L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 29.8.2024 osservando che: CP_4
• essa non aveva nessuna responsabilità nella causazione del sinistro, poiché la sua autovettura si trovava in sosta regolare e senza conducente;
• colla sua domanda essa aveva chiesto di accertare le rispettive responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in relazione ai danni subiti dal suo, mentre si trovava appunto in sosta, e quindi aveva chiesto di dichiarare tali conducenti tenuti al risarcimento dei danni anche ex a. 2055 cc insieme agli assicuratori;
• “l'elenco di sanzione contestate al signor la dice lunga in merito alla CP_6 responsabilità di quest'ultimo”;
• “in sede penale è emerso che a carico del signor non vi fosse alcuna CP_7 responsabilità non essendoci alcuna prova della velocità contestata a costui, ciò non è avvenuto per il convenuto-contumace ; CP_6
• l'appellante non aveva contestato la liquidazione dei danni. L'appellata quindi ha concluso chiedendo in via principale di confermare CP_4 integralmente la sentenza n° 5161/2023 e, in subordine, di accertare le rispettive responsabilità e di condannare i responsabili in solido tra loro e le rispettive compagnie convenute a risarcire il danno.
L'appellata soc. si è costituita con comparsa depositata il 6.9.2024 osservando che: CP_5
• il motivo principale di appello (la non corretta applicazione degli aa. 115 e 16 cpc e dell'onere della prova ex a. 2054 cc) era infondato;
• in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, riteneva che la decisione del giudice di pace non fosse stata condizionata dalla “pressoché esclusiva unanimità” della posizione difensiva delle parti del giudizio, bensì fosse “la conclusione, dotata di certezza, di un attento e preciso esame della documentazione prodotta in atti e in particolar modo del rapporto di incidente stradale” attesa la natura fidefaciente ex a. 2700 di quest'ultimo;
• il sinistro per cui è causa era dunque riferibile in via esclusiva “alla oltremodo incauta, sconsiderata ed imprudente condotta del convenuto che aveva Controparte_6
“'inanellato' una inaudita sequela di violazioni di norme di comportamento specifiche (alcune di rilevanza penale) previste dal CDS”;
• il giudice di pace perciò non era incorso in violazioni dell'a. 115 cpc, atteso che egli “ha correttamente osservato come l'incidenza delle numerose violazioni di comportamento del C.d.S. (velocità, precedenza e stato di ebbrezza) da parte del conducente del motociclo abbiamo determinato le conseguenze dannose del sinistro”;
• considerando l'effetto devolutivo del giudizio di appello, sulla CTU cinematica svolta nel procedimento “gemello” pendente davanti al tribunale di LA si rimetteva alla valutazione del tribunale, osservando che “il CTU Ing. in modo tranciante, ha Per_2 ritenuto che il sinistro in questione è stato originato esclusivamente dal comportamento di guida del Sig. ; CP_6
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 9 • a norma dell'a. 345 cpc nel giudizio d'appello non sono ammesse domande nuove, e pertanto la che “nel primo grado di giudizio ha svolto le proprie domande nei Pt_2 soli confronti della terza chiamata la quale, in via cautelativa, ha chiamato Parte_4 in giudizio la propria Compagnia, non poteva in appello svolgere nessuna CP_12 domanda nei confronti della dovendosi considerare inammissibile nei confronti CP_5 della stessa qualunque domanda non proposta nel giudizio di primo grado, così CP_5 come inammissibile era la domanda di manleva per la restituzione degli importi corrisposti ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado;
• non essendo il parte di questo giudizio, era inammissibile la domanda di CP_7 accertamento della sua esclusiva responsabilità. L'appellata soc. quindi ha concluso chiedendo di rigettare le domande di condanna e CP_5 di manleva in quanto inammissibili e infondate.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 26.9.2024 veniva disposto rinvio per verificare la ritualità della notifica all'appellato non costituitosi. CP_9
All'udienza del 13.11.2024 le parti venivano invitate a conciliare la lite sulla scorta del prospettabile concorso di responsabilità dei danneggianti. All'udienza del 6/3/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
In primo luogo, occorre rilevare che (come da produzioni del 5.6.2024) l'atto di appello risulta ritualmente notificato al in MILANO via PIETRO CALVI 31, a norma dell'a. 140 CP_6 cpc, il 29.2.2024 con adempimenti completati il 1° marzo 2024, come da relazione di notifica a firma dell'ufficiale giudiziario FALCONI, e con consegna dell'avviso al portiere dello stabile in data 11.3.2024. La suddetta residenza risulta documentata dall'appellante con certificato prodotto il 17.10.2024. Non essendosi costui costituito, dev'esserne perciò dichiarata la contumacia.
Procedendo all'esame delle eccezioni sollevate dai convenuti, si deve osservare che:
➢ l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito della copia autentica della sentenza, sollevata dal VELTRI ex aa. 347/2 e 348 cpc, è manifestamente infondata poiché per effetto della modifica dell'a. 347/2 cpc introdotta dalla legge 353/1990, tale mancato deposito non è più sanzionato coll'improcedibilità (prevista invece dall'a. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva); il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata dunque non preclude in alcun modo la possibilità di decidere nel merito qualora il giudice disponga di elementi sufficienti a tal fine (e nella specie l'appellante ha prodotto sin dall'atto della costituzione la sentenza impugnata, sia pure
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 10 sotto forma di scansione della stampa anziché sotto forma di file scaricato dal fascicoloo telematico e munito delle firme digitali); il deposito della sentenza in copia autentica dunque non costituisce più un adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio, come d'altra parte conferma il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 12751 del 13/5/2021; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24461 del 3/11/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 23713 del 22/11/2016);
➢ è manifestamente infondata anche l'eccezione dell'appellato secondo cui CP_1
l'impugnazione sarebbe improponibile ex a. 329 cpc giacché l'assicuratore senza Pt_5 riserve e senza previo precetto tutti gli importi oggetto della condanna in primo grado, sicché avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento: è appena il caso di ricordare che la norma in discorso fa discendere l'improponibilità soltanto dall'accettazione espressa della sentenza o da atti incompatibili colla volontà di impugnare;
in tal senso del resto è l'orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 1242 del 1/12/2000; Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 14368 del 25/6/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/4/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 14/12/1999) secondo cui il pagamento, anche senza riserve, non comporta acquiescenza alla stessa neppure quando avvenga prima della minaccia di esecuzione o dell'intimazione del precetto, in quanto il pagamento di un debito determinato da una sentenza (o comunque da qualsiasi provvedimento dotato di efficacia esecutiva) costituisce un atto di dovuta esecuzione che non può essere interpretato come condotta assolutamente incompatibile colla volontà di avvalersi dei mezzi di gravame nei confronti dello stesso provvedimento, cioè come acquiescenza preclusiva della proponibilità di essi;
➢ è altrettanto infondata la tesi degli appellati secondo cui non sarebbe ammissibile la produzione, in questo procedimento, della consulenza cinematica espletata in tribunale nel corso della causa risarcitoria relativa al medesimo sinistro, né sarebbe ammissibile la produzione della sentenza ivi pronunciata (ossia, la sentenza 9598/2024), trattandosi di documenti nuovi cui dovrebbe essere applicato il divieto previsto dall'a. 345 cpc;
invero, dev'essere qui interamente condivisa l'interpretazione costante che il giudice di legittimità dà di tale norma, di modo che si deve confermare che la produzione in appello di documenti formati dopo la sentenza di primo grado è ammissibile, salvo che quei documenti rappresentino fatti che già esistevano al tempo del procedimento di primo grado e che perciò si sarebbero potuti formare precedentemente, e si sarebbero dovuti produrre tempestivamente già innanzi al primo giudice (come si inferisce, a contrario, da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 21080 del 27/7/2024). Nella presente vicenda, è certo che la sentenza 9598/2024, emessa da questo tribunale nel processo (RG 34866/2021) instaurato dalla e dal in relazione allo stesso CP_2 CP_7 sinistro, fu pronunciata dopo la sentenza 5161/2023 del giudice di pace (al quale, peraltro, era stato richiesto -purtroppo invano- di sospendere il giudizio pendente innanzi a lui, proprio in attesa della decisione in questione).
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 11 È quindi altrettanto certo che l'odierna appellante non avrebbe potuto produrre Pt_2 quella sentenza, né la consulenza cinematica svolta in quel processo (datata 15.9.2023, successiva cioè di un mese rispetto alla data di pubblicazione della sentenza qui impugnata), trattandosi di due documenti formati soltanto dopo la decisione del giudice di pace. Da ciò discende la piena legittimità ex a. 345 cpc della produzione in questo giudizio d'appello sia della sentenza 9598/2024 di questo tribunale, sia della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. espletata in quel processo. Tali documenti Per_2 sono perciò certamente e pienamente utilizzabili ai fini della decisione, anche in forza dell'a. 116 cpc.
➢ per ciò che attiene il terzo assicuratore è infondata l'eccezione ex a. 345/1 CP_5 cpc con cui esso lamenta l'inammissibilità della domanda che -asseritamente- l'appellante avrebbe svolto nei suoi confronti in appello, in quanto nuova: in realtà, in primo grado la
(sia nel procedimento promosso dalla RG 46638/2020 sia in Pt_2 CP_4 quello promosso dal RG 17697/2020) si era limitata a chiamare in causa quale CP_1 terzo la (in quanto proprietaria della ), chiedendo in entrambi CP_2 CP_10 casi, in via subordinata, di “condannare la terza chiamata a tenere manlevata e indenne e comunque a rimborsare ad , impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Parte_2
Vittime della Strada, di quanto, in ogni più denegata ipotesi, dovesse pagare per i fatti di causa in tutto, o, in subordine, in parte e a qualsiasi titolo” senza poi estendere tali conclusioni alla (già chiamata in causa dalla e già costituita) neppure CP_5 CP_2 nella memoria ex a. 320 cpc del 1° dicembre 2022; da ciò discende che quando nella conclusione subordinata la soc. chiede “in alternativa condannare la parte Pt_2 terza chiamata a manlevare di garanzia per le Vittime della Strada Controparte_8 corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi titolo versate … in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata… ” l'appellante intendeva evidentemente riferirsi unicamente alla parte che essa aveva chiamato in causa, quale terzo, nel giudizio di primo grado, di modo che tale domanda di restituzione non riguarda in nessun modo la soc. dal che appunto l'infondatezza dell'eccezione in esame;
CP_5
è inoltre infondata anche l'eccezione circa l'inammissibilità della domanda di accertamento svolta verso il , siccome non parte del presente giudizio: invero, CP_7 come confermato anche da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 29038 del 13/11/2018, l'accertamento della responsabilità del conducente costituisce il presupposto necessario sia della domanda svolta dal danneggiato per ottenere la condanna al risarcimento sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore RCA, e dunque il conducente (quale mero coobbligato solidale) non può essere considerato litisconsorte necessario.
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 12 Accertate così la procedibilità, la proponibilità e l'ammissibilità dell'appello, nonché considerata la piena utilizzabilità dell'accertamento svolto dal tribunale nella sentenza sopra citata, è agevole constatare che nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito illustrati.
L'appello è anzitutto fondato nella parte in cui rileva che la motivazione della decisione del giudice di pace è manifestamente contraddittoria e non fondata su elementi oggettivi, bensì quasi interamente su sensazioni e impressioni del medesimo giudice, che inoltre non fece buon governo di norme sostanziali e processuali. La sentenza impugnata risulta infatti sostanzialmente apodittica, posto che tale provvedimento del giudice di pace:
• muove dalla considerazione che quasi tutte le parti (compreso, cioè, il proprietario dell'autovettura cui l'odierna appellante ascriveva una responsabilità almeno concorsuale) apparivano “concordi” nel ritenere che responsabile esclusivo fosse il motociclista, trascurando così il fatto che la concorde opinione di alcune parti (comprese quelle che hanno tutto l'interesse a non vedersi coinvolte nella responsabilità) è manifestamente irrilevante;
• ritiene superflua la consulenza tecnica in quanto egli, “dopo 22 anni di esperienza in materia di sinistri stradali”, reputa d'essere “perito peritorum” (la commistione fra italiano e latino è dello stesso giudice di primo grado), omettendo di considerare che -a tutto concedere- l'esperienza che rileva è quella riguardante le questioni giuridiche, ma non certo quelle tecniche, laddove le parti (come avvenuto nella specie) propongano diverse letture dei medesimi dati oggettivi;
• si fonda essenzialmente, come lo stesso appellato ammette, sull'asserita diretta e CP_1 personale conoscenza dei luoghi da parte del giudice onorario (per esempio, quanto all'asserita impossibilità per il di avere adeguata visibilità dell'incrocio) anziché CP_7 sulle concrete risultanze degli accertamenti svolti dalla polizia locale;
• attribuisce inspiegabile rilevanza alla mancanza di contestazione da parte del contumace (che, peraltro, egli erroneamente chiama costantemente “ ) CP_6 CP_9 trascurando palesemente il disposto dell'a. 115 cpc, in forza del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” ciò che già esclude l'equiparazione della contumacia alla mancanza di contestazione (che, in ogni caso, riguarda le allegazioni e non certo le produzioni delle parti);
• tra motociclista e automobilista, distribuisce in modo incongruo l'onere della prova in relazione all'a. 2054 cc, poiché non pare aver preteso dall'automobilista non solo nessuna prova, ma neppure nessuna allegazione in fatto;
• in spregio dell'a. 115 cpc, fonda la sua decisione non già sopra un fatto oggettivamente accertato, bensì sulla sua personale congettura circa l'asserita occlusione della visuale per l'automobilista, senza però neppure accennare a spiegare come egli sia potuto pervenire a tale affermazione (dalla quale, per giunta, trae conseguenze contraddittorie circa la prudenza esigibile dall'automobilista in presenza dell'occlusione, che invero dovrebbe indurre maggiore cautela proprio per la mancanza di sufficiente visuale);
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 13 • fonda la sua decisione, in molti passaggi, su “deposizioni”, che -secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato- dovrebbero provenire da testimoni oculari, senza mai curarsi di indicare i nomi di tali eventuali testimoni né di rendere possibile la verifica dei documenti ove sarebbero raccolte le loro dichiarazioni, in ciò assorbito il fatto che, incontestatamente, nessun testimone oculare vide il momento dell'urto (come si ricava proprio dalla “eccellente relazione della Polizia Locale” molto elogiata dal giudice di pace, la quale tuttavia contiene anche vari altri rilievi dei quali lo stesso giudice non pare affatto aver tenuto debito conto, laddove per esempio il giudice di pace asserisce che al CP_7
i vigili non avrebbero contestato violazioni, laddove a pag. 5 di tale relazione si legge che i vigili contestarono al la violazione ex a. 141 CDS); CP_7
• la mancanza di testimoni si ricava, oltre che dalla relazione di incidente della polizia locale (qui prodotta anche dall'appellante), anche dal contenuto delle testimonianze rese nel procedimento RG 34866/2021, ove all'udienza 17.1.2023 (dunque, oltre un anno prima della notifica dell'appello in esame) spiegò che si fermò Parte_6 parcheggiando dopo aver notato il motociclista per terra mentre riferì Parte_7
d'essersi affacciato alla finestra solo dopo aver sentito il rumore dell'urto (come si ricava dal verbale qui prodotto sub doc. 4 dall'appellata ); CP_2
• il giudice di pace, per giunta, attribuisce a indeterminati testimoni (non identificabili) dichiarazioni circa le diverse velocità di motociclo e automobile, trascurando il fatto che le (non rintracciabili) dichiarazioni di tali ipotizzati testimoni, in mancanza di altri elementi di valutazione, avrebbero comunque solo valore di stime soggettive;
• attribuisce rilevanza al fatto che il “ (rectius, IS) non impugnò gli CP_9 accertamenti di sanzioni contestatagli dai vigili, sostenendo che nessuna contestazione sarebbe stata fatta invece al , trascurando invece che anche al i CP_7 CP_7 vigili avevano appunto contestato la violazione dell'a. 141 CDS (a nulla rilevando, qui, il fatto che, successivamente, il abbia impugnato tale accertamento, su cui da ultimo CP_7 si pronunciò il giudice delle indagini preliminari che, con provvedimento 21.10.2020 -pag. 31 dell'unico farraginoso file PDF di novantotto pagine oltre tutto prive di indice, qui prodotto dalla sub doc.
2- dispose l'archiviazione del procedimento RGNR CP_2
38127/2019 a carico del osservando che non era possibile dimostrare CP_7
l'evitabilità dell'urto causato dal motociclista, ciò che tuttavia rileva solo ai fini penali).
In considerazione dei molteplici vizi di fatto e di diritto che, come visto, affliggono seriamente la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado, questo tribunale, in forza dell'effetto devolutivo, deve necessariamente procedere a una nuova e autonoma ricostruzione dei fatti, pur rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6533 del 12/03/2024; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 513 del 11/01/2019). A tal fine, è senz'altro opportuno tenere conto, anche ex a. 116 cpc, di quanto accertato e stabilito da questo stesso tribunale nella sentenza 9598/2024 (prodotta dall'appellante il giorno 11.11.2024), pronunciata nella causa promossa da (proprietaria della ) e CP_2 CP_10
(conducente di tale auto) contro la soc. – FGVS Parte_8 Pt_2
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 14 e il motociclista per ottenere il risarcimento del danno loro causato dal medesimo CP_6 sinistro. Il dispositivo di tale sentenza è il seguente:
<< accerta la responsabilità concorrente dell'attore Parte_8
nella misura del 20% e del convenuto nella misura
[...] Controparte_6 dell'80% nella determinazione del sinistro di causa occorso in data 21.04.2019; condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_6 qualità, al pagamento in favore di:
➢ della somma di Euro 7.134,73 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, ed Euro 530,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 20%; ella somma di Euro 11.542,21 a titolo di danno patrimoniale, oltre Parte_9 accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella misura del 20%; rigetta ogni altra domanda formulata dagli attori nei confronti delle parti convenute;
dichiara inammissibili le domande tardivamente formulate da parte attrice nei confronti delle parti convenute;
condanna i convenuti e in solido tra loro e nelle rispettive Parte_2 CP_6 qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, previa compensazione nella misura di un quarto, in Euro 3.247,00 per compensi, Euro 683,20 per spese di c.t.p. medico-legale in corso di causa, Euro 1.286,80 per spese di c.t.p. cinematica in corso di causa ed Euro 211,20 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti e in solido tra Parte_2 CP_6 loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di un quarto, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreti di pagamento del 26.07.2023 e del 29.09.2023 >>
Il tribunale è pervenuto a tale conclusione osservando tra l'altro che:
<< accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, CP_6 deve rilevarsi che il comportamento colposo dell'attore Parte_8 abbia tuttavia concorso, sebbene in misura inferiore, a determinare l'evento lesivo.
… le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio si evince che, nonostante
l'attore stesse procedendo a velocità moderata ovvero, come accertato dal c.t.u., ad una andatura di circa 27,91 Km/h, tuttavia lo stesso non ha adottato la massima prudenza richiesta nell'attraversamento degli incroci in orario notturno ed in presenza di segnaletica semaforica lampeggiante ...
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 15 In relazione al tema della visibilità al momento del sinistro, deve rilevarsi che dal verbale di incidente, il quale ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in relazione agli accertamenti compiuti in loco, emerge che l'illuminazione fosse sufficiente e la visibilità fosse buona (v. doc.1, fasc. att.).
Con particolare riguardo alla visibilità e alla possibilità di reciproco avvistamento da parte dei due conducenti, il c.t.u. ha affermato quanto segue: “Valutando il teatro del sinistro precedentemente descritto si evidenzia il fatto che la luminosità era sufficiente;
l'orario era notturno ma l'intersezione dispone di impianto di illuminazione artificiale, oltre all'illuminazione indiretta, costituita dalle luci di negozi ed esercizi presenti nelle vie di accesso all'intersezione. Il tratto è costituito da una intersezione, le carreggiate sono rettilinee con visuale libera e non ci sono ostacoli lungo le corsie. L'ostacolo alla visuale è costituito dal fatto che l'intersezione, per effetto della presenza dell'edificio posto tra le vie di percorrenza dei veicoli e delle autovetture parcheggiate non permette l'osservazione del veicolo antagonista se non in prossimità dell'intersezione stessa. In linea generale si può affermare comunque che, in caso di cauto approccio nell'intersezione, entrambi i conducenti non avrebbero avuto problemi per l'avvistamento reciproco poiché, prima di interessare l'intersezione con il proprio veicolo, avrebbero avuto la possibilità di avere una visuale libera sulla via laterale percorsa dal veicolo antagonista” (v. relazione peritale cinematica, pag.7).
Le superiori considerazioni devono ritenersi condivisibile dal momento che, laddove l'attore avesse adottato una maggiore prudenza e diligenza nell'affrontare l'intersezione teatro del sinistro, rallentando ulteriormente la marcia fino anche al punto di arrestare il mezzo, se necessario, tenuto conto delle peculiari condizioni e caratteristiche dei luoghi (orario notturno, intersezione e lanterna semaforica lampeggiante) ben avrebbe potuto avvistare il sopraggiungere del motociclo condotto dal convenuto e pertanto adottare le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
Ed infatti, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale “In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione n. 9615/1991). “D'altra parte, è altrettanto pacifico che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui”
(cfr. Corte di Cassazione n. 472/1990 e n. 8289/2016).
Deve pertanto ritenersi indubbio il comportamento colposo dell'attore
[...]
e dunque, ricordato che il concetto di prevedibilità – rapportato alla sfera del Parte_8 danneggiato – non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 16 causale idonea a determinare una riduzione del danno che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, appare congruo fissare nella misura del 20%.
Quanto, invece, all'eccepito concorso di colpa dell'attore ex art.1227 c.c. derivante dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza al momento del sinistro - circostanza che avrebbe, secondo parte convenuta, determinato le lesioni al capo e alla fronte riportate dall'attore (v. comparsa di costituzione pag.12) - giova rilevare che la predetta eccezione, peraltro non reiterata Parte_2 dalla convenuta nei successivi scritti difensivi, è priva di qualsivoglia riscontro probatorio e, dunque, non può trovare accoglimento >>.
È appena il caso di rilevare che la ben articolata e coerente motivazione offerta dal tribunale con tale sentenza, unitamente ai precisi riferimenti alle fonti di prova, consentono di condividerne interamente le valutazioni quanto al contributo causale sia del sia del nelle CP_6 CP_7 rispettive misure dell'ottanta per cento e del venti per cento. Invero, tenendo conto di quanto accertato in sentenza (e non certo per conoscenza diretta dei luoghi da parte del tribunale, bensì in esito ai rilievi anche del CTU) qualora si fossero entrambi attenuti alle norme di comune prudenza nell'approssimarsi a quell'incrocio, entrambi i conducenti avrebbero potuto avvistarsi reciprocamente, atteso che moderando la velocità -eventualmente fino a fermarsi del tutto- avrebbero potuto disporre di visuale libera sulla via laterale percorsa dall'altro veicolo. È dunque indubbio l'apporto causale concorsuale dell'automobilista che (tenendo conto della preponderanza dei profili di responsabilità ascrivibili al motociclista) va comunque circoscritto a un quinto.
In parziale accoglimento delle domande subordinate e alternative proposte in questa sede dalla dunque, si deve pervenire alle seguenti conclusioni: CP_13
• la sentenza di primo grado dev'essere anzitutto riformata nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del nel causare l'incidente del 21 aprile 2019, CP_6 giacché va accertato che tale sinistro va ascritto al motociclista solo per i CP_6 quattro quinti, mentre per il restante quinto quel sinistro va attribuito alla concorsuale responsabilità dell'automobilista ; CP_7
• va confermato il diritto dei danneggiati, e di essere risarciti CP_1 CP_4 integralmente dei danni loro causati dal sinistro del 21 aprile 2019;
• pur non applicandosi al Fondo di garanzia la solidarietà ex a. 2055 cc (poiché l'obbligazione indennitaria che grava sull'impresa designata dal FGVS nei confronti del danneggiato ha natura sostitutiva, dunque non solidale, rispetto a quella dei responsabili, come confermato da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 11565 del 2/5/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 1/2/2011), va escluso che i danneggiati possano essere condannati a ripetere in favore dell'impresa designata gli importi da questa loro pagati in eccedenza rispetto al grado di responsabilità del soggetto non assicurato, sicché va respinta la domanda di restituzione proposta dalla nei confronti dei danneggiati;
Pt_2
• considerata la responsabilità solo concorsuale del l'odierna appellante CP_6 risultava debitrice nei loro confronti solo nella misura dei quattro quinti dell'importo
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 17 oggetto di condanna nella sentenza qui impugnata: avendo la nondimeno Pt_2 versato ai danneggiati l'intero risarcimento, in applicazione dei principi delle già menzionate Cass. 11565/2025 e Cass. 2347/2011 l'appellante ha perciò diritto di vedersi restituire dall'altro responsabile ( ) un quinto dell'importo pagato ai danneggiati, CP_2 oltre agli interessi legali dal pagamento a oggi, come meglio calcolato di seguito tenendo conto dei docc. 2, 3, 4 e 5 dell'appellata che dimostrano le cifre erogate alle diverse controparti in esecuzione della sentenza qui impugnata;
• la domanda di manleva della va invece respinta, in quanto (come si legge CP_2 univocamente nella comparsa di risposta 20.9.2022 depositata in primo grado nei due procedimenti riuniti) essa in via principale chiese il rigetto delle domande della Pt_2 mentre chiese << In via di merito subordinata: in caso di non credito ipotesi di riconoscimento di una responsabilità qualsiasi in capo a , esclusiva o concorrente con e CP_2 CP_6 Pt_2
condannare a tenere manlevata , in virtù
[...] Controparte_14 CP_2 del rapporto assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria esistente, da qualsiasi somma la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere ai danneggiati attori e Controparte_1 CP_4
comprese spese di lite >>, senza nulla chiedere perciò quanto all'eventuale
[...] accoglimento (in tutto o in parte) della domanda della Pt_2
• quanto alla restante parte della domanda subordinata alternativa della Pt_2
(“condannare la parte terza chiamata a manlevare Controparte_8
Vittime della corrispondendo alla stessa tutte le somme a chiunque e a qualsiasi CP_8 titolo versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità accertata, oltre interessi dal pagamento al saldo”), va intanto rilevato che
-attraverso i documenti qui prodotti sub docc. 2, 3, 4 e 5- la ha dimostrato che, Pt_2 in esecuzione della sentenza impugnata, nel settembre 2023 essa pagò:
◦ al VELTRI: € 6.157,08 per capitale, interessi e rivalutazione, oltre a € 3.474,06 per spese di lite, spese stragiudiziali, IVA, CPA, spese generali;
◦ alla 3.471 per capitale, interessi e rivalutazione, oltre a € 2.828,17 per CP_4 spese di lite, spese stragiudiziali, IVA, CPA, spese generali, ritenuta d'acconto;
◦ alla € 2.334,59 per spese di lite come da nota proforma;
CP_2
◦ alla € 2.334,59 per spese di lite (compresa R.A.) come da nota proforma;
CP_5
Conseguentemente:
▪ considerata la compensazione delle spese fra essa e la pel grado Pt_2 precedente, la va condannata a restituire alla l'intero importo di € CP_2 Pt_2
2.334,59 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
▪ considerato il rigetto della sua domanda contro la la va CP_5 CP_2 condannata a restituire alla l'intero importo da essa versato Pt_2 all'assicuratore predetto, cioè € 2.334,59 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
▪ considerato l'accertato concorso di responsabilità dell'automobilista, la va CP_2 condannata a restituire alla un quinto degli importi versati al Pt_2 CP_1
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 18 alla dunque complessivamente EUR ( 6.157,08 + € 3.474,06 + € CP_4
3.471 + € 2.828,17 = 15.930,31 ) : 5 = € 3.186,06 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite dei due gradi:
• in riforma della regolazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado, tenendo conto dell'apporto causale dei due conducenti le spese già liquidate (in importo non oggetto dell'appello) tali spese devono essere poste pei quattro quinti a carico della e per il restante quinto a carico della;
sul punto si è già provveduto Pt_2 CP_2 calcolando poco sopra le restituzioni spettanti all'appellante;
• per quanto riguarda le spese di questo grado:
◦ le spese di lite del danneggiato che ha svolto eccezioni di inammissibilità e CP_1 improcedibilità dell'appello e nel merito ha insistito pel rigetto dell'appello con conferma della sentenza, devono essere compensate interamente in ragione della totale e palese infondatezza delle eccezioni nonché dell'accoglimento parziale;
◦ le spese di lite della danneggiata che almeno in via subordinata ha CP_4 chiesto di accertare le “rispettive responsabilità” dei conducenti, vanno compensate per metà mentre il restante mezzo va posto a carico solidale dell'appellante Pt_2
e della danneggiante (per metà ciascuna nei loro rapporti interni), siccome CP_2 entrambe parzialmente soccombenti nei confronti della predetta CP_4
◦ le spese fra e devono essere interamente compensate, dandosi atto CP_5 CP_2 della mancanza di domande di manleva svolte dall'assicurata nei suoi confronti per gli importi da versare alla e dell'infondatezza delle eccezioni nonché della Pt_2 mancata conferma della sentenza impugnata (che la ha chiesto in via esclusiva);
◦ infine, considerato il sostanziale accoglimento dell'appello nei suoi confronti e avuto comunque riguardo all'insistenza della nel negare ogni responsabilità del CP_2 conducente del suo veicolo, anche dopo la sentenza del tribunale che tale corresponsabilità aveva per contro motivatamente accertato, la (alla quale, per CP_2 tali motivi, dev'essere ascritta la prevalente responsabilità per la prosecuzione di questo procedimento) va condannata a rifondere all'appellante le spese di questo grado (liquidate tenendo conto dell'aumento spettante per la pluralità di parti richiedenti distinte difese).
La liquidazione come da dispositivo tiene conto dei parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 19 (1) dichiara la contumacia di ; CP_6
(2) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
(3) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza sentenza n. 5161/2023 del giudice di pace di LA: (a) accerta che il sinistro avvenuto il 21 aprile 2019 deve essere ascritto per i quattro quinti alla responsabilità del motociclista e per un quinto CP_6 alla responsabilità del conducente dell'automobile di proprietà dell'appellata ; CP_2
(b) condanna pertanto a restituire alla soc. quale CP_2 Pt_2 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l'importo di
€ 3.186,06 oltre agli interessi legali dalle date dei diversi pagamenti come da motivazione e fino al saldo;
(c) pone a carico della i quattro quinti delle spese di lite dei danneggiati, Pt_2 negli importi liquidati dal giudice di pace, ponendo il restante quinto a carico di dando atto che quest'ultimo importo è compreso nel CP_2 conteggio di cui al capo che precede;
(4) respinge la domanda di manleva proposta da contro l'assicuratrice CP_2
siccome formulata soltanto per l'ipotesi di Controparte_5 condanna pronunciata in favore dei danneggiati e Controparte_1 [...]
, e non anche nel caso di condanna a restituire somme all'appellante; CP_4
(5) respinge la domanda con cui l'appellante chiede la condanna dei danneggiati Pt_2
e a restituire alla stessa appellante Controparte_1 Controparte_4 somme da costoro incassate a titolo di risarcimento in forza della sentenza 5161/2023 del giudice di pace;
(6) letto l'a. 92 cpc compensa interamente le spese di lite di questo grado fra l'appellante e;
Controparte_1
(7) letto l'a. 91 cpc, pone la metà delle spese di lite di questo grado di
[...]
, liquidata in € 480,00 per compensi (oltre spese forfettarie, IVA e CPA) a CP_4 carico solidale della soc. e di (in pari misura nei rapporti Pt_2 CP_2 interni fra appellante e ) e compensa il restante mezzo;
CP_2
(8) letto l'a. 92 cpc, compensa interamente le spese di lite di questo grado tra la soc. ; Controparte_5 CP_2
(9) letto l'a. 91 cpc, condanna a rifondere all'appellante soc. le CP_2 Pt_2 spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali (oltre a spese forfettarie, IVA e CPA).
Così deciso il giorno 18 agosto 2025 dal tribunale di LA.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. LA - sentenza nel proc. RG 9151 / 2024 - pag. 20