CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 62/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 62 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, e per essa quale mandataria, (già , società a socio CP_2 CP_3
unico, con sede legale in Verona, (C.F.: ), in persona dell'Avv. Stefania P.IVA_2
Schinardi, in forza di procura speciale del 19/10/2022, autenticata in data 19/10/2022 dal Dott.
notaio in Velletri con atto rep. 77770, racc. 29100, rilasciata dal Sig. Persona_1
, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Parte_1
legale rappresentante di elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio CP_2
dell'Avv. Marco Sechi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello;
appellante contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_4 C.F._1
dell'Avv. Andrea Manconi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16 maggio 2025
appellata
Oggetto: fideiussione
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Cagliari, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 2644/2022
del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica (Dr. Enzo Luchi), pubblicata il 8/11/2022,
Rep. 2734/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano, e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto: “In via preliminare a) respingere
l'avversa domanda preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari;
In via Principale e nel merito b) in ogni caso, respingere l'avversa opposizione in quanto infondata
in fatto e diritto, per le ragioni di cui in espositiva, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo
opposto. c) con vittoria di spese e compensi del giudizio;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, nel
merito rigettare l'appello proposto e accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado che
di seguito si trascrivono: In via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza
territoriale per essere competente il Tribunale di Roma dichiarando altresì nullo, annullabile e/o
di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 3/2022 – RG. 4756/2021 – emesso dal Tribunale di Cagliari in data 3 gennaio 2022 e notificato il successivo 9
febbraio 2022
Nel merito accertare e dichiarare la parziale nullità della fidejussione prestata da in CP_4
data 6 marzo 2008 per violazione delle previsioni del codice del consumo e per l'effetto accertare
CP_ e dichiarare che nulla è dovuto dal er intervenuta decadenza della società odierna opposta
dalla garanzia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1957 c.p.c. e conseguentemente revocare il decreto
ingiuntivo n. 3/2022 – RG. 4756/2021 – emesso dal Tribunale di Cagliari in data 3 gennaio 2022 e
notificato il successivo 9 febbraio 2022 In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del doppio
grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2644/2022 il Tribunale di Cagliari dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da tramite la mandataria , e per Controparte_1 CP_2
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 3/2022 emesso dal medesimo tribunale nei confronti di e dal medesimo opposto, regolando di conseguenza le spese processuali. CP_4
quale cessionaria del credito vantato da in virtù della Controparte_1 Controparte_5
concessione di mutuo ipotecario in favore della Dea Rappresentante s.r.l., otteneva, tramite la mandataria il decreto ingiuntivo n. 3/2022 per l'importo di euro 179.495,02 per CP_2
rate insolute e interessi di mora nei confronti di , e Controparte_6 CP_7 CP_4
in qualità di fideiussori della debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza n. 51/2019 del
Tribunale di Cagliari.
proponeva opposizione, esponendo che: - con atto del 7 novembre 2002 (doc. 1 CP_4
CP_ opponente), , vedova aveva venduto l'intera sua quota di partecipazione al Persona_2
capitale sociale della Dea Rappresentanze s.r.l. (pari al 90%) al nipote all'epoca appena CP_4
diciottenne, mentre il restante 10% continuava ad essere detenuto da , Controparte_6
sorella della madre dell'odierno opponente, la quale rivestiva altresì la carica di amministratore unico pro tempore della predetta società; - nonostante risultasse formalmente intestatario delle quote cedutegli dalla nonna paterna, lo stesso, al tempo giovane studente appena iscritto alla facoltà di Fisica dell'ateneo cagliaritano, non aveva mai esercitato le prerogative derivanti dalla sua qualità di socio;
- si era sempre dedicato ad attività di studio e di ricerca del tutto avulse dall'oggetto sociale della Dea Rappresentanze s.r.l., cui era sempre rimasto estraneo;
- dopo aver conseguito a Cagliari la laurea in Fisica, si era trasferito fuori dall'isola e anche dall'Italia e dal settembre 2014 viveva a Roma dove era stato ricercatore e poi professore associato di fisica teorica presso l'Università di Roma la Sapienza;
- la Unicredit Banca s.p.a., dante causa
CP_ dell'odierna opposta, aveva preteso dal all'epoca ventiquattrenne, la sottoscrizione del contratto di fideiussione specifica prodotto dalla ricorrente con la nota integrativa depositata in
CP_ data 26 ottobre 2021 (e notificata al unitamente al ricorso e al pedissequo decreto); - il
CP_ contratto di fideiussione de quo era stato concluso dal quale “consumatore” con conseguente applicabilità della disciplina legislativa consumeristica;
- la giurisprudenza comunitaria aveva precisato che la direttiva 13/1993 per la tutela dei consumatori era applicabile anche ai contratti di fideiussione stipulati tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire obbligazioni assunte da un professionista, in particolare qualora, come nel caso in esame, la persona fisica aveva agito per scopi che esulavano dalla sua attività professionale;
- la
Corte di Giustizia UE aveva affermato che il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene riferito ad un contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, doveva essere considerato come un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale ed era dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che doveva essere valutata la qualità in cui queste avevano agito (v. ordinanza n. 74 del 19.11.2015, punto
26); - la giurisprudenza comunitaria precisava che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 13/1993, ha un carattere oggettivo, deve cioè essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ordinanza n. 74 del 19.11.2015,
punto 27); - la giurisprudenza nazionale negli ultimi anni aveva superato la tesi tradizionale del c.d. “professionista di rimbalzo” o “di riflesso”, in base alla quale si negava che i fideiussori potessero rivestire la qualità di consumatori laddove il debitore principale era un professionista, e si era uniformata all'indirizzo enunciato dai giudici comunitari (cfr. Cass Civ. n. 32225/2018; n.
742/2016 e n. 20633/2021; - le ragioni di tutela del consumatore si rinvengono in maniera ancora più marcata nel settore bancario-finanziario e, segnatamente, in relazione ai contratti di garanzia a fondamento dei quali vi è un impegno personale del garante o del fideiussore comportante obblighi onerosi, gravanti sul proprio patrimonio personale;
- nel caso di specie deponeva nel senso della qualificazione dell'opponente come consumatore l'evidente estraneità della
CP_ fideiussione rispetto all'attività di professore universitario esercitata dal sicchè solo
CP_ formalmente era individuabile un collegamento tra il la società Dea Rappresentanze s.r.l.,
non sussistendo un interesse proprio e concreto del fideiussore ad assumere l'obbligazione di garanzia.
L'opponente eccepiva quindi, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale in favore del Tribunale di Roma, dovendo trovare applicazione il foro del consumatore ex art. 33,
comma 2, lett. u) Codice del Consumo.
Nel merito, contestava validità ed efficacia della fideiussione, deducendo la parziale nullità
dell'atto di prestazione della garanzia laddove (art. 6) prevedeva a favore del creditore il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, in deroga all'art. 1957 c.c., per agire nei confronti del fideiussore, in violazione dell'art. 33 Cod. Consumo, violazione neppure superata da una trattativa individuale ai sensi dell'art. 34 c. 4 Cod. Consumo.
Al riguardo l'opponente sosteneva che la Banca era incorsa nella decadenza poiché il termine,
decorrente dal recesso dal contratto di mutuo formalizzato dalla Banca in data 8 febbraio 2013,
era inutilmente spirato, con conseguente liberazione dell'odierno opponente dalla garanzia prestata.
All'udienza di prima comparizione del 20 settembre 2022, il giudice assegnava alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione sul presupposto che l'oggetto della controversia rientrava tra le materie assoggettate alla mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 e successive modifiche.
Si costituiva chiedendo in via preliminare di respingere l'avversa eccezione di CP_2 incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari e contestando, nel merito in via principale, i motivi di opposizione.
All'udienza del 8.11.2025, ritenendo che nessuna delle parti avesse dato seguito alla procedura di mediazione, il giudice di primo grado, con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società quale mandataria di CP_2 [...]
deducendo di aver depositato telematicamente in data 4-11-2022 copia della Controparte_1
domanda di mediazione presentata il 6-10-2022 avanti la Camera di Commercio di Cagliari e chiedendo la riforma della sentenza laddove aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria. Nel merito, ha riproposto le difese e conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituito rilevando in primis che il primo giudice ometteva di dare atto della CP_4
costituzione dell'opposta - la quale, nella propria comparsa dava atto dell'instaurazione del procedimento di mediazione - così violando le ragioni del contraddittorio e pronunciando una decisione affetta da nullità; nel merito, ha riproposto i motivi di opposizione già svolti in primo grado.
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che - quandanche la sentenza fosse viziata da nullità per violazione del contraddittorio, come sostenuto dall'appellato - il vizio doveva essere denunciato con specifico motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., che l'appellante non ha inteso formulare,
chiedendo la pronuncia nel merito stante l'insussistenza dell'improcedibilità pronunciata dal tribunale.
La doglianza sul punto è manifestamente fondata.
L'opposta, costituendosi, documentava di aver introdotto il procedimento di mediazione avanti l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, depositando nel fascicolo informatico il 7 novembre 2022 con le note in trattazione scritta sostitutive del verbale di udienza dell'8 novembre 2022 (come risulta dalle attestazioni telematiche doc. 11), copia della domanda di mediazione presentata il 6 ottobre 2022 via pec (doc. 9) nel termine assegnato dal giudice.
Come risulta dal verbale negativo depositato dall'appellante nel presente giudizio (doc. 10), tale procedimento era definito all'incontro del 21.12.2022.
La statuizione di improcedibilità deve dunque essere revocata e la causa deve essere decisa nel merito, non trattandosi di una delle ipotesi previste tassativamente dagli artt. 353, 354 c.p.c.
L'appellante ha richiamato le difese svolte in primo grado per contestare i motivi di opposizione.
Con riferimento alla qualità di “consumatore” invocata dall'ingiunto, la banca ha reiterato
CP_ l'osservazione che il all'epoca in cui aveva assunto l'impegno di garante, deteneva il 90%
delle quote della società garantita e dal 15.11.2010 al 28.01.2011 aveva rivestito la carica di
Amministratore Unico, come risultava dalla visura camerale storica della società sicché la garanzia doveva ritenersi stipulato nell'esercizio di un'attività professionale, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.
A sostegno della propria tesi ha richiamato le pronunce della Suprema Corte n. 28162/2019 e n.
25914/2019 ove è affermato che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa
consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della
società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto
contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della
partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società
garantita assunto dal fideiussore” nonché l'ordinanza del 13 dicembre 2018 n. 32225 che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (v. anche
Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2018, n. 32225: “l'eventuale qualità di amministratore della società
garantita assunta dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale
sociale di tale società” escludono la possibilità di poterlo qualificare come “consumatore”. Ha indi richiamato l'orientamento della Corte di Giustizia (C-74/15; C-177/22) laddove afferma che “il
ruolo di amministratore della società da parte del garante e/o una sua consistente partecipazione
al capitale sociale rappresentano indici idonei a escludere l'applicazione della disciplina
consumeristica, in quanto suggeriscono la sussistenza di collegamento funzionale di natura non
meramente privata”.
Questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni svolte da e i principi dalla stessa CP_2
richiamati per escludere la qualità di consumatore in capo a (v. anche Cass. Civ. n. CP_4
742/2020; n. 1666/2020; da ultimo v. S.U. n. 5868 del 27/02/2023: “Nel contratto di fideiussione,
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con
riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_3
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore Per_4
persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività
professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere
strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie,
la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che
aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo
riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito
stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano
collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e
che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di
riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
CP_ Invero, come allegato dallo stesso opponente in primo grado, il all'epoca in cui aveva assunto l'impegno di garante nei confronti della banca mutuante, deteneva il 90% delle quote di partecipazione alla società garantita;
inoltre, come rimarcato dall'appellante, il medesimo dal
15.11.2010 al 28.01.2011 aveva rivestito la carica di Amministratore Unico (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado).
CP_ La titolarità pressoché integrale della partecipazione societaria in capo al all'epoca del rilascio della garanzia depone per la riconducibilità della fideiussione nell'alveo dell'attività
CP_ imprenditoriale riferibile al mentre non assume una significativa valenza di segno contrario la circostanza, valorizzata dall'opponente in primo grado, che egli avesse acquistato le quote da persona (nonna) appartenente al suo nucleo familiare, nel cui seno evidentemente proseguiva la
CP_ gestione della società. D'altronde, il fatto che negli anni a seguire l'acquisto delle quote il i fosse dedicato, trascorrendo del tempo anche all'estero, alla carriera universitaria di per sé non elide quel collegamento funzionale che appare sussistere all'epoca del rilascio della garanzia tra la partecipazione sociale e il ricorso al credito necessario per l'esercizio dell'impresa.
L'appellante ha altresì ribadito la validità della clausola n. 6 della fideiussione azionata, peraltro sottoscritta specificamente ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c. ed inserita in un regime c.d. autonomo di garanzia, nel quale il garante non può far valere le eccezioni opponibili dal debitore principale ex art. 1945 c.c.
In sintesi, secondo l'appellante, il contratto di garanzia sottoscritto da laddove CP_4
contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, deve essere qualificato contratto autonomo di garanzia ed è quindi sottratto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Ha sostenuto, invece, l'appellato che la clausola n. 6 risultava vessatoria alla luce della disciplina consumeristica, non essendo stata oggetto di specifica contrattazione, e che, in ogni caso, la banca era decaduta dalla facoltà di agire contro il fideiussore non avendo intrapreso l'azione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c. (eccezione proposta tempestivamente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
In ogni caso, ha osservato l'appellato che, anche a voler considerare valida la clausola 6, questa non prevedeva affatto - come sostenuto da - una deroga integrale e una rinuncia Pt_2
preventiva alla facoltà di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., ma semplicemente estendeva a 36 mesi il termine per l'esercizio dell'azione da parte della creditrice,
termine ampiamente decorso rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo. La tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
La lettera di fideiussione prevedeva sia l'obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” (art. 7) sia il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per agire nei confronti del fideiussore.
CP_ In questi termini la garanzia prestata dal eve ragionevolmente essere qualificata accessoria rispetto al rapporto principale.
Giova richiamare la circolare n. 55/05 della Banca d'Italia nella parte in cui sono esposte - seppure con riferimento allo schema standardizzato di fideiussione omnibus, ma l'interpretazione non muta per le fideiussioni specifiche - le argomentazioni dell'ABI e le valutazioni conclusive della in ordine: “Riguardo alle singole clausole oggetto di approfondimento, l'ABI ha precisato che CP_8
la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della
banca non configura, in effetti, una garanzia a prima richiesta. Quest'ultimo contratto
(derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto
all'obbligazione principale, mentre, al contrario la fideiussione omnibus ha natura di garanzia
accessoria. L'accessorietà della garanzia omnibus non consentirebbe alcuna deroga all'art. 1945
c.c., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo
solve et repete: il fideiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma
non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale. La motivazione
della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresentato dall'ABI, nella possibilità di
rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine
di ottenere un decreto ingiuntivo in caso di rifiuto di pagamento” (punti 28 e 29) … “Ai fini del
riconoscimento della garanzia personale come strumento di riduzione dei requisiti patrimoniali
della banca finanziatrice è essenziale che il contratto non consenta al fideiussore di evitare o
ritardare il pagamento di quanto dovuto, in caso di inadempimento del debitore principale. La
garanzia, in altri termini, deve essere escutibile immediatamente, senza che alla banca possano
essere opposte eccezioni” (punto 77 e v. anche punto 81). Così posta la questione, la clausola a prima richiesta svolge una funzione di rafforzamento della posizione del creditore e quindi agevola il mercato del credito, ma non implica di per sé la rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. solve et repete. La clausola di pagamento “a prima richiesta”, accompagnata dalla previsione “senza eccezioni”, può essere compatibile con il principio di accessorietà avuto riguardo all'intero contenuto della convenzione negoziale (come è evidenziato da Cass. S.U. n. 3947/10), mentre “Costituisce contratto autonomo
di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima
richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia
del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si
distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il
fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad
adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento,
quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del
debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a
quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o
meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, ma la relazione in cui le parti
hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze infatti devono essere
ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento
riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza
meramente processuale (risolvendosi in una clausola di solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.),
sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto
autonomo di garanzia” (Cass. Civ. Sez. III, 28-02-07 n. 4661; v. anche n. 16213/15; n. 16825/16; n.
19693/22: “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di
opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla
conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”).
Con la natura accessoria della garanzia è compatibile anche la rinuncia preventiva a far valere la decadenza ex art. 1957 c.c., “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che
non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il
garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. Civ. n. 28943/2017).
Da ultimo, la Suprema Corte (Ordinanza n. 14945/2025) ha ulteriormente precisato:
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il
negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola
predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
dell'interpretazione della volontà delle parti”.
Si richiama altresì la motivazione di Cass. Civ. n. 34678/2024: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può
ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione
di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di
accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata
meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale
clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di
garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate
dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione
garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella
comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione
giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825
del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del
12/12/2005)”.
Nel caso di specie, militano più elementi che fanno propendere per la natura accessoria della garanzia de qua: da un lato, la dicitura “a semplice richiesta scritta” contenuta nell'art. 7 della lettera di fideiussione non è accompagnata da una deroga espressa al disposto dell'art. 1945 c.c.;
dall'altro, non è prevista l'estensione della garanzia alla restituzione delle somme erogate anche in dipendenza di un'obbligazione dichiarata invalida, non potendo considerarsi ad essa equipollente la salvezza dei “diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito” prevista nella clausola 6.
Ad ogni buon conto e a voler prescindere dalla natura autonoma o accessoria della garanzia, nella clausola 6, specificamente approvata dal prestatore, non è fatta rinuncia all'operatività dell'art. 1957 c.c. bensì è ampliato il termine entro il quale il creditore può efficacemente agire contro il fideiussore. Detta previsione va coniugata con la “semplice richiesta scritta” indicata nella clausola 7 agli effetti dell'attivazione tempestiva della garanzia.
Al riguardo si richiama Cass. Civ. n. 835/2025 laddove, dopo aver richiamato il principio secondo il quale “In tema di fideiussione essendo il diritto del creditore assoggettato alla decadenza,
secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva
escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire
l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua
scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, sentenza n. 11759 del 6/08/2002). La
natura di tale “azione” (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle “istanze” creditorie)
deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che
l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di
decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite
e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” ha inteso precisare che, nell'ipotesi in cui ”il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito a semplice richiesta … l'osservanza
dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta
di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione
giudiziaria”.
Appurato l'assoggettamento contrattuale della banca alla decadenza ex art. 1957 c.c., va rilevato che il termine di 36 mesi previsto nella clausola 6 decorreva dalla data del recesso esercitato dalla banca - stante la morosità maturata nel rapporto di mutuo - con raccomandata a.r. del 8.02.2013
inviata alla Dea Rappresentanze s.r.l., come allegato dalla stessa banca nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Non è stato documentata alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957 c.c., a nulla rilevando la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 16807/2009), mentre l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. Civ. n. 18779/2017) è comunque successiva alla sentenza dichiarativo di fallimento, pronunciata nel 2019.
Non risulta invece che alcuna “istanza” anche stragiudiziale fosse stata inviata ai fideiussori responsabili in solido fino alla notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto, risalente al 3-9 febbraio 2022, allorquando era oramai decorso non solo il termine legale di sei mesi, ma anche il termine contrattuale di trentasei mesi dal momento in cui era divenuto esigibile l'intero importo insoluto a seguito della decadenza del beneficio del termine comunicata con l'atto di recesso esercitato nel 2013.
L'inerzia della banca nel coltivare le proprie istanze per ottenere l'adempimento entro il termine massimo previsto dalla legge e dal contratto comporta la decadenza e l'estinzione della garanzia.
Ne consegue che la domanda proposta da e, per essa, dalla mandataria Controparte_1 nei confronti di non può trovare accoglimento, seppure per motivi diversi CP_2 CP_4
da quelli esposti nella sentenza impugnata, e l'appello deve essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da e, per essa, dalla mandataria Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2644/2022; CP_2
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Cagliari, il 16-09-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 62 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, e per essa quale mandataria, (già , società a socio CP_2 CP_3
unico, con sede legale in Verona, (C.F.: ), in persona dell'Avv. Stefania P.IVA_2
Schinardi, in forza di procura speciale del 19/10/2022, autenticata in data 19/10/2022 dal Dott.
notaio in Velletri con atto rep. 77770, racc. 29100, rilasciata dal Sig. Persona_1
, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Parte_1
legale rappresentante di elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio CP_2
dell'Avv. Marco Sechi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello;
appellante contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_4 C.F._1
dell'Avv. Andrea Manconi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16 maggio 2025
appellata
Oggetto: fideiussione
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Cagliari, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 2644/2022
del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica (Dr. Enzo Luchi), pubblicata il 8/11/2022,
Rep. 2734/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che qui si riportano, e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto: “In via preliminare a) respingere
l'avversa domanda preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari;
In via Principale e nel merito b) in ogni caso, respingere l'avversa opposizione in quanto infondata
in fatto e diritto, per le ragioni di cui in espositiva, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo
opposto. c) con vittoria di spese e compensi del giudizio;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, nel
merito rigettare l'appello proposto e accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado che
di seguito si trascrivono: In via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza
territoriale per essere competente il Tribunale di Roma dichiarando altresì nullo, annullabile e/o
di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 3/2022 – RG. 4756/2021 – emesso dal Tribunale di Cagliari in data 3 gennaio 2022 e notificato il successivo 9
febbraio 2022
Nel merito accertare e dichiarare la parziale nullità della fidejussione prestata da in CP_4
data 6 marzo 2008 per violazione delle previsioni del codice del consumo e per l'effetto accertare
CP_ e dichiarare che nulla è dovuto dal er intervenuta decadenza della società odierna opposta
dalla garanzia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1957 c.p.c. e conseguentemente revocare il decreto
ingiuntivo n. 3/2022 – RG. 4756/2021 – emesso dal Tribunale di Cagliari in data 3 gennaio 2022 e
notificato il successivo 9 febbraio 2022 In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del doppio
grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2644/2022 il Tribunale di Cagliari dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da tramite la mandataria , e per Controparte_1 CP_2
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 3/2022 emesso dal medesimo tribunale nei confronti di e dal medesimo opposto, regolando di conseguenza le spese processuali. CP_4
quale cessionaria del credito vantato da in virtù della Controparte_1 Controparte_5
concessione di mutuo ipotecario in favore della Dea Rappresentante s.r.l., otteneva, tramite la mandataria il decreto ingiuntivo n. 3/2022 per l'importo di euro 179.495,02 per CP_2
rate insolute e interessi di mora nei confronti di , e Controparte_6 CP_7 CP_4
in qualità di fideiussori della debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza n. 51/2019 del
Tribunale di Cagliari.
proponeva opposizione, esponendo che: - con atto del 7 novembre 2002 (doc. 1 CP_4
CP_ opponente), , vedova aveva venduto l'intera sua quota di partecipazione al Persona_2
capitale sociale della Dea Rappresentanze s.r.l. (pari al 90%) al nipote all'epoca appena CP_4
diciottenne, mentre il restante 10% continuava ad essere detenuto da , Controparte_6
sorella della madre dell'odierno opponente, la quale rivestiva altresì la carica di amministratore unico pro tempore della predetta società; - nonostante risultasse formalmente intestatario delle quote cedutegli dalla nonna paterna, lo stesso, al tempo giovane studente appena iscritto alla facoltà di Fisica dell'ateneo cagliaritano, non aveva mai esercitato le prerogative derivanti dalla sua qualità di socio;
- si era sempre dedicato ad attività di studio e di ricerca del tutto avulse dall'oggetto sociale della Dea Rappresentanze s.r.l., cui era sempre rimasto estraneo;
- dopo aver conseguito a Cagliari la laurea in Fisica, si era trasferito fuori dall'isola e anche dall'Italia e dal settembre 2014 viveva a Roma dove era stato ricercatore e poi professore associato di fisica teorica presso l'Università di Roma la Sapienza;
- la Unicredit Banca s.p.a., dante causa
CP_ dell'odierna opposta, aveva preteso dal all'epoca ventiquattrenne, la sottoscrizione del contratto di fideiussione specifica prodotto dalla ricorrente con la nota integrativa depositata in
CP_ data 26 ottobre 2021 (e notificata al unitamente al ricorso e al pedissequo decreto); - il
CP_ contratto di fideiussione de quo era stato concluso dal quale “consumatore” con conseguente applicabilità della disciplina legislativa consumeristica;
- la giurisprudenza comunitaria aveva precisato che la direttiva 13/1993 per la tutela dei consumatori era applicabile anche ai contratti di fideiussione stipulati tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire obbligazioni assunte da un professionista, in particolare qualora, come nel caso in esame, la persona fisica aveva agito per scopi che esulavano dalla sua attività professionale;
- la
Corte di Giustizia UE aveva affermato che il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene riferito ad un contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, doveva essere considerato come un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale ed era dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che doveva essere valutata la qualità in cui queste avevano agito (v. ordinanza n. 74 del 19.11.2015, punto
26); - la giurisprudenza comunitaria precisava che la nozione di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 13/1993, ha un carattere oggettivo, deve cioè essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ordinanza n. 74 del 19.11.2015,
punto 27); - la giurisprudenza nazionale negli ultimi anni aveva superato la tesi tradizionale del c.d. “professionista di rimbalzo” o “di riflesso”, in base alla quale si negava che i fideiussori potessero rivestire la qualità di consumatori laddove il debitore principale era un professionista, e si era uniformata all'indirizzo enunciato dai giudici comunitari (cfr. Cass Civ. n. 32225/2018; n.
742/2016 e n. 20633/2021; - le ragioni di tutela del consumatore si rinvengono in maniera ancora più marcata nel settore bancario-finanziario e, segnatamente, in relazione ai contratti di garanzia a fondamento dei quali vi è un impegno personale del garante o del fideiussore comportante obblighi onerosi, gravanti sul proprio patrimonio personale;
- nel caso di specie deponeva nel senso della qualificazione dell'opponente come consumatore l'evidente estraneità della
CP_ fideiussione rispetto all'attività di professore universitario esercitata dal sicchè solo
CP_ formalmente era individuabile un collegamento tra il la società Dea Rappresentanze s.r.l.,
non sussistendo un interesse proprio e concreto del fideiussore ad assumere l'obbligazione di garanzia.
L'opponente eccepiva quindi, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale in favore del Tribunale di Roma, dovendo trovare applicazione il foro del consumatore ex art. 33,
comma 2, lett. u) Codice del Consumo.
Nel merito, contestava validità ed efficacia della fideiussione, deducendo la parziale nullità
dell'atto di prestazione della garanzia laddove (art. 6) prevedeva a favore del creditore il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, in deroga all'art. 1957 c.c., per agire nei confronti del fideiussore, in violazione dell'art. 33 Cod. Consumo, violazione neppure superata da una trattativa individuale ai sensi dell'art. 34 c. 4 Cod. Consumo.
Al riguardo l'opponente sosteneva che la Banca era incorsa nella decadenza poiché il termine,
decorrente dal recesso dal contratto di mutuo formalizzato dalla Banca in data 8 febbraio 2013,
era inutilmente spirato, con conseguente liberazione dell'odierno opponente dalla garanzia prestata.
All'udienza di prima comparizione del 20 settembre 2022, il giudice assegnava alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione sul presupposto che l'oggetto della controversia rientrava tra le materie assoggettate alla mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 e successive modifiche.
Si costituiva chiedendo in via preliminare di respingere l'avversa eccezione di CP_2 incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari e contestando, nel merito in via principale, i motivi di opposizione.
All'udienza del 8.11.2025, ritenendo che nessuna delle parti avesse dato seguito alla procedura di mediazione, il giudice di primo grado, con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società quale mandataria di CP_2 [...]
deducendo di aver depositato telematicamente in data 4-11-2022 copia della Controparte_1
domanda di mediazione presentata il 6-10-2022 avanti la Camera di Commercio di Cagliari e chiedendo la riforma della sentenza laddove aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria. Nel merito, ha riproposto le difese e conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituito rilevando in primis che il primo giudice ometteva di dare atto della CP_4
costituzione dell'opposta - la quale, nella propria comparsa dava atto dell'instaurazione del procedimento di mediazione - così violando le ragioni del contraddittorio e pronunciando una decisione affetta da nullità; nel merito, ha riproposto i motivi di opposizione già svolti in primo grado.
All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che - quandanche la sentenza fosse viziata da nullità per violazione del contraddittorio, come sostenuto dall'appellato - il vizio doveva essere denunciato con specifico motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., che l'appellante non ha inteso formulare,
chiedendo la pronuncia nel merito stante l'insussistenza dell'improcedibilità pronunciata dal tribunale.
La doglianza sul punto è manifestamente fondata.
L'opposta, costituendosi, documentava di aver introdotto il procedimento di mediazione avanti l'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, depositando nel fascicolo informatico il 7 novembre 2022 con le note in trattazione scritta sostitutive del verbale di udienza dell'8 novembre 2022 (come risulta dalle attestazioni telematiche doc. 11), copia della domanda di mediazione presentata il 6 ottobre 2022 via pec (doc. 9) nel termine assegnato dal giudice.
Come risulta dal verbale negativo depositato dall'appellante nel presente giudizio (doc. 10), tale procedimento era definito all'incontro del 21.12.2022.
La statuizione di improcedibilità deve dunque essere revocata e la causa deve essere decisa nel merito, non trattandosi di una delle ipotesi previste tassativamente dagli artt. 353, 354 c.p.c.
L'appellante ha richiamato le difese svolte in primo grado per contestare i motivi di opposizione.
Con riferimento alla qualità di “consumatore” invocata dall'ingiunto, la banca ha reiterato
CP_ l'osservazione che il all'epoca in cui aveva assunto l'impegno di garante, deteneva il 90%
delle quote della società garantita e dal 15.11.2010 al 28.01.2011 aveva rivestito la carica di
Amministratore Unico, come risultava dalla visura camerale storica della società sicché la garanzia doveva ritenersi stipulato nell'esercizio di un'attività professionale, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.
A sostegno della propria tesi ha richiamato le pronunce della Suprema Corte n. 28162/2019 e n.
25914/2019 ove è affermato che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa
consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della
società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto
contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della
partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società
garantita assunto dal fideiussore” nonché l'ordinanza del 13 dicembre 2018 n. 32225 che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (v. anche
Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2018, n. 32225: “l'eventuale qualità di amministratore della società
garantita assunta dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale
sociale di tale società” escludono la possibilità di poterlo qualificare come “consumatore”. Ha indi richiamato l'orientamento della Corte di Giustizia (C-74/15; C-177/22) laddove afferma che “il
ruolo di amministratore della società da parte del garante e/o una sua consistente partecipazione
al capitale sociale rappresentano indici idonei a escludere l'applicazione della disciplina
consumeristica, in quanto suggeriscono la sussistenza di collegamento funzionale di natura non
meramente privata”.
Questa Corte ritiene condivisibili le argomentazioni svolte da e i principi dalla stessa CP_2
richiamati per escludere la qualità di consumatore in capo a (v. anche Cass. Civ. n. CP_4
742/2020; n. 1666/2020; da ultimo v. S.U. n. 5868 del 27/02/2023: “Nel contratto di fideiussione,
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con
riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_3
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore Per_4
persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività
professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere
strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie,
la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che
aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo
riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito
stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano
collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e
che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di
riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
CP_ Invero, come allegato dallo stesso opponente in primo grado, il all'epoca in cui aveva assunto l'impegno di garante nei confronti della banca mutuante, deteneva il 90% delle quote di partecipazione alla società garantita;
inoltre, come rimarcato dall'appellante, il medesimo dal
15.11.2010 al 28.01.2011 aveva rivestito la carica di Amministratore Unico (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado).
CP_ La titolarità pressoché integrale della partecipazione societaria in capo al all'epoca del rilascio della garanzia depone per la riconducibilità della fideiussione nell'alveo dell'attività
CP_ imprenditoriale riferibile al mentre non assume una significativa valenza di segno contrario la circostanza, valorizzata dall'opponente in primo grado, che egli avesse acquistato le quote da persona (nonna) appartenente al suo nucleo familiare, nel cui seno evidentemente proseguiva la
CP_ gestione della società. D'altronde, il fatto che negli anni a seguire l'acquisto delle quote il i fosse dedicato, trascorrendo del tempo anche all'estero, alla carriera universitaria di per sé non elide quel collegamento funzionale che appare sussistere all'epoca del rilascio della garanzia tra la partecipazione sociale e il ricorso al credito necessario per l'esercizio dell'impresa.
L'appellante ha altresì ribadito la validità della clausola n. 6 della fideiussione azionata, peraltro sottoscritta specificamente ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c. ed inserita in un regime c.d. autonomo di garanzia, nel quale il garante non può far valere le eccezioni opponibili dal debitore principale ex art. 1945 c.c.
In sintesi, secondo l'appellante, il contratto di garanzia sottoscritto da laddove CP_4
contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, deve essere qualificato contratto autonomo di garanzia ed è quindi sottratto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Ha sostenuto, invece, l'appellato che la clausola n. 6 risultava vessatoria alla luce della disciplina consumeristica, non essendo stata oggetto di specifica contrattazione, e che, in ogni caso, la banca era decaduta dalla facoltà di agire contro il fideiussore non avendo intrapreso l'azione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c. (eccezione proposta tempestivamente nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
In ogni caso, ha osservato l'appellato che, anche a voler considerare valida la clausola 6, questa non prevedeva affatto - come sostenuto da - una deroga integrale e una rinuncia Pt_2
preventiva alla facoltà di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., ma semplicemente estendeva a 36 mesi il termine per l'esercizio dell'azione da parte della creditrice,
termine ampiamente decorso rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo. La tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
La lettera di fideiussione prevedeva sia l'obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” (art. 7) sia il termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per agire nei confronti del fideiussore.
CP_ In questi termini la garanzia prestata dal eve ragionevolmente essere qualificata accessoria rispetto al rapporto principale.
Giova richiamare la circolare n. 55/05 della Banca d'Italia nella parte in cui sono esposte - seppure con riferimento allo schema standardizzato di fideiussione omnibus, ma l'interpretazione non muta per le fideiussioni specifiche - le argomentazioni dell'ABI e le valutazioni conclusive della in ordine: “Riguardo alle singole clausole oggetto di approfondimento, l'ABI ha precisato che CP_8
la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della
banca non configura, in effetti, una garanzia a prima richiesta. Quest'ultimo contratto
(derogatorio rispetto al regime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto
all'obbligazione principale, mentre, al contrario la fideiussione omnibus ha natura di garanzia
accessoria. L'accessorietà della garanzia omnibus non consentirebbe alcuna deroga all'art. 1945
c.c., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo
solve et repete: il fideiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma
non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale. La motivazione
della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresentato dall'ABI, nella possibilità di
rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine
di ottenere un decreto ingiuntivo in caso di rifiuto di pagamento” (punti 28 e 29) … “Ai fini del
riconoscimento della garanzia personale come strumento di riduzione dei requisiti patrimoniali
della banca finanziatrice è essenziale che il contratto non consenta al fideiussore di evitare o
ritardare il pagamento di quanto dovuto, in caso di inadempimento del debitore principale. La
garanzia, in altri termini, deve essere escutibile immediatamente, senza che alla banca possano
essere opposte eccezioni” (punto 77 e v. anche punto 81). Così posta la questione, la clausola a prima richiesta svolge una funzione di rafforzamento della posizione del creditore e quindi agevola il mercato del credito, ma non implica di per sé la rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. solve et repete. La clausola di pagamento “a prima richiesta”, accompagnata dalla previsione “senza eccezioni”, può essere compatibile con il principio di accessorietà avuto riguardo all'intero contenuto della convenzione negoziale (come è evidenziato da Cass. S.U. n. 3947/10), mentre “Costituisce contratto autonomo
di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima
richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia
del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si
distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il
fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad
adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento,
quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del
debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a
quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o
meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, ma la relazione in cui le parti
hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze infatti devono essere
ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento
riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza
meramente processuale (risolvendosi in una clausola di solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c.),
sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto
autonomo di garanzia” (Cass. Civ. Sez. III, 28-02-07 n. 4661; v. anche n. 16213/15; n. 16825/16; n.
19693/22: “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di
opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla
conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante
successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”).
Con la natura accessoria della garanzia è compatibile anche la rinuncia preventiva a far valere la decadenza ex art. 1957 c.c., “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che
non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione per il
garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. Civ. n. 28943/2017).
Da ultimo, la Suprema Corte (Ordinanza n. 14945/2025) ha ulteriormente precisato:
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il
negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola
predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
dell'interpretazione della volontà delle parti”.
Si richiama altresì la motivazione di Cass. Civ. n. 34678/2024: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può
ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione
di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di
accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata
meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale
clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di
garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate
dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie,
caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione
garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella
comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione
giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta"
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà
in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16825
del 09/08/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del
12/12/2005)”.
Nel caso di specie, militano più elementi che fanno propendere per la natura accessoria della garanzia de qua: da un lato, la dicitura “a semplice richiesta scritta” contenuta nell'art. 7 della lettera di fideiussione non è accompagnata da una deroga espressa al disposto dell'art. 1945 c.c.;
dall'altro, non è prevista l'estensione della garanzia alla restituzione delle somme erogate anche in dipendenza di un'obbligazione dichiarata invalida, non potendo considerarsi ad essa equipollente la salvezza dei “diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito” prevista nella clausola 6.
Ad ogni buon conto e a voler prescindere dalla natura autonoma o accessoria della garanzia, nella clausola 6, specificamente approvata dal prestatore, non è fatta rinuncia all'operatività dell'art. 1957 c.c. bensì è ampliato il termine entro il quale il creditore può efficacemente agire contro il fideiussore. Detta previsione va coniugata con la “semplice richiesta scritta” indicata nella clausola 7 agli effetti dell'attivazione tempestiva della garanzia.
Al riguardo si richiama Cass. Civ. n. 835/2025 laddove, dopo aver richiamato il principio secondo il quale “In tema di fideiussione essendo il diritto del creditore assoggettato alla decadenza,
secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva
escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire
l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua
scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, sentenza n. 11759 del 6/08/2002). La
natura di tale “azione” (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle “istanze” creditorie)
deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che
l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di
decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite
e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” ha inteso precisare che, nell'ipotesi in cui ”il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito a semplice richiesta … l'osservanza
dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta
di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione
giudiziaria”.
Appurato l'assoggettamento contrattuale della banca alla decadenza ex art. 1957 c.c., va rilevato che il termine di 36 mesi previsto nella clausola 6 decorreva dalla data del recesso esercitato dalla banca - stante la morosità maturata nel rapporto di mutuo - con raccomandata a.r. del 8.02.2013
inviata alla Dea Rappresentanze s.r.l., come allegato dalla stessa banca nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Non è stato documentata alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ex art. 1957 c.c., a nulla rilevando la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Civ. n. 16807/2009), mentre l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. Civ. n. 18779/2017) è comunque successiva alla sentenza dichiarativo di fallimento, pronunciata nel 2019.
Non risulta invece che alcuna “istanza” anche stragiudiziale fosse stata inviata ai fideiussori responsabili in solido fino alla notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto, risalente al 3-9 febbraio 2022, allorquando era oramai decorso non solo il termine legale di sei mesi, ma anche il termine contrattuale di trentasei mesi dal momento in cui era divenuto esigibile l'intero importo insoluto a seguito della decadenza del beneficio del termine comunicata con l'atto di recesso esercitato nel 2013.
L'inerzia della banca nel coltivare le proprie istanze per ottenere l'adempimento entro il termine massimo previsto dalla legge e dal contratto comporta la decadenza e l'estinzione della garanzia.
Ne consegue che la domanda proposta da e, per essa, dalla mandataria Controparte_1 nei confronti di non può trovare accoglimento, seppure per motivi diversi CP_2 CP_4
da quelli esposti nella sentenza impugnata, e l'appello deve essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da e, per essa, dalla mandataria Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2644/2022; CP_2
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Cagliari, il 16-09-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad