Versione
19 maggio 1981
19 maggio 1981
>
Versione
1 maggio 1982
1 maggio 1982
>
Versione
30 dicembre 1982
30 dicembre 1982
>
Versione
19 aprile 1984
19 aprile 1984
>
Versione
26 aprile 1986
26 aprile 1986
>
Versione
15 gennaio 1994
15 gennaio 1994
Art. 84. (Attribuzioni degli organi straordinari).
Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. (3) (6) (10) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1982, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' prorogato al 31 dicembre 1983". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80 , ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine stabilito dall'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' prorogato al 30 giugno 1985. ------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986. --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 23 dicembre 1993, n. 559 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che alla data del 31 dicembre 1993 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981 .
Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. (3) (6) (10) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1982, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' prorogato al 31 dicembre 1983". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80 , ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine stabilito dall'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' prorogato al 30 giugno 1985. ------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986. --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 23 dicembre 1993, n. 559 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che alla data del 31 dicembre 1993 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981 .
Commentari • 5
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004 · 1.5774903
Giurisprudenza • 230
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/10/2017, n. 4932Provvedimento: […] del decreto del prefetto di Napoli in data 11 maggio 1994 che, nella qualità di funzionario IP ai sensi dell'articolo 84 legge 219 del 1981 , disponeva la cessazione dell'attività del gruppo giuridico amministrativo a far data dalla conclusione delle attività di consulenza di detto gruppo […] Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.” […] A ciò deve aggiungersi la considerazione che detto articolo 2 dispone anche la soppressione dell'indennità di cui all'articolo 84 della legge 219 del 1981, […]Leggi di più...
- commissariato straordinario·
- conversione dell'opposizione in istanza ex art. 1 comma 2 c.p.a.·
- estinzione del ricorso ultraquinquennale·
- violazione degli articoli 2 e 26 della legge 559 del 1993·
- convenzione tra commissario e gruppo giuridico amministrativo·
- gestione fuori bilancio·
- revoca parziale del decreto di perenzione·
- cessazione degli incarichi speciali e professionali·
- opposizione ex art. 81 c.p.a.·
- funzionario CIPE·
- spese di lite·
- gruppo giuridico amministrativo·
- trasferimento delle pratiche ad altro organo·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'attività del gruppo