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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1891 R.G.V.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
( c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Traversa VIII^ Crotone n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca De Fine, (c. f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_2 C.F._3
alla via Bruno Chimirri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mancuso, (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._4
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno dedot t o di av er intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata in [...]
[...] 24.05.2010 la figlia , regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Essendo cessata la Per_1
convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale
di regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, per come specificatamente illustrato in ricorso e di seguito analiticamente riportato.
“1. La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma Persona_2
collocata presso la madre, nell'abitazione sita in Catanzaro, alla via Teano n.
9. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
i genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. il padre si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 20 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 300,00 Persona_2
(trecento/euro), oltre al 50% dell'assegno unico pari alla somma di € 100,00 (cento/euro), che saranno versati a mezzo di bonifico sulla Postepay Evolution nr. 5333171093480545, intestata alla SI.ra
; Parte_1
3. le spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate saranno corrisposte dal IG. alla SI.ra , nella misura del 50% solo Parte_2 Parte_1
qualora l'importo superi la soglia di € 500,00 (es. per spese mediche, odontoiatriche, spese scolastiche,
extrascolastiche ecc.) a tal fine le parti aderiscono al Protocollo sottoscritto in materia dal Presidente
del Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del C.O.A. di Catanzaro in data 16.5.2019, qui da intendersi come richiamato e trascritto;
4. nei giorni infrasettimanali, trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al Persona_2
venerdì, mentre, previo volere della minore, a settimane alterne, il fine settimana lo trascorrerà con il padre da sabato mattina a domenica sera;
5. durante le vacanze Natalizie, trascorrerà con la madre il 24 ed il 31 dicembre, mentre Per_1
trascorrerà con il padre il 25 dicembre ed il 1 gennaio, ad anni alterni;
6. durante le vacanze Pasquali, trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre Per_1
il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni;
7. durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 15 giorni Per_1
nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre;
8. nei giorni festivi, trascorrerà il 6 gennaio, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 Per_1
novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, in modo alternato con la madre e con il padre, previo accordo tra le parti e previo volere della minore;
9. il giorno del compleanno, lo trascorrerà sia con il padre che con la madre, alternando il Per_1
pranzo e la cena con i genitori;
10. le parti si porteranno reciproco rispetto senza interferire nella vita privata l'uno dell'altro;
11. le parti si impegnano a dare esecuzione agli accordi che precedono, fin dalla data di sottoscrizione”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, alle condizioni specificatamente indicate in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del
15.01.2025.
Il Giudice Rel. Il President e
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1891 R.G.V.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
( c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Traversa VIII^ Crotone n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca De Fine, (c. f.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_2 C.F._3
alla via Bruno Chimirri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mancuso, (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._4
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno dedot t o di av er intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata in [...]
[...] 24.05.2010 la figlia , regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Essendo cessata la Per_1
convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale
di regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, per come specificatamente illustrato in ricorso e di seguito analiticamente riportato.
“1. La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma Persona_2
collocata presso la madre, nell'abitazione sita in Catanzaro, alla via Teano n.
9. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
i genitori eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. il padre si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 20 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 300,00 Persona_2
(trecento/euro), oltre al 50% dell'assegno unico pari alla somma di € 100,00 (cento/euro), che saranno versati a mezzo di bonifico sulla Postepay Evolution nr. 5333171093480545, intestata alla SI.ra
; Parte_1
3. le spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate saranno corrisposte dal IG. alla SI.ra , nella misura del 50% solo Parte_2 Parte_1
qualora l'importo superi la soglia di € 500,00 (es. per spese mediche, odontoiatriche, spese scolastiche,
extrascolastiche ecc.) a tal fine le parti aderiscono al Protocollo sottoscritto in materia dal Presidente
del Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del C.O.A. di Catanzaro in data 16.5.2019, qui da intendersi come richiamato e trascritto;
4. nei giorni infrasettimanali, trascorrerà con la madre i giorni dal lunedì al Persona_2
venerdì, mentre, previo volere della minore, a settimane alterne, il fine settimana lo trascorrerà con il padre da sabato mattina a domenica sera;
5. durante le vacanze Natalizie, trascorrerà con la madre il 24 ed il 31 dicembre, mentre Per_1
trascorrerà con il padre il 25 dicembre ed il 1 gennaio, ad anni alterni;
6. durante le vacanze Pasquali, trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre Per_1
il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni;
7. durante il periodo estivo, trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 15 giorni Per_1
nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre;
8. nei giorni festivi, trascorrerà il 6 gennaio, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 Per_1
novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, in modo alternato con la madre e con il padre, previo accordo tra le parti e previo volere della minore;
9. il giorno del compleanno, lo trascorrerà sia con il padre che con la madre, alternando il Per_1
pranzo e la cena con i genitori;
10. le parti si porteranno reciproco rispetto senza interferire nella vita privata l'uno dell'altro;
11. le parti si impegnano a dare esecuzione agli accordi che precedono, fin dalla data di sottoscrizione”.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, alle condizioni specificatamente indicate in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del
15.01.2025.
Il Giudice Rel. Il President e
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo