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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/10/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1648 2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. MONTUORO MICHELINA, presso il cui studio elett.te domiciliato in Via Casa Cirillo, 55, Trecase (NA) nonché presso l'indirizzo telematico
Email_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla via De Gasperi n. 55 in Napoli presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di invalidità pari o CP_1 superiore al 74% ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex
L.118/71.
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/03/2023, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 320/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 19/01/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU (pari al 67%, in sede amministrativa l'invalidità riconosciuta era del 55%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del DO , il quale ha dato conto esaustivamente Controparte_2 delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che la deambulazione è nella norma;
il sistema nervoso e psichico sono
1 integri, il periziato è ben orientato nel tempo e nello spazio. (cfr. pag. 3 della consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali.
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CTU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/03/2023 Parte_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_1 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 03/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/10/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1648 2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. MONTUORO MICHELINA, presso il cui studio elett.te domiciliato in Via Casa Cirillo, 55, Trecase (NA) nonché presso l'indirizzo telematico
Email_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla via De Gasperi n. 55 in Napoli presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di invalidità pari o CP_1 superiore al 74% ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex
L.118/71.
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 15/03/2023, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 320/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 19/01/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU (pari al 67%, in sede amministrativa l'invalidità riconosciuta era del 55%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del DO , il quale ha dato conto esaustivamente Controparte_2 delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che la deambulazione è nella norma;
il sistema nervoso e psichico sono
1 integri, il periziato è ben orientato nel tempo e nello spazio. (cfr. pag. 3 della consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali.
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CTU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/03/2023 Parte_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_1 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 03/07/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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