Sentenza 11 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01234/2025REG.PROV.COLL.
N. 06953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6953 del 2024, proposto da
Fiore s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 10;
contro
Comune di Vertemate con Minoprio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Thomas Mambrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro 18;
nei confronti
Agenzia di tutela della salute dell’Insubria e Agenzia delle dogane e dei monopoli, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2497/2024 pubblicata il giorno 14/03/2024 e non notificata, relativa al procedimento di cui R.G.N. 6161/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vertemate con Minoprio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Thomas Mambrini;
Si dà atto che l'avv. Luca Giacobbe ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Fiore s.r.l. ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2024 n. 2497.
2. Nel corso del giudizio si è costituito il Comune di Vertemate con Minoprio.
3. All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
5. Con il ricorso per revocazione viene lamentato un errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.).
L’errore commesso dal giudice a quo sarebbe consistito nell’aver “fondato il proprio convincimento sulla base di un’errata rappresentazione dei dati inerenti al gioco legale nell’area del Comune di Vertemate con Minoprio, così come emersi dagli atti di causa”.
In particolare l’errore trova causa innanzitutto nella “completa obliterazione e mancata valutazione dei dati presenti” nel report “La diffusione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei 25 Comuni degli Ambiti Territoriali Lomazzo-Fino Mornasco e Mariano Comense”.
L’errore del giudice di appello sarebbe consistito “ nell’aver preso in considerazione, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento locale in termini di proporzionalità della misura adottata, solo il dato relativo al rapporto tra abitanti/slot del Comune di Vertemate con Minoprio, tenendo sì conto dell’eventuale mobilità dei soggetti dediti al gioco ma non tenendo conto del fatto che, come si è accennato sin dalla premessa, l’offerta di gioco tramite apparecchi è “forzatamente” concentrata in taluni comuni/aree geografiche poiché – per espressa previsione di legge, cfr. supra - che essi possono essere installati solo in determinati luoghi e in determinati spazi, come le sale bingo ”. E tale circostanza sarebbe stata ignorata pur se, all’interno del report, gli enti rilevatori hanno affermato che “ le percentuali di diffusione degli esercizi negli Ambiti rispecchiano le proporzioni della popolazione residente (66,3%-36,7%). Questa proporzione non viene mantenuta se guardiamo il numero di apparecchi rilevati che sono stati in totale 820 unità (…). Il dato varia a causa della presenza di sale bingo e sale dedicate AWP/VLT nei Comuni di Mozzate, Vertemate con Minoprio ” e che “ Il Comune di Vertemate con Minoprio che è al 3° posto per numero di apparecchi, non è presente tra i primi 8 Comuni per numero di esercizi ”. Ciò in quanto nel Comune di Vertemate “ quasi tutti gli apparecchi del territorio comunale erano concentrati proprio all’interno dell’esercizio ” di un’unica realtà imprenditoriale.
Sarebbe stato parimenti ignorato come lo stesso report ha precisato di non essere esaustivo in quanto “ la presente ricerca ha come obbiettivo solo gli apparecchi AWP e VLT ” mentre “ Al fine di ottenere un quadro più completo, le Amministrazioni dovrebbero avere a disposizione anche i dati sugli esercizi che promuovono i gratta i vinci, le scommesse sportive, il lotto ”.
Infine il giudice a quo non avrebbe considerato che l’Intesa raggiunta in sede di conferenza unificata in data 7 settembre 2017, pur se non vincolante (così nella sentenza impugnata), ha “ previsto l’adozione di una serie di misure finalizzate a comprimere l’offerta sul territorio nazionale di gioco pubblico ”, fra le quali il riconoscimento agli enti locali della facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie “ fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana” previa definizione delle suddette di interdizione oraria di concerto con l’ADM.
Il ricorrente in revocazione ha altresì lamentato un’erronea valutazione del rispetto, da parte dei provvedimenti impugnati, del principio di proporzionalità e precauzione.
6. Prima di valutare l’asserito errore di fatto si rileva che, senza necessità di ulteriore approfondimento, l’ultimo profilo di censura, riguardante il rispetto del principio di proporzionalità e di precauzione, attiene quindi ad aspetti della valutazione in diritto (circa il rispetto di detti principi), come tali non azionabili in sede revocatoria (Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725).
7. Quanto al profilo dell’asserito errore di fatto, si rileva che, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., detto errore ha portata revocatoria se:
- risulta dagli atti o documenti della causa, derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo
giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un
fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
- attiene a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- ha rappresentato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa;
- è riscontrabile con immediatezza ed è di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
7.1. Nel caso di specie i dedotti profili dell’errore di fatto non hanno le caratteristiche che consentono di ritenerlo avente le caratteristiche di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.
7.2. Innanzitutto i documenti richiamati nel ricorso per revocazione sono stati valutati dal giudice a quo, che li ha richiamati ed esaminati, come risulta dalla sentenza impugnata (nei termini infra esposti).
La contestazione sull’attività di valutazione del giudice, che ha dato prevalenza a determinati aspetti, piuttosto che ad altri, di un documento, dell’istruttoria e di quanto non acquisito nell’istruttoria integra un errore di diritto e riguarda quindi un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto e non riveste quindi portata revocatoria (Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725).
Esula infatti dall’errore di fatto revocatorio il caso di “ contestazione dell’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita ” (Cons. St., sez. V, 29 febbraio 2024 n. 1986).
Né rileva, al fine di ritenere che un determinato profilo abbia costituito un punto controverso:
- il fatto che il giudice non abbia richiamato tutti gli aspetti trattati nei documenti valutati dal giudice: non costituisce infatti motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Ad. plen. 27 luglio 2016 n. 21);
- la circostanza che esso non cada su un fatto, in relazione al quale siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, di talché vi è stata una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice assume necessariamente una dimensione valutativa, ma che “ l'errore cada su un fatto controvertibile, di un fatto cioè che è stato prospettato da una delle parti o, eventualmente, dallo stesso giudice e che, per tale ragione, è rimasto acquisito al processo ”: “ In definitiva, punto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, non è soltanto il fatto che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche il fatto che, essendo stato introdotto da una parte sia divenuto per ciò solo controvertibile, di modo che debba ritenersi che abbia comunque formato oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia, con la quale il giudice di merito ha definito il processo ” (Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7435 e sez. un., ordinanza 19 marzo 2024, n. 7316).
7.3. Precisato ciò, si rileva, quanto al report, che nella sentenza impugnata si legge che “ il Comune ha preso in considerazione i dati indicati nel Report ”: il report è quindi stato esaminato dal giudice a quo fra i profili controversi, atteso che è stato valutato al fine di scrutinare la censura di carenza di istruttoria.
Anche se nella pronuncia non sono stati richiamati tutti gli aspetti nello stesso esaminati il dato rilevante è costituito dal fatto che il giudice ha valutato l’impatto del report sul provvedimento impugnato, ritenendo che quest’ultimo rispondesse all’istruttoria compiuta. Sicché l’istruttoria compiuta e il report hanno rappresentato un punto controverso, come emerge dalla motivazione della sentenza e dallo spazio dedicato all’argomento.
Anche a ritenere sussistenti profili critici del report (o non esaminati nello stesso), evidenziati nel ricorso in revocazione e (in tesi) non valutati dal giudice a quo, non risulta immediatamente percepibile l’errore di percezione compiuto dal giudice, dal momento che la relativa individuazione richiede di approfondire non solo la presenza degli stessi ma anche il rapporto con i (diversi) elementi, pure contenuti nel report, che supportano la decisione amministrativa.
Né la presenza di aspetti dissonanti o di profili non approfonditi dal report può ritenersi integrante il requisito della decisività dell’errore: il riferimento è alla concentrazione delle sale, al numero di apparecchi e agli esercizi coinvolti, nonché all’omesso esame degli esercizi che promuovono i gratta i vinci, le scommesse sportive, il lotto. In una prospettiva di prevenzione (l’ordinanza gravata “ risulta assistita da congrua istruttoria e motivazione, avuto riguardo alla sua finalità eminentemente preventiva ”, così la sentenza impugnata) non possono di per sé soli dirsi determinanti.
Né parte ricorrente in revocazione ha dimostrato la decisività dei medesimi, essendosi limitata ad allegare detti profili (in tesi non valutati dal giudice a quo ), senza approfondire i motivi per i quali detti aspetti avrebbero superato anche tutti i profili considerati nell’ambito dell’istruttoria comunale, anche quelli non approfonditi nel report, quali i “ dati epidemiologici elaborati e forniti da ATS Insubria relativamente ai giocatori c.d. “problematici” e patologici ”. E ciò tanto più se si considera la finalità di prevenzione che il giudice a quo ha attribuito all’ordinanza gravata: detta finalità non richiede di essere assistita da specifici dati di supporto circa la realtà (già) esistente, dal momento che l’intervento pubblico è volto a evitare che i temuti aspetti negativi si verifichino, risultando quindi non determinante il fatto che si siano già verificati.
L’asserito errore di fatto non si dimostra quindi determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che non si rinviene la ragione per ritenere che esso (cioè la mancata valutazione, in tesi, di specifici elementi istruttori) ha costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione: la (auspicata) diversa soluzione della lite non si impone come inevitabile.
In tale prospettiva i profili evidenziati nel ricorso per revocazione con riferimento al report risultano mancare dei sopra indicati presupposti della fattispecie revocatoria in esame, quanto all’immediata percepibilità, alla decisività, e alla mancata motivazione sul punto.
Quanto all’intesa, (anch’) essa risulta espressamente valutata, avendo quindi costituito un punto controverso, sul quale il giudice a quo si è pronunciato. In particolare il Consiglio di Stato, con la gravata sentenza, pur in presenza “ di un distinto orientamento (ex multis parere n. 1418 del 18/08/2020 della sez. I di questo Consiglio di Stato e giurisprudenza ivi richiamata) secondo cui i comuni potrebbero discostarsi dall’Intesa de qua solo con adeguata motivazione ”, ha dato seguito al diverso orientamento giurisprudenziale, in base al quale bisogna “ disconoscere il valore dell’Intesa, sia pure come atto di indirizzo rivolto agli enti locali ”, con la conseguenza che “ Il mancato recepimento della stessa ad opera decreto del Ministero dell’economia e delle finanze priva pertanto di qualsivoglia fondamento quanto addotto da parte appellante ”.
Posto che l’intesa ha costituito un punto controverso della decisione, sul quale il giudice a quo ha preso posizione, viene a mancare il relativo presupposto dell’errore di fatto revocatorio (il fatto non deve essere stato oggetto di un punto controverso della decisione).
Risulta poi evidente, da quanto sopra riportato, che non solo l’asserito errore è caduto su un punto controverso della causa ma coinvolge l’attività valutativa svolta dal giudice circa il valore giuridico dell’intesa e le relative conseguenze, non risultando quindi compreso nella fattispecie revocatoria dell’errore di fatto.
7.4. Le censure contenute nel ricorso per revocazione non risultano quindi conducenti, non integrando gli elementi che connotano l’errore di fatto revocatorio i sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
8. In conclusione il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, in quanto non è idoneo a superare la fase rescindente.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente in revocazione a rifondere le spese del presente giudizio al Comune di Vertemate con Minoprio, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO