Versione
16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 18. (( (Modifica dei diritti e degli obblighi)
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) ))
(( 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) ))
(( 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
Commentari • 30
- 1. secondo i criteri eurounitariBiamonte Alessandro · https://www.diritto.it/ · 16 novembre 2018 · 5.364845
[…] sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo”; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all'art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l'informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall'uso di internet, […]
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Giurisprudenza • 127
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/05/2013, n. 5136Provvedimento: […] violazione art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto, illogicità manifesta, sproporzione: viene imputata la violazione degli artt. 3 c.2 lett. g) della delibera n. 15/04/CIR e 2 c.3 della direttiva di cui all'allegato A della delibera n. 254/04/CSP nonché 2 c.4 lett. b) della direttiva di cui all'allegato A della delibera n. 179/03/CIR, […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- violazione delle delibere AGCOM·
- interpretazione normativa·
- annullamento atto amministrativo·
- spese compensate·
- rinvio normativo·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- tardiva trasmissione carta dei servizi