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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente in 50014 Parte_1 CodiceFiscale_1
Fiesole (FI), Via Vecchia Faentina n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sottili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via della Colonna 19
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Via Vecchia Faentina nr. 7, Fiesole (FI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Samantha Pieri e Angela
Caputo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via Frusa n.37
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM ( visti del 26/02/2024 e 28/02/2024)
pagina 1 di 6 Posta in decisione sulle
CONCORDI CONCLUSIONI
rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di recepire l'accordo di seguito riportato: “I figli, ed vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare, nel sopra indicato domicilio, con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui i figli staranno con ciascuno dei genitori;
per le decisioni di maggior interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre, salvo diversi accordi con la madre, frequenterà i figli secondo le modalità appresso riportate: Un giorno la settimana dall'uscita di scuola con pernotto presso la di lui abitazione, curandosi lo stesso di accompagnarli a scuola il giorno successivo;
Un fine settimana ogni due, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori. Questo periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore deve comunicare tempestivamente all'altro il luogo e il recapito telefonico dove si trovano i figli durante il periodo che trascorrono con lui/lei; I figli ed trascorreranno Per_1 Per_2
il 24 dicembre ed il 31 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati;
la Pasqua verrà trascorsa con un genitore ed il lunedi dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Salvo diverso accordo delle parti, il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, con l'obbligo per il genitore che avrà presso di se i figli di consentire la visita all'altro genitore;
• Il sig. provvederà a versare in Controparte_1
favore della sig.ra un contributo per il mantenimento dei figli minori ed Parte_1 Per_1 Per_2 concordato in €.400,00 mensili (€.200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, già a conoscenza dello stesso, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese di maggio di ogni anno;
La sig.ra Parte_1
usufruirà integralmente dell'assegno unico ex lege erogato per i figli a carico;
• Le parti parteciperanno al 50% alle spese straordinarie per i figli minori da determinarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017; avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso pagina 2 di 6 come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o @mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura per permettere il contatto telefonico quotidiano con i figli;
I figli minori saranno inseriti nei documenti di espatrio di entrambi i genitori, i quali si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti nonché di consentire eventuali rinnovi;
Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà di cui alla legge professionale da parte dei rispettivi avvocati. ”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/02/2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori nata il [...] ed nato il [...], dalla Per_1 Per_2
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, tra e in particolare, la Parte_1 Controparte_1 ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre: “che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori ed staranno Per_1 Per_2
con la madre e saranno iscritti presso il domicilio di Fiesole, Via S. Andrea a Sveglia n. Parte_1
33/G, dove già abitano con la madre dal 21.09.2023. Stabilire che il genitore non collocatario starà con i figli almeno un giorno durante la settimana, dall'uscita di scuola con Controparte_1
pernotto sino al giorno successivo, in cui dovrà curarsi di accompagnarli a scuola, oltre ad un fine settimana ogni due dalle ore 18,00 del venerdì sino alle 21,00 della domenica;
quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativi i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in pagina 3 di 6 ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 [...]
collocataria dei figli l'importo mensile di € 200,00 per ciascuno dei figli, e pertanto la somma Pt_1 mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto della madre;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indic ISTAT;
che tale somma sia dovuta anche retroattivamente a decorrere dal mese di ottobre 2023, quando la madre è andata ad abitare con i figli presso l'attuale domicilio e il padre non ha più contribuito in nessun modo al mantenimento dei figli.
Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, per l'individuazione delle quali si rimanda comunque al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di
Firenze, la Procura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e le più importanti associazioni di categoria). Stabilire che anche le spese straordinarie documentate, sostenute esclusivamente dalla madre a decorrere da ottobre 2023, quando la stessa è andata con i figli ad abitare Parte_1 presso l'attuale domicilio e il Sig. ha smesso di contribuire alle spese per il mantenimento dei CP_1
figli, saranno dovute retroattivamente per il 50% a carico di entrambi i genitori, e che pertanto il Sig.
dovrà rimborsare alla Sig.ra il 50% di quanto da essa pagato da Controparte_1 Parte_1
ottobre 2023. Stabilire che i figli e staranno con la madre nella casa sita in Fiesole Per_1 Per_2
Via S. Andrea a Sveglia n. 33/G. Si allega inoltre fra i documenti il piano genitoriale ex art. 473 bis 12
c.p.c. ultimo comma (doc. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_3 Persona_4
collocazione stabile e prevalente presso la madre, sig.ra ; 2) Disporre la Parte_1
regolamentazione del diritto - dovere di visita/ frequentazione del padre, nell'interesse fondamentale dei minori, fissando i genitori momenti di incontro/frequentazione padre- figli, compatibilmente con gli impegni di tutte le parti coinvolte, in ogni caso due volte la settimana da concordare tra le parti in base ai turni lavorativi del Sig. e alle esigenze della madre;
3) Disporre che entrambi i CP_1
genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Stabilire a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento per CP_1
i figli minori non superiore ad €.200,00 da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017; 5) Disporre che pagina 4 di 6 entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico ed eventuali cambiamenti dello stesso;
6) Autorizzare l'inserimento delle minori sul passaporto di entrambi i genitori”.
3. All'udienza del 6/11/2024, le parti hanno dato atto della possibilità di poter risolvere bonariamente la controversia, di tal chè il giudice delegato ha rinviato all'udienza cartolare del 3/12/2024, per il deposito di conclusioni congiunte;
in data 28/11/2024, preso atto del deposito di conclusioni congiunte, il G.D. ha revocalo l'udienza fissata, ponendo la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori ( n. 01/03/2011) ed ( n. il 06/08/2017). Per_1 Per_2
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente in 50014 Parte_1 CodiceFiscale_1
Fiesole (FI), Via Vecchia Faentina n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sottili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via della Colonna 19
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Via Vecchia Faentina nr. 7, Fiesole (FI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Samantha Pieri e Angela
Caputo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via Frusa n.37
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM ( visti del 26/02/2024 e 28/02/2024)
pagina 1 di 6 Posta in decisione sulle
CONCORDI CONCLUSIONI
rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di recepire l'accordo di seguito riportato: “I figli, ed vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare, nel sopra indicato domicilio, con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui i figli staranno con ciascuno dei genitori;
per le decisioni di maggior interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre, salvo diversi accordi con la madre, frequenterà i figli secondo le modalità appresso riportate: Un giorno la settimana dall'uscita di scuola con pernotto presso la di lui abitazione, curandosi lo stesso di accompagnarli a scuola il giorno successivo;
Un fine settimana ogni due, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori. Questo periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore deve comunicare tempestivamente all'altro il luogo e il recapito telefonico dove si trovano i figli durante il periodo che trascorrono con lui/lei; I figli ed trascorreranno Per_1 Per_2
il 24 dicembre ed il 31 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati;
la Pasqua verrà trascorsa con un genitore ed il lunedi dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Salvo diverso accordo delle parti, il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, con l'obbligo per il genitore che avrà presso di se i figli di consentire la visita all'altro genitore;
• Il sig. provvederà a versare in Controparte_1
favore della sig.ra un contributo per il mantenimento dei figli minori ed Parte_1 Per_1 Per_2 concordato in €.400,00 mensili (€.200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, già a conoscenza dello stesso, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere dal mese di maggio di ogni anno;
La sig.ra Parte_1
usufruirà integralmente dell'assegno unico ex lege erogato per i figli a carico;
• Le parti parteciperanno al 50% alle spese straordinarie per i figli minori da determinarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017; avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso pagina 2 di 6 come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o @mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura per permettere il contatto telefonico quotidiano con i figli;
I figli minori saranno inseriti nei documenti di espatrio di entrambi i genitori, i quali si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti nonché di consentire eventuali rinnovi;
Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà di cui alla legge professionale da parte dei rispettivi avvocati. ”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/02/2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli minori nata il [...] ed nato il [...], dalla Per_1 Per_2
convivenza more uxorio, ad oggi cessata, tra e in particolare, la Parte_1 Controparte_1 ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre: “che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale i minori ed staranno Per_1 Per_2
con la madre e saranno iscritti presso il domicilio di Fiesole, Via S. Andrea a Sveglia n. Parte_1
33/G, dove già abitano con la madre dal 21.09.2023. Stabilire che il genitore non collocatario starà con i figli almeno un giorno durante la settimana, dall'uscita di scuola con Controparte_1
pernotto sino al giorno successivo, in cui dovrà curarsi di accompagnarli a scuola, oltre ad un fine settimana ogni due dalle ore 18,00 del venerdì sino alle 21,00 della domenica;
quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativi i giorni 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli e in pagina 3 di 6 ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 [...]
collocataria dei figli l'importo mensile di € 200,00 per ciascuno dei figli, e pertanto la somma Pt_1 mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto della madre;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indic ISTAT;
che tale somma sia dovuta anche retroattivamente a decorrere dal mese di ottobre 2023, quando la madre è andata ad abitare con i figli presso l'attuale domicilio e il padre non ha più contribuito in nessun modo al mantenimento dei figli.
Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, per l'individuazione delle quali si rimanda comunque al protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di
Firenze, la Procura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e le più importanti associazioni di categoria). Stabilire che anche le spese straordinarie documentate, sostenute esclusivamente dalla madre a decorrere da ottobre 2023, quando la stessa è andata con i figli ad abitare Parte_1 presso l'attuale domicilio e il Sig. ha smesso di contribuire alle spese per il mantenimento dei CP_1
figli, saranno dovute retroattivamente per il 50% a carico di entrambi i genitori, e che pertanto il Sig.
dovrà rimborsare alla Sig.ra il 50% di quanto da essa pagato da Controparte_1 Parte_1
ottobre 2023. Stabilire che i figli e staranno con la madre nella casa sita in Fiesole Per_1 Per_2
Via S. Andrea a Sveglia n. 33/G. Si allega inoltre fra i documenti il piano genitoriale ex art. 473 bis 12
c.p.c. ultimo comma (doc. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_3 Persona_4
collocazione stabile e prevalente presso la madre, sig.ra ; 2) Disporre la Parte_1
regolamentazione del diritto - dovere di visita/ frequentazione del padre, nell'interesse fondamentale dei minori, fissando i genitori momenti di incontro/frequentazione padre- figli, compatibilmente con gli impegni di tutte le parti coinvolte, in ogni caso due volte la settimana da concordare tra le parti in base ai turni lavorativi del Sig. e alle esigenze della madre;
3) Disporre che entrambi i CP_1
genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Stabilire a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento per CP_1
i figli minori non superiore ad €.200,00 da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017; 5) Disporre che pagina 4 di 6 entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico ed eventuali cambiamenti dello stesso;
6) Autorizzare l'inserimento delle minori sul passaporto di entrambi i genitori”.
3. All'udienza del 6/11/2024, le parti hanno dato atto della possibilità di poter risolvere bonariamente la controversia, di tal chè il giudice delegato ha rinviato all'udienza cartolare del 3/12/2024, per il deposito di conclusioni congiunte;
in data 28/11/2024, preso atto del deposito di conclusioni congiunte, il G.D. ha revocalo l'udienza fissata, ponendo la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
4. Ritiene il Collegio che le condizioni rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori ( n. 01/03/2011) ed ( n. il 06/08/2017). Per_1 Per_2
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi
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