Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2024, proposto da:
RI OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tramonti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Buonasorte, con domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, piazza Conforti n.5;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione, n. 50 del 17 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tramonti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un fabbricato, sito in Tramonti, composto da un piano terra di circa m. 6,30 x m. 11,80 x h. m. 3,00, adibito a residenza, catastalmente identificato al foglio 8, mappale n. 2145, con soprastante copertura a falda inclinata di altezza che va da m. 1,15 a m. 1,80, adibito a deposito.
Il piano terra era stato assentito, in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio, con destinazione non residenziale, col permesso di costruire in sanatoria n. 14/12 del 6 giugno 2012.
Con l’ingiunzione, n. 50 del 17 luglio 2024, il Comune contestava la trasformazione del manufatto in muratura da non residenziale a residenziale e la realizzazione della “sovrastante copertura a falda inclinata realizzata con struttura portante in scatolari di ferro e lamiera coibentata, rilevando un’altezza minima sotto la lamiera di m. 1,15 e un’altezza massima sotto la lamiera di m. 1,80 e chiusura perimetrale in blocchi di lapilcemento”.
Avverso l’ordine de quo insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 23-TER, 31, 34, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., DEGLI ART. 149 E 167 DEL D.LGS. 42/04 E DEL D.P.R. 31/2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, GENERICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA.
Secondo l’assunto attoreo, il mutamento di destinazione d’uso sarebbe assentibile con S.C.I.A.; per cui la sua omissione può essere sanzionata solo con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, non con l’ingiunzione di demolizione. In relazione alla contestata “soprastante copertura a falda inclinata”, il ricorrente lamenta che trattasi di opera meramente pertinenziale.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente lamenta la violazione anche dell’art. 7 della l. 241/1990, atteso che l’ingiunzione di demolizione n. 50/2024 non sarebbe stata preceduta dalla previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento.
III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI.
Secondo l’assunto attoreo, prima di ingiungersi la demolizione delle opere de quibus, avrebbe dovuto essere accertata la possibilità di assentire in sanatoria quanto si assume realizzato in assenza dell’idoneo titolo abilitativo.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Agli atti è versata la domanda di sanatoria del 15.10.2024, n. 13.
Com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, LE, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, LE, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, LE, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è improcedibile.
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO